Sentenze pubblicate sulla RTiD

Pubblicazione delle sentenze del Tribunale d'appello pubblicate sulla Rivista Ticinese di diritto (RTiD)

RTiD I 2011

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia)

Regesti a cura dei giudici della Camera

12c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia)

Protezione dell’unione coniugale – condizioni alle quali si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa
Le tre condizioni cumulative poste dalla giurisprudenza perché si possa esigere da un coniuge la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b) vanno relativizzate ove non ci si debba più attendere una riconciliazione delle parti. Tale è il caso dopo due anni di vita separata.
I CCA 2.8.2010 N. 11.2007.45

4. L’appellante contesta il reddito potenziale imputatole dal Pretore. Sostiene di essersi interamente occupata per 15 anni dei figli e della casa, limitandosi nel 2003 a un’attività sporadica per qualche mese in una casa per anziani. Prima di imporle un guadagno potenziale, a suo avviso, il primo giudice avrebbe dovuto accertare l’impossibilità per il marito di sostentare la famiglia facendo capo al bilancio familiare o, almeno provvisoriamente, alla sostanza accumulata durante la vita in comune. Nella sentenza impugnata il Pretore si è dipartito sostanzialmente dalle medesime premesse, ma ha sottolineato che in concreto l’istante non può più attendersi una riconciliazione coniugale. Trovandosi in buone condizioni di salute, avendo maturato esperienze professionali durante la vita in comune e non dovendosi più occupare assiduamente dei figli, essa avrebbe potuto attivarsi professionalmente al 50% dal settembre del 2007 con un’attività analoga a quella svolta nella casa per anziani e guadagnare fr. 1200.– mensili, passando poi dal 1° settembre del 2008 al pieno impiego con uno stipendio di fr. 3000.– mensili.

a) Fiorista di professione, l’istante ha smesso l’attività qualche tempo dopo il matrimonio (celebrato nell’aprile del 1992) per dedicarsi alla cura dei figli e della casa. Nel febbraio del 2002 essa ha assunto un lavoro a tempo parziale (40%) come ausiliaria di cure in una casa per anziani, guadagnando fr. 19 833.– complessivi fino al giugno del 2003. In seguito è passata alle dipendenze di una ditta che fornisce assistenza sanitaria privata, guadagnando fr. 8911.65 complessivi dal luglio del 2003 al giugno del 2004, quando ha cessato spontaneamente l’attività. I coniugi si sono poi separati nel marzo del 2005. V’è da domandarsi se in tali esperienze professionali possa ravvisarsi un mutamento del ruolo assunto dalla moglie durante la vita in comune (RtiD I-2007 pag. 740 consid. 6c). Se così fosse, i principi che limitano l’obbligo si riprendere o di estendere un’attività lucrativa da parte di un coniuge rimasto a lungo inattivo professionalmente durante la vita in comune (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b con richiamo) – principi che l’appellante invoca – non troverebbero necessariamente applicazione.

b) Sia come sia, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – e il Pretore di ricordare – che qualora non ci si debba più attendere una riconciliazione delle parti, anche un coniuge rimasto a lungo inattivo professionalmente durante la vita in comune deve accingersi a riacquistare, per quanto possibile, la propria indipendenza economica (RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4c, I-2007 pag. 740 consid. 6c con rinvio a DTF 128 III 67 consid. 4a). Nella fattispecie l’istante ha costituito domicilio proprio nel marzo del 2005 e a distanza di due anni, nel marzo del 2007, il Pretore le ha imposto di riprendere un’attività lucrativa al 40% dal settembre successivo, portandola a tempo pieno dal settembre del 2008, quando il figlio avrebbe compiuto 16 anni (analogamente: DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a, ribaditi in DTF 135 III 158 consid. 3.1 e 3.2 non pubblicati). Quale riconciliazione coniugale ci si potesse ancora attendere dopo un periodo di vita separata (due anni) che abilita finanche al divorzio l’istante non dice. Quali cause avrebbero impedito o limitato la progressiva ripresa di un’at-tività professionale da parte dell’istante nel settore della cura agli anziani non è dato a divedere. Quali fattori avrebbero precluso all’interessata un guadagno di fr. 1200.– mensili al 40% (la retribuzione conseguita mediamente nel 2003), rispettivamente di fr. 3000.– mensili a tempo pieno l’istante non spiega. Su questo punto l’appello si rivela privo di consistenza.

13c Art. 176 cpv. 3 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia)

Protezione dell’unione coniugale – affidamento dei figli
Presupposti per l’esecuzione di una perizia sulle capacità genitoriali (consid. 4)
Criteri per l’affidamento dei figli in una procedura a tutela dell’unione coniugale (consid. 6).
I CCA 22.10.2010 N. 11.2008.146

4. L’appellante ribadisce la necessità di una perizia sulle capacità genitoriali, prova rifiutata dal Pretore con ordinanza del 19 maggio 2007. Teoricamente la richiesta è ammissibile (art. 322 lett. b CPC). All’atto pratico essa non è compatibile tuttavia con le esigenze di speditezza che si pongono a una procedura sommaria né con i limitati mezzi di prova che ammette un giudizio di verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431; cfr. per i procedimenti cautelari: RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c). In una protezione dell’unione coniugale non si tratta – come in un divorzio – di statuire in maniera definitiva sull’affidamento dei figli, adottando la soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra verosimilmente offrire ai figli le garanzie migliori. Nei limiti del possibile si cerca di lasciare il figlio nel proprio ambiente, senza trascurare il riparto dei ruoli assunto dai coniugi durante la vita in comune. Una perizia si giustifica solo in casi d’eccezione (estremi di abusi sessuali: sentenza del Tribunale federale 5A_22/2010 del 7 giugno 2010 consid. 4.4.1; sentenza 5P.157/2003 del 30 giugno 2003 in: FamPra.ch 2003 pag. 953 con riferimenti). In concreto non risultano presupposti del genere.

[…]

6. L’art. 176 cpv. 3 CC stabilisce che qualora i coniugi abbiano figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie «secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione». I criteri preposti all’affidamento durante una protezione dell’unione coniugale non si scostano da quelli cui fa capo la giurisprudenza per l’affida¬mento dopo il divorzio (HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 45 ad art. 176 CC; BRÄM in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, n. 89 ad art. 176 CC). Determinante è l’interesse dei figli, non quello dei genitori. Tra i criteri essenziali entrano in linea di conto le relazioni personali tra genitori e figli, le rispettive capacità genitoriali, la loro attitudine a prendersi cura personalmente del figlio e di occuparsene, così come quella di favorire i contatti con l’altro genitore. Occorre quindi scegliere la soluzione che, tenuto conto di tutte le circostanze, garantisca al figlio la stabilità necessaria per un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale (DTF 136 I 180 consid. 5.3). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia, la preferenza va data al genitore che ha maggiore disponibilità di tempo, rispettivamente a quello che offre maggiori garanzie di stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.129 del 12 aprile 2010, consid. 5a con richiami).

14c Art. 286 cpv. 1 e 2 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia)

Riduzione o soppressione del contributo alimentare per il figlio
Contro chi deve promuovere causa il genitore che intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare fissato in una convenzione di mantenimento approvata dall’autorità tutoria per un figlio nato fuori dal matrimonio?

I CCA 13.8.2010 N. 11.2009.151

2. Il Pretore si è interrogato a giusto titolo sulla legittimazione passiva della madre della bambina. Questa Camera si è posta la stessa domanda, a suo tempo, trattandosi di un genitore che chiedeva di modificare una sentenza di divorzio sul contributo alimentare dovuto al figlio. Essa era giunta alla conclusione, seguendo dottrina e giurisprudenza, che convenuto doveva essere il figlio o, tutt’al più, l’ex coniuge come sostituto processuale del figlio (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferimento a HEGNAUER in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 63 ad art. 286 CC e SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC, mentre nel frattempo WULLSCHLEGER in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC ha cambiato opinione).

Recentemente il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, rinunciando a un suo orientamento (sentenza 5A_104/2009 del 19 marzo 2009 consid. 2.2, riassunto in: JdT 2009 I 439), che il titolare dell’autorità parentale, il quale detenga l’amministrazione e il godimento dei beni del figlio in virtù di un diritto proprio, può difendere i diritti patrimoniali del minorenne in proprio nome, rispettivamente farli valere giudizialmente in proprio nome (DTF 136 III 367 consid. 2.2). E l’art. 318 cpv. 1 CC si applica ormai a tutte le questioni di natura pecuniaria che riguardano il figlio, compresi gli obblighi di mantenimento. La legittimazione attiva e passiva deve così essere riconosciuta in tali controversie sia al titolare dell’autorità parentale sia al minorenne. Ciò vale anche nel caso in cui la lite si riferisca alla modifica di un contributo alimentare fissato in una convenzione di mantenimento approvata dall’autorità tutoria per un figlio nato fuori dal matrimonio (loc. cit.). Legittimamente quindi l’istante ha convenuto, nella fattispecie, la madre della bambina.

 

27 Art. 50 seg. LStr; 77 OASA

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia)

Proroga del permesso di dimora – divorzio – calciatore a livello amatoriale
Per la durata dell’unione coniugale è determinante unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica.
Il diritto federale non definisce in modo esaustivo l’avvenuta integrazione: tale aspetto dev’essere esaminato in ogni singolo caso, sulla base di un apprezzamento complessivo della fattispecie.
Occorre inoltre che, in presenza di un’unione coniugale della durata di almeno tre anni, non sussistano sufficienti indizi per affermare che per una parte del periodo determinante i coniugi abbiano coabitato solo formalmente e la durata dell’unione non possa quindi essere considerata nella sua interezza.
TF 29.7.2010 N. 2C_68/2010

A. Il cittadino senegalese A. è giunto in Svizzera nel 2005 per sposarsi con B., cittadina svizzera dal 10 novembre 2008, a quel tempo a beneficio di un’autorizzazione di domicilio. A seguito del matrimonio egli ha ottenuto un permesso di dimora rinnovatogli annualmente, un’ultima volta fino al 16 giugno 2009.

B. Nel luglio 2008, B. ha inoltrato alla Pretura di Y. un’azione di divorzio unilaterale con domanda di provvedimenti supercautelari. Il Giudice competente ha quindi autorizzato la coppia a vivere separata. In questo contesto, nell’ambito di un interrogatorio della polizia cantonale che ha avuto luogo il 1° aprile 2009, A. ha confermato che, sempre nel luglio 2008, egli ha lasciato l’appartamento coniugale.

Durante la sua audizione, ha pure aggiunto di avere svolto dell’attività sportiva quale giocatore di calcio, ma di non avere mai esercitato alcuna attività lucrativa in Svizzera, quindi di essere sostenuto economicamente in maniera regolare dal fratello, che vive all’estero, e da amici. Ancora secondo quanto dichiarato alla polizia, dopo la separazione, uno di loro lo ospitava pure gratuitamente, in attesa che egli trovasse lavoro.

C. Sulla base di questi fatti, l’11 maggio 2009 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato il rinnovo del permesso di dimora ad A. e fissato allo stesso un termine scadente il 30 giugno 2009 per lasciare il territorio elvetico. A sostegno della propria decisione, l’autorità preposta ha rilevato che dal mese di luglio 2008 egli non conviveva più con la moglie, la quale era pure intenzionata a divorziare, motivo per cui era venuto a mancare lo scopo per il quale l’autorizzazione era stata concessa.

Su ricorso, detta decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato il 18 agosto 2009 e, successivamente, dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 1° dicembre 2009.

[...]

Diritto:

1. L’art. 83 lett. c n. 2 LTF prescrive che contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri riguardanti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso.

1.1. Giusta l’art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge straniero al rilascio rispettivamente alla proroga del permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste se l’unione coniugale è durata almeno tre anni e l’integrazione è avvenuta con successo (art. 50 cpv. 1 lett. a LStr) o gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStr). A questa norma si richiama pure il ricorrente, che ritiene di adempiere alle condizioni in essa contenute.

Non risultando questa conclusione d’acchito insostenibile (sentenza 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113; sentenza 2C_465/2009 del 6 novembre 2009 consid. 2.3), occorre pertanto ammettere che il ricorrente dispone di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall’art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare un ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura adempia alle condizioni indicate è invece questione di merito, che come tale dev’essere trattata.

[...]

3. Il ricorrente critica innanzitutto l’accertamento dei fatti da parte della Corte cantonale. Sennonché – indipendentemente dall’adempimento degli altri requisiti richiesti –, egli non propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, limitandosi a fornire un’altra lettura dei fatti constatati in relazione alle norme della LStr. Concernendo in realtà il diritto, questa censura dev’essere quindi trattata nell’ambito della verifica dell’applicazione di tali norme, che il ricorrente ritiene abbia portato ad una decisione arbitraria. Per altro, e come detto, in questo ambito il Tribunale federale non si limita affatto ad un esame dell’arbitrarietà dell’atto impugnato, bensì procede liberamente (cfr. precedente consid. 2.1).

4. 4.1. Il rilascio o la proroga del permesso di dimora a coniugi stranieri di cittadini svizzeri giusta l’art. 42 cpv. 1 LStr presuppone la coabitazione. L’art. 49 LStr prevede una deroga all’esigenza della coabitazione se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

4.2. Come visto, giusta l’art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù dell’art. 42 LStr, così come dell’art. 43 LStr, risulta comunque preservato a condizione che: (a) l’unione coniugale è durata almeno tre anni e l’integrazione è avvenuta con successo o (b) gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (sulla genesi di questo disposto e sul suo carattere di norma d’eccezione cfr. DTF 136 II 113 consid. 3.3.1 segg. pag. 117 segg.; sentenza 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 5.2).

4.3. Per la durata dell’unione coniugale è determinante unicamente la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica (DTF 136 II 113 consid. 3.2 pag. 115 segg.; sentenza 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 5.2).

Giusta l’art. 77 cpv. 4 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), l’integrazione è invece avvenuta con successo ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr segnatamente se lo straniero: (a) rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale; (b) manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (in proposito cfr. anche l’art. 4 lett. d dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri del 24 ottobre 2007 [OIntS; RS 142.205]). L’avverbio «segnatamente» («namentlich», «notamment») utilizzato nell’art. 77 cpv. 4 OASA segnala che neppure questa norma definisce in modo esaustivo l’avvenuta integrazione, ovvero che tale aspetto dev’essere comunque esaminato in ogni singolo caso, sulla base di un apprezzamento complessivo della fattispecie (ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Peter Uebersax e altri (curatori), Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 8.53; PETER UEBERSAX, Der Begriff der Integration im Schweizerischen Migrationsrecht – eine Annäherung, Asyl 4/06 pag. 3 segg.).

L’art. 50 cpv. 2 LStr precisa d’altra parte che può essere un grave motivo personale secondo l’art. 50 cpv. 1 lett. b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa (cfr. al riguardo DTF 136 II 1 consid. 5 pag. 3 segg., da cui emerge che le condizioni citate non sono necessariamente cumulative).

4.4. A norma dell’art. 51 cpv. 1 e 2 LStr, il richiamo ai disposti indicati non dev’essere infine abusivo. Dato che – contrariamente a quanto accadeva in applicazione dell’art. 7 cpv. 1 dell’abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) – il criterio determinante per l’ottenimento di un’autorizzazione secondo il nuovo diritto non è più quello della formale sussistenza del matrimonio, bensì quello della coabitazione, l’applicazione dell’art. 51 LStr si limita di fatto ai casi in cui vi siano sufficienti indizi per affermare che le parti si richiamino a una coabitazione fittizia. Se non vi è coabitazione, il diritto all’autorizzazione giusta l’art. 42 LStr – salvo quando possano essere invocati gravi motivi giusta l’art. 49 LStr – è infatti a priori escluso e la questione dell’abuso di diritto neppure si pone (DTF 136 II 113 consid. 3.2 pag. 115 segg.; sentenza 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 4.3). Lo stesso vale con riferimento alle condizioni di cui all’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. Anche in questo caso, l’applicazione dell’art. 51 LStr è circoscritta a fattispecie in cui, in presenza di un’unione coniugale della durata di almeno tre anni, sussistano sufficienti indizi per affermare che per una parte del periodo determinante i coniugi abbiano coabitato solo formalmente e la durata dell’unione non possa quindi essere considerata nella sua interezza (DTF 136 II 113 consid. 3.2 pag. 115 segg.).

5. 5.1. Nel caso in esame, il ricorrente non convive più con la moglie dal luglio 2008, quando quest’ultima ha presentato un’azione unilaterale di divorzio e i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati. È quindi a giusta ragione che, dopo quasi un anno e mezzo di separazione, la Corte cantonale ha constatato che la comunità familiare è da quel momento venuta meno e quindi esaminato se, in difetto delle condizioni di cui all’art. 42 LStr, il diritto al rinnovo del permesso richiesto sia eventualmente dato giusta l’art. 50 LStr (sentenza 2C_195/ 2010 del 23 giugno 2010 consid. 3).

5.2. Lasciando aperta la questione a sapere se l’unione coniugale sia durata tre anni, il Tribunale cantonale amministrativo ha negato gli estremi per il riconoscimento di un diritto al rinnovo del permesso di dimora al ricorrente anche secondo questa norma, perché egli non risulta essere integrato nella realtà svizzera, segnatamente dal punto di vista professionale. A sostegno di tale conclusione, la Corte cantonale rileva come nel suo ricorso il ricorrente affermi che, da quando è in Svizzera, ha sempre svolto un’attività lucrativa quale calciatore professionista ma come, così dicendo, si contraddica, poiché davanti alla polizia aveva in realtà dichiarato che: dal momento della sua entrata in Svizzera non ha mai svolto alcuna attività lucrativa; era a quel tempo sempre ancora alla ricerca di un posto di lavoro; al suo mantenimento provvedeva, oltre ad amici, il di lui fratello che risiede all’estero; da quando non viveva più con la moglie, era ospitato gratuitamente a casa di un conoscente.

5.3. Da parte sua, il ricorrente ritiene di adempiere a entrambe le condizioni previste dall’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. Per quel che riguarda l’unione coniugale, considera che essa si sia protratta per tre anni e quattro mesi, ovvero dal 5 marzo 2005 al luglio 2008. Osserva inoltre come anche l’integrazione risulti data in quanto per inserimento professionale ai sensi dell’art. 77 cpv. 4 lett. b OASA sarebbe necessario intendere anche e soprattutto la creazione di tutta una serie di contatti e relazioni con terze persone nell’ambito lavorativo scelto. Il ricorrente osserva come ciò sia per lui stato il caso, segnatamente come – fino al grave infortunio che ha messo termine alla sua attività di calciatore – abbia allacciato numerosi contatti nell’ambito della carriera calcistica che aveva deciso di intraprendere. D’altra parte fa pure notare che, sfumate le possibilità in tale ambito, abbia cercato e trovato un lavoro al 50% come tuttofare.

6. 6.1. Il matrimonio tra il ricorrente e la sua compagna risale alla metà di giugno 2005. Il decreto supercautelare con cui, a seguito dell’azione di divorzio presentata dalla moglie, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati porta invece la data del 4 luglio 2008. A questo momento, dev’essere nella fattispecie fatta risalire anche la fine dell’unione coniugale (cfr. precedente consid. 5.1, DTF 136 II 113 consid. 3.2 pag. 115 segg.). Ritenuto che la durata della stessa eccede il termine perentorio di tre anni previsto dalla LStr solo di una ventina di giorni, la questione a sapere se almeno una parte della convivenza abbia avuto unicamente carattere formale e la durata dell’unione – alla luce del divieto dell’abuso di diritto, che deve però basare su indizi concreti – non possa essere completamente tenuta in considerazione, non appare del tutto fuori luogo. Sennonché, essa può essere lasciata aperta poiché, nella fattispecie, fa già effettivamente difetto il requisito dell’avvenuta integrazione.

6.2. In proposito, benché il ricorrente sostenga di avere svolto la professione di calciatore, in base ai vincolanti accertamenti della Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) emerge in realtà che egli è stato attivo in ambito calcistico unicamente ad un livello amatoriale. Quand’anche decidendo di consacrarvi tutto il suo tempo, nella speranza di poterne fare un giorno una vera professione, la sua attività nel contesto citato si è in effetti limitata allo svolgimento di allenamenti con le riserve del club X., con cui ha pure giocato qualche partita sempre di allenamento, quindi alla militanza per altre squadre ticinesi locali (verbale d’interrogatorio del 1° aprile 2009 pag. 1/3).

Che la decisione di dedicarsi «a tempo pieno» a una simile attività non possa essere considerata alla stregua della scelta di una professione, come invece sostenuto nel ricorso, e non possa quindi neppure essere interpretata come la volontà di partecipare alla vita economica del luogo in cui risiedeva giusta l’art. 77 cpv. 4 lett. b OASA, è del resto confermato dal fatto che, per il suo svolgimento, egli non ha mai percepito nessun salario. Le società sportive rispettivamente le persone cui il ricorrente aveva conferito la gestione del suo cartellino non gli versavano infatti stipendio alcuno, bensì unicamente dei rimborsi spese oscillanti tra fr. 800.– e fr. 1200.– mensili (verbale d’interrogatorio del 1° aprile 2009 e contratti acclusi al ricorso del 27 maggio 2009 davanti al Consiglio di Stato). Tale necessaria conclusione risulta inoltre perfettamente coerente con l’affermazione da lui formulata davanti alla polizia cantonale e in base alla quale, da quando è entrato in Svizzera, egli non ha mai svolto alcuna attività lucrativa (verbale d’interrogatorio del 1° aprile 2009 pag. 2/3).

Sempre secondo i vincolanti accertamenti della Corte cantonale, non svolgendo alcuna attività professionale, occorre più in generale osservare come il ricorrente ha finora potuto provvedere al suo sostentamento unicamente grazie all’intervento di terzi (dapprima della moglie, in seguito di amici e del fratello); inoltre come, dopo la separazione, neppure dispone più di un alloggio proprio ed ha quindi dovuto essere ospitato gratuitamente da un conoscente. Anche in un’ottica più ampia, nonostante il suo arrivo in Svizzera risalga oramai a qualche anno, la sua situazione economico-sociale non può quindi che essere a tutt’oggi definita precaria, a tal punto da non permettergli di far fronte autonomamente ai suoi bisogni primari.

6.3. A queste condizioni, tenuto conto dei differenti aspetti indicati, il Tribunale cantonale amministrativo ha quindi a giusta ragione constatato la mancata integrazione del ricorrente e negato il diritto ad un rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno pure sulla base dell’art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (2C_195/2010 del 23 giugno 2010 consid. 5.2; anche se con riferimento ad altre norme cfr. inoltre DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 25). Corretta è per altro anche la conclusione secondo cui il giudizio della situazione complessiva del ricorrente non può mutare neppure alla luce del fatto che, a partire dal 1° settembre 2009, egli sarebbe stato assunto al 50% come tuttofare. A prescindere dal fatto che la sua assunzione è intervenuta successivamente allo scioglimento della comunità familiare, il compenso pattuito di fr. 1500.– mensili lordi non è infatti di entità tale da permettere una diversa valutazione della situazione sopra esposta.

6.4. A titolo abbondanziale occorre infine confermare, anche se il ricorrente non sembra invero più contestare tale aspetto, che dall’incarto non emergono neppure gravi motivi ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. b LStr atti a giustificare il suo soggiorno in Svizzera.

Oggi venticinquenne, egli è giunto nel nostro Paese nel 2005, quindi in un periodo recente. Fino al suo arrivo in Svizzera ha vissuto in Senegal, Paese di cui conosce lingua e cultura, e dove ha avuto modo di recarsi anche dopo il suo trasferimento per visitare familiari che ancora vi vivono. Dopo la separazione dalla moglie, in Svizzera non risulta per contro avere altri legami. Al ritorno del ricorrente e a una sua reintegrazione sociale nel Paese d’origine non si oppongono pertanto ostacoli particolari (cfr. in parziale analogia sentenza 2C_195/2010 del 23 giugno 2010 consid. 6.8).

7. Per quanto precede, il ricorso dev’essere respinto poiché infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

 

LStr 2005 RS 142.20
Legge federale sugli stranieri (LStr), del 16 dicembre 2005

58 Art. 5, 22 LFLP; 122 CC; 97 segg. CO

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia)

Prestazioni d’uscita acquisite durante il matrimonio – divisione a seguito di divorzio – computo di un versamento indebito da parte dell’Istituto di previdenza
Ai fini della divisione a seguito di divorzio degli averi previdenziali acquisiti durante il matrimonio deve essere considerato anche il capitale pensionistico prelevato in costanza di matrimonio per iniziare un’attività indipendente dall’ex marito, avendo quest’ultimo apposto la firma della moglie sul formulario di richiesta; al capitale vanno aggiunti i relativi interessi maturati sino alla data del divorzio.

Tale capitale è, infatti, stato versato dall’Istituto di previdenza indebitamente, e meglio in violazione del proprio obbligo di diligenza, non avendo intrapreso, nonostante né l’interessato né sua moglie fossero persone note all’ente assicurativo, né fosse conosciuta la firma della moglie, le opportune verifiche atte ad accertare l’effettivo consenso della moglie al prelievo del capitale pensionistico.
Di conseguenza l’Istituto di previdenza resta debitore nei confronti della ex moglie della pretesa scaturente dalla divisione delle prestazioni d’uscita comprensive del capitale prelevato dall’ex marito, ritenuto che spetterà all’ente assicurativo far valere nei confronti del suo ex assicurato la restituzione di quanto ad esso versato indebitamente.

TCA 23.8.2010 N. 34.2009.63

2.3. Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l’art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, Losanna 2000, pag. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1° gennaio 2005).

3.1. Nella fattispecie in esame, dalla documentazione all’inserto e dalle dichiarazioni delle parti non risulta che al momento del matrimonio (2 ottobre 1971) A.X. disponesse di averi pensionistici. Durante il matrimonio egli é stato assicurato, quale dipendente della X. SA, dapprima presso la Fondazione comune G. della V. Compagnia d’assicurazioni sulla vita (cfr. doc. S1 in inc. di divorzio), in seguito presso la Fondazione collettiva P. di G. (ora: Fondazione collettiva Z.V.; cfr. V, cfr. i conteggi d’uscita sub VIII/3, cfr. anche doc. 1 in inc. di divorzio). Il 10 aprile 2002 – dopo che il suo capitale previdenziale, all’uscita dalla Fondazione collettiva P., a motivo dell’inizio di un’attività lucrativa indipendente (cfr. la conferma d’affiliazione alla CCC AVS, sub VIII/3; cfr. lo scritto 13 gennaio 2002 sub VIII/3) era stato trasferito sulla polizza di libero passaggio n. 000 presso la G.(ora Z. SA che risponde anche per la Z.V. SA; cfr. VIII/3; cfr. anche V) – A.X. ha chiesto a quest’ultima il versamento in contanti del proprio avere di libero passaggio ribadendo, quale motivo del versamento, l’inizio di un’attività indipendente (cfr. la dichiarazione 10 aprile 2002 sub VIII/2). Il 13 aprile 2002 la G. ha quindi disposto il versamento dell’intero capitale di fr. 350 839.– (di cui fr. 333 125.– sulla polizza vita individuale n. 885 904 denominata «B.P.», sempre presso G.) (cfr. VIII/2).

3.2. Secondo l’art. 5 LFLP – in vigore dal 1° gennaio 1995 e quindi applicabile alla fattispecie in esame – l’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se lascia definitivamente la Svizzera (lett. a), se comincia un’attività indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria (lett. b) o se l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi (lett. c). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, se l’avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge. Per il terzo capoverso infine, se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il Tribunale. La limitazione della possibilità del pagamento in contanti, nel senso della necessità del consenso del coniuge, è stata introdotta nella legge sul libero passaggio per salvaguardare le aspettative del congiunto e gli interessi della famiglia. Il legislatore ha voluto infatti evitare che solo uno dei coniugi prenda una decisione che concerne entrambi e che si ripercuote sui figli (Messaggio concernente il disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 26 febbraio 1992, pagg. 514 e 518; cfr. anche SCHNEIDER, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et son ordonnance, in SZS 1994, pag. 433).

In caso di divorzio il diritto a prestazioni giusta gli artt. 122 CC e 22 LFLP non decade per il fatto che uno dei coniugi abbia ricevuto dei pagamenti del capitale di previdenza senza il necessario consenso dell’altro coniuge in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 LFLP. In una simile eventualità, in caso cioè di versamento indebito effettuato durante il matrimonio in dispregio dell’art. 5 cpv. 2 LFLP, le spettanze del coniuge beneficiario a norma dell’art. 122 CC non vengono ridotte, la somma versata in contanti dovendo segnatamente essere computata ai fini del calcolo della prestazione dovuta giusta l’art. 22 LFLP (GEISER, La previdenza professionale nel nuovo diritto del divorzio, in AA.VV., Il nuovo diritto del divorzio, atti CFPG 2002, pagg. 27 segg., 50; GEISER, Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsausgleich im neuen Scheidungsrecht [art. 123 ZGB], in ZBJV 2000, pag. 103; ZÜND, Probleme im Zusammenhang mit der schriftlichen Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung des nicht am Vorsorgeverhältnis beteiligten Ehegatten [Art. 5 Abs. 2 und 3 FZG], in SZS 2000, pagg. 421 seg.; SJZ 2001 pagg. 84 seg.; STFA B 19/03 del 30 gennaio 2004, STFA B 93/05 del 21 marzo 2007). Ciò non é il caso – e quindi, a differenza di un prelievo anticipato per il finanziamento della proprietà dell’abitazione (art. 30c cpv. 6 LPP), la somma versata esula dal diritto alla previdenza e non viene di conseguenza più considerata ai fini della divisione – se il pagamento in contanti è stato effettuato nelle ipotesi di cui all’art. 5 cpv. 1 LFLP e in ossequio a quanto prescritto al capoverso 2 della medesima disposizione (cfr. art. 22 cpv. 2 ultima frase), l’eventuale compensazione delle aspettative previdenziali dovendo in tale evenienza di principio essere considerata ad opera del giudice del divorzio in applicazione dell’art. 124 CC rispettivamente nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale (DTF 127 III 437; JdT 2002 pag. 350; ZÜND, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in AJP 2002 pagg. 662 segg.; SCHNEIDER/BRUCHEZ, La prévoyance professionnelle et le divorce, in SVZ 2000, pag. 255; VETTERLI/KEEL, cit., pag. 1622; GRÜTTNER/SUMMERMATTER, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, in FamPra 2002, pagg. 641 segg., 650).

Malgrado il carattere indebito del versamento in contanti, nella misura in cui dimostra di aver ottemperato al suo dovere di diligenza e di non essere quindi incorso in un’inadempienza, un istituto di previdenza – nella misura in cui non possa, in primo luogo, essere imposta al coniuge assicurato una compensazione giusta l’art. 122 CC (cfr. infra consid. 4.4) – è da ritenersi aver validamente adempiuto al proprio obbligo legale con effetto liberatorio e non si espone di conseguenza a dover nuovamente versare la prestazione d’uscita nell’ambito della divisione ex art. 122 CC. In tale contesto, perché all’istituto, ed in particolare, come nella fattispecie in esame, in caso di polizze di libero passaggio, possa essere imputata una responsabilità, è sufficiente, con riferimento alle norme di cui agli artt. 97 e segg. CO, la sussistenza di un comportamento configurante una negligenza di lieve entità (DTF 130 V 103; STFA B 87/00 del 10 febbraio 2004, B 126/04 del 20 marzo 2006; sull’applicabilità degli artt. 97 e segg. CO vedi in particolare l’approfondito e critico contributo di GLÄTTLI, Die Folgen der Barauszahlung der Austrittleistung ohne Zustimmung des Ehegatten, in SZS 2005, pagg. 184 segg.).

4.1. Occorre quindi in concreto accertare se il versamento di fr. 350 839.– effettuato nell’aprile 2002 a favore di A.X. da parte della G. sia validamente avvenuto, rispettivamente se all’istituto che ha operato il versamento possa essere rimproverata o meno una violazione del suo dovere di diligenza nel senso sopra indicato. Tale accertamento compete al giudice dell’art. 73 LPP (in casu al giudice delle assicurazioni del luogo del divorzio giusta l’art. 25a cpv. 1 LFLP; DTF 128 V 47; GEISER, cit., in ZBJV 2000 pag. 104; cfr. anche DTF 135 V 232, 132 V 347 e 130 V 103 per quanto riguarda la liceità, con riferimento alla necessità del consenso del coniuge, di un versamento anticipato per il finanziamento dell’abitazione).

4.2. Dando seguito, come accennato, alla richiesta di versamento in contanti presentata da A.X. nell’aprile 2002, la G. ha versato a quest’ultimo la somma di fr. 350 839.–, somma corrispondente al capitale pensionistico sin lì accumulato. All’epoca del versamento il beneficiario era coniugato con B.X. Conformemente al precitato art. 5 cpv. 2 LFLP, il pagamento in contanti della prestazione doveva pertanto perentoriamente avvenire con il consenso della moglie. Nella fattispecie risulta tuttavia che il versamento è avvenuto senza il consenso della consorte, tale circostanza essendo stata ammessa espressamente nelle more della presente procedura da A.X., il quale, interpellato al proposito dal TCA, ha ammesso e dichiarato di aver apposto lui stesso la firma della moglie sul formulario di richiesta di versamento del proprio capitale pensionistico (cfr. lo scritto 23 aprile 2003 di A.X. al TCA, sub XXV).

4.3. Va dunque stabilito se alla G. (e quindi, ora, alla Z.) può essere rimproverata una violazione dell’obbligo di diligenza per non aver debitamente esaminato la validità della firma dell’ex coniuge di A.X. in occasione del versamento del capitale di libero passaggio.

In DTF 130 V 103 il TFA ha negato la violazione dell’obbligo di diligenza nel caso di un assicurato dipendente di una ditta avente una propria cassa pensione e nella quale l’assicurato ricopriva una carica di fiducia ed era conosciuto alla cassa, quest’ultima potendo quindi partire dal presupposto che la firma, in realtà falsificata, fosse valida. In una sentenza del 7 febbraio 2004 (B 58/01) l’Alta Corte ha per contro ammesso una violazione dell’obbligo di diligenza nel caso di una fondazione comune a cui erano affiliati migliaia di datori di lavoro, la quale senza conoscere né l’assicurato, né la moglie né tanto meno la firma di quest’ultima, aveva confidato nell’esistenza di un valido consenso del coniuge. Parimenti, in una sentenza del 2 febbraio 2004 (B 45/00) il TFA ha accertato una violazione dell’obbligo di diligenza nel caso di una fondazione collettiva che non conosceva l’assicurato né la di lui moglie né tanto meno la sua firma ed aveva senza ulteriori verifiche fatto affidamento sulla firma (falsificata). Infine, in STFA 98/04 del 17 marzo 2005 (commentata da SCHÖBI, Barauszahlung trotz fehlender Zustimmung des Ehegatten, in recht 2005, pagg. 139 segg.) l’Alta Corte ha accertato l’esistenza un comportamento inadempiente da parte di un istituto di libero passaggio il quale in assenza, tra l’atro, di un particolare rapporto di fiducia con l’assicurato (uno tra i tanti titolari di un conto di libero passaggio presso l’istituto) aveva disposto il versamento del capitale senza effettuare alcuna verifica in merito allo stato civile dell’interessato.

Alla luce della summenzionata giurisprudenza, nel caso in esame non può che essere ammessa una violazione dell’obbligo di diligenza da parte dell’assicuratore il quale, nell’aprile 2002, ha provveduto al versamento (causa inizio di attività lucrativa indipendente) dell’intero capitale pensionistico di A.X. depositato su una polizza di libero passaggio. Non é infatti ipotizzabile, né é stato d’altronde fatto valere, che, trattandosi di uno tra i tanti titolari di una polizza di libero passaggio presso la G. (polizza n. 000), rispettivamente – in precedenza – di uno tra i tanti assicurati alle dipendenze di una tra le numerose aziende affiliate alla Fondazione collettiva P. di G. (contratto 001), che l’interessato né tanto meno sua moglie fossero persone note all’ente assicurativo (rispettivamente all’istituto di previdenza) o addirittura che la firma di B.X. fosse conosciuta. In simili circostanze la G. avrebbe quindi dovuto intraprendere le opportune verifiche atte ad accertare l’effettivo consenso della moglie al prelievo del capitale pensionistico da parte del marito.

4.4. Ininfluenti s’appalesano gli argomenti addotti nelle more della presente procedura dalla Z. (rispettivamente dalla fondazione collettiva da essa gestita), la quale non si ritiene debitrice di alcunché nei confronti di B.X., negando di aver avuto un comportamento negligente ed asserendo di essere stata assicurata dalla propria agenzia generale in merito all’autenticità della firma del coniuge; con particolare riferimento al punto n. 5 nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio e richiamando la «sentenza del Tribunale federale B 83/05 del 21 marzo 2007 consid. 4.4», evidenzia come debba essere l’ex marito a dover versare quanto di spettanza della ex moglie (cfr. V, XX).

Orbene – premesso che se l’agenzia generale, dalla quale l’ente assicurativo asserisce di aver ottenuto le necessarie rassicurazioni in merito all’autenticità della firma di B.X., avesse effettivamente messo in atto le opportune e dovute verifiche (per esempio interpellando direttamente l’interessata o richiedendo l’autenticazione della firma) avrebbe di certo potuto accorgersi della non validità della firma della moglie – il punto n. 5 nella citata convenzione (il cui testo é riportato integralmente al consid. 1.1 del presente giudizio) non può che essere interpretato nel senso indicato dal Pretore che ha omologato la convenzione come parte integrante del dispositivo e che, nel trasmettere la causa al TCA in applicazione dell’art. 142 CC, ha precisato che «la decisione sulle quote di ripartizione si evince dal punto 5 della convenzione omologata al dispositivo n. 2 della sentenza. In particolare le parti hanno concordato una ripartizione a metà della prestazione d’uscita del marito accumulata durante il matrimonio e rispettivamente, nel caso di impossibilità di una divisione, segnatamente nel-l’ipotesi in cui fosse accertata la liceità del versamento della prestazione d’uscita prelevata a suo tempo in contanti dal marito, i coniugi hanno stabilito il diritto della moglie al versamento di un’indennità ex art. 124 CC di fr. 186 911» (scritto 21 settembre del Pretore al TCA, sub II). L’eventualità di un versamento da parte dell’ex marito, in applicazione dell’art. 124 CC, oltre che essere di competenza del giudice del divorzio, é dunque circostanza che dipende dall’accertamento – da parte dello scrivente Tribunale – della liceità o meno del pagamento in contanti effettuato nell’aprile 2002. D’altronde, il citato punto 5 della convenzione prevede in primis l’ipotesi di una divisione ex 122 CC, ciò che lo scrivente Tribunale, a cui è stata rimessa la causa di divorzio ai sensi dell’art. 142 cpv. 2 CC, è chiamato ad eseguire d’ufficio.

Per quanto riguarda la richiamata sentenza federale B 83/05 (recte: B 93/05) del 21 marzo 2007 (pubblicata in SVR 2007 BVG N. 31), nella stessa è precisato che in caso di mancato consenso dell’altro coniuge e quindi di illecito versamento in contanti dell’avere previdenziale, è tenuto anzitutto alla compensazione il coniuge assicurato e ciò, in quanto possibile, giusta l’art. 122 CC; solo in secondo luogo è dato l’obbligo dell’istituto previdenziale, segnatamente nella misura in cui gli è imputabile una violazione del proprio obbligo di diligenza (consid. 4.4):

«(…) Im Falle einer ohne Zustimmung des andern Ehegatten vorgenommenen und damit ungültigen Barauszahlung ist daher in erster Linie der versicherte Ehegatte zum Ausgleich verpflichtet und zwar – sofern möglich – nach Art. 122 ZGB. Dieser Artikel bezweckt den gerechten Interessenausgleich zwischen den Ehegatten und soll Versorgungslücken für die versicherten Ereignisse wie Alter und Invalidität verhindern (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, N. 10 Vorbemerkungen zu Art. 122-124 ZGB). Erst in zweiter Linie kann sich der andere Ehegatte an die Vorsorgeeinrichtung halten, wenn diese im Zusammenhang mit der Barauszahlung eine Sorgfaltspflichtverletzung zur Last gelegt werden kann (BGE 130 V 103, Urteil S. vom 2. Februar 2004 [B 45/00; auszugsweise in SZS 2004 S. 464 publiziert], Urteil A. vom 10. Februar 2004 [B 87/00; auszugsweise in SZS 2004 S. 461 publiziert]). Auch wenn der Vorsorgeeinrichtung keine Nachlässigkeit vorgeworfen werden kann, bleibt die Barauszahlung im Verhältnis unter den Ehegatten ungültig. Wenn im Zeitpunkt der Ehescheidung noch Vorsorgekapital vorhanden ist, um die unzulässige Barauszahlung ganz oder teilweise im Rahmen der Ehescheidung auszugleichen, so hat demzufolge grundsätzlich der pflichtwidrig handelnde Ehegatte dafür einzustehen. Bei der Teilung der Austrittsleistungen nach Art. 122 ZGB ist eine unzulässige Barauszahlung daher so zu behandeln, wie wenn sie nicht erfolgt wäre. Art. 22 Abs. 2 letzter Satz FZG findet in solchen Fällen daher keine Anwendung (…)»; (corsivi del redattore).

Ciò significa, come del resto è indicato al considerando 4.5. della sentenza, che nella misura in cui il coniuge assicurato dispone (ancora) di averi pensionistici, tramite questi egli è tenuto a compensare l’altro coniuge in applicazione dell’art. 122 CC (consid. 4.5):

«Im vorliegenden Fall steht unbestrittenermassen fest, dass der frühere Ehemann der Beschwerdeführerin deren Unterschrift gefälscht hat. Des Weitern ist aufgrund der Akten erstellt, dass er über eine genügend hohe Austrittsleistung verfügt, um der Beschwerdeführerin unter Einschluss der unzulässigen Barauszahlung die Hälfte gestützt auf Art. 122 ZGB auszugleichen (Schreiben der "Z." Lebensversicherungs- Gesellschaft vom 8. März 2005). Die der Beschwerdeführerin unter Einschluss der unzulässigen Barauszahlung zustehende Hälfte der Austrittsleistung beträgt unbestrittenermassen Fr. 29 488.70 nebst Zins seit 26. Juni 2003. Entsprechend ist die Vorsorgeeinrichtung des geschiedenen Ehemannes zu verpflichten, der Beschwerdeführerin Fr. 29 488.70 samt Zins seit der Ehescheidung zu bezahlen (dazu BGE 129 V 251; SVR 2005 BVG N. 1) (…)»; (corsivi del redattore);

sul punto vedi anche SCHWENGELER, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, pagg. 77 segg., pag. 101; MEYER/UTTINGER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010, pagg. 230 segg., pag. 235). Nel caso in esame, non disponendo attualmente A.X. di alcun avere pensionistico, non può di conseguenza essergli imputato, ai sensi della citata giurisprudenza, un obbligo di compensazione nei confronti dell’ex coniuge giusta l’art. 122 CC.

5.1. Stante quanto precede, considerata la natura indebita del versamento in difetto del consenso dell’altro coniuge giusta l’art. 5 cpv. 2 LFLP ed accertata l’imputabilità, all’istituto assicurativo presso cui era depositato il capitale pensionistico di A.X., di una violazione del proprio dovere di diligenza, l’importo di fr. 350 839.– oggetto del prelievo deve essere considerato ai fini della divisione ex artt. 122 CC e 22 LFLP. Nei confronti di B.X. la Z. SA (che risponde, se del caso e come accennato [cfr. supra consid. 3.1], anche per la Z. V. SA; cfr. V, XXIV) resta quindi – come sostenuto dalla ex moglie nelle more della presente procedura (cfr. VI, XI, XVI) – debitrice della pretesa scaturente da detti disposti di legge, ritenuto che spetterà in ogni caso all’ente assicurativo far valere nei confronti del suo ex assicurato la restituzione di quanto ad esso indebitamente versato (DTF 133 V 205 consid. 5.2; STFA B 87/00 del 10 febbraio 2004; GEISER, cit., in ZBJV 2000, pag. 103; ZÜND, cit., in AJP 2002, pagg. 666 seg.; ZÜND, cit., SZS 2000, pagg. 422 seg.). Nel caso in esame – senza per altro chiaramente esprimersi né sulla richiesta avanzata da B.X. nei confronti della Z. né sulla antitetica posizione espressa da quest’ultima – A.X., per quanto qui interessa, oltre ad ammettere di aver firmato al posto della ex moglie, ha in ogni caso dichiarato di aver «già sottoscritto con la Z. il mio impegno a rimborsare la compagnia nel caso in cui questo Tribunale la dovesse condannare a pagare la somma spettante alla mia ex-moglie»; cfr. XXV/1).

5.2. All’importo di fr. 350 839.– vanno aggiunti gli interessi maturati sino alla data del divorzio. Ai fini della quantificazione della prestazione da dividere giusta gli art. 122 CC e 22 LFLP vanno infatti computati anche gli interessi maturati sino al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio e calcolati secondo l’art. 12 OPP 2. Solo in questo modo infatti – ritenuto che un versamento in contanti effettuato senza il consenso dell’altro coniuge lascia sussistere la pretesa di quest’ultimo fondata sull’art. 122 CC e quindi il versamento è da considerare siccome non avvenuto (DTF 133 V 210 consid. 4.4.) – la prestazione d’uscita da dividere ex art. 22 LFLP corrisponde alla prestazione che avrebbe maturato l’ex marito durante il matrimonio se non fosse avvenuto il prelevamento indebito (STCA 34.2004.6 del 9 settembre 2004 e ivi riferimenti alla giurisprudenza federale; in tal senso, cfr. anche le sentenza del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich BV.2004.000018 del 28 ottobre 2004 e la sentenza del Obergericht des Kantons Schaffhausen N. 62/2006/18 del 28 novembre 2008).

Di conseguenza, la prestazione da dividersi secondo la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio ammonta a fr. 427 454.95, importo corrispondente a fr. 350 839.– versati all’assicurato il 13 aprile 2002 aumentati degli interessi sino al 16 settembre 2009 (fr. 76 615.95), calcolati conformemente all’art. 12 OPP 2 (per il calcolo cfr. www.berechnungsblaetter.ch), il credito a favore di B.X. dovendo consequenzialmente essere cifrato in fr. 213 727.45 (427 454.95: 2).

6. Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP stabilita all’art. 22 cpv. 1 LFLP, l’avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (SCHNEIDER/BRUCHEZ, cit., in SVZ 2000 pag. 258). L’importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

Pertanto, la somma di fr. 213 727.45, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP 2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall’istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (16 settembre 2009) e sino al momento dell’effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003), dovrà essere trasferita a favore di B.X. sul conto di libero passaggio nel frattempo aperto a suo nome presso C. Fondazione di libero passaggio 2° pilastro (cfr. VI bis, XXX).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull’ammontare della prestazione d’uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di B.X., interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP 2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

7. L’art. 181 CPP/TI stabilisce che ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un reato di azione pubblica, è tenuto a farne rapporto al Procuratore pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi. Nella fattispecie, considerato come A.X. risulti aver egli stesso apposto la firma della moglie sul formulario di richiesta di versamento in contanti del proprio capitale pensionistico, si giustifica la trasmissione di copia del presente giudizio e dei pertinenti atti di causa (I, V, VI, VIII/1, VIII/2, VIII/3, XI, XIII, XVI, XXIII, XXV) al Ministero pubblico.

 

LFLP 1993      RS 831.42

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(legge sul libero passaggio), del 17 dicembre 1993


1t Art. 15, 23 lett. a) LT; 16, 24 lett. a) LIFD; 7 cpv. 4 lett. c) LAID

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia)

Reddito – esenzione – donazione – contributi versati da padre a figlio – remissione di debito
Non possono essere considerati reddito imponibile gli importi di denaro versati dal padre al figlio, in particolare per pagare gli interessi ipotecari sulla casa d’abitazione e per rinnovare la casa. Infatti, se si tratta di importi mutuati, è evidente che non possono costituire proventi imponibili; se invece sono donazioni, la loro esenzione dalle imposte sui redditi è prevista espressamente dalla legge. Anche l’eventuale remissione del debito dovrebbe essere considerata donazione.
CDT 21.7.2010 N. 80.2008.149-153

Fatti:

A. Dal 1° giugno 2000, X. era impiegato della Y. SA di L. Fino alla fine del 2001, era assoggettato all’imposta alla fonte sui redditi del lavoro.

Il 25 settembre 2002, l’Ufficio di tassazione di L. si rivolgeva al contribuente, invitandolo a documentare le entrate e le uscite del 2002, con particolare riferimento all’acquisto ed alla successiva vendita di un immobile a M. (part. n. 001) ed all’acquisto di un altro immobile nello stesso comune (part. n. 002). Il contribuente prendeva posizione nel corso di un’audizione tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 6 novembre 2002.

B. B.a. Con decisione dell’11 agosto 2008, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente le tassazioni IC/IFD 2001/2002, con effetto a partire dal 1° gennaio 2002. Il reddito imponibile del contribuente era commisurato in fr. 120 000.– per l’IC ed in fr. 416 000.– per l’IFD. Ai redditi dichiarati l’autorità fiscale aveva infatti aggiunto un reddito d’altra fonte di fr. 68 300.–, con la seguente motivazione:

Nel periodo compreso fra il 2001 e 2006 il contribuente, oltre ai modesti redditi d’attività lucrativa e di compensazione (disoccupazione) ha potuto far fronte ai suoi impegni finanziari e a quelli della sua famiglia grazie agli aiuti dei genitori. Tali prestazioni non possono essere qualificate come donazioni e come prestazioni sul diritto di famiglia e quindi esenti sulla base degli art. 23 LT e 24 LIFD.

Per la sola IFD, era poi stato imposto un reddito da commercio professionale d’immobili di fr. 296 000.–.

B.b. Con quattro ulteriori decisioni del 30 luglio 2008, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente le tassazioni IC/IFD 2003, IC/IFD 2004, IC/IFD 2005 e IC/IFD 2006. Anche in queste ultime aveva aggiunto ai proventi dichiarati dei redditi d’altra fonte, giustificati dagli «aiuti dei genitori».

Questi il reddito imponibile ed il reddito d’altra fonte delle tassazioni in questione:

periodo fiscale reddito imponibile IC/IFD reddito d'altra fonte
2003 120 000 79 781
2004 120 000 135 900
2005 120 000 140 902
2006 120 000 182 455

La motivazione delle decisioni precisava che l’importo aggiunto a titolo di «reddito d’altra fonte» teneva conto «della situazione, dell’evoluzione del prestito (genitori)» ed era «commisurato alla capacità finanziaria dei genitori».

C. Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con diversi reclami del 26 agosto 2008. Contestava l’imposizione del reddito d’altra fonte, spiegando di aver ottenuto un prestito del padre, garantito da una cartella ipotecaria gravante il mapp. n. 002 di M. Il mutuo sarebbe stato rimborsato al momento della vendita della casa, non essendo intenzione del padre fare una donazione al figlio.

Contestava inoltre l’assoggettamento del reddito da commercio professionale d’immobili ai fini dell’IFD.

Nel corso di un’udienza tenutasi il 14 ottobre 2008, l’autorità fiscale ribadiva che gli aiuti del padre non potevano essere qualificati come prestiti ma si dovevano considerare reddito d’altra fonte. Precisava inoltre che gli importi sarebbero stati rettificati in funzione dell’incremento del debito nei confronti del genitore.

D. Nelle decisioni su reclamo, intimate al reclamante il 10 e il 12 novembre 2008, l’autorità fiscale modificava il reddito d’altra fonte ed il reddito imponibile, conformemente a quanto anticipato nel corso dell’udienza. Questi gli elementi delle nuove decisioni:

periodo fiscale
reddito imponibile IC reddito imponibile IFD
reddito d'altra fonte
2001/2002 240 000 243 305 188 000
2003
118 100 128 200
77 980
2004
66 000 78 700
81 875
2005
3 900 7 300
66 620
2006
58 000 61 100
120 455

 

La motivazione delle decisioni rinviava al verbale d’udienza.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, X. postula lo stralcio del reddito d’altra fonte. Spiega che il capitale servito per l’acquisto dell’immobile (fr. 1 700 000.–) proveniva da una compensazione di un credito concesso dal padre al venditore della casa. Il padre avrebbe poi rinunciato al credito nei confronti del figlio in data 25 giugno 2002. Il padre avrebbe poi prestato al figlio quanto necessario per rinnovare la casa (fr. 150 000.–) e per pagare gli interessi passivi (fr. 34 000.–). Negli anni seguenti, il prestito sarebbe stato progressivamente incrementato, per consentire all’insorgente di sostenere gli oneri finanziari della casa, il pagamento degli alimenti alla ex moglie e le altre spese personali. A tale credito il padre non avrebbe mai rinunciato, ma lo stesso sarebbe garantito da una cartella ipotecaria, poi sequestrata dalla magistratura penale. L’insorgente contesta poi la motivazione dell’Ufficio di tassazione, che ha giustificato l’imposizione del finanziamento del padre facendo riferimento ad una giurisprudenza che concerne però una donazione.

F. All’udienza del 5 marzo 2010, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Delle rispettive argomentazioni si dirà in seguito, in quanto necessario.

Diritto:

1. 1.1. Sia secondo l’art. 16 cpv. 1 LIFD sia secondo l’art. 15 cpv. 1 LT , sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici, ivi compresi quelli in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale (art. 16 cpv. 2 LIFD; art. 15 cpv. 2 LT).

Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale («Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung»). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.

1.2. L’art. 24 LIFD (di uguale tenore, art. 23 LT) menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta, l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (lett. a), così come le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (lett. e).

2. 2.1. Con una sentenza del 30 luglio 2009 (CDT n. 80.2008.57, in RtiD I-2010 n. 3t), questa Camera ha modificato la propria giurisprudenza in merito al trattamento fiscale dell’aiuto finanziario concesso dai genitori a figli maggiorenni.

Secondo l’art. 239 CO, donazione è ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza corrispondente prestazione. Giusta il suo capoverso 3, l’adempimento di un dovere morale non costituisce invece donazione.

Riallacciandosi a quest’ultima disposizione, la prassi cantonale ticinese si era, infatti, delineata nel senso di considerare le prestazioni finanziarie ricorrenti, fatte ad un parente senza obbligo legale di assistenza, come dovere morale non rientrante nel concetto di donazione (PRIMI, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 162). In una sentenza risalente al 1992, questa Camera aveva così concluso che l’aiuto finanziario regolare garantito ad un figlio maggiorenne ancora in formazione e con reddito incompleto, anche se sufficiente a garantire il suo minimo esistenziale, costituisce un reddito d’altra fonte imponibile e non una donazione (decisione CDT n. 99/92 del 29 maggio 1992, in: RDAT II-1993 n. 6t).

2.2. Riesaminando tale prassi nella sentenza del 2009, questa Camera ha deciso che il contributo di 24 000 franchi versato a titolo di liberalità da un genitore al proprio figlio maggiorenne, per consentirgli di avviare un’attività indipendente, si considera donazione ed è quindi esente dall’imposta sul reddito.

Come accennato, la prassi precedente escludeva che le prestazioni finanziarie ricorrenti fra parenti, al di fuori dell’obbligo legale di assistenza, rientrino nel concetto di donazione perché effettuate in adempimento di un dovere morale.

Tale giurisprudenza cantonale era già stata oggetto di critica in dottrina. Infatti, è vero che i contributi per il mantenimento dei figli maggiorenni agli studi imposti dall’art. 277 cpv. 2 CC sono esenti dall’imposta sul reddito, in quanto rientrano nel campo di applicazione degli art. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD (decisione CDT n. 80.1997.118 del 3 settembre 1997, in: RDAT I-1998 n. 3t). Dal momento in cui la formazione possa normalmente ritenersi conclusa, le prestazioni ancora versate vanno invece considerate a tutti gli effetti una donazione (LOCHER, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 41 ad art. 24 LIFD, p. 620). Alla stessa stregua delle attribuzioni dettate da altruismo (BADDELEY, in: Thévoz/Werro [a cura di], Code des obligations I, Basilea 2003, n. 68 ad art. 239 CO, p. 1248), le prestazioni garantite ai propri figli non rientrano automaticamente nei doveri morali di genitori con sufficienti possibilità economiche.

Si aggiunga inoltre che da un punto di vista strettamente fiscale, l’adempimento di un dovere morale non esclude di per sé il carattere gratuito dell’aiuto finanziario (HINDERSMANN/MYSSEN, op. cit., p. 150). Fanno unicamente eccezione quelle prestazioni fondate su un dovere morale talmente «forte ed unico» da essere equiparabile ad un obbligo legale. Ciò è il caso, per esempio, delle ricompense elargite ad una persona che ti ha salvato la vita, così come il sostentamento garantito ad un parente lontano caduto nel bisogno oppure ancora ad un concubino (CASANOVA, Zur Besteuerung geldwerter Leistungen unter Konkubinatspartnern, in: Problèmes actuels de droit fiscal, Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea 1995, p. 37).

3. 3.1. Venendo al caso in esame, la situazione è certamente diversa rispetto a quella su cui si è fondata la decisione appena ricordata. Qui non si tratta infatti di donazioni del genitore al figlio maggiorenne, bensì di prestiti, serviti a garantire il sostentamento del figlio ed il pagamento degli interessi ipotecari relativi alla casa.

Nel corso dell’udienza svoltasi dinanzi alla Camera di diritto tributario, l’autorità fiscale ha sostenuto che gli importi in discussione non possono essere considerati una donazione del padre all’insorgente, mancando l’animus donandi. D’altra parte, ha contestato che sia provata l’esistenza di un debito, mancando un contratto di mutuo. Infine, la Divisione delle contribuzioni ha contestato anche che il debito possa essere estinto, in seguito al sequestro sia dell’immobile sia della cartella ipotecaria.

Sulla circostanza che gli importi di denaro serviti al sostentamento del contribuente ed al pagamento degli interessi ipotecari siano provenuti dal padre non sembra esserci discussione. In altre parole, l’autorità fiscale non ha sostenuto che la fonte dei mezzi in questione sia altra rispetto a quanto versato al figlio dal padre.

Non si vede pertanto quali alternative rimangono, volendo escludere tanto il mutuo quanto la donazione. Non è certo proponibile una retribuzione per prestazioni di lavoro, non essendo tale ipotesi neppure stata accennata dall’Ufficio di tassazione.

3.2. Ora, è dapprima indiscutibile che, se effettivamente gli importi messi a disposizione del ricorrente dal padre costituiscono mutuo, gli stessi non possono essere considerati reddito imponibile.

I debiti comprovati sono infatti deducibili dalla sostanza imponibile (art. 47 cpv. 1 LT). Gli interessi maturati su debiti privati sono, da parte loro, dedotti dal reddito imponibile, entro determinati limiti (art. 32 cpv. 1 lett. a LT; art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD).

3.3. Volendo seguire il ragionamento proposto dall’autorità di tassazione nel corso dell’udienza tenutasi dinanzi alla Camera il 5 marzo 2010, ci si potrebbe chiedere se si possano ancora considerare debiti gli importi ricevuti dal ricorrente, alla luce del fatto che l’immobile che funge da garanzia è stato nel frattempo posto sotto sequestro dalla magistratura penale federale, circostanza che potrebbe mettere seriamente in discussione le prospettive di rimborso del debito.

La questione ha tuttavia un rilievo piuttosto limitato, nel contesto della tassazione dell’insorgente. Infatti, anche se il debito dovesse essere considerato di dubbia esigibilità, non è qui in discussione la sua deduzione dalla sostanza imponibile. Il solo aspetto che qui interessa è se quanto ricevuto dal contribuente possa essere considerato reddito imponibile.

Ebbene, una tale ipotesi deve essere chiaramente esclusa. Infatti, la remissione di un debito, che avviene tra parenti e senza controprestazione, diversamente da quanto vale per esempio nel caso di una banca che rinuncia ad un credito, si considera donazione (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare RDAF 2009 II p. 34 consid. 2 e RDAF 2009 II p. 555 consid. 2.2).

La remissione di un debito privato costituisce pertanto una donazione, che deve essere esentata dall’imposta sul reddito tanto per il diritto dell’imposta federale diretta (art. 24 lett. a LIFD) quanto per il diritto dell’imposta cantonale (art. 7 cpv. 4 lett. c della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni [LAID]). La dottrina non ha mancato di sottolineare come la recente giurisprudenza del Tribunale federale appena ricordata abbia chiaramente imposto ai cantoni di conformarsi ad un’unica nozione di donazione, ai fini dell’imposta sul reddito, con la conseguenza che non saranno più considerate compatibili con la legge federale sull’armonizzazione normative e prassi cantonali che, fondandosi su una diversa nozione di donazione, assoggettano all’imposta sul reddito fattispecie che rientrano nel concetto di donazione secondo l’art. 7 cpv. 4 lett. c LAID (cfr. HÜRLIMANN/CAGIENARD, Vereinfachte Betrachtungsweise des Bundesgerichts beim Darlehensverzicht, in zsis 2009 Bestcase n. 6, par. 3.3.1, con riferimento proprio alla prassi ticinese in vigore fino al 2009).

Per quel che interessa ai fini della presente decisione, ne discende che le prestazioni, di cui il ricorrente ha goduto nei periodi fiscali in esame, difficilmente potranno non essere considerate donazioni del padre, quand’anche se ne volesse escludere la qualifica di mutuo.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, le decisioni impugnate devono essere riformate, nella misura in cui hanno assoggettato all’imposta sul reddito le prestazioni che il ricorrente ha ricevuto dal padre a titolo di prestito.

 

CLT 1994 RL 10.2.1.1
Legge tributaria, del 21 giugno 1994

 

9t Art. 34 cpv. 1 lett. c) LT

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia)

Deduzioni – figli agli studi – studi superiori o accademici – figlia che frequenta una scuola superiore d’arte in Germania
I genitori di una ragazza che frequenta una scuola superiore d’arte in Germania hanno diritto alla deduzione per figli agli studi, nella misura prevista per contribuenti i cui figli frequentano studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.
CDT 1.10.2010 N. 80.2010.50

Riassunto dei fatti:

Nella dichiarazione fiscale 2008, i coniugi X. chiedevano la deduzione di fr. 13 200.–, ai soli fini dell’imposta cantonale, per figli agli studi. Sulla prima pagina della dichiarazione, indicavano che la figlia Y. frequentava una scuola superiore d’arte in Germania.

Nella tassazione IC/IFD 2008, l’Ufficio di tassazione ammetteva la deduzione per figli agli studi nella misura di soli fr. 6300.–, argomentando che la scuola frequentata in Germania non poteva «essere considerata un istituto universitario parificato a quelli svizzeri».

Diritto:

1. 1.1. Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto … per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 13 200.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati».

1.2. Il decreto esecutivo del 20 dicembre 2007 del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008, all’art. 11 cpv. 1 stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1. fr. 1200.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;

2. fr. 1900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3. fr. 4500.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4. fr. 6300.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5. fr. 13 200.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 11 cpv. 2).

L’art. 11 cpv. 3 del decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1000.– l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera deduzione.

2. 2.1. Nel caso in esame, il requisito che secondo l’autorità di tassazione mancava, perché si potesse riconoscere ai contribuenti la deduzione massima per la figlia maggiore, è quello del livello universitario della scuola da quest’ultima frequentata. Per questa ragione, ha ammesso solo la deduzione di fr. 6300.–, che presuppone che il figlio del contribuente frequenti «scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone» o frequenti «studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio».

In tal modo, l’Ufficio di tassazione ha riconosciuto che, in linea di principio, la Kunsthochschule … costituisca «una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo», mentre ha escluso che si tratti di uno studio accademico.

2.2. Come ha già avuto modo di affermare questa Camera (cfr. la sentenza n. 80.2007.90 del 3 settembre 2007 in RtiD I-2008 n. 7t), vi è una stretta connessione fra assegni di studio e deduzione per figli a carico, nel senso che quest’ultima viene concessa ai contribuenti che, avendo redditi superiori ai limiti previsti dalla normativa, non beneficiano già del primo. Ne consegue che, per quanto attiene ai requisiti che devono presentare le scuole ed i corsi, dovrebbero essere gli stessi in entrambi i casi; in relazione alle qualità delle formazioni riconosciute, il legislatore non ha cioè voluto introdurre criteri diversi per la concessione degli assegni di studio, da un lato, e della deduzione fiscale, dall’altro.

Tale conclusione è rafforzata dalla lettura della circolare n. 4 del gennaio 2008 della Divisione delle contribuzioni sulla deduzione per figli agli studi, secondo cui «dà diritto alla deduzione la frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport» (circolare cit., par. 2).

2.3. La circolare appena menzionata si addentra poi nei criteri in base ai quali il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport valutano quali studi possano essere sussidiati.

Le scuole e i corsi sono raggruppati in tre categorie: scuole postobbligatorie (che preparano a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale o a un diploma equivalente), studi superiori (successivi a una maturità o a un attestato federale di capacità professionale o assimilabili) e corsi di perfezionamento professionale (cfr. Circolare cit., par. 2).

Se ci si concentra sugli «studi superiori», la circolare precisa che vi rientrano «le facoltà universitarie, i politecnici e gli istituti universitari (se lo studente non beneficia di contratti come assistente o ricercatore), le scuole professionali superiori a pieno tempo nelle discipline tecniche e commerciali (SUPSI) (negli altri cantoni l’equivalente della SUPSI è la Fachhochschule, ex STS, ETS, HTL), le scuole artistiche superiori (conservatori, accademie, scuole d’arte), le scuole di tecnici, le scuole specialistiche superiori (SSIG, SSQAT, ecc.), le scuole superiori nelle professioni sociali (scuole per assistenti sociali, ecc.) sanitarie (scuole per ottici, ecc.) o linguistiche (scuole d’interprete), compresi i corsi di lingua in università estere, purché di almeno due semestri continuati» (cfr. Circolare cit., par. 2.2).

In relazione all’ammontare della deduzione, viene precisato che «determinante, oltre al tipo di scuola o di formazione frequentata, è il luogo sede della scuola o di formazione (se corrisponde o meno al luogo di domicilio) e il fatto che il figlio rientri o non rientri giornalmente al domicilio» e viene ribadito che «nel riferimento a scuole o corsi che danno diritto alla deduzione vi è completo parallelismo con i criteri del Dipartimento ell’educazione, della cultura e dello sport ai fini del riconoscimento di sussidi o borse di studio» (cfr. Circolare cit., par. 3).

2.4. Se si esaminano le categorie di contribuenti aventi diritto alla deduzione per figli agli studi, previste dal decreto esecutivo applicabile, si deve ritenere che la nozione di «studi accademici» ivi considerata coincide con quella di «studi superiori» di cui tratta la circolare della Divisione delle contribuzioni. Infatti, anche l’art. 11 del Decreto distingue tre tipologie di corsi o scuole e cioè le scuole postobbligatorie, i corsi di perfezionamento professionale e gli studi accademici. Non vi è nessun elemento che possa giustificare una diversa interpretazione della nozione di «studi accademici», tale cioè da includervi solo le università in senso stretto, escludendo cioè tutti gli altri studi «successivi ad una maturità o a un attestato federale di capacità professionale».

Non si comprende pertanto perché l’istituto frequentato dalla figlia del ricorrente non possa rientrare fra gli «studi accademici» e meno che mai perché si dovrebbe invece assimilarlo alle «scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone», per i quali è ammessa solo una deduzione di fr. 6300.–.

La stessa circolare della Divisione delle contribuzioni menziona, del resto, fra gli «studi superiori» anche le scuole artistiche superiori come ad esempio conservatori, accademie e scuole d’arte.

2.5. Alla luce di quanto precede, non può essere condivisa la decisione dell’Ufficio circondariale di tassazione.

La scuola frequentata dalla figlia dell’insorgente costituisce un vero e proprio studio superiore, con la conseguenza che il contribuente e la moglie hanno diritto alla deduzione per figli agli studi nella misura massima.

La figlia dei ricorrenti non raggiunge il venticinquesimo anno di età, dipende dai genitori per il proprio sostentamento, non beneficia né di assegni né di borse di studio, frequenta una scuola a tempo pieno da ormai già ben 8 semestri, non percepisce retribuzione né indennità alcuna e infine, come precedentemente esposto, la Kunsthochschule… rientra fra gli studi superiori.

Ritenuto che Y. frequenta uno studio accademico in Germania senza quindi rientrare giornalmente al domicilio, non si vede alcun motivo per cui si possa negare ai genitori il beneficio della deduzione per figli agli studi. Non si comprende infatti perché i costi per il suo mantenimento dovrebbero essere meno della metà di quelli di uno studente universitario nella stessa città.

3. Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tasse di giustizia né spese processuali.

 

 

CLT 1994 RL 10.2.1.1
Legge tributaria, del 21 giugno 1994

 

RTiD II 2010

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Regesti a cura dei giudici della Camera

15c Art. 125, 285 CC; 151 cpv. 1, 152 vCC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Divorzio – metodo di calcolo per accertare la disponibilità economica di un coniuge che, risposatosi, deve continuare a versare contributi alimentari per l’ex moglie e i figli del primo matrimonio
L’obbligo di mantenimento verso figli minorenni avuti da un nuovo matrimonio non è prioritario rispetto all’obbligo di mantenimento verso i figli minorenni avuti da un matrimonio precedente (o fuori del matrimonio) e verso un ex coniuge. Nel caso in cui un coniuge divorziato si risposi e non abbia mezzi sufficienti per far fronte agli obblighi alimentari che gli derivano dal matrimonio anteriore, tutti i suoi doveri di mantenimento vanno posti sullo stesso piano, tranne quelli verso figli maggiorenni (consid. 10 e 10a).

I CCA 3.3.2010 N. 11.2009.65

Riassunto dei fatti:

Con sentenza del 29 settembre 1999 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 9 luglio 1988 da X. e Y. Con la sentenza il Pretore ha omologato una convenzione del 16 settembre 1999 sulle conseguenze accessorie del divorzio in virtù della quale la figlia A. (nata il 5 ottobre 1991) sarebbe stata affidata alla madre, mentre X. avrebbe versato alla figlia un contributo di mantenimento scalare da fr. 1000.– a fr. 1300.– mensili (assegni familiari compresi) fino alla maggiore età o fino al termine della formazione professionale, oltre a un contributo alimentare mensile per la moglie, fino all’ottobre del 2007, pari alla differenza tra l’importo fisso di fr. 2400.– e quanto sarebbe spettato alla figlia. Qualora al termine di tale periodo Y., «nonostante ogni ragionevole sforzo», si sarebbe dovuta trovare in condizioni di comprovata indigenza, le parti avrebbero potuto eccezionalmente ridiscutere se e in che misura il contributo di mantenimento sarebbe stato ulteriormente versato.

X. si è risposato il 2 giugno 2001 con Z., dalla quale ha avuto B. (nato il 18 settembre 2001) e C. (nato il 12 luglio 2003). Nell’ottobre del 2007 egli ha cessato di versare contributi alla prima moglie, sicché il 18 gennaio 2008 questa lo ha convenuto davanti al Pretore per ottenere un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili indicizzati dal novembre del 2007 fino al raggiungimento dell’indipendenza economica da parte della figlia A.

Statuendo il 16 marzo 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato X. a versare all’ex moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili indicizzati dal novembre del 2007 in poi, conformemente alla convenzione sugli effetti accessori del divorzio omologata il 29 settembre 2009. Contro la sentenza X. è insorto il 17 aprile 2009 a questa Camera con un appello nel quale chiede di respingere l’azione e di riformare in tal senso del giudizio impugnato. L’ex moglie ha proposto il 2 giugno 2009 di rigettare l’appello.

Dai considerandi:

10. […] La questione è di determinare la disponibilità finanziaria di X., a cominciare dal momento in cui Y. ha esaurito il diritto al contributo alimentare (31 ottobre 2007). Ora, per principio la disponibilità economica di una persona sposata si determina in base al metodo di calcolo abitualmente adottato da questa Camera, il quale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l’eccedenza a metà (RtiD I 2007 pag. 737 consid. 4a con richiami). Così facendo, si otterrebbe in concreto quanto segue:

reddito del convenuto nel 2007 fr. 11 267.90 mensili
reddito da attività lucrativa della moglie fr. -.–

fabbisogno familiare, compreso il fabbisogno in denaro dei figli comuni

fr. 7 468.35 mensili
eccedenza fr. 3 799.55 mensili
metà eccedenza fr. 1 899.80 mensili.

 

X. risulterebbe disporre così di una mezza eccedenza di fr. 1900.– mensili (arrotondati) da destinare al mantenimento della figlia A. e della prima moglie. Il problema è che un simile ragionamento non sarebbe conforme al diritto federale, poiché privilegerebbe la copertura del fabbisogno in denaro dei figli comuni, mentre nei confronti di un medesimo genitore il fabbisogno di figli comuni non è prioritario rispetto a quello di figli non comuni. Anzi, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale i figli minorenni che hanno un padre (o una madre) comune hanno diritto nei confronti di lui (o di lei) a un identico livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a).

Questa Camera ha già avuto modo di rilevare pertanto che, dovendosi accertare la disponibilità economica di un genitore nei confronti di figli avuti da matrimoni diversi (o di figli avuti dal matrimonio e fuori dal matrimonio), il metodo di calcolo predetto va adattato, mettendo sullo stesso piano tutti i figli minorenni di quel genitore (sentenza inc. 11.2005.12 dell’8 settembre 2005, consid. 11; inc. 11.2008.66 del 23 dicembre 2009, consid. 12 e 13). Non solo: sul medesimo piano va posto anche – dandosene il caso – l’ex coniuge, il cui contributo alimentare non va postergato a quello per i figli minorenni (DTF 128 III 415 in alto). D’altro lato, dovendosi evitare commistioni, vanno tenute distinte le rendite di assicurazioni sociali o analoghe prestazioni (nel senso dell’art. 285 cpv. 2bis CC), tra cui gli assegni familiari, destinate al mantenimento di figli comuni e non comuni. I contributi alimentari per figli maggiorenni vanno posposti di contro, in ogni caso, a quelli per figli minorenni (comuni o non comuni) e per l’ex coniuge (DTF 132 III 211 consid. 2.3; v. altresì MEIER/STETTLER, Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 3a edizione, pag. 285 n. 522).

a) Applicando al caso specifico i principi testé riassunti, la disponibilità finanziaria di X. al momento in cui Y. ha esaurito il diritto al contributo alimentare (31 ottobre 2007) risulta la seguente:

reddito di X.
(senza gli assegni familiari di fr. 250.– per A., di fr. 200.– per B. e di fr. 200.– per C.)
fr. 10 617.90 mensili
reddito da attività lucrativa della moglie fr. -.–
fabbisogno dei coniugi (senza i fabbisogni in denaro di B. e C.) fr. 4 993.35 mensili
eccedenza fr. 5 624.55 mensili
metà eccedenza fr. 2 812.30 mensili.

 

Con la sua mezza eccedenza X. doveva provvedere così al contributo alimentare per A. (fr. 1145.– mensili già indicizzati, senza l’assegno familiare, più fr. 250.– versati per le spese scolastiche), a metà del fabbisogno in denaro di B. (fr. 585.– mensili, senza l’assegno familiare), a metà del fabbisogno in denaro di C. (fr. 455.– mensili, senza l’assegno familiare) e al contributo alimentare in favore dell’ex moglie (fr. 1075.– già indicizzati), per complessivi fr. 3510.– mensili. La seconda moglie di X., da parte sua, doveva provvedere con la sua mezza eccedenza a metà del fabbisogno in denaro di B. e a metà del fabbisogno in denaro di C.

X. non avendo risorse sufficienti per onorare tutti gli obblighi di mantenimento, la somma a disposizione di lui andava ripartita proporzionalmente fra i beneficiari (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.12 dell’8 settembre 2005, consid. 11 e riferimenti; inc. 11.2008.66 del 23 dicembre 2009, consid. 13), con l’esito in appresso:

contributo alimentare per A. (compresi fr. 250.– per le spese scolastiche) fr. 1120.– mensili più l’assegno familiare
contributo per B. fr. 470.– mensili più l’assegno familiare
contributo per C. fr. 365.– mensili più l’assegno familiare
contributo per Y. fr. 860.– mensili.

 

 

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907


16c Art. 201 cpv. 2, 169 cpv. 1 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Accensione di pegni su un’abitazione familiare intestata a entrambi i coniugi
Un coniuge che vive nel regime legale della partecipazione agli acquisti non può, se l’abitazione familiare è intestata a entrambi i coniugi, gravare di pegno la sua quota di comproprietà senza il consenso dell’altro, salvo patto contrario.
I CCA 3.3.2010 N. 11.2006.75

6. Le operazioni del registro fondiario, fra cui le iscrizioni, possono esser fatte solo quando il richiedente fornisca la prova del diritto di disporre e del titolo giuridico (art. 965 cpv. 1 CC). La facoltà di disporre soggiace a molteplici restrizioni del diritto privato o del diritto pubblico, incluso il consenso di un terzo, che l’ufficiale del registro fondiario deve verificare (art. 13a cpv. 2 RFF; SCHMID in: Basler Kommentar, ZGB II, 3a edizione, n. 30 ad art. 965 CC). L’autorizza¬zione del coniuge per disporre dell’abitazione familiare (art. 169 cpv. 1 CC) ne è un esempio.

Nella fattispecie non è contestato che i coniugi sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1994, sulla quale hanno costruito fra il 2003 e il 2004 la casa in cui abitavano durante la vita in comune. Ora, la questione di sapere se un’abitazione familiare possa essere gravata di ipoteche senza il consenso dell’altro è ardua (SCHMID, op. cit., n. 35b in fine art. 963 CC). Sta di fatto che, comunque sia, nel regime legale della partecipazione agli acquisti «se un bene è in comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro» (art. 201 cpv. 2 CC). E ciò vale per tutti i beni in comproprietà.

Di conseguenza, qualora l’abitazione familiare sia intestata a entrambi i coniugi, un coniuge non può ipotecare la propria quota di comproprietà senza il consenso dell’altro (SCHMID, op. cit., n. 35c ad art. 963 CC con richiamo). In ultima analisi, poco importa che, dandosi comproprietà, si sia in presenza di un’abita¬zione familiare o no. È vero che nella fattispecie le parti prospettano lo scioglimento del regime matrimoniale in vista del divorzio, ma ciò nulla muta ai fini del giudizio, né d’altro lato risulta che – per avventura – i coniugi abbiano pattuito la facoltà di disporre ognuno della propria quota di comproprietà immobiliare senza il consenso dell’altro.

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907


17c Art. 204 cpv. 2 CC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Scioglimento del regime dei beni – spese e ripetibili maturate durante la causa di divorzio
Le spettanze maturate da un coniuge per spese e ripetibili durante la causa di divorzio non entrano in considerazione nello scioglimento del regime dei beni (precisazione della giurisprudenza).
I CCA 4.2.2010 N. 11.2006.52

3. Le controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno esaminate prima delle questioni correlate al riparto delle prestazioni d’uscita in materia di cassa pensione e prima di quelle inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Al proposito l’attribuzione in proprietà dei beni mobili e immobili non è contestata. L’appellante chiede invece che siano tenuti in considerazione i debiti di patrocinio cui ha dovuto far fronte […] e le spettanze per ripetibili maturate durante la causa di divorzio, onde una pretesa complessiva verso il marito di fr. 5476.75.

a) Circa la nota professionale del legale della moglie (fr. 9046.30), il Pretore ha spiegato che, trattandosi di un debito maturato dopo l’introduzione della causa di divorzio, esso non può entrare in linea di conto per lo scioglimento del regime matrimoniale. A ragione. L’appellante obietta che quella spesa era necessaria e che un patrocinatore può chiedere congrui anticipi anche prima di intentare causa, ma poco giova. In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale lo scioglimento del regime si ha per avvenuto «il giorno della presentazione dell’istanza» (art. 204 cpv. 2 CC). In concreto il debito fatto valere dall’appellante quel giorno non esisteva. Al riguardo non soccorre pertanto attardarsi oltre. […]

c) Come non ha tenuto conto dei debiti di patrocinio (sopra, consid. a), il Pretore non ha considerato neppure l’ammontare per ripetibili (fr. 500.–) attribuite all’appellante in esito a un decreto cautelare («sentenza») del 23 novembre 2005, precisando che esse «esulano del tutto dalla liquidazione del regime dei beni». L’interessata eccepisce che già il principio dell’economia processuale porterebbe invece a considerarle, in modo da evitare eventuali incassi per via esecutiva. La motivazione è incomprensibile. Certo, questa Camera ha ritenuto in un caso del 2004 che nella liquidazione del regime dei beni occorresse tenere conto anche delle spettanze di un coniuge per spese e ripetibili maturate durante una causa di divorzio (RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c), ma tale assunto si riferiva a una causa di divorzio pregressa, terminata senza sentenza. Nell’ambito di una causa di divorzio pendente nulla permette di disattendere l’art. 204 cpv. 2 CC, secondo cui – come detto – lo scioglimento del regime «si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell’istanza». Ai fini della liquidazione del regime, di conseguenza, entrano in considerazione solo pretese esistenti al momento in cui è promossa causa. Se in concreto l’appellante preferisce rinunciare all’incasso immediato della menzionata indennità per ripetibili e compensare più tardi tale cifra con quanto essa dovrà eventualmente versare al marito in liquidazione del regime matrimoniale, tale scelta è rimessa alla sua responsabilità.

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907


18c Art. 273 cpv. 1 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Diritto di visita al figlio – incontri mancati
Condizioni alle quali il titolare di un diritto di visita può ricuperare incontri perduti con il figlio.
I CCA 30.11.2009 N. 11.2008.39

5. […] b) La legge non disciplina in che misura i giorni di visita omessi possano essere ripresi. In dottrina SCHWENZER sostiene che, di regola, gli incontri mancati vanno ricuperati per non compromettere lo scopo delle relazioni personali (Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 16 ad art. 273 CC), mentre altri autori reputano che sia data possibilità di ricupero solo qualora il titolare del diritto di visita non abbia potuto incontrare il figlio per ragioni imputabili al detentore della custodia parentale, ma non per motivi a lui riconducibili o per cause fortuite (malattia del figlio, lezioni scolastici ecc.: HEGNAUER in: Berner Kommentar, 4a edizione, n. 130-131 ad art. 273 CC; WIRZ in FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 26 ad art. 273 CC; HAMMER-FELDGES, Persönlicher Verkehr – Probleme der Rechtsanwendung für Vormundschaftsbehörden, Richter und Anwälte, in: RDT 48/1993, pag. 25; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, vol. II, 4a edizione, pag. 414 n. 708). Certo è che occorre evitare un cumulo di giorni arretrati suscettibile di risultare pregiudizievole per il figlio e che non bisogna dipartirsi da criteri meramente contabili, lo scopo delle relazioni personali essendo di garantire contatti adeguati tra genitore e figlio (sentenze del Tribunale federale 5C.146/2001 del 26 ottobre 2001 consid. 2a, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 399, e 5P.10/2002 del 16 luglio 2002 consid. 2, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 833).

c) Ne segue che in concreto il recupero delle visite non è un diritto soggettivo del titolare. Dovessero sorgere contestazioni, la possibilità di ricupero andrà valutata dall’eventuale curatore (ove sia designato) o direttamente dall’autorità tutoria, secondo equità (art. 4 CC), tenendo conto di tutte le particolarità del caso e in primo luogo del bene del figlio.

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907


19c Art. 277 cpv. 2 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne – disponibilità economica del genitore
Casi particolari in cui la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo «allargato» che il genitore di un figlio maggiorenne ha diritto di conservare ove sia chiamato a versare contributi di mantenimento può essere eccezionalmente ridotta o soppressa.
I CCA 16.11.2009 N. 11.2009.171

Riassunto dei fatti:

Con sentenza del 15 aprile 2002 il Pretore ha pronunciato il divorzio tra X. e Y., omologando una convenzione in base alla quale il figlio A. (nato il 19 giugno 1990) sarebbe stato affidato alla madre, con obbligo per il padre di versargli contributi alimentari indicizzati. Nel frattempo, il 25 ottobre 2001, X. ha avuto un altro figlio, B., da Z. (1971), che ha poi sposato il 16 giugno 2006. In esito a un’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale presentata dalla seconda moglie, con sentenza del 14 maggio 2009 il medesimo Pretore ha omologato una convenzione sulla vita separata in cui X. si impegnava a versare un contributo alimentare indicizzato per B. di fr. 1000.– mensili oltre all’assegno familiare percepito dalla madre.

Divenuto maggiorenne, con istanza del 13 luglio 2009 A. ha adito il Pretore per ottenere che il padre continuasse a versargli il contributo alimentare di fr. 1242.90 mensili «in applicazione della sentenza di divorzio», retroattivamente dal luglio del 2008 fino «alla normale conclusione della formazione». Il Pretore ha respinto l’istanza, salvo disporre che l’eventuale assegno familiare per A. sarebbe stato da riversare «indilatamente a quest’ultimo». Contro tale sentenza A. è insorto con un appello del 28 settembre 2009 nel quale chiede che la sua istanza sia accolta e il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza.

Dai considerandi:

5. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, trattandosi di figli maggiorenni, un genitore non può essere tenuto a stanziare contributi alimentari se il versamento di tali contributi non gli lascia l’equivalente del proprio fabbisogno minimo «allargato», maggiorato del 20% (DTF 118 II 99 consid. 4b/aa, confermato in DTF 132 III 211 consid. 2.3). Per fabbisogno minimo «allargato» (erweiterter Notbedarf) si intende il fabbisogno minimo comprendente l’onere fiscale (DTF 118 II 99 consid. 4b/aa). Si volesse pur tralasciare nel caso in esame l’onere fiscale, […] il fabbisogno minimo del convenuto ammonterebbe a fr. 3646.20 mensili. Anzi, si volesse omettere anche il premio dell’assicurazione complementare contro le malattie (fr. 46.20 mensili), esso risulterebbe di fr. 3600.– mensili. Sta di fatto che, maggiorato del 20% (fr. 4320.–), tale fabbisogno non lascia spazio a disponibilità in favore dell’appellante, eccettuato – evidentemente – l’assegno familiare, che spetta al ragazzo. Come ha rilevato il Pretore, i contributi alimentari per minorenni hanno la priorità su quelli per maggiorenni (DTF 132 III 211 consid. 2.3). Con un reddito di fr. 4999.40 netti mensili, il convenuto deve sopperire al proprio fabbisogno di fr. 4320.– mensili e al contributo alimentare per B., di fr. 1000.– mensili. Ciò non è sufficiente per assicurare un margine in favore di A.

Obietta l’appellante che la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo del debitore non si applica in condizioni finanziarie difficili. Se così fosse, tuttavia, la maggiorazione sarebbe praticamente senza senso, giacché il suo scopo è proprio quello di garantire un certo agio al genitore ove le risorse economiche scarseggino. Sussistono in realtà casi particolari che consentono di prescindere dalla maggiorazione del 20%, così come sussistono casi particolari che consentono di portare la maggiorazione oltre il 20%. Tra i primi si annoverano, ad esempio, le ipotesi in cui un genitore sia chiamato a finanziare la formazione del figlio maggiorenne solo per qualche mese oppure debba attendersi un ragguardevole aumento di reddito in tempi prevedibili (DTF 118 II 100 consid. 4b/bb). La dottrina equipara a simili eventualità anche le ipotesi in cui un genitore abbia consentito alla formazione del figlio oltre la maggiore età o possa ragionevolmente guadagnare di più (BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 17 in fine ad art. 277). Nessuno di tali casi si verifica in concreto. Da un lato la formazione del figlio si prospetta ancora lunga (il ragazzo ha frequentato nell’anno scolastico 2008/2009 la terza liceo, ma non è stato promosso), dall’altro le possibilità di reddito del convenuto sono quelle attuali, né egli consta avere approvato un qualsivoglia piano di studi. Non si ravvisano dunque gli estremi per ridurre o addirittura annullare il supplemento del 20% che la giurisprudenza assicura al debitore del contributo sul fabbisogno minimo.

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907


20c Art. 285 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Contributo alimentare per il figlio – condizioni economiche particolarmente favorevoli
Ove l’uno o l’altro genitore versi in condizioni economiche particolarmente favorevoli, il fabbisogno in denaro del figlio può anche essere maggiorato del 25% rispetto ai valori medi – adattati al caso specifico – previsti dalla tabella annua correlata alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo (consid. 6 a 8).
Il fatto che il figlio di un genitore agiato viva in comunione domestica con figli dell’altro genitore aventi un livello di vita inferiore non è ancora un motivo per riconoscere a tale figlio un tenore di vita meno alto in confronto a quello di cui gode il debitore del contributo alimentare (consid. 9).
I CCA 5.2.2010 N. 11.2009.110

6. Nel merito il Pretore ha ricordato in primo luogo che un genitore avente buone capacità finanziarie è tenuto, secondo le circostanze, a coprire il fabbisogno in denaro del figlio ove l’altro genitore assicuri il proprio contributo fornendo cura e educazione in natura. Ciò posto, egli ha accertato che per stimare il fabbisogno in denaro della figlia non v’era motivo di scostarsi dai valori medi previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo, cui la giurisprudenza ticinese si ispira da un ventennio, non ravvisandosi nel caso specifico particolarità che giustifichino aumenti. Il primo giudice ha valutato così tale fabbisogno in fr. 1205.– mensili fino al 7° compleanno, in fr. 1340.– mensili fino al 13° compleanno e in fr. 1650.– mensili fino alla maggiore età. D’altro lato il Pretore ha constatato che il padre guadagna fr. 9518.– netti mensili e ha un fabbisogno minimo di fr. 6820.–, onde un margine disponibile di fr. 2698.50 mensili, più che sufficiente per onorare l’obbligo di mantenimento. Anzi, visto il notevole agio il primo giudice ha calcolato i contributi senza tenere conto degli assegni familiari, già inclusi nei fabbisogni in denaro previsti dalle citate raccomandazioni. Infine il Pretore ha ancorato i contributi alimentari all’indice nazionale dei prezzi al consumo, riservata al debitore la possibilità di dimostrare che il suo stipendio non ha beneficiato di analoghi adeguamenti.

7. La figlia sostiene che lo stipendio del padre ammonta non a fr. 9518.– mensili, ma ad almeno fr. 15 000.– mensili, cui si aggiunge ancora la tredicesima. L’affermazione è pertinente. I certificati di salario attestano che il padre ha guadagnato:

nel 2006 (anno in cui è nata la figlia) fr. 206 505.– netti, pari a circa fr. 17 200.– mensili,

nel 2007 fr. 235 366.– netti, pari a circa fr. 19 600.– mensili,

nel 2008 fr. 231 996.– netti, pari a circa fr. 19 300.– mensili e

nei primi dieci mesi del 2009 fr. 210 198.– netti, pari a circa fr. 21 000.– mensili (certificati assunti da questa Camera).

[…] Quanto alle spese professionali del padre, la figlia contesta l’indennità di fr. 8400.– annui stanziata dal datore di lavoro in aggiunta allo stipendio netto. Fa valere che tutte le spese superiori a fr. 50.– sono rifuse al padre separatamente, sicché un’ulteriore spesa di fr. 8400.– l’anno non è verosimile. Ora, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che non può essere considerata come reddito l’indennità fissa ricevuta da un dipendente a titolo di rimborso spese ove l’entità media delle spese professionali affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con l’ammontare dell’indennità ricevuta; una simile indennità può invece essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di un reddito occulto ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal dipendente (FamPra.ch 2000 pag. 148 consid. 3; Rep. 1995 pag. 145 consid. 3 con richiami). Nella fattispecie il convenuto dà atto che l’indennità forfettaria di fr. 8400.– annui è destinata a coprire le spese inferiori a fr. 50.– per le quali non può chiedere la rifusione, ma non spiega in che consistano tali spese né tanto meno le rende verosimili. Che l’autorità fiscale abbia riconosciuto simili deduzioni negli anni precedenti ancora non vincola il giudice civile, per lo meno in difetto di spiegazioni chiare e verosimili. L’indennità di fr. 700.– mensili che il convenuto percepisce va quindi considerata come reddito, sicché dal 2006 in poi il padre non ha mai guadagnato meno di fr. 17 900.– netti mensili.

Circa il tenore di vita del padre, che la figlia sottolinea come agiato, basti rammentare che il Pretore ha calcolato un fabbisogno minimo di fr. 6820.– mensili e che all’udienza del 6 marzo 2007 l’interessato aveva esposto un fabbisogno annuo di addirittura fr. 176 807.70, portati a fr. 190 000.– annui nel riassunto scritto annesso al verbale del dibattimento finale. Il padre tenta invero di asserire che non è agiato chi ha spese tanto elevate da sostenere, ma l’argomento non è serio, ove appena si consideri ch’egli affronta tutte quelle spese per sé medesimo. Al riguardo non giova dunque attardarsi. Sul fabbisogno in denaro della figlia si dirà in appresso.

8. Nell’ammontare del contributo alimentare fissato dal Pretore la figlia scorge una violazione dell’art. 285 CC (e dell’art. 8 Cost.). Adduce che, data la situazione agiata in cui versa il genitore, il fabbisogno in denaro di lei non va stimato in base alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orien¬tamento professionale del Canton Zurigo, bensì fissato nel 15% del reddito netto del padre, conformemente alla sentenza del Tribunale federale 5A_49/2006 del 24 agosto 2006. Da quest’ultima asserzione va subito sgombrato il campo, giacché nella sentenza appena citata il Tribunale federale non ha stabilito nulla del genere (alla quota del 15% aveva accennato se mai l’autorità cantonale: sentenza citata, consid. 2.2). Al contrario: esso ha rilevato, e nella più recente sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009 ha ancora ribadito (con rimandi di giurisprudenza: consid. 4.1), che la legge non impone un metodo per il calcolo dei contributi alimentari, lasciati «per una parte importante» all’apprezzamento del giudice (art. 4 CC), ma nemmeno autorizza a fissare tali contributi in proporzione al solo reddito dei genitori, senza tenere conto della situazione effettiva del figlio. I valori statistici riportati nelle menzionate raccomandazioni di Zurigo possono servire da punto di partenza per definire il fabbisogno in denaro di un figlio, ma il relativo ammontare va poi determinato caso per caso in ossequio all’art. 285 cpv. 1 CC, tenendo conto delle esigenze concrete del minorenne, della situazione sociale e delle possibilità dei genitori, della sostanza e dei redditi del figlio stesso, come pure della partecipazione del genitore non affidatario alle cure e all’educazione.

Nel risultato, in ultima analisi, il contributo alimentare per un figlio deve trovarsi «in un rapporto ragionevole» con il livello di vita e la potenzialità economica del debitore (DTF 116 II 112 consid. 3a). Se i genitori hanno un tenore di vita particolarmente elevato, per principio le esigenze del figlio devono essere valutate in modo più generoso (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 113 consid. 3b). Inoltre il genitore con la maggiore disponibilità finanziaria può essere tenuto, secondo le circostanze, a finanziare l’intero fabbisogno in denaro del figlio se l’altro genitore adempie i propri obblighi prestando cura e educazione in natura (DTF 120 II 289 consid. 3a/cc). Ciò non significa che, dandosi situazioni agiate, vada considerata per forza l’intera capacità contributiva dei genitori, determinante essendo pur sempre il tenore di vita effettivamente condotto. Motivi d’ordine pedagogico possono anche giustificare un livello di vita del figlio meno alto di quello dei genitori (DTF 116 II 110 consid. 3b). Sta di fatto che i «punti di partenza» costituiti dalle raccomandazioni di Zurigo sono già commisurati, dal 2000 in poi, al costo di economie domestiche su scala nazionale in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono sul piano svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui le raccomandazioni si fondano (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito «piuttosto modesto» (op. cit., pag. 11 in alto). Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare di conseguenza che, ravvisandosi condizioni economiche particolarmente favorevoli, tali fabbisogni in denaro possono anche essere maggiorati del 25% (sentenza 5A_792/2008 del 26 febbraio 2009, consid. 5.3.2 con riferimento a BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 23 ad art. 285; da ultimo: sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 4.2).

a) Per quanto riguarda il fabbisogno in denaro della figlia, il Pretore ha ritenuto di non scostarsi – come detto – dai valori indicati nella tabella 2007 correlata alle citate raccomandazioni di Zurigo. Trattandosi di un figlio che vive in comunione domestica con altri due (la figlia abita insieme con gli altri due figli della madre), egli si è dipartito così dal fabbisogno di fr. 1450.– mensili (fino al 6° compleanno), di fr. 1460.– (fino al 12° compleanno) e di fr. 1620.– mensili (fino alla maggiore età), cui ha tolto la posta per cura e educazione prestata in natura dalla madre (rispettivamente fr. 445.–, fr. 320.– e fr. 190.– mensili) e ha sostituito il costo dell’alloggio stimato dalla tabella (tra fr. 280.– e fr. 300.– mensili) con quello effettivo di fr. 500.–, pari a un terzo della locazione pagata dalla madre. In definitiva egli ha stabilito il fabbisogno in denaro della figlia in fr. 1205.– mensili nella prima fascia d’età, in fr. 1340.– mensili nella seconda e in fr. 1650.– mensili nella terza. Vista la notevole disponibilità finanziaria del padre, egli ha disposto inoltre che gli assegni familiari siano versati in aggiunta al contributo alimentare, sebbene i fabbisogni previsti nelle citate raccomandazioni già li comprendano. Per l’essenziale il metodo di calcolo adottato dal Pretore è corretto. Giovi rilevare subito tuttavia che nel sistema delle tabelle correlate alle raccomandazioni di Zurigo (e nella giurisprudenza del Tribunale d’appello) la prima fascia d’età non termina al 7°, bensì al 6° compleanno, e la seconda non termina al 13°, bensì al 12° compleanno. Di ciò questa Camera terrà conto d’ufficio, nell’interesse della figlia.

b) Ciò premesso, l’applicazione delle raccomandazioni merita un approfondimento. Questa Camera ha già avuto modo di spiegare, in effetti, che non si giustificano più tagli lineari ai fabbisogni in denaro previsti nella tabella annua correlata alle raccomandazioni solo per il minor costo della vita nel Ticino. I fabbisogni riportati dalla tabella corrispondono già – come detto – a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito «piuttosto modesto» su scala nazionale. Decurtazioni delle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma – trattandosi già di fabbisogni riguardanti ragazzi appartenenti a famiglie relativamente umili – devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui il minorenne fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli) e non solo perché il ragazzo vive nel Ticino (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3). Del resto tagli lineari non si giustificano nemmeno per il fatto che i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno in denaro del figlio: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura il fabbisogno rimane scoperto (loc. cit.).

c) Per converso questa Camera non è stata chiamata a esaminare, finora, se e a quali presupposti si giustifichi una maggiorazione dei fabbisogni in denaro indicati dalla tabella annua correlata alle raccomandazioni. Il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire, ad ogni modo, che in condizioni economiche particolarmente favorevoli quei fabbisogni possono essere aumentati anche del 25% (sopra, consid. 8 in fine). Diversamente dalle decurtazioni, le maggiorazioni possono quindi essere lineari (e non solo puntuali). Rimane da chiarire che cosa si intenda per «condizioni economiche particolarmente favorevoli».

La figlia invoca la sentenza del Tribunale federale 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, ma a parte il fatto ch’essa precede la citata sentenza del 26 febbraio 2009 in cui lo stesso Tribunale federale ha accertato per la prima volta la possibilità di maggiorare fino al 25% (e non oltre) i fabbisogni in denaro previsti nella tabella (sopra, consid. 8 in fine), in quel caso il contributo alimentare per un figlio dai 6 anni in su era stato fissato dai giudici cantonali in fr. 3500.– mensili tenendo conto del fatto che il padre (debitore del contributo), con un reddito di oltre fr. 450 000.– annui, ammetteva un fabbisogno in denaro del figlio di fr. 3000.– mensili (consid. 2.2). La fattispecie non è dunque paragonabile a quella in esame. In un altro precedente, del 19 agosto 2008, i giudici cantonali avevano fissato il contributo alimentare per un figlio in fr. 2000.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 2500.– dopo di allora (assegni familiari non compresi) fondandosi su introiti del padre (debitore del contributo) di fr. 33 000.– mensili ed entrate complessive dei genitori di fr. 40 000.– mensili (sentenza 5A_49/2008, consid. 4.4.2). Simili livelli di reddito trascendono anch’essi la fattispecie in esame.

Nella ripetuta sentenza del 26 febbraio 2009, in cui il Tribunale federale ha accertato per la prima volta la possibilità di maggiorare fino al 25% i fabbisogni in denaro previsti nella nota tabella, i giudici cantonali avevano fissato in fr. 2500.– mensili il contributo alimentare per un figlio fino ai 12 anni, in fr. 2800.– mensili fino ai 16 anni e in fr. 3000.– mensili dopo di allora, fondandosi su un reddito del padre (debitore del contributo) di fr. 19 300.– mensili e un reddito complessivo dei genitori di fr. 25 100.– mensili. Nonostante l’elevato costo dell’alloggio, risultava una maggiorazione di quasi il 30% rispetto alla tabella, ma il Tribunale federale non è intervenuto, i giudici cantonali non avendo ecceduto nell’esercizio del loro ampio potere d’apprezzamento (sentenza 5A_792/2008, consid. 5.3.2 e 5.3.3). Una maggiorazione del 25% rispetto alla tabella è stata reputata legittima anche nel caso di un padre (debitore del contributo) con un reddito di fr. 10 559.– mensili non soggetto a imposta e di genitori con un reddito complessivo di fr. 25 000.– mensili (sentenza 5A_288/2009 del 10 settembre 2009, consid. 4.2 in: FamPra.ch 1/2010 pag. 228). Parimenti adeguata è stata ritenuta una maggiorazione del 25% nel caso di un padre (debitore del contributo) che guadagnava fr. 12 000.– netti mensili quando viveva ancora in famiglia e il reddito complessivo dei coniugi era di circa fr. 19 000.– mensili (sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 4.2).

È vero che il fabbisogno in denaro di un figlio può anche superare quello maggiorato del 25% previsto dalla ripetuta tabella. A tal fine occorre però che il fabbisogno effettivo sia partitamente quantificato nelle sue componenti, e non solo stimato in una maggiorazione globale (se ne veda un esempio nella sentenza del Tribunale federale 5A_127/2009 del 12 ottobre 2009, consid. 6.4, in cui il fabbisogno in denaro del figlio è stato puntualmente calcolato in fr. 4990.– mensili fino a 7 anni). Lo stesso criterio di precisione vale del resto, come si è accennato, per eventuali decurtazioni del fabbisogno (sopra, consid. b).

d) Nel caso in esame il padre guadagnava, già nel 2006, fr. 17 900.– netti mensili, stipendio che negli anni successivi è andato costantemente aumentando (sopra, consid. 7). Si dà atto che la madre della ragazza non ha redditi apprezzabili, il Pretore avendo accertato ch’essa è a carico della pubblica assistenza, e non si disconosce che il padre fa valere un fabbisogno proprio di fr. 190 000.– annui. A parte il fatto però che nelle osservazioni all’appello egli non contesta il fabbisogno minimo di fr. 6820.– mensili calcolato dal Pretore, pur con un fabbisogno personale di fr. 190 000.– annui egli conservava già nel 2006, grazie al reddito di fr. 17 900.– netti mensili, un margine disponibile di fr. 2065.– mensili. In condizioni del genere non v’è motivo per cui la figlia non debba beneficiare dell’elevato tenore di vita del padre. Urtante sarebbe se mai il contrario.

Nelle condizioni illustrate si giustifica pertanto di maggiorare il fabbisogno in denaro della figlia, in linea con i casi appena citati, del 25% rispetto all’importo previsto dalla tabella correlata alle raccomandazioni di Zurigo, che il Pretore ha applicato sulla base di criteri sostanzialmente corretti, come il padre stesso riconosce. Certo, quest’ultimo mette in dubbio la pigione effettivamente pagata dalla madre della ragazza (fr. 1493.– mensili, spese accessorie comprese), ma dimentica che la cifra risulta dal contratto di locazione, menzionato dal Pretore. A ragione egli fa notare invece che il costo dell’alloggio da inserire nel fabbisogno in denaro della figlia non deve corrispondere a un terzo della locazione pagata dalla madre (i fr. 500.– mensili calcolati dal Pretore), bensì a un quarto (fr. 375.– arrotondati), per tacere del fatto che in realtà dovrebbe corrispondere a un quinto (trattandosi del terzo figlio: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). A giusto titolo il padre rileva inoltre che per definire i contributi di mantenimento il Pretore non avrebbe dovuto far capo anticipatamente alla tabella del 2007, bensì applicare quella del 2006 (ovvero quella del 2005, rimasta immutata), valevole al momento della nascita della figlia. Fermo restando, con ogni evidenza, che in tal caso l’adegua¬mento al rincaro decorre dal novembre del 2004 (valori della tabella 2005).

e) Tutto ciò posto, il fabbisogno in denaro di un figlio (su tre) con il costo del¬l’alloggio fissato a fr. 375.– mensili (in sostituzione di quello tabellare), ma senza la posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre) ammontava, secondo la tabella del 2005, a fr. 1070.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1205.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1510.– mensili fino alla maggiore età. Maggiorati del 25%, tali importi risultano di fr. 1340.– mensili per la prima fascia d’età, di fr. 1505.– mensili per la seconda e di fr. 1890.– mensili per la terza. Entro tali limiti l’appello merita dunque accoglimento. I contributi alimentari chiesti dalla figlia (rispettivamente fr. 3250.–, fr. 4500.– e 5000.– mensili, più gli assegni familiari) risultano invece esorbitanti, ove appena si pensi che corrisponderebbero a maggiorazioni di oltre il 300%. E il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che già un aumento del 200% fissato astrattamente in base al solo reddito dei genitori, senza tenere conto del fabbisogno concreto del figlio, raffigura una manifesta violazione del diritto federale (sentenza citata 5A_792/2008 del 26 febbraio 2009, consid. 5.3.2). Per quel che è infine degli assegni familiari, le somme stabilite da questa Camera già li comprenderebbero. Il Pretore ha nondimeno deciso che tali prestazioni devono essere versate in aggiunta e una modifica della sentenza impugnata su questo punto comporterebbe, in assenza di appello avversario (principale o adesivo), una reformatio in peius contraria agli interessi della figlia, su cui la Camera è chiamata a vegliare in ossequio al principio inquisitorio illimitato. La clausola fissata dal Pretore va quindi mantenuta.

9. Non si disconosce che nel caso precipuo la figlia vive in comunione domestica con due figli nati dal matrimonio della madre, i quali non versano sicuramente in condizioni agiate. Il Tribunale federale ha già avuto occasione di precisare tuttavia che ciò non basta a giustificare un livello di vita del figlio meno alto di quello del debitore del contributo alimentare. In casi del genere spetta al genitore affidatario far sì che la disuguaglianza tra figli di genitori diversi non abbia per effetto di sfavorire l’uno o l’altro (DTF 120 II 290 consid. 3b/bb). Rimettersi al buon volere del genitore affidatario, per sua natura indotto a trattare tutti i suoi figli in modo paritetico, convince fino a un certo punto. D’altra parte non si può nemmeno dare per presunto che la madre della ragazza impiegherà i contributi alimentari spettanti alla figlia anche per il mantenimento suo o degli altri due figli. La figlia si dichiara disposta, da parte sua, «ad aprire un conto di deposito bancario speciale sul quale il convenuto potrà versare i contributi a suo favore e la cui amministrazione verrà affidata a un curatore ad hoc», ma dimentica che l’amministrazione dei contributi alimentari compete per legge alla madre (art. 320 cpv. 1 CC). Dovesse in ogni modo il padre raccogliere concreti indizi in base ai quali i contributi alimentari da lui erogati risultino distratti – in tutto o in parte – dalla loro finalità, l’autorità tutoria potrà affidare l’ammi¬nistrazione delle rendite a un curatore (art. 325 cpv. 3 CC).

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907


21c Art. 286 cpv. 2 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Modifica di un contributo alimentare per il figlio stabilito in una sentenza di divorzio
Metodo di calcolo adottato per ridefinire il contributo alimentare in favore del figlio ove il padre si sia risposato nel frattempo e abbia avuto due figli dalla nuova moglie.
I CCA 23.12.2009 N. 11.2008.66

Riassunto dei fatti:

Con sentenza del 12 settembre 2005 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 20 marzo 1998 da X. e Y., omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano l’affidamento alla madre della figlia A. (nata il 19 settembre 1998), con obbligo per il padre di versare a quest’ultima un contributo mensile di fr. 1000.– indicizzati fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi. X. si è risposato il 26 novembre 2005 con Z., dalla quale ha avuto due figli: B. (prima del matrimonio, il 24 ottobre 2005) e C. (il 26 gennaio 2007).

Il 6 novembre 2007 X. ha convenuto l’ex moglie, in sostituzione processuale della figlia A., davanti al Pretore per ottenere una riduzione del contributo alimentare a fr. 234.– mensili dal 1° maggio 2007, subordinatamente dal 6 novembre successivo. Con sentenza del 5 giugno 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l’azione, nel senso che ha ridotto il contributo indicizzato per la figlia A. dagli originali fr. 1000.– mensili (assegni familiari non compresi), a fr. 600.– mensili dal 1° gennaio 2008 e a fr. 850.– mensili dal 1° giugno 2008 in poi (assegni familiari non compresi).

Contro la sentenza appena citata X. è insorto a questa Camera con un appello del 16 giugno 2008 nel quale chiede di ridurre il contributo alimentare per la figlia A. a fr. 485.– mensili dal 1° maggio 2007 (assegni familiari non compresi) e di riformare il giudizio impugnato di conseguenza.

Dai considerandi:

11. […] Si evince, in sintesi, la situazione che segue:

reddito di X. fr. 6124.–
reddito di Z. fr. 120.–
  fr. 6244.– mensili
fabbisogno minimo di X. e Z. fr. 3215.– mensili
fabbisogno in denaro di B. fr. 1530.– mensili
fabbisogno in denaro di C. fr. 1355.– mensili
reddito di Y. fr. 3940.– mensili
fabbisogno minimo di Y. fr. 3051.– mensili
fabbisogno in denaro di A. fr. 1995.– mensili.

 

12. Per quanto riguarda il metodo di calcolo volto a definire i contributi alimentari dell’appellante in favore dei figli, si impongono due precisazioni. Intanto quella – evidente – per cui gli assegni familiari spettano solo ai rispettivi aventi diritto. Le indennità di fr. 200.– mensili percepite dall’appellante per B. e C., di conseguenza, spettano solo a questi ultimi, mentre l’indennità di fr. 183.– mensili percepita da Y. per la figlia A. spetta solo a quest’ultima. La seconda precisazione verte sulla disponibilità economica dell’appellante, che non consiste nell’intera differenza tra il reddito della nuova famiglia e il fabbisogno minimo della stessa (come crede il Pretore), salvo obbligare la seconda moglie a sussidiare anche il mantenimento di figli non suoi. La disponibilità economica dell’appellante consiste, in realtà, nella mezza eccedenza che deriva sottraendo dai redditi coniugali il relativo fabbisogno, come risulta in appresso:

reddito di X. e Z. senza assegni familiari fr. 5844.–
fabbisogno minimo di X. e Z. fr. 3215.–
eccedenza fr. 2629.–
mezza eccedenza fr. 1314.50 mensili.

 

L’appellante deve suddividere tale mezza eccedenza equamente fra A., B. e C., poiché figli aventi un genitore comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 126 III 358 consid. b, 127 III 70 consid. 2b). L’altra mezza eccedenza coniugale spetta invece a Z. e beneficia solo i figli comuni B. e C.

13. Nelle condizioni descritte occorre riprendere il calcolo del Pretore, definendo la somma che l’appellante sarebbe chiamato a coprire se avesse disponibilità sufficienti.

Disponibilità di Y.:
fr. 3940.– (reddito) ./. fr. 3051.– (fabbisogno minimo) = fr. 889.– mensili

Quota scoperta nel fabbisogno in denaro di A.:
fr. 1995.– ./. fr. 889.– = fr. 1106.– mensili

Disponibilità della madre di Z.:
fr. 1314.50 mensili

Quota scoperta nel fabbisogno di B. e C. insieme:
fr. 1530.– + fr. 1355.– ./. fr. 1314.50 = fr. 1570.50 mensili

Disponibilità di X.:
fr. 1314.50 mensili

Quote che X. sarebbe chiamato a coprire:
fr. 1106.– (per A.) + fr. 1570.50 mensili (per B. e C.) = fr. 2676.50 mensili

L’appellante deve versare ad A.:
fr. 1314.50 x 1106.– : 2676.50 = fr. 543.20, arrotondati a fr. 545.– mensili, senza l’as¬se¬gno familiare riscosso dalla madre.

L’appellante deve devolvere a B. e C. insieme:
fr. 1314.50 x 1570.50 : 2676.50 = fr. 771.30 mensili, più gli assegni familiari da lui riscossi.

In definitiva A. fruisce di fr. 1434.– mensili (fr. 889.– compreso l’assegno familiare, più fr. 545.– mensili), mentre B. e C. di fr. 2485.80 complessivi (fr. 1314.50, più fr. 771.30, più fr. 400.– di assegni familiari).

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907


22c Art. 291 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Diffida ai debitori
Una diffida ai debitori destinata ad assicurare contributi alimentari in favore di un figlio minorenne decade da sé, salvo contraria disposizione del giudice, alla maggiore età del figlio (consid. 6a).

La clausola in cui un genitore si impegni, nell’ambito di una convenzione sugli effetti del divorzio, a versare contributi di mantenimento anche dopo la maggiore età del figlio può giustificare una diffida ai debitori se la durata dell’obbligo dopo la maggiore età è sufficientemente definita. Formulazioni del tipo «finché il figlio si trova in formazione» o «fino al termine della formazione» sono troppo vaghe e generiche per costituire un titolo esecutivo (consid. 6b a 6d).
I CCA 16.11.2009 N. 11.2009.142

6. Dagli atti risulta che nella convenzione sugli effetti del divorzio omologata il 18 marzo 1997 dal Pretore, X. si era impegnato a versare un contributo alimentare per la figlia Y. fino alla maggiore età «ed anche oltre nel caso in cui Y. non avesse ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca». Con decisioni del 5 dicembre 2002 e del 24 marzo 2004 il Pretore ha poi ordinato allo Stato del Cantone Ticino di trattenere dal 1° gennaio 2003 dallo stipendio di X. il contributo alimentare per la figlia. Questa è divenuta maggiorenne il 21 ottobre 2006. Fino al gennaio del 2007 lo Stato ha continuato a praticare la trattenuta, dopo di che ha cessato su richiesta di X.

a) Una «diffida ai debitori» emanata giusta l’art. 291 CC può essere di durata limitata o illimitata (sentenza del Tribunale federale 5P.205/2003 dell’11 settembre 2003, consid. 3.2.2 con rinvii). Se il giudice non indica una scadenza, per principio essa è valida finché non sia stata revocata o decada da sé, per estinzione dell’obbligo di mantenimento (HEGNAUER in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 14 ad art. 291 CC). In concreto i decreti del 5 dicembre 2002 e del 24 marzo 2004 emessi dal Pretore non prevedevano che, trattandosi di contributi alimentari per minorenni, la trattenuta di stipendio sarebbe durata oltre la maggiore età della figlia. Per quanto riguarda quest’ultima, la «diffida ai debitori» è venuta meno così, ex lege, il 21 ottobre 2006 (art. 277 cpv. 1 CC).

b) La figlia Y. fonda la sua istanza sulla clausola n. 3 della convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta il 25 febbraio 1997 dai genitori e omologata il 18 marzo 1997 dal Pretore. Ora, che già sotto l’egida del vecchio diritto del divorzio i coniugi potessero prevedere convenzionalmente contributi alimentari per i figli anche oltre la maggiore età dei medesimi è indubbio (DTF 112 Ia 102 consid. 4 con riferimenti; BÜHLER/SPÜHLER in: Berner Kommentar, Zusatzband 1991, n. 245 ad art. 156 CC). Per formare oggetto di esecuzione (una trattenuta di stipendio è una misura di esecuzione sui generis: DTF 134 III 668 consid. 1), nondimeno, la durata dell’obbligo prevista nella clausola doveva – e deve tuttora – essere sufficientemente definita (HEGNAUER, op. cit., n. 43 ad art. 279/280 CC con richiami). Formulazioni del tipo «finché il figlio si trova in formazione» o «fino al termine della formazione» sono troppo generiche per costituire un titolo esecutivo (HEGNAUER, op. cit., n. 44 ad art. 279/280 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, vol. II, 4a edizione, pag. 637 n. 1108).

c) Nel caso in esame la convenzione firmata dai genitori non contiene date, termini né condizioni sull’eventuale formazione della figlia. Dispone soltanto che il padre avrebbe continuato a versare il contributo di mantenimento anche «nel caso in cui la figlia non avesse ancora a quel tempo terminato la formazione professionale o studentesca». Se non che, tale locuzione è troppo vaga e generica per costituire da sé sola un titolo esecutivo suscettibile di giustificare una trattenuta di stipendio. È una dichiarazione d’intenti che il giudice tiene in debito conto nel quadro di una possibile azione di mantenimento dopo la maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC), ma che non può essere interpretata come una sorta di cambiale in bianco a fini esecutivi. Tant’è che la dottrina raccomanda ai giudici di non omologare, in convenzioni sugli effetti del divorzio, clausole declamatorie sulla formazione dei figli ove questi siano ancora piccoli, non essendo possibile in simili frangenti pronosticare ipotesi attendibili sul corso scolastico o professionale dopo la maggiore età (BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 14 ad art. 133 CC; ZR 80/1981 pag. 249 n. 103).

d) Se ne conclude che nella fattispecie il titolo invocato da Y. non è sufficiente per ottenere una diffida ai debitori dopo la maggiore età. Nulla impedisce alla figlia, con ogni evidenza, di promuovere un’azione di mantenimento (art. 277 cpv. 2 CC), dimostrando di adempiere concretamente i presupposti cui si riferiva la dichiarazione d’intenti sottoscritta dal genitore nella convenzione sugli effetti del divorzio. L’esistenza di tali requisiti non può in ogni modo essere vagliata nel quadro dell’attuale procedura sommaria. Senza fondamento, l’appello è destinato pertanto all’insuccesso.

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907


23c Art. 333 CC; 60 CO; 83 LCStr

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Responsabilità del capofamiglia – incidente in cui è coinvolto come pedone un bambino disabile sceso inopinatamente dal marciapiede – termine di prescrizione applicabile
La LCStr disciplina in modo esaustivo le responsabilità ma essa regola solo le ipotesi di danni provocati dall’uso di un veicolo a motore. Non è quindi applicabile alla responsabilità dei genitori di un bambino disabile coinvolto come pedone in un incidente della circolazione per essere sceso improvvisamente dal marciapiede. Alla responsabilità del capofamiglia si applica il termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 60 CO.
II CCA 17.11.2009 N. 12.2008.258

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907


24c Art. 398 cpv. 2, 367 cpv. 3, 413 cpv. 3 CC; 7 lett. c) e d), 24 cpv. 2 RLTeC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Diritti del tutelato o del curatelato nella stesura dell’inventario e nell’amministrazione della sostanza
Obbligo del tutore o curatore di coinvolgere il pupillo nella stesura dell’inventario e nell’amministrazione della sostanza (consid. 6a).
Quando il tutore o curatore può rinunciare alla consultazione del pupillo? (consid. 6b)
I CCA 22.12.2009 N. 11.2004.25

6. […] a) Secondo l’art. 398 CC il tutore, assumendo la tutela, procede in concorso con un membro dell’autorità tutoria alla compilazione di un inventario della sostanza da amministrarsi (cpv. 1). Il tutelato capace di discernimento deve essere, ove sia possibile, chiamato ad assistere alla compilazione dell’inventario (cpv. 2). L’art. 413 CC prevede altresì che il tutore deve tenere la contabilità dell’amministrazione e rendere conto all’autorità tutoria alle epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni (cpv. 2). Il tutelato che ha compiuto i sedici anni dev’essere presente, se possibile, alla resa dei conti (cpv. 3). Tali disposizioni si applicano per analogia anche alla curatela (art. 367 cpv. 3 CC; LANGENEGGER in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 5 ad art. 367 CC). Sul piano cantonale, competente per partecipare alla compilazione dell’inventario e alla sua approvazione, come pure per approvare i rapporti morali e i rendiconti finanziari è la Commissione tutoria regionale (art. 7 lett. c e d del regolamento d’appli¬cazione della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL 4.1.2.2.1]). Gli art. 20 segg. del regolamento ne precisano i modi, prescrivendo in particolare che il tutore e il curatore devono sottoporre i rapporti al pupillo che ha compiuto i sedici anni per esame e firma. Qualora ciò non sia possibile, essi ne danno motivazione e la Commissione tutoria regionale ne prende atto a verbale (art. 24 cpv. 2).

b) Le norme testé accennate non impediscono – con ogni evidenza – di rinunciare alla consultazione del curatelato ove questa non abbia senso (v. anche GULER in: Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 398 e n. 13 ad art. 413 CC). Ciò non esonera il curatore tuttavia dall’intraprendere ogni ragionevole tentativo e, soprattutto, dal rispettare l’art. 24 cpv. 2 del citato regolamento (che in concreto è stato disatteso). Sta di fatto che, come ha rilevato l’Autorità di vigilanza, prima di approvare l’inventario iniziale e i rendiconti la Commissione tutoria regionale ha sottoposto nel caso specifico conteggi e documenti giustificativi al patrocinatore del curatelato, il quale non ha mosso obiezioni. I giustificativi dei rendiconti figurano inoltre agli atti […], mentre quelli dell’inventario iniziale si trovano – secondo il curatore – fra la documentazione allegata al rendiconto del 2001. Il curatelato medesimo riconosce poi di avere personalmente consultato, seppur sommariamente, tale documentazione. In simili circostanze un’eventuale violazione del diritto di essere sentito sarebbe sanata.

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907


30c Art. 9 cpv. 3 segg., 5 LF-RMA; 76 LTF

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Ricorso del curatore del minore
Il fatto che il curatore possa interporre un ricorso non significa che il minore possa prevalersi di qualsiasi argomento nella sua impugnativa, ma occorre che questi disponga di un interesse proprio ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 lett. b) LTF a far valere determinate censure (consid. 1.2).
TF 10.11.2009 N. 5A_569/2009

A. A.a C. è nato il 25 marzo 2008 a Belgrado dall’unione di A. e B., che si erano sposati in tale città l’8 novembre precedente. Nell’ottobre 2008 A. ha lasciato con l’infante il domicilio coniugale di Belgrado, si è trasferita in Ticino nell’abitazione paterna e ha adito il Pretore con un’istanza di protezione del¬l’unione coniugale. Il mese seguente ella ha domandato il divorzio con un’azio¬ne unilaterale. Il 18 dicembre 2008 B. ha dal canto suo promosso a Belgrado un’identica azione. Il 31 dicembre 2008 egli si è rivolto al Ministero di giustizia della Repubblica di Serbia per ottenere il ritorno immediato del figlio in base alla Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (Conv. Aia rap. min.; RS 0.211.230.02) e ha nel contempo contattato un legale in Ticino.

A.b Il 22 gennaio 2009 B. ha chiesto all’autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino di ordinare in applicazione della Conv. Aia rap. min. l’imme¬diato ritorno del figlio. Dopo aver emanato provvedimenti cautelari e convocato le parti ad un’udienza a cui A. non si è presentata perché assente in Norvegia, la predetta autorità ha accolto il 10 marzo 2009 la richiesta di rientro e ha posto entrambi i genitori al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

B. A. ha impugnato tale decisione con appello del 31 marzo 2009 alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Atteso che il 1° luglio 2009 è entrata in vigore la legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32), la predetta Camera ha designato una mediatrice incaricata di tentare una conciliazione – fallita – fra i coniugi e ha nominato l’avv. G. quale curatrice di rappresentanza del minore. Dopo aver tenuto un’udienza alla personale presenza dei coniugi e della curatrice e aver respinto la richiesta dell’appel¬lante di allestire una perizia psicologica e psichiatrica sulle capacità parentali di entrambi i genitori, la Corte cantonale ha confermato la decisione dell’autorità di vigilanza e ha ordinato alla madre di assicurare entro il 30 settembre 2009 il ritorno del figlio C. a Belgrado dal padre.

Accertata l’applicabilità della Conv. Aia rap. min. alla fattispecie, ritenuto in particolare che la madre trattiene il figlio in Ticino in violazione della custodia che compete anche al marito, la Corte cantonale ha negato che un ritorno in Serbia metterebbe il bambino in una situazione intollerabile nel senso degli art. 13 cpv. 1 lett. b Conv. Aia rap. min. e 5 LF-RMA. I giudici cantonali hanno considerato che la madre ha la possibilità materiale di ritornare e soggiornare a Belgrado, atteso segnatamente che agli atti vi è una dichiarazione scritta in cui B. si impegna a lasciare gratuitamente a disposizione della moglie e del figlio l’appartamento coniugale, nonché di assumersi le loro «spese di vita». A comprova di quest’ultimo impegno l’Ufficio federale di giustizia ha pure trasmesso una dichiarazione bancaria circa l’importo disponibile su un conto del padre del bambino. I giudici cantonali hanno pure reputato che nessuna circostanza concreta induce a credere che una volta in Serbia, A. debba scontare conseguenze penali.

C. C.a Contro la sentenza di appello è insorto, oltre a A., anche C. tramite la sua curatrice. Con il suo ricorso in materia civile 4 settembre 2009 postula, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della sentenza cantonale e la reiezione dell’istanza del padre.

[…]

Diritto:

[…] 1.2. Il 1° luglio 2009 è entrata in vigore la LF-RMA, il cui art. 16 prevede che le disposizioni di tale legge concernenti i rapimenti internazionali di minori sono applicabili anche alle domande in vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali al momento della sua entrata in vigore.

In concreto il ricorso è stato introdotto dalla curatrice del minore. Ora, la facoltà del curatore – che dev’essere nominato dal Tribunale cantonale – di proporre conclusioni e di interporre rimedi giuridici è espressamente prevista dall’art. 9 cpv. 3 LF-RMA. Tuttavia ciò non significa che il minore possa tramite il suo curatore prevalersi di qualsiasi argomento nella sua impugnativa al Tribunale federale. Occorre invece che, come richiesto dall’art. 76 cpv. 1 lett. b LTF, egli disponga di un interesse (nel tenore attualmente in vigore della norma, anche giuridicamente) protetto proprio a far valere determinate critiche. Se un siffatto interesse non dovesse essere evidente, spetta al ricorrente allegarlo (DTF 133 II 400 consid. 2), e qualora esso non dovesse sussistere, la censura dev’essere dichiarata inammissibile.

1.3. Per lunghi tratti il ricorrente narra una fattispecie che non trova riscontro negli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata. Così facendo pare dimenticare che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall’autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e che l’accertamento dei fatti può essere censurato unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell’art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF); quest’ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d’arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art. 106 cpv. 2 LTF), come già sotto l’egida dell’art. 90 cpv. 1 lett. b OG le cui esigenze restano in questo ambito determinanti (DTF 134 II 244 consid. 2.2).

2. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe violato una serie di norme procedurali contenute nella LF-RMA. Tali lamentele verranno trattate prima delle censure concernenti la pretesa violazione della Conv. Aia rap. min. L’asserita impossibilità della madre di accompagnare il ricorrente in Serbia, invocata anche nelle censure che seguono, sarà esaminata nell’ambito dell’appli¬cazione dell’art. 13 cpv. 1 lett. b Conv. Aia rap. min. Con riferimento all’appli¬cazione delle norme della LF-RMA giova premettere che in linea di principio le convenzioni internazionali prevalgono sul diritto interno (DTF 131 V 390 consid. 5.2; 131 II 352 consid. 1.3.1) e che giusta l’art. 11 Conv. Aia rap. min. le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d’ur¬genza al fine del ritorno del minore. Ciò significa che le misure previste dalla citata legge federale non possono portare ad un’eccessiva protrazione della procedura.

2.1. Secondo il ricorrente la Corte cantonale avrebbe violato l’art. 9 cpv. 1 LF RMA, perché non avrebbe effettuato alcuna istruttoria, non avrebbe ascoltato personalmente le parti in occasione dell’unica udienza e avrebbe così impedito alla madre di esternare la sue preoccupazioni sulle minacce che sarebbero state proferite dal padre. Sempre a mente del ricorrente, il Tribunale cantonale non avrebbe nemmeno soddisfatto il suo obbligo di tentare una conciliazione e avrebbe addirittura rifiutato di verbalizzare le dichiarazioni della curatrice.

Occorre innanzi tutto osservare che la norma invocata prevede di sentire per quanto possibile le parti personalmente, ma non impone al Tribunale di conciliarle. Il ricorrente dimentica poi che in concreto la Corte cantonale aveva nominato una mediatrice, incaricata di tentare una conciliazione. Altrettanto infondato risulta, visto il voluminoso incarto costituito dalle autorità cantonali, il rimprovero concernente l’assenza di un’istruttoria. Non è poi riconoscibile, né il ricorrente menziona quale sarebbe il suo interesse protetto (supra, consid. 1.2) di lamentarsi della – pretesa – impossibilità della genitrice di esternare i suoi timori durante l’udienza a cui ha partecipato personalmente con il padre. Inoltre, alla luce della dichiarazione bancaria agli atti, non è nemmeno possibile seguire il ricorrente laddove afferma che mancherebbe qualsiasi dato affidabile sulla situazione finanziaria di quest’ultimo. L’estensore del ricorso in esame non indica infine quali sue dichiarazioni non sarebbero state verbalizzate, né in che modo il ricorrente sarebbe stato leso da tale fatto, visto che ella riconosce di aver successivamente ribadito con una lettera le sue esternazioni. Ne discende che l’argomentazione ricorsuale attinente ad una violazione dell’art. 9 cpv. 1 LF-RMA si appalesa, nella misura in cui è ammissibile, infondata.

2.2. Il ricorrente afferma pure che in base all’art. 10 cpv. 2 LF-RMA la Corte cantonale avrebbe dovuto informarsi da una fonte neutrale sulle condizioni di accoglienza del minore presso il richiedente o in un altro luogo in cui il figlio dovrà vivere.

Giusta l’art. 10 cpv. 2 LF-RMA il tribunale accerta, se del caso con l’Autorità centrale, se e in che modo sia possibile eseguire il ritorno del minore nello Stato in cui aveva la dimora abituale prima del rapimento. Con la sua critica il ricorrente disconosce che la Corte cantonale non parte dal presupposto che egli venga separato dalla madre e collocato presso il genitore richiedente e che egli potrà vivere nell’appartamento, lasciato a disposizione dal padre, in cui viveva prima del suo trasferimento. Anche questa censura è infondata.

2.3. Il ricorrente lamenta pure che la Corte cantonale non avrebbe stabilito, in violazione dell’art. 11 LF-RMA, misure di esecuzione.

Nella fattispecie la Corte cantonale ha ordinato nel dispositivo della sentenza impugnata alla madre del ricorrente di assicurare il suo ritorno. Se si parte dal presupposto, come rettamente fatto dalla Corte cantonale, che sia nell’interesse del bambino di rientrare in Serbia con la madre, non si vede, né viene spiegato nel ricorso, quale ulteriore misura di esecuzione sarebbe in concreto stata necessaria. Del resto, dalla lettura dell’atto di ricorso emerge che il ricorrente non ha invocato una violazione del menzionato articolo perché avrebbe voluto ottenere altre o ulteriori misure di esecuzione, ma propone la censura a sostegno della sua tesi secondo cui l’autorità cantonale avrebbe statuito senza riflettere. Ne segue che se il ricorrente avesse invece inteso lamentare una mancata predisposizione di altre o ulteriori misure di esecuzione, il ricorso si rivela insufficientemente motivato (art. 42 cpv. 2 LTF).

3. La Conv. Aia rap. min. mira a ripristinare lo status quo ante, assicurando il ritorno immediato dei minori trasferiti o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente (art. 1 lett. a Conv. Aia rap. min.). Il ricorrente non contesta – a giusta ragione – l’applicabilità della Convenzione alla fattispecie, ma ritiene dati i presupposti che permettono all’autorità adita di non ordinare il suo ritorno in Serbia, nazione in cui aveva la sua dimora abituale.

4. Giusta l’art. 13 cpv. 1 lett. b Conv. Aia rap. min. l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l’istituzione o l’ente che vi si oppone accerti che vi è il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione intollerabile. La costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che questa norma è da interpretare in senso restrittivo (sentenza 5A_105/2009 del 16 aprile 2009 consid. 3.3 con rinvii; sentenza 5A_285/2007 del 16 agosto 2007 consid. 4.1). Inoltre, quando applica tale disposizione l’autorità non deve emanare una decisione sulla custodia o sull’autorità parentale; per un siffatto giudizio rimane infatti competente – almeno fino ad un’eventuale reiezione della domanda di ritorno – il tribunale del luogo in cui il minore aveva la sua dimora abituale prima del rapimento (DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3).

In virtù dell’art. 5 LF-RMA il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile ai sensi del predetto dettame convenzionale se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. a); se il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può ragionevolmente essere preteso da lui (lett. b); e se il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. c).

Con questa norma, i cui tre presupposti sono da intendere in senso cumulativo (v. il suo tenore francese e MONIQUE JAMETTI GREINER, Der neue internationale Kindesschutz in der Schweiz, FamPra.ch 2008, pag. 299), il legislatore non ha inteso sostituire la disposizione convenzionale, ma ne ha unicamente precisato l’applicazione, chiarendo in quali casi non deve essere ordinato il ritorno del minore per non porlo in una situazione manifestamente intollerabile (Messaggio del 28 febbraio 2007 concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento internazionale di minori nonché l’approvazione e l’attuazione delle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399 n. 6.4).

Il citato Messaggio (loc. cit.) spiega che, se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde all’interesse del minore, occorre verificare se il genitore rapitore può riaccompagnare quest’ultimo, atteso che il collocamento presso terzi può unicamente costituire un’ultima ratio in casi estremi. Non si può esigere dal genitore rapitore di ritornare con il figlio, se rischia di finire in prigione o se in Svizzera vi è una relazione familiare molto intensa, ad esempio in seguito ad un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui versa un altro membro della famiglia risiedente in questo paese. Vi sono anche altri casi in cui, considerate tutte le circostanze, non si può ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del rapimento. Deve però trattarsi di situazioni d’emergenza in cui non si può oggettivamente pretendere dal genitore rapitore un ritorno nel paese dell’ultima dimora abituale legale del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell’autorità parentale: non è sufficiente che il genitore, che ha rapito o trattiene il bambino, si limiti a dichiarare la sua opposizione a un ritorno nel paese richiedente. Quali esempi per una tale situazione, il Messaggio cita il caso in cui alla madre non può essere garantita un’accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile, o qualora sia manifesto che il genitore che richiede il ritorno non può assumersi l’affidamento del minore o non può ottenerlo in via giudiziale, mentre il genitore rapitore è quello che esercita in via primaria il diritto di custodia. In una tale eventualità imporre al genitore rapitore di rientrare nel paese di partenza per attendere la decisione giudiziaria che gli conferisce l’au¬torità parentale e gli permetterebbe di nuovamente trasferirsi – questa volta legalmente – in Svizzera con il figlio costituirebbe un vuoto formalismo non protetto dalla Convenzione. Il Messaggio precisa tuttavia che se la situazione non è chiara, non sussiste una situazione intollerabile per il minore e il Tribunale svizzero ne ordinerà il ritorno.

4.1. I giudici cantonali partono – perlomeno implicitamente – dal presupposto che una separazione dalla madre porrebbe il bambino in una situazione intollerabile. Essi hanno quindi esaminato se la madre può accompagnare il figlio e restare in Serbia con lui, risolvendo in maniera affermativa il quesito per i motivi che seguono. Dagli atti risulta che la madre del qui ricorrente potrebbe dapprima soggiornare per 90 giorni quale turista in tale paese e poi ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. In base alle informazioni fornite dal Ministero degli interni serbo, la durata di quest’ultimo permesso dipende dalla durata del procedimento giudiziario e può essere stabilita in un anno, con la facoltà dell’in¬teressata di sollecitarne una proroga 30 giorni prima della scadenza. Per quanto attiene alle possibilità di alloggio, la Corte cantonale si è riferita alla dichiarazione 2 giugno 2009 del genitore richiedente, in cui questi si è impegnato a trasferirsi presso sua madre e lasciare gratuitamente l’appartamento coniugale a moglie e figlio per la durata del processo, nonché di assumersi le loro «spese di vita». L’Ufficio federale di giustizia ha pure trasmesso alla Corte cantonale una dichiarazione bancaria da cui risulta un importo disponibile di 9255,25 Euro su un conto del padre del bambino. Infine, con riferimento ai paventati risvolti penali, la Corte cantonale ha rilevato che la madre del qui ricorrente ha riconosciuto che in Serbia non vi è alcun procedimento penale in atto, che il genitore richiedente ha formalmente sottoscritto un impegno a non domandarne uno e che non vi sarebbero altre circostanze concrete che indurrebbero a credere che una volta tornata in Serbia ella debba scontare conseguenze penali. I giudici cantonali hanno altresì rilevato che il genitore richiedente postula il ritorno del minore a Belgrado con la madre.

4.2. Il ricorrente indica innanzi tutto che un collocamento presso il padre – che non ha il tempo di occuparsi di lui – non tutela né il suo bene né il suo interesse e ritiene escluso un collocamento presso terzi.

Egli afferma poi che non è possibile pretendere dalla madre un ritorno in Serbia, perché ella rischierebbe rappresaglie e una condanna penale. Del resto la Corte cantonale, nonostante il fatto di essere stata sollecitata in questo senso non solo dalla curatrice, ma anche dal patrocinatore della madre, non si sarebbe informata sulla sorte di quest’ultima nel paese del padre. Ne conclude che nel caso in cui debba rientrare in Serbia, egli verrebbe esposto ad una situazione intollerabile nel senso degli art. 13 lett. b Conv. Aia rap. min. e 5 LF-RMA, perché sua madre non potrebbe occuparsi di lui in tale paese.

4.3. In concreto giova preliminarmente osservare che – in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale – una separazione dalla madre, che si è principalmente occupata del figlio, di un bambino dell’età del ricorrente potrebbe seriamente metterlo in pericolo nel senso dell’art. 13 cpv. 1 lett. b Conv. Aia rap. min. (sentenza 5A_105/2009 del 16 aprile 2009 consid. 3.3 e 3.4). Atteso che – come già ricordato – nella fattispecie non è prevista una separazione del ricorrente dalla madre, occorre unicamente esaminare se, alla luce di quanto esposto nel ricorso, non può ragionevolmente essere esatto da quest’ultima di riaccompagnare in Serbia il figlio.

4.3.1. Di primo acchito non entra in linea di conto l’ipotesi di una relazione così stretta con la Svizzera da impedire un ritorno della madre: il semplice fatto di essere integrata nel paese d’origine e di avervi i propri genitori non basta infatti per realizzare tale fattispecie.

4.3.2. Con riferimento al pericolo – evocato dal ricorrente – di una condanna penale della madre, è opportuno ricordare che alle parti compete un obbligo di collaborazione per l’accertamento dei fatti (Messaggio, loc. cit.) e che la parte che si oppone al ritorno deve sopportare le conseguenze di una mancata produzione della prova (ANDREAS BUCHER, Rapporto complementare al rapporto conclusivo della Commissione federale di esperti per la protezione dei minori in caso di rapimento, pag. 56). In concreto è esatto che l’Ufficio federale di giustizia ha scritto il 6 agosto 2009 che non gli risulta se la madre del ricorrente rischi delle sanzioni penali al suo ritorno in Serbia. Sennonché, secondo gli incontestati accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, ella nemmeno pretende che una procedura penale nei suoi confronti sia in corso. In queste circostanze, in assenza di un qualsiasi concreto indizio sul rischio di dover scontare una pena privativa della libertà, il paventare astrattamente «rappresaglie e persino condanne» non è manifestamente sufficiente per ritenere inesigibile un ritorno in Serbia. Si può poi rilevare che, da un lato, il padre si è formalmente impegnato a non chiedere misure penali e che, d’altro canto, nell’art. 2 Conv. Aia rap. min. gli Stati contraenti si sono obbligati a prendere ogni provvedimento atto ad assicurare, nei limiti del loro territorio, il conseguimento degli obiettivi della Convenzione. Ora, la pronuncia di una pena privativa della libertà, che dovrebbe essere scontata dal genitore rapitore, costituirebbe, nei casi come quello all’esame, un impedimento al ritorno del minore e sarebbe quindi contraria agli scopi della Convenzione: lo Stato che perseguisse penalmente, facendo scontare pene privative della libertà, il genitore che è partito all’estero con la prole senza il consenso dell’altro genitore (co)detentore dell’autorità parentale, rischierebbe di vedersi respinte le domande di ritorno in numerosi casi per aver creato in tal modo un ostacolo al rientro.

4.3.3. Da quanto precede segue che la Corte cantonale ha rettamente ritenuto che la madre del ricorrente ha la possibilità di accompagnarlo e di restare con lui in Serbia.

5. Il ricorrente sostiene pure che il Tribunale cantonale avrebbe completamente ignorato il referto di una psicologa specializzata in psicoterapia della famiglia, in cui verrebbe segnatamente evidenziato che, in caso di un trasferimento in Serbia, egli verrebbe a trovarsi in una situazione intollerabile a causa dei conflitti genitoriali, mentre sarebbe nel suo interesse rimanere «nell’ambiente attuale che risulta sano, sereno e rassicurante». Afferma altresì che in Serbia sarebbe testimone dei forti litigi fra i genitori, circostanza che non rispetta i suoi bisogni minimi.

Ora nemmeno questo argomento giustifica di non ordinare il ritorno, poiché appare piuttosto argomento di discussione del merito della custodia. Quanto esposto nel ricorso non connota poi nemmeno quel carattere di eccezionalità richiesto dalla Convenzione per poter invocare con successo l’art. 13 cpv. 1 lett. b Conv. Aia rap. min. (supra, consid. 4), né il ricorrente pretende a giusta ragione che esso sia un motivo previsto dalla LF-RMA per respingere la richiesta paterna.

6. 6.1. Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella misura in cui è ammissibile, infondato e che la decisione che ordina il ritorno va confermata. Giova tuttavia rilevare che la Corte cantonale ha formulato il dispositivo della propria sentenza in un modo che potrebbe essere frainteso, perché potrebbe far nascere il dubbio che la madre debba consegnare il figlio al padre. Per questo motivo, e ricordato che la designazione di Belgrado non è contestata, in questa sede va precisato che la madre deve unicamente assicurare il ritorno del figlio in tale città entro la data stabilita. Atteso che la LTF non prevede un ricorso adesivo, la richiesta formulata nella risposta dall’opponente di mettere a carico dello Stato le spese di rimpatrio non entra in linea di conto.

6.2. La procedura con la quale viene chiesto il ritorno del minore è gratuita (art. 26 cpv. 2 Conv. Aia rap. min.), motivo per cui non vengono prelevate spese giudiziarie. Le ripetibili della presente procedura vanno però poste a carico della madre, che nel suo parallelo ricorso ha dichiarato di pienamente condividere le argomentazioni sollevate nel ricorso in esame e che con il suo agire ha dato luogo alla procedura di ritorno della Conv. Aia rap. min. Infatti, l’art. 26 cpv. 4 Conv. Aia rap. min. prevede la possibilità di accollare spese ripetibili alla persona che ha trasferito il minore. Poiché quest’ultimo è stato assistito da una curatrice nominata dall’autorità svizzera e titolare di un brevetto d’avvocato, si giustifica nell’ipotesi in cui ella non potesse riscuotere l’indennità per ripetibili, farle versare un onorario da parte della cassa del Tribunale federale. Analoga soluzione si giustifica in concreto per il padre che ha pure chiesto al Tribunale federale di assumere il pagamento delle proprie spese legali, qualora non gli fosse possibile riscuotere le ripetibili.

 

 

LF-RMA 2007 RS 211.222.32
Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e
sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA), del 21 dicembre 2007

 

53 Art. 22, 25a LFLP; 141 cpv. 3 CC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Divisione delle prestazioni d’uscita a seguito di divorzio da parte del TCA – competenza imperativa del Pretore all’esame di un’eventuale rinuncia al riparto

L’esame in merito a una rinuncia al riparto dei rispettivi averi previdenziali – pretesa da degli ex coniugi per l’esiguità dell’eventuale conguaglio – poteva unicamente competere al giudice del divorzio, il quale, sempre nell’ambito di tale procedura, avrebbe dovuto verificare i presupposti di una simile rinuncia (art. 141 cpv. 3 CC).

All’incombenza di approvare un accordo afferente alla rinuncia a dividere le prestazioni d’uscita – che il Pretore in casu, non avendo compiuto particolari accertamenti sull’esistenza e sulla pretesa esiguità di un conguaglio, non era in grado di omologare con cognizione di causa – non avrebbe, quindi, potuto supplire il giudice delle assicurazioni sociali.

Quest’ultimo poteva, invece, correttamente ritenersi vincolato da quanto deciso dal Pretore nella sentenza di divorzio del 22 novembre 2007 (passata in giudicato il 13 dicembre 2007), e meglio che ogni coniuge aveva diritto alla metà dell’avere di libero passaggio maturato dall’al¬tro coniuge durante il matrimonio, il cui incarto gli è stato trasmesso per determinare l’importo esatto da accreditare.

Il TCA, pertanto, ha giustamente proceduto a quantificare gli averi di previdenza acquisiti dalla ex moglie durante il matrimonio e soggetti a divisione (fr. 121 336.70) e quelli dell’ex marito (fr. 60 449.–), ordinando poi alla Cassa pensione della ex moglie di versare a favore dell’ex marito presso una fondazione di previdenza l’importo di fr. 30 443.85 – somma del conguaglio, alla luce degli importi in gioco, peraltro per nulla inconsistente – oltre a interessi compensativi dal 13 dicembre 2007.

TF 3.12.2009 N. 9C_943/2008

 

59c Art. 82 LEF

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Rigetto provvisorio –contributi di mantenimento
La convenzione relativa al mantenimento non omologata da un giudice legittima il rigetto provvisorio dell’opposizione (consid. 1 e 2). L’esistenza di un procedimento giudiziario o di una regolamentazione giudiziale riferita al medesimo periodo contributivo per il quale l’istante ha promosso l’esecuzione esclude il rigetto provvisorio dell’opposizione (consid. 4a).
CEF 16.11.2009 N. 14.2009.81

 

LEF 1889 RS 281.1
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell’11 aprile 1889

 

63c Art. 93 LEF

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Minimo vitale – costi per l’esercizio del diritto di visita
Nella determinazione del minimo vitale devono essere adeguatamente considerati anche i costi che il debitore deve sopportare per poter esercitare il diritto di visita ai figli che non abitano con lui (consid. 2).
CEF 26.1.2010 N. 15.2009.119

 

LEF 1889 RS 281.1
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell’11 aprile 1889

RTiD I 2010

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Regesti a cura dei giudici della Camera

9c Art. 422 cpv. 1 CPC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

A che stadio del processo un coniuge deve quantificare il contributo di mantenimento chiesto dopo il divorzio?
Anche se la procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale fa seguito a una procedura di divorzio originariamente promossa su richiesta unilaterale, il contributo di mantenimento chiesto dopo il divorzio va quantificato per quanto possibile sin dall’inizio della causa, nulla impedendo al richiedente di riservarne l’adeguamento alle risultanze istruttorie.
I CCA 21.10.2009 N. 11.2007.163

a) La questione legata al contributo di mantenimento che un coniuge deve all’altro dopo il divorzio non è disciplinata dal principio inquisitorio, né per diritto federale (cfr. SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 121 ad art. 125 CC; GLOOR/SPYCHER in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 43 ad art. 125), né secondo la procedura ticinese (che nulla contempla al riguardo). Incombe dunque al richiedente formulare la pretesa (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.114 del 24 gennaio 2006, consid. 4a). E siccome si tratta di una pretesa pecuniaria, essa va per quanto possibile cifrata (VOGEL/SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8a edizione, pag. 188 n. 5 e 5a). A che stadio del processo ciò debba avvenire il diritto federale non precisa, limitandosi a disporre che in caso di divorzio su richiesta comune con accordo parziale «ogni coniuge inoltra le proprie conclusioni in merito alle conseguenze del divorzio sulle quali sussiste disaccordo» (art. 112 cpv. 3 prima frase CC). Il diritto ticinese prevede che ciò deve avvenire sin dall’inizio della causa (art. 422 cpv. 1 CPC). Poco importa che la procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale faccia seguito a una procedura di divorzio originariamente promossa su richiesta unilaterale (art. 423 cpv. 3 CPC).

b) In concreto la moglie aveva, nella risposta del 24 agosto 2006 alla petizione del marito, lasciato in bianco l’ammontare del contributo alimentare preteso, sostenendo di non avere elementi sufficienti per determinarlo. Se non che, essa medesima riconosceva nel memoriale di presumere quanto guadagnasse l’attore (almeno fr. 5500.– mensili) e di essere certa che costui le dovesse un contributo di mantenimento. In simili circostanze non si vede perché in base al proprio fabbisogno essa non fosse in grado di definire la somma almeno per quanto possibile, nulla impedendole di riservarne l’adeguamento alle risultanze istruttorie (VOGEL/SPÜHLER, op. cit., pag. 189 n. 5e con riferimenti).

c) Sta di fatto che, comunque fosse, nella risposta la moglie ha avanzato – e motivato – la pretesa. Non era quindi preclusa dai suoi diritti (diversamente dal coniuge che non risponde a una petizione di divorzio nel termine dell’art. 169 cpv. 1 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.114 del 24 gennaio 2006, consid. 4a). Spettava al Pretore, in siffatte condizioni, fissare all’interessata «un termine non prorogabile di dieci giorni» per indicare la cifra (art. 422 cpv. 1 CPC). Il Pretore non avendo rilevato il difetto, toccava al marito farsi parte diligente e sollecitare il giudice a intervenire. Invece egli ha atteso pressoché un anno per censurare la mancanza, rinunciando finanche al dibattimento finale, nel cui ambito avrebbe potuto confrontarsi con l’importo indicato dalla moglie nel memoriale conclusivo. Lamentare in secondo grado un vizio di forma che si sarebbe potuto far sanare all’inizio del processo non è tuttavia ammissibile. L’appello si rivela così privo di consistenza.

 

CPC 1971      RL 3.3.2.1
Codice di procedura civile, del 17 febbraio 1971

10c Art. 511 CPC; 29 LDIP; 2, 4, 5, 7 Conv. Aia obb. alim.

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Delibazione di una trattenuta di stipendio italiana in materia di contributi alimentari per il figlio
Trattenuta di stipendio pronunciata in Italia nei confronti di un datore di lavoro con sede in Svizzera a carico di un cittadino italiano con domicilio in Italia per garantire il versamento di contributi alimentari in favore di un minorenne residente in Italia.

I CCA 15.5.2009 N. 10.2009.4

1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all’estero (art. 511 cpv. 1 CPC combinato con l’art. 29 LDIP). La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC), riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (art. 511 cpv. 3 CPC). Trattandosi di delibare una trattenuta di stipendio, in particolare, SCHWANDER raccomanda che sia sentito anche il terzo cui è destinato l’ordine (Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 19 ad art. 177). Il datore di lavoro del convenuto è stato invitato pertanto a presenziare alla discussione indetta dalla Camera.

[…]

3. I criteri che disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni straniere in Svizzera figurano agli art. 25 segg. LDIP. I trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono tuttavia sui requisiti posti dalla citata legge ove contengano norme più favorevoli alla delibazione (art. 1 cpv. 2 LDIP). Ora, il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di decisioni straniere relative a contributi di mantenimento è regolato da due trattati multilaterali: la Convenzione dell’Aia concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), e la già citata Convenzione di Lugano («Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», del 16 settembre 1988: RS 0.275.11), entrambe ratificate anche dall’Italia. Nessuno dei due trattati prevale, nel senso che la decisione emanata nello Stato firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i presupposti dell’una e non quelli dell’altra (HAUSHEER/ REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC). È ormai esclusa invece, per quanto riguarda i contributi di mantenimento, l’applicabilità dei trattati bilaterali stipulati dalla Svizzera in tema di delibazione (art. 55 della Convenzione di Lugano), compresa la Convenzione con l’Italia del 3 gennaio 1933 circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie (RS 0.276.194.541).

4. Nella fattispecie il problema è di sapere, ciò premesso, se l’ordine giudiziale di pagamento emanato il 1° ottobre 2008 dal Tribunale di Como (art. 156 comma 6 del Codice civile italiano) possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo in virtù della predetta Convenzione dell’Aia, subordinatamente – nella misura in cui questa nulla disponesse di più favorevole – in virtù della legge federale sul diritto internazionale privato, l’exequatur disposto dalla Convenzione di Lugano dovendo essere chiesto se mai al Pretore (art. 513b cpv. 1 CPC). Quanto all’ordine giudiziale, esso è senz’altro una «decisione» nel senso dell’art. 4 cpv. 1 della nota Convenzione, la quale ritiene tali – del resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv. 2). Poco importa di conseguenza che l’ordine giudiziale possa essere modificato in ogni tempo. Il primo requisito posto dalla Convenzione risulta così adempiuto.

5. Nelle circostanze descritte occorre esaminare se la decisione «è stata resa da un’autorità considerata competente giusta gli articoli 7 o 8» (art. 4 cpv. 1 n. 1 della Convenzione) e «se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d’origine» (art. 4 cpv. 1 n. 2). In concreto l’ordine emana senza dubbio da un’autorità competente, al punto da soddisfare non una, ma tutte e tre le condizioni alternative previste dall’art. 7 (debitore o creditore con dimora abituale nello Stato d’origine al momento dell’introduzione dell’istanza, debitore o creditore cittadino dello Stato d’origine al momento dell’introduzione dell’istanza, convenuto che ha accettato anche solo tacitamente la competenza del tribunale giudicante). L’ordine non è stato impugnato del resto con un ricorso ordinario nello Stato d’origine, il cancelliere della Corte d’appello di Milano avendo attestato l’11 febbraio 2009 che «presso questo Ufficio [ruolo generale affari contenziosi civili] non risulta iscritto alcun procedimento X. contro Y.».

6. Per il resto, non si scorge alcuna delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all’esecuzione enunciate all’art. 5 della Convenzione dell’Aia (incompatibilità con l’ordine pubblico dello Stato richiesto, frode processuale, litispendenza previa nello Stato richiesto, forza di giudicato acquisita da una decisione precedente nello Stato richiesto). Ne segue che in concreto soccorrono tutte le premesse poste dalla citata Convenzione dell’Aia per riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera l’ordine giudiziale emanato dal Tribunale di Como.

7. Una trattenuta di stipendio costituisce un’ingiunzione diretta al debitore del contributo alimentare, ma anche al terzo cui incombe di corrispondere l’equivalente del contributo in sostituzione del debitore. In condizioni del genere ci si può domandare se per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo anche nei confronti del terzo, l’ordine non debba emanare cumulativamente da un’autorità «competente» secondo il rapporto giuridico che intercorre fra il debitore e il terzo (cfr. SCHWANDER, op. cit., n. 19 in fine ad art. 177 CC). La risposta è negativa, per lo meno nell’ipotesi in cui i coniugi (o ex coniugi) siano entrambi domiciliati all’estero. In tal caso, per vero, i tribunali o le autorità svizzeri non sono competenti per pronunciare trattenute di stipendio, né secondo l’art. 46 LDIP né secondo l’art. 7 della predetta Convenzione dell’Aia, salvo incondizionata costituzione in giudizio del debitore. Il coniuge creditore dovendo far capo a tribunali o autorità esteri, il datore di lavoro non può pretendere dunque che l’ordine di trattenuta sia – cumulativamente – pronunciato nello Stato del suo domicilio o della sua dimora abituale (art. 149 cpv. 1 LDIP), poco giovando le eventualità prospettate sussidiariamente dall’art. 149 cpv. 2 LDIP. Anche sotto questo profilo la resistenza opposta dal datore di lavoro alla delibazione non risulta pertanto legittima.

 

CPC 1971      RL 3.3.2.1
Codice di procedura civile, del 17 febbraio 1971

18c Art. 124 cpv. 1, 137 cpv. 2, 178 cpv. 2 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Misure provvisionali in pendenza di divorzio – blocco degli averi bancari
Il blocco cautelare di averi bancari in garanzia di pretese avanzate da un coniuge a norma dell’art. 124 cpv. 1 CC rientra fra le misure provvisionali che il giudice può ordinare in virtù dell’art. 137 cpv. 2 CC.
I CCA 3.7.2009 N. 11.2006.82

5. Il Pretore ha ancorato il decreto cautelare agli art. 124, 137 e 178 CC. L’appellante sostiene per contro che il provvedimento è stato ordinato in applicazione dell’art. 178 CC, cui rinvia l’art. 137 cpv. 2 CC. Ancora in appello la moglie invoca da parte sua l’art. 124 cpv. 2 CC, che consente al giudice di obbligare il debitore a garantire l’indennità dovuta in applicazione dell’art. 124 cpv. 1 CC se le circostanze ciò giustificano. Ora, l’art. 124 cpv. 2 CC riguarda il merito, ovvero la sentenza di divorzio, non le misure provvisionali, che sono disciplinate dall’art. 137 cpv. 2 CC. Quanto all’art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia alle misure provvisionali nelle cause di stato (art. 137 cpv. 2 seconda frase CC), esso prevede che, ove appaia necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale (in specie per assicurare pretese derivanti dal regime matrimoniale), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro. L’istante non è tenuto a recare la prova di un pericolo imminente; la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda «le appropriate misure conservative» (art. 178 cpv. 2 CC), le quali devono rispettare in ogni modo un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (I CCA, sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002, consid. 7 con riferimenti, pubblicata in: FamPra.ch 2003 pag. 920).

Le «misure conservative» dell’art. 178 cpv. 2 CC mirano alla salvaguardia di tutte le pretese finanziarie derivanti dal matrimonio, da quelle inerenti agli effetti del matrimonio in generale a quelle sgorganti dalla liquidazione del regime dei beni (HASENBÖHLER/OPEL in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 5 ad art. 178; VETTERLI in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 1 ad art. 178 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 7 ad art. 178 CC; BRÄM in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 14 ad art. 178 CC). Esulano dalle previsioni della norma, invece, le pretese derivanti da relazioni contrattuali estranee al matrimonio, ovvero da rapporti giuridici che potrebbero instaurarsi anche fra persone non coniugate (DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 305 n. 736; HAUSHEER/ REUSSER/GEISER, op. cit., n. 7c ad art. 178 CC). Sottratte all’applicazione dell’art. 178 cpv. 2 CC sono altresì le aspettative di mantenimento dopo il divorzio, destinate a sorgere solo dopo lo scioglimento del matrimonio (HASENBÖHLER/OPEL, op. cit., n. 7 ad art. 178 CC).

L’indennità dovuta all’altro coniuge nel caso in cui non sia (più) possibile suddividere le prestazioni previdenziali accumulate durante il matrimonio (art. 124 CC) è una pretesa che trova fondamento nell’unione coniugale, anche se è dovuta solo dopo lo scioglimento del vincolo. Sotto questo profilo, pertanto, non si ravvisano motivi per escludere tali aspettative dal campo d’applicazione dell’art. 178 CC. Tanto meno ove si consideri che il giudice delle misure provvisionali in una causa di divorzio può adottare tutti i provvedimenti reputati necessari, seppure non previsti come misure a tutela dell’unione coniugale (GLOOR in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 5 ad art. 137 CC). Tra di essi rientrano anche provvedimenti che trovano fondamento nel diritto sostanziale (DTF 123 III 3 consid. 3a), compresi quelli a salvaguardia di averi previdenziali (MICHELI/ NORDMANN/JACCOTTET TISSOT/CRETTAZ/THONNEY/RIVA, Le nouveau droit du divorce, Losanna 1999, pag. 212, n. 997; RIEMER, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungsrecht in: SZS 1998 pag. 430 seg.). Ciò posto, un blocco di averi bancari a garanzia di un’indennità fondata sull’art. 124 CC è senz’altro ammissibile come misura provvisionale in pendenza di divorzio.

 

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

 

19c Art. v153 cpv. 2 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Modifica di una rendita vitalizia dovuta dopo il divorzio in virtù della vecchia legge
Il giudice non può limitarsi a ridurre la rendita vitalizia per l’ex coniuge nella stessa misura in cui è diminuito il reddito del debitore; deve verificare altresì che al debitore rimangano mezzi sufficienti per finanziare il proprio fabbisogno minimo maggiorato del 20%.
I CCA 15.9.2009 N. 11.2009.46

1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalle norme anteriori alla riforma legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare fondato sull’art. art. 151 cpv. 1 o 152 vCC in favore dell’ex coniuge continua ad applicarsi così l’art. 153 cpv. 2 vCC (LEUENBERGER in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; GEISER in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; LEUENBERGER, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondate, a ragione, sui medesimi principi.

[…]

7. Lamenta l’attore che, dopo avere sopperito alle proprie necessità, il reddito da lui conseguito dopo il pensionamento gli lascia un margine disponibile di appena fr. 258.70 mensili, insufficiente per finanziare la rendita in favore dell’ex moglie. Il Pretore non poteva dunque – egli soggiunge – limitarsi a ridurre il contributo alimentare nella stessa proporzione in cui era diminuito il suo reddito, rinunciando a verificare se gli rimangano mezzi sufficienti per erogare la rendita. La censura non manca di pertinenza. Certo, dandosi un minor reddito dell’obbligato, l’art. 153 cpv. 2 vCC consentiva una riduzione proporzionale della rendita (LÜCHINGER/GEISER in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 15 ad art. 153 vCC con rinvio a DTF 108 II 33). Il principio tuttavia non escludeva riduzioni più incisive, il debitore avendo il diritto di conservare l’equivalente del proprio fabbisogno minimo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49, 118 II 97 consid. 4b/aa; LÜCHINGER/GEISER, op. cit., n. 5 in fine ad art. 152 vCC con richiami; nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.1997.25 del 6 maggio 1998, consid. 4). D’altro lato un minor reddito del debitore non giustificava automaticamente una riduzione della rendita. In caso di pensionamento, ad esempio, il minor reddito del debitore poteva risultare compensato da un minor fabbisogno (BÜHLER/SPÜHLER in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 69 ad art. 153 vCC; HINDERLING/STECK, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 361 nota 6a). Comunque fosse, nella fattispecie il primo giudice non poteva eludere la questione legata al fabbisogno minimo dell’attore.

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

20c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Protezione dell’unione coniugale – fabbisogni minimi dei coniugi
Condizioni alle quali i costi per l’uso di un’automobile possono essere inseriti nei fabbisogni minimi dei coniugi (conferma della giurisprudenza).
I CCA 8.5.2009 N. 11.2009.45

5. a) La fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune adoperava un’automobile ha diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi d’uso, sempre che il bilancio familiare consenta di finanziarli. Nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inseriti altresì costi d’automobile sorti dopo la fine della vita in comune, a condizione che siano necessari per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). In situazione di ristrettezza, per contro, i costi d’automobile vanno tralasciati. Ove trasferte siano nondimeno indispensabili per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita, va inserito nel fabbisogno minimo del coniuge in questione il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.42 del 24 ottobre 2008, consid. 4a).

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

21c Art. 176 cpv. 1 n. 1, 179 cpv. 1 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Modifica di misure a protezione dell’unione coniugale – metodo per il calcolo dei contributi alimentari, reddito presunto da capitali al risparmio e decorrenza della modifica
Il metodo per il calcolo dei contributi alimentari in procedure a tutela dell’unione coniugale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l’eccedenza a metà, anche se la separazione dura da anni. I criteri dell’art. 125 CC entrano in linea di conto solo per valutare se si possa pretendere che un coniuge professionalmente inattivo, in tutto o in parte, riprenda o estenda un’attività lucrativa (conferma della giurisprudenza; consid. 4).
I redditi presunti di capitali al risparmio si determinano con riferimento ai saggi d’interesse fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (conferma della giurisprudenza; consid. 6).
Per principio la modifica di misure a protezione dell’unione coniugale decorre dal giorno in cui il giudice statuisce. Il giudice può far retroagire la decisione di modifica, secondo il suo apprezzamento, dal giorno in cui la richiesta è stata introdotta. Può prevedere una retroattività ulteriore – per contro – solo in via eccezionale, ove si verifichino circostanze particolari (conferma della giurisprudenza; consid. 10).

I CCA 17.8.2009 N. 11.2007.141

4. Il marito sostiene che, comunque sia, il Pretore non avrebbe dovuto determinare il contributo alimentare per la moglie applicando il metodo di calcolo abituale ai fini dell’art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, bensì anticipando i criteri dell’art. 125 CC. A torto. L’art. 125 CC si applica solo dopo il divorzio e non prima. Lo stanziamento di contributi alimentari fra coniugi in costanza di matrimonio – e ancora in via provvisionale, durante una causa di divorzio (art. 137 cpv. 2 seconda frase CC) – è disciplinato dalle disposizioni a tutela dell’unione coniugale. L’art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che «i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia». Sicuramente conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l’eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4 con richiami).

Altra è la questione di sapere se si possa pretendere già prima del divorzio che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio un’attività lucrativa. Tale è il problema trattato da questa Camera nella sentenza pubblicata in RtiD I-2005 pag. 769 consid. 3, la quale ricorda come, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, i parametri dell’art. 125 CC vanno ponderati già prima dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene alla ripresa o all’estensione dell’attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ma ciò non significa che nella definizione dei contributi alimentari ci si scosti dal metodo di calcolo applicabile in costanza di matrimonio, tanto meno ove si pensi che fino al divorzio continua a sussistere il dovere di mutua assistenza derivante dall’art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). Contrariamente a quanto asserisce il convenuto, tale metodo di calcolo continua dunque a valere fino allo scioglimento del matrimonio. Anzi, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ove dandosi impugnazione sugli effetti accessori la causa non fosse ancora terminata (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6).

[…]

6. […] La convenuta si duole che il primo giudice le abbia imputato un provento del 3% su un capitale al risparmio di fr. 130 000.–, pari a fr. 325.– mensili, mentre il ricavo effettivo non eccede fr. 100.– mensili. Ora, per quanto riguarda i redditi presunti di capitali al risparmio questa Camera si riferisce usualmente ai saggi d’interesse fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4a: da ultimo: sentenza inc. 11.2006.100 del 4 febbraio 2008, consid. 8). Al momento in cui ha statuito il Pretore quel tasso era al 2.5% (art. 12 lett. d OPP 2: RS 831.441.1), che su un capitale di fr. 130 000.– dà un reddito di fr. 270.– mensili.

[…]

10. […] a) La questione inerente alla modifica retroattiva di misure a protezione dell’unione coniugale è delicata. Tali misure esplicano in effetti autorità di cosa giudicata relativa (PICHONNAZ/A MARCA, Mendacium pro veritate habetur?, Le triomphe de la vérité judiciaire sur la justice matérielle: correctifs procéduraux, in: Revue de jurisprudence fribourgeoise 11/2002 pag. 39 in alto con richiami), alla stessa stregua delle misure provvisionali emanate in cause di divorzio o di separazione (DTF 127 III 498 consid. 3). In linea di principio dunque la loro modifica può avvenire solo pro futuro, dal giorno in cui il giudice statuisce. L’art. 173 cpv. 3 CC, che prevede la possibilità di chiedere prestazioni a tutela dell’unione coniugale anche per l’anno precedente l’istanza, non si applica alle procedure di modifica (STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 2a edizione, pag. 267 n. 413), come l’art. 137 cpv. 2 seconda frase CC non si applica alla modifica di misure provvisionali emanate in cause di divorzio o di separazione (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Ergänzungsband 2001, pag. 148 n. 09.97).

Certo, il giudice può far retroagire la decisione di modifica, secondo il suo apprezzamento, dal giorno in cui la richiesta è stata introdotta (RtiD II-2006 pag. 691 consid. 1). Ma una retroattività ulteriore si giustifica solo per ragioni eccezionali: la dottrina menziona – a titolo di esempio – il fatto che l’obbligato sia assente all’estero o di ignota dimora, impedisca con astuzia all’istante di far valere la pretesa, inganni la controparte e il giudice sulle sue reali condizioni economiche, oppure il fatto che l’istante non abbia potuto agire prima per malattia, abbia dovuto affrontare spese per un figlio in luogo e vece dell’obbligato o abbia dovuto contrarre debiti per il proprio sostentamento, a meno che l’obbligato assuma il pagamento di tali debiti (BÜHLER/SPÜHLER in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 126 e 445 ad art. 145 vCC, cui rinvia DTF 111 II 107 consid. 4; PIQUEREZ, La procédure des mesures protectrices de l’union conjugale selon les articles 172 segg. CC, in: Revue jurassienne de jurisprudence 3/1993 pag. 129 in fondo). Eccettuati simili estremi, una decisione di modifica che retroagisca oltre la data dell’introduzione dell’istanza offenderebbe l’autorità di cosa giudicata relativa di cui sono provviste le misure a tutela dell’unione coniugale (e le misure provvisionali nelle cause di divorzio o separazione).

b) Nel caso in esame risulta che il 1° luglio 2004 la moglie ha iniziato una formazione di assistente di cura per la durata di un anno, guadagnando fr. 1372.– lordi mensili. Dal 1° agosto 2005 essa ha cominciato a lavorare in tale qualità per una casa di cura con uno stipendio medio di circa fr. 3100.– netti mensili, tredicesima compresa, passato nel 2006 a una media di fr. 3642.– netti mensili. Il 19 gennaio 2006 l’Ufficio AI le ha soppresso la rendita a valere dal 1° febbraio successivo, il che ha comportato la soppressione della rendita completiva per la figlia. Non ricevendo più quest’ultima prestazione, nel maggio del 2006 il marito ha domandato ragguagli alla Cassa di compensazione, venendo a sapere che la rendita in favore della moglie più non sussisteva. Interpellato il legale di lei, egli ha appreso con lettera del 19 maggio 2006 che la convenuta aveva ripreso l’esercizio di un’attività lucrativa. Al che egli ha interrotto il versamento del contributo alimentare e il 31 luglio 2006 ha inoltrato al Pretore la nota istanza di modifica per ottenere l’annullamento dell’obbligo. Il Pretore ha parzialmente accolto la richiesta «dal giorno in cui è stata introdotta la domanda», ma in realtà – come detto – retroattivamente dal 1° luglio 2006.

Quanto si è descritto non basta per giustificare una soppressione o una riduzione del contributo alimentare con effetto retroattivo precedente l’introduzione dell’istanza. Intanto il marito ha aspettato due mesi prima di rivolgersi al Pretore, ancorché sostenga di avere tentato nel frattempo di raggiungere un accordo con la moglie. A parte ciò, la convenuta non consta avere rilasciato dichiarazioni o assicurazioni inveritiere o avere in qualche modo tratto in inganno il marito sulle proprie condizioni economiche, inducendolo a non adire la via giudiziaria. Semplicemente essa ha taciuto il fatto di avere iniziato una formazione professionale e di avere ripreso in seguito un’attività lucrativa. Tale comportamento non è un esempio di correttezza né tanto meno di trasparenza, ma non è sufficiente per motivare una soppressione o una riduzione del contributo alimentare con effetto retroattivo che preceda l’introduzione dell’istanza. Resta il fatto che la convenuta non contesta l’operato del Pretore nella misura in cui questi ha fatto decorrere la modifica del contributo alimentare dal 1° luglio 2006, sebbene l’istanza fosse del 31 luglio successivo (anzi, nelle osservazioni all’appello difende la sentenza). Al proposito non è il caso pertanto di scostarsi dal giudizio impugnato.

c) L’istante eccepisce che, comunque sia, la convenuta si oppone in malafede alla soppressione del contributo alimentare. Se non che, un abuso di diritto in materia di contributi alimentari va ravvisato unicamente in casi eccezionali e con grande cautela (MERZ in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo ove il creditore del contributo alimentare viva in concubinato «qualificato» con una terza persona, rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie o riduca deliberatamente la propria capacità di guadagno (HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 59c a 59f ad art. 163 CC; HASENBÖHLER/OPEL in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 43 a 45 ad art. 163 CC con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 5 in fine). Simili ipotesi sono estranee alla fattispecie.

d) In circostanze come quelle delineate v’è da domandarsi, invero, se un coniuge non possa pretendere la restituzione di quanto l’altro coniuge si trovi arricchito indebitamente (art. 62 segg. CO) per avere riscosso, all’insaputa di lui, il contributo alimentare in aggiunta a redditi propri conseguiti nel frattempo. A parte il fatto però che nella fattispecie occorrerebbe ricalcolare il bilancio familiare tenendo conto non solo della capacità di guadagno della moglie, ma anche della circostanza che nel marzo del 2005 essa è andata ad abitare in uno stabile di sua proprietà (risparmiando sul costo dell’alloggio, ma perdendo la locazione di un conduttore), una decisione passata in giudicato non può essere ridiscussa nel quadro di una successiva azione di risarcimento danni o di indebito arricchimento senza essere stata oggetto di «revisione». Ciò vale anche ove la decisione consista in misure a tutela dell’unione coniugale o in misure provvisionali in cause di divorzio o separazione, che hanno forza di giudicato relativa (DTF 127 III 496, in particolare pag. 500 in fondo per quanto riguarda l’indebito arricchimento). Per obbligare un coniuge al rimborso di un indebito arricchimento l’altro coniuge deve quindi ottenere previamente – nel Ticino per mezzo di una restituzione in intero contro la sentenza (art. 346 segg. CPC) – la soppressione o la riduzione del contributo alimentare fissato nella decisione originaria. Ciò trascende, con ogni evidenza, i limiti dell’attuale giudizio.

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

22c Art. 285 cpv. 2 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Contributo alimentare per il figlio: assegno di famiglia riscosso direttamente dal genitore affidatario
Quando l’assegno di famiglia riscosso direttamente dal genitore affidatario deve ritenersi compreso nel contributo alimentare per il figlio e quando invece può essere riscosso in aggiunta?
I CCA 13.5.2009 N. 11.2008.140

2. Secondo l’art. 285 cpv. 2 CC, salvo diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio spettanti alla persona tenuta al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo alimentare. Sta di fatto che i contributi alimentari fissati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5), comprendono già eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 9 in alto e 15 in alto; RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7). Di conseguenza questa Camera si diparte, per principio, dal reddito dell’obbligato alimentare comprensivo degli assegni familiari e fissa contributi alimentari per i figli che già includono quei sussidi (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.40 del 5 ottobre 2007, consid. 6c).

3. In concreto l’assegno di famiglia non è percepito dal debitore del contributo alimentare, bensì dal genitore affidatario. In simili condizioni occorre distinguere: se il fabbisogno in denaro del figlio è coperto dal contributo erogato dal debitore, l’assegno familiare riscosso dall’affidatario va in deduzione del contributo, non giustificandosi che il figlio riceva più del fabbisogno in denaro (WULLSCHLEGER in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 72 ad art. 285 CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.140 del 17 marzo 2003, consid. 6). Per contro, se il fabbisogno in denaro del figlio non è coperto, l’assegno familiare percepito dall’affidatario va in aggiunta al contributo alimentare stanziato dall’altro genitore (I CCA, sentenze inc. 11.1999.124 dell’11 gennaio 2002, consid. 20; inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 13 e inc. 11.1999.111 del 10 agosto 2001, consid. 15).

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

23c Art. 286 cpv. 3 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio
Il contributo deve consistere in una somma precisa, destinata a coprire esigenze documentate e quantificate. Non può formare oggetto di una clausola generale, né in una convenzione sugli effetti del divorzio né in una sentenza.
I CCA 15.9.2009 N. 11.2007.100

2. Il Pretore ha deciso nella sentenza impugnata che «eventuali spese straordinarie [per la figlia] sono poste a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno» (dispositivo n. 5.2). L’appellante chiede di annullare tale clausola, definita priva di senso e d’interesse pratico. A ragione. Secondo l’art. 286 cpv. 3 CC il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale «allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio». Tuttavia un simile contributo si giustifica solo in caso di necessità transitorie e imprevedibili del ragazzo al momento in cui è fissato il contributo di mantenimento (altrimenti occorre far modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale federale 5C.240/2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). In tale ipotesi, poi, il giudice stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate (sulla nozione: BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 15 ad art. 286), determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori. Nella fattispecie il dispositivo n. 5.2 della sentenza impugnata sembra abilitare invece un genitore ad affrontare, secondo beneplacito, spese per la figlia, esigendo in seguito il rimborso automatico della metà dall’altro genitore. Come ha già rilevato questa Camera, ciò non è ammissibile (sentenza inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 9b). Dovessero rivelarsi necessarie spese non previste e temporanee per la figlia, la madre affidataria di quest’ultima potrà sempre adire il giudice perché l’ex marito partecipi ai costi (art. 425 cpv. 1 CPC). In proposito l’appello merita accoglimento.

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

52c Art. 80 LEF

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Rigetto definitivo dell’opposizione – decreto cautelare di trattenuta dal salario quale titolo esecutivo – qualità di debitore non spetta al terzo
Ove il terzo non rispetti l’avviso di trattenuta, il creditore alimentare può procedere nei suoi confronti anche se l’avviso di trattenuta non costituisce un titolo di rigetto dell’opposizione nei confronti del terzo giacché egli non era parte, né è stato sentito nel procedimento sfociato nell’avviso di trattenuta. Nella misura in cui il terzo si oppone al pagamento, il creditore alimentare deve introdurre un’azione ordinaria.
CCC 27.7.2009 N. 16.2008.120

 

LEF 1889 RS 281.1
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell’11 aprile 1889

54c Art. 80 seg. LEF; 179 cpv. 2 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Pretesa fondata su una sentenza a protezione dell’unione coniugale – estinzione in caso di ricostituzione della comunione fra coniugi?
Nel Cantone Ticino le decisioni emesse nell’ambito di un’istanza volta all’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale, di per sé, costituiscono validi titoli di rigetto definitivo se sono esecutive (consid. 2).
L’estinzione di una pretesa non si realizza necessariamente tramite pagamento del debito, ma può avere la sua origine in un’altra causa civile: l’istanza di rigetto definitivo sarà in tal caso da respingere solo se l’estinzione di quella pretesa comporta eo ipso – e quindi di per sé – la cancellazione del debito posto in esecuzione (consid. 4).
Per l’art. 179 cpv. 2 CC le misure intese a regolamentare la separazione di due coniugi decadono automaticamente dandosi una loro convivenza: l’eccezione può essere sollevata dall’escusso nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione per l’incasso forzato di eventuali pretese alimentari. Presupposto essenziale è l’incondizionata volontà e l’accordo di entrambe le parti a ricostituire una comunione tra coniugi durevole, laddove un semplice tentativo di ripresa di vita comune non può affatto ritenersi sufficiente (consid. 6).
CEF 15.9.2009 N. 14.2009.61

2. Nel Cantone Ticino le decisioni emesse nell’ambito di un’istanza volta all’adozione di misure a protezione coniugale – che di per sé possono costituire validi titoli di rigetto definitivo (STAEHELIN, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 10 ad art. 80) – sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l’art. 4 n. 5 e art. 5 LAC). L’art. 310 cpv. 4 lett. b CPC ne sancisce la provvisoria esecutività, a meno che ad un eventuale appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 2 CPC). La prassi di questa Camera considera che l’art. 80 LEF non prescrive la crescita in giudicato formale di una sentenza quale conditio sine qua non per la sua esecutività: pertanto, se una decisione è contestata tramite il rimedio ordinario dell’appello ma privo di effetto sospensivo, può senz’altro essere eseguita (CEF, 23 maggio 2005 [14.2005.10], consid. 2b; Rep. 1999, 265 segg. citata in: STAEHELIN, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 7 ad art. 80; STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 224 segg.).

3. L’istante procede con il pagamento dei contributi alimentari per lei e per i due figli fissati dalla sentenza di appello 4 luglio 2005 emessa in materia di misure a protezione dell’unione coniugale (doc. B, pag. 12 dispositivo n. 1) e provvista del timbro di passata in giudicato della cancelleria del Tribunale di appello (doc. B, pag. 13 sul retro). Di modo che, trattandosi di una sentenza emessa in appello in riforma di un giudizio pretorile, non impugnato davanti al Tribunale federale, la sua esecutività è pacifica. Nella sua decisione la Prima Camera civile ha fatto obbligo all’escusso di versare a M., a titolo anticipato dal 1° ottobre 2003 complessivi fr. 5070.– (ossia fr. 2830.– per sé e fr. 1120.– per ciascuno dei due figli: doc. B, pag. 12 dispositivo n. 1), entro la fine di ogni mese per il successivo. Nel momento in cui l’esecuzione è stata promossa, ossia il 3 agosto 2007 (data del precetto esecutivo) le mensilità scadute erano 47 (1° ottobre 2003-1° agosto 2007). Invero, il precetto esecutivo non indica il periodo contributivo per il quale l’istante ha dato avvio all’esecuzione che emerge però facilmente dagli atti di causa (cfr. in proposito: STAEHELIN, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 40 ad art. 80). In effetti, lo stesso indica la sentenza 4 luglio 2005 emessa dalla Prima Camera civile del Tribunale d’appello quale titolo e data del credito, causa dell’obbligazione (sopra, consid. A), mentre è in sede di udienza di rigetto dell’opposizione che la creditrice ha puntualizzato di procedere con gli alimenti arretrati fino a luglio del 2007 (verbale d’udienza, pag. 2 in mezzo) e prodotto il relativo conteggio (doc. D), che l’istante non ha mai contestato, e attestante la somma dei contributi scoperti che tra il 1° ottobre 2003 e il 30 giugno 2007 assommavano a fr. 91 290.75.

Di modo che, per il periodo interessato dall’esecuzione, ossia dal 1° ottobre 2003 al 1° agosto 2007, la sentenza emessa costituirebbe titolo di rigetto definitivo per l’importo esigibile di complessivi fr. 238 290.– (5070x47mesi) oltre interessi. E quindi anche per la pretesa che l’istante, tenuto conto dei pagamenti già effettuati dal marito, fa valere limitatamente a fr. 94 762.75.

4. A norma dell’art. 81 cpv. 1 LEF «se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto». Se ad esempio, l’eccezione di estinzione avesse potuto essere sollevata già nella procedura che ha portato alla sentenza, non potrebbe più essere avanzata in sede di rigetto (JÄGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 81; STAEHELIN, op. cit., n. 5 ad art. 81). L’estinzione di una pretesa non si realizza necessariamente tramite pagamento del debito, ma può avere la sua origine in un’altra causa civile (Sentenza del Tribunale federale 9 agosto 2007 [5A_104/2007], consid. 2.3; DTF 124 III 501 consid. 3b): l’istanza di rigetto definitivo sarà in tal caso da respingere solo se l’estinzione di quella pretesa comporta eo ipso – e quindi da sé – la cancellazione del debito posto in esecuzione (STAEHELIN, op. cit., n. 16 ad art. 81; STAEHELIN, op. cit., Ergänzungsband, Basilea 2005, n. 16 ad art. 81).

A meno di un esplicito riconoscimento del creditore nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione, la prova documentale deve essere rigorosa: non è quindi sufficiente rendere verosimile un motivo di estinzione, ma va provato tramite documenti assolutamente chiari ed univoci («mit völlig eindeutigen Urkunden», cfr. DTF 115 III 100; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, op. cit. n. 3 ad art. 81; STAEHELIN, op. cit., n. 4 ad art. 81; GILLIÉRON, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 57 ad art. 81). Il debitore deve così provare con documenti che il credito rivendicato dall’istante non ha più ragione d’essere in quanto, in base alle norme del diritto civile, la sua causa è ormai decaduta (Sentenza del Tribunale federale 9 agosto 2007 [5A_104/2007], consid. 2.3 e 2.5; DTF 124 III 501 consid. 3b e 3c; SJZ 1966 (62°) pag. 193 n. 115).

5. In sede di udienza l’escusso ha contestato di dover pagare l’importo rivendicato dall’istante in quanto come già esposto nell’istanza di divorzio e successivamente con l’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale le parti stavano discutendo per intavolare delle trattative per il divorzio (verbale, pag. 1). Dal canto suo, il Pretore ha ritenuto che – per stessa ammissione della parte istante intervenuta nell’ambito della procedura di divorzio – a partire da gennaio 2005 le parti erano ritornate a «convivere» e a condurre una «vita di coppia», concludendo quindi che le misure a protezione dell’unione coniugale erano decadute giusta l’art. 179 cpv. 2 CC (sentenza impugnata, pag. 3 consid. 4). Con il suo appello, l’istante contesta la deduzione ritenuta dal Pretore negando che la coppia vivesse una relazione stabile ed esclusiva con obblighi di mutua assistenza (appello, pag. 4), che le sue affermazioni considerate dal primo giudice erano da interpretare nel senso che in sostanza vi erano stati dei tentativi di riavvicinamento e che a riprova di ciò bastava sfogliare gli incarti richiamati agli atti (appello, pag. 4 e 5).

6. Ora, l’art. 179 cpv. 2 CC stabilisce che se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio. Questo significa che, eccezion fatta per le due riserve, dandosi la «riunificazione» dei coniugi le misure emesse e intese a regolamentare la loro separazione – e quindi anche i contributi alimentari – decadono automaticamente: l’eccezione può segnatamente essere sollevata dall’escusso nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione per l’incasso forzato di eventuali pretese alimentari (HASENBÖHLER/OPEL, Basler Kommentar zum ZGB I, 3a ed., Basilea 2006, n. 11 ad art. 179; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, Band I, Berna 1988, n. 15 ad art. 179; BRÄM/ HASENBÖHLER, Das Familienrecht, Teilband II 1c, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen, Zurigo 1998, n. 47 ad art. 179). Presupposto essenziale per una convivenza ai sensi dell’art. 179 cpv. 2 CC è l’incondizionata volontà e l’accordo di entrambe le parti a ricostituire una comunione tra coniugi durevole, laddove un semplice tentativo di ripresa di vita comune non può affatto ritenersi sufficiente (HASENBÖHLER/OPEL, op, cit., n. 12 ad art. 179 e rinvii a DTF 42 I 97 e OGer ZH: ZR 1964 pag. 301 n. 126; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, Band I, Berna 1988, n. 15 ad art. 179; BRÄM/HASENBÖHLER, op. cit., n. 47 ad art. 179; BACHMANN, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, Tesi San Gallo 1995, pag. 247). La ripresa della comunione tra i coniugi può anzitutto trovare riscontro in fattori visibili esteriormente, come ad esempio la ripresa della comunione domestica, ma non necessariamente. Nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione ad esempio il fatto che un coniuge sia ritornato a vivere con l’altro non è direttamente rilevante (BACHMANN, op. cit., pag. 248 e seg.; BRÄM/HASENBÖHLER, op. cit., n. 47 ad art. 179).

A ciò si aggiunge per il resto che le misure emesse a protezione dell’unione coniugale – a differenza delle misure cautelari pronunciate contestualmente ad una causa di divorzio – continuano ad avere effetti anche in caso di un’eventuale reiezione o ritiro di un’azione di divorzio, fermo restando che non sia ammessa la convivenza giusta l’art. 179 cpv. 2 CC (BACHMANN, op. cit., pag. 250; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, 2a ed., Friborgo 1999, n. 420 pag. 269).

7. In concreto, al contraddittorio per il rigetto definitivo dell’opposizione, l’istante ha fermamente contestato l’esistenza di un accordo con la controparte (verbale d’udienza, pag. 2). Nessuno dei documenti prodotti in quel contesto comprova poi in modo chiaro ed esplicito una convivenza tra le parti – peraltro nemmeno accennata dall’escusso – per il periodo da gennaio 2005 a giugno 2007. Invero, in sede di udienza, il Pretore ha richiamato d’ufficio (verbale d’ufficio pag. 3) dalla medesima Pretura gli incarti relativi all’azione di divorzio (inc. OA.2007.xx) e quello relativo alla procedura di misure a protezione dell’unione coniugale (inc. DI.2007.xxx). Ed è proprio sulla base delle allegazioni che la moglie ha manifestato nell’ambito della causa di divorzio, che egli ha poi concluso per la convivenza dei coniugi in quel lasso di tempo e quindi – in virtù dell’art. 179 cpv. 2 CC – anche per il decadimento dei contributi da lei pretesi.

Ora, è ben vero che all’udienza tenutasi l’11 luglio 2007 in relazione alla procedura di divorzio, l’istante ha parlato di coabitazione tra le parti (richiamo inc. OA.2007.xx: verbale d’udienza pag. 1), affermando che le parti nel 2005 si sono riavvicinate (richiamo inc. OA.2007.xx: riassunto scritto prodotto all’udienza, pag. 1), che le parti nel 2005 si sono riavvicinate e, come sarà specificato meglio in seguito, è rinato tra di loro l’amore e quindi l’azione di divorzio destituita di fondamento e persino temeraria (richiamo inc. OA.2007.xx: riassunto scritto prodotto all’udienza, pag. 2), che l’unica cosa che conta, in questa causa, è che i coniugi da oltre due anni hanno ripreso l’attività famigliare, trascorrono la maggior parte del tempo assieme, e quando il marito non deve lavorare o non ha campi da allenamento tutta la famiglia pratica assieme le varie attività, che l’azione nel merito è infondata e che pur mantenendo domicilio separato, il marito si ferma a dormire a casa e si fatica quindi a capire quale sia l’interesse a divorziare per quest’ultimo, tenuto conto che le parti coabitano tuttora (richiamo inc. OA.2007.xx: riassunto scritto prodotto all’udienza, pag. 3), e per finire che non essendoci separazione di fatto per il periodo legale di due anni l’azione deve essere respinta senza che occorra disquisire oltre visto che intento della moglie è quello di proseguire con l’unione coniugale, dato che finora, essa, come per il primo giorno, è innamorata del marito (richiamo inc. OA.2007.xx: riassunto scritto prodotto all’udienza, pag. 4). Ma è altrettanto vero che come tale l’azione di divorzio era stata introdotta unilateralmente dall’escusso il 14 maggio 2007 fondandola sull’art. 114 CC, che esige appunto al momento della sua litispendenza che i coniugi abbiano vissuto separati per almeno due anni (richiamo inc. OA.2007.xx: petizione, pag. 1). In quel contesto egli riteneva anzi pacifico che le parti vivano separate da oltre due anni, essi possiedono infatti due domicili distinti a far tempo dal 1° agosto 2003 (richiamo inc. OA.2007.xx: petizione, pag. 1 e 4).

Persino nell’ambito della nuova procedura di misure a protezione dell’unione coniugale, sempre introdotta dall’escusso il 13 agosto 2007 – e invero intesa ad adattare l’assetto stabilito dalla sentenza di appello 4 luglio 2005 alla sua nuova situazione (richiamo inc. DI.2007.xxx: replica 1° ottobre 2007, pag. 2) e alle circostanze certamente mutate in maniera rilevante e duratura (richiamo inc. DI.2007.xxx: replica 1° ottobre 2007, pag. 3) – ha puntualizzato come la moglie non ha mai accettato l’idea di divorziare e che pertanto aveva dovuto attendere lo scadere dei due anni di separazione per inoltrare una formale procedura di divorzio in data 14 maggio 2007, fermo restando che l’attesa è comunque durata quattro anni (richiamo inc. DI.2007.xxx: replica 1° ottobre 2007, pag. 2). Egli ha altresì aggiunto che all’udienza di discussione dell’11 luglio 2007 è emerso che sebbene il marito fosse pronto e intenzionato a divorziare, la moglie non lo era affatto e interpretava (a torto o a ragione) i loro rapporti (ancora intimi) come una convivenza continua (richiamo inc. DI.2007.xxx: replica 1° ottobre 2007, pag. 2). Non da ultimo poi, dal conteggio prodotto dall’istante e – come già detto – rimasto incontestato dall’escusso, risulta peraltro che dal gennaio 2005 egli ha comunque continuato ad adempiere al suo obbligo alimentare perlomeno nella misura di complessivi fr. 2150.– mensili (doc. D).

8. Tutti questi elementi, e alla luce della contraddittorietà che invero sembra contraddistinguere costantemente l’atteggiamento assunto da entrambe le parti, si scontrano con l’esistenza di una volontà durevole ed incondizionata di ambedue le parti a riprendere una vita comune. E, di per sé, nemmeno il ritiro da parte dell’escusso della sua azione di divorzio, sospesa in precedenza per dare modo alle parti di trovare una soluzione bonale (richiamo inc. OA.2007.xx: verbale d’udienza 11 luglio 2007, pag. 1 in basso, e richiesta alla Pretura del 24 luglio 2007), comporta la cancellazione del regime delle misure a protezione dell’unione coniugale (cfr. sopra, consid. 6).

Si aggiunga per il resto che non è compito del giudice del rigetto interpretare o rivedere quanto stabilito da un valido titolo di rigetto definitivo, né quella di dirimere questioni di diritto materiale delicate dove il potere di apprezzamento assume particolare importanza e men che meno quella di accertare se il comportamento di un creditore può costituire un abuso di diritto – peraltro in concreto nemmeno preteso dall’escusso – e una violazione della buona fede (DTF 124 III 501, consid. 3a).

9. Considerato che l’istanza è suffragata da un valido titolo di rigetto definitivo anche per i contributi alimentari che l’istante rivendica dopo il gennaio 2005 (doc. D), non potendosi ritenere che la decadenza giusta l’art. 179 cpv. 2 CC sia comprovata da documenti chiari e univoci, l’appello va così accolto con conseguente riforma della sentenza pretorile. Tassa di giustizia e indennità in appello seguirebbero la soccombenza dell’escusso. Non avendo presentato osservazioni, né chiesto la conferma del giudizio impugnato, egli non può tuttavia essere considerato soccombente, fermo restando che nella procedura di rigetto dell’opposi-zione nemmeno aveva accennato a una convivenza tra i coniugi (CHIESA in: NRCP 2003, pag. 227 con rinvii). Vista la particolarità del caso, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e dall’attribuire indennità all’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

 

LEF 1889 RS 281.1
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell’11 aprile 1889

56c Art. 93 LEF; 277, 328 cpv. 1 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Calcolo del minimo esistenziale – partecipazione di un figlio maggiorenne alle spese di locazione
Nel minimo di esistenza di un debitore che convive in modo duraturo con un figlio maggiorenne va computato solo la metà del canone di locazione: non viene quindi operata una ripartizione in proporzione dei rispettivi redditi, essendo l’art. 163 CC inapplicabile in una tale situazione. La partecipazione di un figlio maggiorenne alle spese di locazione va però limitata a un terzo se condivide l’appartamento non solo con il debitore ma anche con un fratello o una sorella a carico dell’escusso. Non si può prescindere da tale partecipazione per l’insufficienza dei redditi del figlio maggiore, qualora l’escusso non sia giuridicamente tenuto a mantenerlo, né ai sensi dell’art. 277 CC né ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 CC – che sottopone il diritto all’assistenza tra i parenti al fatto che la persona obbligata viva «in condizioni agiate» (consid. 2.2.).
Tuttavia, se i redditi del figlio maggiorenne sono insufficienti a pagare la parte dell’affitto a suo carico, l’Ufficio potrà tenere conto di tale partecipazione solo nel rispetto del termine contrattuale di disdetta (consid. 2.4).

Le spese indispensabili legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento devono essere incluse nel minimo vitale se esse non sono prese a carico dall’assicurazione malattia obbligatoria (consid. 3).

L’escusso non può quindi pretendere di essere curato in un istituto di sua scelta – in particolare fuori cantone – i cui costi non sono (o non interamente) coperti dall’assicurazione malattia obbligatoria se potrebbe ricevere un trattamento analogo in un altro istituto per lui meno costoso in quanto a carico (parzialmente o totalmente) della cassa malati. Tale limitazione, indiretta, della scelta dell’istituto di cura è conforme a quanto prescritto all’art. 41 LAMal (consid. 3.2).
CEF 12.6.2009 N. 15.2009.49 (il ricorso in materia civile inoltrato dall’escussa è stato respinto dal TF con sentenza 5A_447/2009 del 26 novembre 2009)

B. Il 13 marzo 2009, l’UE ha emesso un ulteriore attestato di carenza di beni per fr. 3479,60, dopo aver accertato l’impignorabilità del reddito dell’escussa, che convive con due figlie maggiorenni (la maggiore, N., è parrucchiera in proprio e la minore, S., del 1990, è studente presso la Scuola di C.) in un duplex di 3½ locali, in base al seguente calcolo:

  Entrate escussa fr. 5049.–
       
  Minimo base fr. 1250.–
  Figli minorenni fr. 500.–
  Affitto fr. 1460.–
  Cassa malati fr. 668.–
  Pasti fuori domicilio fr. 500.–
  Trasferte fr. 300.–
  Vestiario fr. 100.–
  Spese mediche ZH fr. 300.–
  Totale fr. 5078.–

C. Con ricorso 6 maggio 2009, l’escutente si aggrava contro tale calcolo, sostenendo che la posta di fr. 1460.– relativa all’affitto è troppo elevata, poiché spetterebbe alla figlia maggiore pagarne la metà, e che la posta di fr. 300.– per spese mediche è a carico della cassa malati e comunque è priva di giustificativo.

D. Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2009, l’escussa rileva che sua figlia maggiore non è in grado di pagare la metà dell’affitto, giacché il suo reddito mensile è di circa fr. 400.–, e che come madre non può non offrirle l’alloggio né obbligarla a ricorrere all’assistenza pubblica. D’altronde, ribadisce che le spese per la prevista operazione presso la clinica S. di Zurigo non sono assunte dalla cassa malati (salvo una partecipazione per le degenza ospedaliera) ed evidenzia di essersi impegnata a rimborsare l’anticipo di fr. 7000.– versato dal suo datore di lavoro alla clinica con rate mensili di fr. 300.–.

E. L’Ufficio si determina nel senso della reiezione del ricorso.

Considerando in diritto:

1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2. Secondo il punto 5.2 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 (Foglio ufficiale cantonale n. 2001/2, pag. 74 segg.), dev’essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione dei figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono di un reddito (cfr. STF 23 ottobre 2003 inc. 7B.225/2003, consid. 3.2; CEF 12 maggio 2004, inc. 15.03. 168; OCHSNER, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 119 e 174 ad art. 93; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 35 ad art. 93; GUIDICELLI/PICCIRILLI, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, pag. 71, n. 229/230).

2.1. Nel caso concreto, l’Ufficio ha tenuto conto di una partecipazione della figlia N. alle spese di alloggio, in proporzione del suo reddito (fr. 462.–) rapportato a quello della madre (fr. 5049.–), e ha così computato nel minimo di esistenza dell’escussa fr. 1460.– anziché fr. 1590.–, con una decurtazione pertanto di fr. 130.–.

2.2. La ripartizione proporzionale operata dall’Ufficio s’ispira ai principi applicabili al calcolo del minimo di esistenza di coniugi, che si fondano sull’obbligo mutuo di mantenimento della famiglia stabilito all’art. 163 CC. Questa norma non è però applicabile alla relazione tra madre e figlia maggiorenne. In una tale situazione, il Tribunale federale ha invece stabilito che nel minimo di esistenza va computato solo la metà del canone di locazione, qualora l’escusso e il terzo, che non formano una comunione domestica duratura (la fattispecie si riferiva proprio alla convivenza tra una madre e una figlia maggiorenne che esercitava un attività lucrativa), utilizzino l’alloggio nella stessa misura (DTF 132 III 486 consid. 5). Nel caso in esame, appare però equo limitare la partecipazione della figlia N. a un terzo del canone, siccome condivide l’appartamento non solo con la madre ma anche con la sorella. Contrariamente a quanto pare sostenere l’escussa, non si può d’altronde prescindere da tale partecipazione per l’insufficienza dei redditi di sua figlia maggiore. L’escussa non è infatti tenuta a mantenerla, né ai sensi dell’art. 277 CC (cfr. CEF 9 giugno 2005, inc. 15.05.20, consid. 5) né ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 CC – che sottopone il diritto all’assistenza tra i parenti al fatto che la persona obbligata viva «in condizioni agiate» –, dal momento che i suoi redditi non eccedono notevolmente il suo minimo d’esistenza «accresciuto» (cfr. CEF 9 giugno 2005, inc. 15.05.20, consid. 4.2). Semmai, N. deve far capo all’assistenza sociale per garantire il proprio mantenimento.

2.3. Va ancora determinato se la figlia maggiore è in grado di pagare la parte del canone di locazione che le spetta (ossia fr. 1590.– : 3 = fr. 530.–). L’Ufficio ha stabilito il suo reddito mensile in fr. 462.–, fondandosi sul conto economico 2007 allestito dalla stessa il 17 novembre 2008. In realtà, l’utile d’esercizio indicato in fr. 5542,23 avrebbe dovuto essere aumentato con l’importo di fr. 3935,07 esposto quale «prelievo personale»; inoltre, gli importi di fr. 2400.– e fr. 471,45 esposti con la dicitura «prestito Maria», rispettivamente «imposte», non potrebbero essere computati nel suo minimo di esistenza (cfr. DTF 102 III 17; Tabella citata al consid. 2, ad III). Ma anche facendo astrazione di tali importi, il reddito mensile netto della figlia N. (fr. 1029.– ) risulterebbe insufficiente a consentirle il pagamento della sua quota del canone, giacché il proprio minimo vitale di base è di fr. 1100.– (cfr. DTF 132 III 486 consid. 4). Ne discende pertanto che l’Ufficio non aveva motivo per defalcare dal minimo di esistenza dell’escussa la somma di fr. 130.– quale partecipazione della figlia N. al canone di locazione. In questa condizione il minimo di esistenza della ricorrente ammonterebbe pertanto a fr. 5208.—(fr. 5078.– + fr. 130.–).

2.4. Ciò posto, e richiamata l’assenza di obbligo di mantenimento dell’escussa nei confronti della figlia N., non si può computare nel minimo di esistenza più del canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si può pretendere che l’escussa e la figlia minore si accontentino in circostanze analoghe a quelle del caso in esame, ovvero, per un appartamento di 2½ locali a M. o nelle vicinanze, un importo mensile di fr. 1300.–. In ossequio dei vigenti principi giurisprudenziali, la decurtazione (pari a fr. 290.–, ossia fr. 1590.– ./. fr. 1300.–) potrà però essere concretamente attuata solo nel rispetto del termine contrattuale di 3 mesi e della scadenza convenuta (cfr. per analogia CEF 9 agosto 2007, inc. 15.07.54, consid. 1.1 e 2.4, in: RtiD I-2008 1083 seg. n. 63c [massima]), ossia non prima del 1° ottobre 2009.

3. Le spese indispensabili legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento devono essere incluse nel minimo vitale se esse non sono prese a carico dall’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 129 III 242; OCHSNER, op. cit., n. 144 ad art. 93).

3.1. Nel caso concreto, l’Ufficio ha preso in considerazione nel minimo di esistenza dell’escussa l’importo mensile di fr. 300.– che essa si è impegnata a versare al suo datore di lavoro F. quale rimborso dell’anticipo di fr. 7000.– pagato alla clinica S. di Zurigo in vista di un’operazione ai piedi a cui l’escussa ha deciso di sottoporsi.

3.2. Dal messaggio email 5 maggio 2009 prodotto dall’escussa si evince che la sua cassa malati (M.) ha garantito alla Clinica S. l’importo giornaliero di fr. 488.– (corrispondente alla tariffa giornaliera riconosciuta nel Canton Ticino per interventi coperti dalla cassa malati obbligatoria), che risulta inferiore al costo forfetario giornaliero di tale clinica, pari a fr. 624.–. Non viene invece menzionata nessuna partecipazione al costo forfetario dell’intervento (fr. 7137.–). Parrebbe invero sorprendente che la cassa malati rimborsi parte delle spese di degenza e non quelle propriamente mediche. Non è però necessario ordinare ulteriori accertamenti su questo punto. In effetti, giusta l’art. 93 LEF solo le spese assolutamente indispensabili al sostentamento dell’escusso fanno parte del suo minimo d’esistenza. Ciò significa anche che egli non può pretendere di essere curato in un istituto di sua scelta – in particolare fuori cantone – i cui costi non sono (o non interamente) coperti dall’assicurazione malattia obbligatoria se potrebbe ricevere un trattamento analogo in un altro istituto per lui meno costoso in quanto a carico (parzialmente o totalmente) della cassa malati. Tale limitazione, indiretta, della scelta dell’istituto di cura è conforme a quanto prescritto all’art. 41 LAMal. Nel caso di specie, l’escussa non pretende che il trattamento a cui si vuole sottoporre non possa essere prodigato in Ticino, anzi ammette di aver già subito un intervento in un ospedale ticinese, che però avrebbe dato esiti negativi, acuendo i suoi dolori (scritto 5 maggio 2009 all’Ufficio). Ora, essa non ha dimostrato che un’ulteriore intervento non possa essere eseguito con successo (se del caso in un altro istituto) in Ticino. Del resto, se dovessero sussistere motivi di ordine medico che impongano che l’operazione abbia luogo presso la clinica S., l’e-scussa potrebbe esigere la protezione tariffale integrale giusta gli art. 41 e 44 LAMal, dal momento che essa è inserita nella lista cantonale degli istituti ospedalieri autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (cfr. art. 1.2 e n. 19 del Decreto legislativo del 29 novembre 2005, pubblicato nella Raccolta delle leggi cantonale, sub n. 6.4.6.1.2).

3.3. La posta di fr. 300.– riconosciuta dall’Ufficio per spese mediche va quindi depennata e il minimo di esistenza ridotto nella stessa misura. Il pignoramento dell’eccedenza inizierà dal momento in cui l’Ufficio lo eseguirà, per la durata di 12 mesi (art. 93 cpv. 2 LEF e CEF 10 febbraio 2009, inc. 15.09.8, consid. 1).

LEF 1889 RS 281.1
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell’11 aprile 1889

68c Art. 1 Conv. Aia prot. min.; 133 cpv. 1, 137 cpv. 2 CC; 62 seg. LDIP

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Competenza per territorio del giudice svizzero del divorzio (o della separazione) a statuire sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari nel caso di figli con dimora abituale all’estero
Il giudice svizzero del divorzio (o della separazione) non è competente a statuire – nemmeno in via provvisionale – sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari per figli con dimora abituale all’estero, sempre che lo Stato estero abbia ratificato la Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori. In caso contrario la competenza del giudice svizzero sussiste (precisazione della giurisprudenza).
I CCA 25.9.2009 N. 11.2008.99

3. […] a) Nel caso in esame i coniugi sono cittadini italiani, come i figli, con cui la moglie risiede in Valtellina da oltre un decennio. Ora, in virtù dell’art. 59 lett. b LDIP i tribunali svizzeri del domicilio dell’attore sono competenti per le azioni di divorzio o separazione se l’attore dimora in Svizzera da almeno un anno. E giusta l’art. 63 cpv. 1 LDIP i tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori (soluzione conforme per altro – in materia di contributi alimentari – all’art. 5 n. 2 della Convenzione di Lugano). Se non che, quest’ultima competenza è limitata dalla Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), richiamata anche dall’art. 85 cpv. 1 LDIP (cui rinvia l’art. 63 cpv. 2 LDIP). La disciplina delle relazioni personali con un genitore non affidatario rientra, in effetti, tra le «misure di protezione» previste dalla Convenzione (DTF 132 III 586 con rinvii).

b) Ne segue che, ove si applichi la citata Convenzione, competenti a prendere misure di protezione sono solo – per principio – le autorità dello Stato in cui si trova la dimora abituale del minorenne (art. 1). La Convenzione in discorso essendo stata ratificata sia dalla Svizzera sia dall’Italia, correttamente il Pretore si è dichiarato incompetente per statuire in concreto sull’affidamento dei ragazzi e sulle loro relazioni personali con il padre. Certo, la Svizzera ha ratificato il 27 marzo 2009 la Convenzione dell’Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (RS 0.211.231.011), entrata in vigore il 1° luglio 2009. Finora però l’Italia non ha fatto altrettanto (www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.status&cid=70).

c) Si ricordi che questa Camera è già pervenuta a conclusioni analoghe nell’ottobre del 2002, giudicando un caso (inc. 11.1998.186) che vedeva i figli risiedere negli Stati Uniti, Paese non firmatario della Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961, onde la competenza del giudice svizzero del divorzio a statuire sull’affidamento e le relazioni personali dei figli (regesto in: RtiD I-2004 pag. 591 n. 67c con rinvio a DTF 126 III 302 consid. 2a/bb). Per converso, in un caso dell’aprile 2009 questa Camera ha rilevato l’incompetenza del giudice svizzero del divorzio a statuire sullo statuto dei figli residenti in Italia, Paese che ha ratificato – appunto – la nota Convenzione (inc. 11.2008.41, consid. 3 pubblicato in: RtiD II-2009, n. 17c, pag. 645 seg.).

d) La regola testé riassunta vale del resto, fra Stati che hanno ratificato la Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961, anche nell’ipotesi in cui il figlio cambi residenza abituale pendente causa. In simili eventualità il principio della perpetuatio fori, secondo cui un tribunale competente per territorio al momento della litispendenza rimane tale anche se i fatti cui si ancora la sua competenza mutano in seguito, non si applica (DTF 132 III 591 consid. 2.2.4 con riferimenti, 123 III 412 consid. 2a). Per contro, se la nuova residenza del figlio si trova in uno Stato non firmatario della Convenzione, la competenza del giudice svizzero sussiste e il principio della perpetuatio fori torna applicabile (sentenza del Tribunale federale 5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4 con riferimenti di dottrina).

e) È vero che, di per sé, la Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961, non fa stato in materia di contributi alimentari (SCHWANDER in: Basler Kommentar, IPRG, 2a edizione, n. 26 ad art. 85). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire tuttavia – e ciò sembra essere sfuggito al Pretore nella fattispecie – che i contributi alimentari formano, con l’attribuzione dell’autorità parentale e la disciplina delle relazioni personali, un insieme da regolare in modo uniforme (DTF 126 III 303 consid. 2a/bb). Ove la residenza abituale dei figli sia in Svizzera, pertanto, il giudice chiamato a statuire su misure di protezione del minorenne deve occuparsi d’ufficio anche degli eventuali contributi alimentari. Anzi, una decisione estera sui contributi alimentari nemmeno sarebbe riconosciuta in Svizzera (loc. cit.; sentenza del Tribunale federale 5A_697/2007 del 3 luglio 2008, consid. 2.1). Ne deriva che, coerentemente, il giudice svizzero del divorzio non è abilitato a occuparsi di contributi alimentari in favore dei figli ove non sia competente per statuire sull’attribuzione dell’autorità parentale e sulla disciplina delle relazioni personali.

f) Non si disconosce che, secondo BUCHER, per non privare il figlio minorenne di un foro in Svizzera che può offrire migliore protezione al momento di eseguire la decisione, sarebbe opportuno sospendere la causa sui contributi alimentari in Svizzera e attendere la decisione estera sull’attribuzione della custodia parentale o permettere al giudice di fissare un contributo alimentare in via provvisoria (L’enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 209 n. 596). Non basta tale opinione, tuttavia, per derogare all’unitarietà del foro.

g) Quanto alle misure provvisionali, l’art. 62 cpv. 1 LDIP abilita il tribunale svizzero davanti al quale pende un’azione di divorzio a prendere provvedimenti cautelari, ma solo qualora la sua incompetenza nel merito non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione passata in giudicato. Nella fattispecie, come si è visto, l’incompetenza del giudice svizzero a occuparsi dello statuto dei figli è evidente alla luce della giurisprudenza che il Tribunale federale ha sviluppato intorno alla Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961. Ciò esclude altresì l’applicabilità degli art. 3 LDIP (foro di necessità) e 10 LDIP, che nel caso specifico non potrebbero trovare applicazione nemmeno se la causa pendesse all’estero (condizioni precisate in: DTF 134 III 330 consid. 3.5.1). Tutto ciò posto, nelle circostanze descritte si deve constatare l’incompetenza del Pretore del Distretto di Lugano a statuire sui contributi alimentari per figli con residenza abituale in Italia.

 

Conv. Aia prot. min. RS 0.211.231.01
Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni,
Conchiusa all’Aia il 5 ottobre 1961, Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 1966,
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 dicembre 1966, Entrata in vigore per la Svizzera il 4 febbraio 1969

69c Art. 1 Conv. Aia prot. min.; 133 cpv. 1, 315a cpv. 1 CC; 62 segg. LDIP

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia)

Competenza per materia del giudice svizzero del divorzio (o della separazione) svizzero a statuire sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari nel caso di figli con dimora abituale in Svizzera ove la causa di divorzio (o di separazione) sia già pendente all’estero
Il giudice svizzero del divorzio (o della separazione) – e non l’autorità tutoria – è competente a statuire sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari per figli con dimora abituale in Svizzera quand’anche la causa di divorzio (o di separazione) sia già pendente all’estero, sempre che lo Stato estero abbia ratificato la Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori.
I CCA 30.10.2009 N. 11.2005.155

5. Quanto alla competenza per materia dell’autorità svizzera (la figlia si trova nel Ticino), il marito afferma che tale prerogativa competeva al giudice, non alla Commissione tutoria regionale. L’Autorità di vigilanza sulle tutele ha sorvolato sull’argomento, ma in proposito il marito ha ragione. Il 22 giugno 2004 la moglie si è rivolta alla Commissione tutoria regionale per ottenere misure a protezione della figlia (art. 307 segg. CC). A quel momento però già pendeva da mesi l’azione di separazione promossa dal marito davanti al tribunale spagnolo. Che quel tribunale non fosse competente per trattare la causa di stato o che l’eventuale separazione pronunciata da quel tribunale non possa essere riconosciuta in Svizzera (art. 65 LDIP) non è preteso – a giusto titolo – né dall’Autorità di vigilanza sulle tutele né dalla moglie. Mal si comprende dunque come quell’azione giudiziaria potesse essere ignorata. E nell’evenienza in cui un coniuge adisca il giudice a protezione dell’unione coniugale o il giudice della separazione oppure il giudice del divorzio, le autorità di tutela rimangono competenti per trattare un’eventuale procedura a protezione del figlio solo ove questa sia stata introdotta prima della procedura giudiziaria (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC). Nella fattispecie ciò non è manifestamente il caso. La Commissione tutoria regionale non era quindi abilitata a emanare misure a protezione della figlia.

Certo, nell’ambito della causa di separazione il tribunale spagnolo non può (più) statuire efficacemente sulle relazioni personali tra padre e figlia, mancandogli la competenza per territorio. Tale circostanza non fa sussistere né ripristina tuttavia la giurisdizione dell’autorità tutoria in Svizzera. Non potendo il giudice estero statuire su tutte le conseguenze di una separazione o di un divorzio (o non potendo la sua decisione essere riconosciuta in Svizzera), occorre adire il giudice svizzero con una procedura complementare tendente a far disciplinare le questioni legate alla protezione del figlio (v. DTF 126 III 300 a metà). È quanto ha fatto del resto la moglie, che il 15 dicembre 2005 ha promosso causa davanti al Pretore per ottenere – fra l’altro – la regolamentazione del diritto di visita paterno. Se ne conclude che, provvisto di buon fondamento (per lo meno sulla competenza per materia, decisiva già di per sé ai fini dell’attuale giudizio), l’appello in esame va accolto e la decisione emessa dall’Autorità di vigilanza sulle tutele riformata nel senso di annullare la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale. Di ciò è opportuno informare il Pretore, cui è inviata copia della presente sentenza.

Conv. Aia prot. min. RS 0.211.231.01
Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni,
Conchiusa all’Aia il 5 ottobre 1961, Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 1966,
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 dicembre 1966, Entrata in vigore per la Svizzera il 4 febbraio 1969

RTiD II 2009

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Regesti a cura dei giudici della Camera

13c Art. 129 cpv. 1, 138 cpv. 1 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Divorzio – modifica della rendita mediante sentenza
La sospensione di un contributo alimentare non è un semplice minus della soppressione. Va quindi chiesta esplicitamente. In appello essa è proponibile per la prima volta, di conseguenza, solo ove sia fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi.
I CCA 15.4.2009 N. 11.2005.135

6.  In subordine l’appellante chiede una sospensione temporanea della rendita per tre anni, pari «al periodo generalmente considerato da dottrina e giurisprudenza per valutare le capacità economiche di una persona con attività indipendente». A suo avviso la richiesta è ammissibile in appello, trattandosi di «un semplice restringimento della domanda principale» (art. 75 lett. b combinato con l’art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). In realtà la sospensione di un contributo alimentare non è un semplice minus della soppressione, tant’è che l’art. 129 cpv. 1 CC ha introdotto tale possibilità proprio perché la giurisprudenza relativa al vecchio diritto consentiva la soppressione del contributo, ma non la sospensione (FF 1996 I 131 n. 233.543 con rinvio alla nota 368). Come nuova conclusione in appello la sospensione è proponibile, di conseguenza, solo ove sia fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 CC). Quest’ultima condizione fa manifesto difetto in concreto, onde l’inammissibilità della domanda. Per di più, la sospensione del contributo alimentare si applica ai casi in cui si giustifichi una soppressione temporanea del contributo alimentare per evitare – ad esempio – che il debitore debba assolvere il proprio obbligo quand’anche il creditore del contributo viva con un nuovo partner in una comunione analoga al matrimonio (FF 1996 I 131 n. 233.543). Non è concepito invece per esonerare il debitore dal pagamento di qualsiasi contributo alimentare in attesa di accertamenti precisi circa l’entità del proprio reddito. Anche su questo punto l’appello in esame manca dunque di fondamento.

 

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

14c Art. 149 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Appello contro l’omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
Un coniuge che dopo i due mesi di riflessione ha confermato la convenzione sugli effetti del divorzio può ancora impugnare liberamente l’omo¬logazione dell’accordo da parte del giudice o può impugnare l’omolo¬gazione solo per vizi della volontà, rispettivamente per violazione di norme federali di procedura relative al divorzio su richiesta comune? Questione lasciata indecisa.
I CCA 18.03.2009 N. 11.2009.18

3.  In concreto l’appellante non contesta il principio del divorzio (che è così passato in giudicato), ma i relativi effetti: l’affidamento dei figli alla madre, la necessità di un curatore educativo, la liquidazione del regime dei beni, l’entità dei contributi alimentari per moglie e figli. Quantunque regolati consensualmente, tali effetti possono essere impugnati, secondo le rispettive norme di procedura, con i mezzi ordinari di ricorso offerti dal diritto cantonale (FF 1996 I pag. 164; LEUENBERGER/SCHWENZER in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 6 ad art. 140 CC; GLOOR in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 2 ad art. 140). Nel Ticino è dato il rimedio dell’appello (art. 423b cpv. 2 CPC), che permette di censurare liberamente tanto gli accertamenti di fatto quanto l’applicazione del diritto.
Alcuni autori sostengono nondimeno che, analogamente a quanto prevede l’art. 149 cpv. 1 CC (il quale in caso di divorzio su richiesta comune consente di impugnare lo scioglimento del matrimonio solo per vizi della volontà o per violazione di norme federali di procedura), in caso di divorzio su richiesta comune l’impugnazione di accordi stipulati dalle parti e omologati dal giudice possa avvenire solo per vizi della volontà o per violazione di norme federali di procedura (richiami in: STECK, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 149 CC; v. anche FamPra.ch 2003 pag. 186). Altri autori reputano invece che una simile restrizione non si giustifichi (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 195 n. 906), mentre altri ancora fanno dipendere eventuali limitazioni dalla procedura cantonale applicabile (SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 34 segg. ad art. 149; FANKHAUSER in: FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 43 segg. ad art. 149 CC; FamPra.ch 2004 pag. 674).
Nel caso specifico non occorre approfondire oltre il problema, dato che – come si illustrerà in seguito – l’appello è destinato all’insuccesso anche nell’ipotesi più favorevole all’appellante, ovvero nel caso in cui egli possa far valere le sue argomentazioni senza limiti. Per di più, sulle questioni riguardanti i figli vige il principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice non è vincolato alle convenzioni stipulate dai coniugi (DTF 128 III 413). Per gli stessi motivi non è necessario assegnare all’ex moglie un termine per dichiarare se revoca il proprio accordo al divorzio su richiesta comune nel caso in cui la sentenza fosse modificata (art. 149 cpv. 2 CC e 422c cpv. 2 CPC).

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

15c Art. 175 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Sospensione della comunione domestica – motivi
Doveri di verifica da parte del giudice.
I CCA 24.11.2008 N. 11.2008.159

2.  Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (art. 175 CC). Nella fattispecie – ha rilevato il Pretore – «le affermazioni della moglie, secondo cui la convivenza si avvera insostenibile, sono rimaste prive di contestazione», di modo che la sospensione della comunione domestica deve ritenersi giustificata. Il solo fatto che il convenuto non sia comparso all’udienza ancora non significava, in realtà, che la moglie fosse dispensata dal rendere verosimili i requisiti dell’art. 175 CC. Nel caso in esame essa qualificava la convivenza di «insostenibile» perché «i coniugi si scambiano poche parole e non hanno più nulla in comune se non l’abitazione, né interessi, né attività di qualsiasi genere». Che ciò basti a rendere verosimile uno stato di grave rischio personale, di insicurezza economica o di pericolo per la famiglia appare dubbio.
È vero che una corrente di dottrina recente – definita non arbitraria dal Tribunale federale – ravvisa gli estremi dell’art. 175 CC anche nell’ipotesi in cui un coniuge esprima la ferma volontà di sospendere unilateralmente la comunione domestica, soprattutto in vista di chiedere il divorzio dopo il biennio di separazione (sentenza 5P.47/2005 del 23 marzo 2005, consid. 2.2.2 con richiami e consid. 2.2.3; v. anche SCHWANDER in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 3 in fine ad art. 175). La circostanza che una parte manifesti simile volontà non esonera il giudice, tuttavia, dal verificare che tale intenzione sia maturata e definitiva. In concreto il Pretore non risulta avere condotto accertamenti al proposito. Resta il fatto che, comunque sia, nel «ricorso» l’appellante non contesta né gli estremi di una convivenza insostenibile né la determinazione della moglie nel volersi separare da lui. Tanto meno egli censura un’erronea applicazione dell’art. 175 CC. Su questo punto l’appello non merita quindi ulteriore approfondimento.

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

16c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Protezione dell’unione coniugale – contributi alimentari fra coniugi
Fabbisogno minimo di un coniuge: costo dell’abitazione e parità logistica.
I CCA 19.2.2009 N. 11.2007.55

6.  Da ultimo l’appellante censura il costo dell’alloggio (fr. 800.– mensili) che il Pretore ha inserito nel suo fabbisogno minimo, sostenendo che la parità di trattamento impone di considerare nel fabbisogno minimo di entrambi i coniugi lo stesso onere per l’abitazione. La tesi è infondata. Non perché i coniugi vadano trattati diversamente in materia logistica, ma perché la parità si intende in senso qualitativo, non necessariamente quantitativo (I CCA, sentenza inc. 11.1998.148 del 24 novembre 1999, consid. 4; da ultimo: sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 9a). Nel caso in esame il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto una spesa per l’alloggio di fr. 800.– mensili (in luogo dei fr. 1200.– esposti dall’interessato), pari sostanzialmente a un terzo degli oneri ipotecari effettivi gravanti l’immobile di cui egli è comproprietario (per un terzo, appunto). L’appellante non sostiene che la sua abitazione sia più modesta di quella occupata dalla moglie. Pretendere in simili condizioni di vedersi inserire un costo dell’alloggio di fr. 1200.– mensili nel fabbisogno minimo significa perciò rivendicare un indebito. Privo di consistenza, una volta ancora l’appello si rivela perciò destinato all’insuccesso.

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

17c Art. 176 cpv. 3 CC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Protezione dell’unione coniugale – contributo alimentare per il figlio – competenza
Incompetenza per territorio del giudice svizzero chiamato a statuire sul contributo alimentare per un figlio la cui dimora abituale si trovi all’estero.
I CCA 7.4.2009 N. 11.2008.41

3.  a)  Il caso in esame denota risvolti di carattere internazionale, ove appena si consideri che la moglie è domiciliata con i figli a Campione d’Italia. Correttamente dunque il Pretore si è dichiarato incompetente per statuire sull’assegna¬zione dei ragazzi e sulle relazioni personali con il genitore non affidatario. L’art. 1 della Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211. 231.01) – ratificata sia dalla Svizzera sia dall’Italia e alla quale rinvia l’art. 85 cpv. 1 LDIP – prevede in effetti che competenti a prendere misure di protezione sono le autorità dello Stato in cui si trova la dimora abituale del minorenne. Per quel che è dei contributi alimentari, invero, essi non ricadono sotto l’egida della Convenzione. Tuttavia essi formano, con l’attribuzione dell’autorità parentale e la disciplina delle relazioni personali, un insieme che va regolato in modo uniforme (DTF 126 III 303 consid. 2a/bb). Ove la residenza abituale dei figli sia in Svizzera, pertanto, il giudice chiamato a statuire su misure di protezione del minorenne deve occuparsi d’ufficio anche degli eventuali contributi alimentari. Anzi, una decisione estera sui contributi alimentari nemmeno sarebbe riconosciuta in Svizzera (DTF 126 III 303 consid. 2a/bb; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_697/2007 del 3 luglio 2008, consid. 2.1). Questa Camera si è attenuta a tale giurisprudenza (RtiD I-2005 pag. 923 n. 139c; in seguito: I CCA, sentenza inc. 11.2004.132 dell’11 febbraio 2005, consid. 5).
b)  L’esclusiva competenza del giudice svizzero a statuire sulle questioni riguardanti figli con residenza abituale in Svizzera implica, coerentemente, l’esclusiva competenza del giudice estero a statuire sulle questioni riguardanti minorenni la cui residenza abituale sia all’estero. Certo, il foro al domicilio del convenuto è competente per la protezione dell’unione coniugale (art. 46 LDIP) e conforme per altro, in materia di contributi alimentari, alla Convenzione di Lugano (art. 5 n. 2). Come si è appena spiegato, nondimeno, il giudice della protezione dell’unione coniugale o di una causa di stato non può occuparsi delle questioni legate allo statuto dei figli né ai relativi contributi di mantenimento se i figli hanno la residenza abituale in un altro Stato (FamPra.ch 2000 pag. 134 consid. 5; cfr. anche LGVE 1999 pag. 7). Tanto meno ove si pensi che nel caso in esame l’affidamento dei figli alla madre non pare scontato, ciò che giustifica una volta di più una regolamentazione uniforme. È vero che, secondo BUCHER, per non privare un figlio minorenne di un foro in Svizzera che può offrire migliore protezione al momento di eseguire la decisione, si potrebbe sospendere la causa sulla questione alimentare in attesa della decisione estera sull’attribuzione della custodia parentale o permettere al giudice di fissare il contributo alimentare in via provvisoria (L’enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 209 n. 596). Tale opinione non basta tuttavia per derogare all’unicità del foro.
c)  Né una competenza del giudice svizzero può essere fondata sull’art. 10 LDIP, per tacere del fatto che le misure a protezione dell’unione coniugale non sono semplici provvedimenti cautelari (BRÄM in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 197 ad art. 163 CC). Del resto non sono stati nemmeno resi verosimili, nella fattispecie, i presupposti per ottenere provvedimenti del genere (cfr. DTF 134 III 330 consid. 3.5.1). E l’unicità del foro per le questioni riguardanti i figli esclude la competenza del giudice svizzero come foro di necessità (art. 3 LDIP), tranne che la giurisdizione estera non si occupi dei figli (ipotesi estranea al caso in esame), e rende senza interesse un’incondizionata costituzione in giudizio del convenuto (art. 6 LDIP). Tutto ciò posto, nelle circostanze descritte non rimane che constatare l’incompetenza del Pretore del Distretto di Lugano a statuire sui contributi alimentari per figli con residenza abituale a Campione d’Italia.

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

18c Art. 310 cpv. 1 CC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Privazione della custodia parentale
Nozione di «ricovero conveniente» in favore del figlio.   
Diritto dei genitori e di terzi di mantenere con il figlio adeguate relazioni personali.   
Portata dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio cantonale delle famiglie e dei minorenni per l’accoglimento di minorenni da parte di terzi.
I CCA 30.12.2008 N. 11.2008.28

5.  Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). Il «ricovero conveniente» è stabilito dall’autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso: domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche e altre esigenze. Il «ricovero conveniente» può consistere nell’affidamento a una famiglia, nell’inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un’abitazione indipendente (BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 8 ad art. 310; BIDERBOST in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2007, n. 11 e 12 ad art. 310). Tutto varia anche in funzione dell’età del minorenne. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui l’autorità tutoria decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare il figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I parenti non hanno alcun diritto prioritario all’affidamento, ma l’autorità tutoria non deve trascurare le relazioni che possono essersi consolidate con loro, sempre che l’affidamento a parenti o le relazioni personali con parenti rispondano al bene del figlio e non creino difficoltà al momento di reintegrare i genitori nella custodia parentale (BREITSCHMID, op. cit., n. 9 in fine ad art. 310 CC).


6.  La scelta del «ricovero conveniente» non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale. Non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile con il bene del ragazzo e con l’ordinamento del luogo in cui questi è collocato (BREITSCHMID, op. cit., n. 10 ad art. 310 CC). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1 CC). «In circostanze straordinarie» il diritto alle relazioni personali può essere accordato anche ad altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del ragazzo (art. 274a cpv. 1 CC). «Circostanze straordinarie» sono – tra l’altro – cambiamenti familiari che non permettono più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne, come ad esempio in caso di separazione o divorzio dei genitori (HEGNAUER in: Berner Kommentar, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC). Quanto al bene del figlio, esso può risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l’uno o l’altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con tale persona gli infonda o rafforzi in lui un senso di protezione, purché non si abbiano a paventare effetti collaterali negativi (HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 129 n. 19.06). Diversamente dalle relazioni personali tra i genitori e il figlio, infatti, le relazioni fra i terzi e il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest’ultimo; l’interesse dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (HEGNAUER in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5).  
[…]

9.  L’Autorità di vigilanza ha considerato decisivo per la decisione sull’affidamento il rapporto che l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso alla Commissione tutoria regionale il 18 luglio 2007. Nel referto tale Ufficio è giunto alla conclusione che «l’ambiente familiare della signora X. non risulta adeguato ad accogliere le nipoti, sia perché non sono state trovate sufficienti competenze educative e affettive, sia per le difficoltà della signora X. a mettere una giusta distanza emotiva dalla coppia genitoriale». «Mentre le condizioni logistiche ci sembrano adeguate» – ha soggiunto l’Ufficio – «non riteniamo opportuno che queste bambine tornino a vivere nella casa e nell’ambiente che le ha viste vivere in condizioni precarie e partire in maniera traumatica e difficile». X. assevera che nella sua analisi l’Ufficio ha annesso eccessiva importanza alle dichiarazioni delle nipoti, le quali la credono «cattiva» per averle abbandonate, mentre essa non può avvicinarle perché non ha alcun diritto di visita. Essa contesta inoltre l’opinione dell’Ufficio, allegando due certificati di psicologi e psicoterapeuti che la definiscono atta all’affidamento, nega di avere mai condiviso o anche solo appoggiato l’operato della madre delle bambine e ripete che l’affidamento delle nipoti a un famigliare è, comunque sia, migliore rispetto al collocamento in un istituto o presso estranei.

a)  Giovi chiarire preliminarmente l’asserzione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, secondo cui «l’affido non è possibile» se l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni non rilascia la relativa autorizzazione. È vero che l’accoglimento di un minorenne da parte di terzi è soggetto ad autorizzazione (art. 316 CC e 4 cpv. 1 dell’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione: RS 211.222.338) ed è altrettanto vero che nel Cantone Ticino l’organo preposto al rilascio delle autorizzazioni è l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (art. 3 lett. a e 60 segg. del regolamento della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1.1), cui il Consiglio di Stato ha delegato il compito (art. 2 cpv. 2 della citata ordinanza federale e 22 cpv. 1 della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1). Contrariamente a quanto sembra evincersi dalla decisione appellata, tuttavia, il rifiuto dell’autorizzazione all’affidamento non è un atto insindacabile. Al contrario: per diritto federale può essere impugnato (art. 27 cpv. 2 della citata ordinanza). Ammesso e non concesso quindi che nella fattispecie il rapporto presentato il 18 luglio 2007 dall’Ufficio delle famiglie e dei minorenni costituisca una decisione (v. nondimeno l’art. 60 cpv. 3 del regolamento della legge sulle famiglie), l’Autorità di vigilanza non poteva ritenervisi vincolata. Vagliando il ricorso contro la decisione della Commissione tutoria regionale, essa doveva vagliare anche le censure volte contro l’operato dell’Ufficio in questione.

b)  Ciò premesso, non a torto X. si duole che in concreto l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni le rimproveri di non essere «riuscita a trovare soluzioni tempestive ed alternative che fossero in grado di proteggere in maniera adeguata la crescita psicofisica delle bambine». Contrariamente a quanto reputa tale Ufficio (…), in effetti, i nonni non hanno alcun diritto di intromettersi nella cura e nell’educazione che i figli devono ai loro propri figli giusta l’art. 276 cpv. 1 e 2 CC. Gli avi possono senz’altro prestare aiuto e consiglio, ma non hanno alcuna posizione di garante che implichi una qualsivoglia corresponsabilità nella custodia dei loro nipoti da parte dei genitori. Un’altra questione è sapere se in concreto X. abbia ben capito e si sia resa conto appieno delle mancanze denotate dai genitori nella cura e nell’educazione delle ragazze. Non si può seriamente affermare tuttavia ch’essa «non sarebbe in grado di comprendere la complessità della presa a carico delle minori» per non avere dimostrato «d’immedesimarsi nelle bambine e cercare di ‘sentire’ che cosa avevano potuto provare per aver vissuto in un ambiente familiare malsano». L’emotività non è, con tutta evidenza, un parametro per valutare l’attitudine all’affidamento in applicazione dell’art. 310 cpv. 1 CC.

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

22c Art. 650 cpv. 1, 205 cpv. 2 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Scioglimento di una comproprietà tra coniugi
Un coniuge può chiedere lo scioglimento di una comproprietà con l’altro coniuge prima della liquidazione del regime dei beni? In tal caso un coniuge può, vantando un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC), postulare l’attribuzione dell’intero bene contro compenso all’altro coniuge? (consid. 4).   
Giustificazioni soggettive di un comproprietario possono ostare a una richiesta di scioglimento della comproprietà? (consid. 5).   
Trattandosi di sciogliere la comproprietà su un’abitazione familiare, continua a valere la norma protettrice dell’art. 169 CC anche se l’abitazione è in comproprietà dei coniugi? (consid. 6).
I CCA 3.11.2008 N. 11.2007.90

4.  Il diritto di esigere lo scioglimento della comproprietà sussiste, in linea di principio, anche tra coniugi (BRUNNER/WICHTERMANN in: Basler Kommentar, ZGB II, 3a edizione, n. 8 ad art. 650 CC con riferimenti). La richiesta può essere avanzata già prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali, così come può essere formulata dopo (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 3 e 10 ad art. 205). Contrariamente a quanto asserisce il convenuto, dunque, lo scioglimento della comproprietà non presuppone la litispendenza di una causa di stato (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 505 n. 1241). Il fatto che in concreto non sussista alcun processo di divorzio o di separazione tra le parti non denota pertanto intempestività della richiesta a norma dell’art. 650 cpv. 3 CC. La possibilità per un coniuge, poi, di postulare l’attribuzione dell’intero bene contro compenso all’altro coniuge valendosi di un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC) riguarda il modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), non l’azione di scioglimento fondata sull’art. 650 CC.
Si aggiunga, ad ogni buon conto, che la possibilità dell’art. 205 cpv. 2 CC non viene meno neppure ove si tratti di sciogliere una comproprietà prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali, come credono il convenuto e il Pretore (fondandosi su una corrente di pensiero superata: DESCHENAUX/STEINAUER in: Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 332 nota 4). Anche nel caso in cui lo scioglimento della comproprietà sia disciplinato dall’art. 651 CC, invero, la dottrina unanime riconosce oggi a un coniuge la facoltà di postulare giusta l’art. 205 cpv. 2 CC, facendo valere un interesse preponderante, l’attribuzione dell’intero bene indennizzando l’altro coniuge (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, op. cit., pag. 506 n. 1243 con richiami; HAUSHEER/ REUSSER/GEISER, in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 29 ad art. 205 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 10 ad art. 205; BRUNNER/WICHTERMANN, op, cit., n. 15 ad art. 651 CC con rimandi). Per il resto, lo scioglimento della comproprietà non deve necessariamente essere motivato (BRUNNER/WICHTERMANN, op, cit., n. 8 ad art. 650 CC con rinvii).

5.  Sostiene il convenuto che la richiesta di scioglimento è intempestiva, nella fattispecie, anche perché il fondo in comproprietà costituisce l’abitazione familiare, da lui fortemente voluta e che egli continua a occupare. Sarebbe quindi iniquo – egli prosegue – costringerlo ad andarsene, tanto più che il costo dell’alloggio si riduce per lui agli oneri ipotecari e alla manutenzione. Da quest’ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. L’intempestività di una richiesta di scioglimento deve riferirsi difatti alla cosa in sé, non a peculiarità di un comproprietario (STEINAUER, op. cit., pag. 328 n. 1185a). Giustificazioni soggettive di un comproprietario possono sorreggere se mai un interesse preponderante a norma dell’art. 205 cpv. 2 CC (DTF 119 II 199 consid. 2 con citazioni; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., pag. 506 n. 1242). Inoltre, per apparire intempestiva nel senso dell’art. 650 cpv. 3 CC la richiesta di scioglimento deve implicare concretamente oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per l’uno o l’altro comproprietario, ciò che nel caso specifico il convenuto non assume. Per di più, quest’ultimo non può seriamente pretendere di occupare senza limiti di tempo l’immobile in comproprietà senza indennizzare in alcun modo la comproprietaria. Né, infine, allo scioglimento della comproprietà osta la mera incertezza sul modo in cui questa sarà sciolta, salvo vanificare la portata stessa dell’art. 650 cpv. 1 CC.

6.  Si conviene che, trattandosi di sciogliere la comproprietà su un’abitazione coniugale, non va disconosciuto l’art. 169 CC. Se l’abitazione familiare è in comproprietà degli stessi coniugi, tuttavia, l’art. 169 CC non ha più senso, poiché le norme specifiche sulla comproprietà impediscono – almeno di regola – atti di disposizione unilaterali di un coniuge (HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 169; DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, op. cit., pag. 111 n. 189). Comunque sia, si volesse nondimeno applicare l’art. 169 CC nella fattispecie con l’argomento che tale norma garantisce al coniuge maggior protezione (SCHWANDER in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 12 ad art. 169; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., pag. 112 n. 189 in alto), in concreto l’opposizione del marito non sarebbe destinata a buon fine. Per apprezzare se un coniuge avversi legittimamente l’alienazione dell’abitazione familiare, in effetti, il giudice procede a una ponderazione d’interessi e valuta quale sia il bene della comunione, senza trascurare gli interessi personali delle parti (Rep. 1996 pag. 152 consid. 4 con rinvii). Nel caso precipuo il convenuto non ha addotto alcun motivo legittimo che osti allo scioglimento della comproprietà, nemmeno nell’interesse della comunione (HAUSHEER/REUSSER/ GEISER, op. cit., n. 58 e 63 ad art. 169 CC), limitandosi ad asserire che l’art. 169 CC impedisce l’applicazione dell’art. 650 CC, ciò che non è vero. Già per tale motivo la sua opposizione va respinta. Si rammenti, per abbondanza, che tra i motivi suscettibili di giustificare l’alienazione di un’abitazione familiare si annovera il costo dell’alloggio troppo oneroso per la precaria situazione economica delle parti (Rep. 1996 pag. 153 consid. 5c, 1998 pag. 174 consid. 6).

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

46c Art. 80 seg. LEF; 125 CO

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Rigetto definitivo dell’opposizione – riconoscimento del debito all’udienza – compensazione con alimenti esclusa senza l’accordo del creditore
Il riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore all’udienza di contraddittorio davanti al giudice del rigetto legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato verbalizzato. La compensazione con alimenti non è proponibile contro la volontà del creditore.
CCC 9.1.2009 N. 16.2008.119

2. [...] b)  La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. PANCHAUD/CAPREZ, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3). E un riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore all’udienza di contraddittorio davanti al giudice del rigetto legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato verbalizzato (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 9; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4ª edizione, n. 20 ad art. 82; STAEHELIN, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 18 ad art. 82).

c)  In concreto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, all’udienza del 23 ottobre 2008 non si può ritenere che l’istante abbia riconosciuto senza riserve il credito opposto in compensazione dal convenuto, peraltro dallo stesso assunto nella sola misura di fr. 4050.– e riguardanti le fatture della G&G del 31 dicembre 2007 (doc. 5) e della E. del 13 ottobre 2008 (doc. 6). In quell’occasione l’interessata ha unicamente dichiarato di essere disposta a saldare, con il denaro ricevuto dalla compagnia assicurativa, le fatture degli artigiani concernenti le riparazioni delle conseguenze del sinistro, ma ciò non corrisponde a un riconoscimento incondizionato del credito opposto in compensazione.

d)  Si aggiunga che, trattandosi del pagamento di spese eccezionali relative a riparazioni eseguite nell’abitazione coniugale, la compensazione, contestata dall’istante, non sarebbe neppure proponibile ostandovi l’art. 125 n. 2 CO che esclude l’estinzione mediante compensazione, contro la volontà del creditore, delle obbligazioni che per la loro particolare natura devono essere effettivamente soddisfatte, quali ad esempio quelle per alimenti che servono al fabbisogno del creditore. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all’art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.

LEF 1889      RS 281.1
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell’11 aprile 1889

48c Art. 80 LEF; 105 cpv. 1 CO; 289 cpv. 1 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Rigetto dell’opposizione definitivo fondato su una sentenza di divorzio
Una volta maggiorenne il figlio beneficiario degli alimenti è legittimato a far valere non soltanto le pretese alimentari maturate dopo il compimento del diciottesimo anno di età, ma anche quelle maturate prima.   
Gli interessi di mora dovuti per l’inadempienza di obblighi alimentari periodici (rendite) decorrono, giusta l’art. 105 cpv. 1 CO, soltanto dal momento dell’avvio della procedura esecutiva.
CEF 26.2.2009 N. 14.2008.112

A.  Con precetto esecutivo n. xxx dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti, L.A. [figlio] ha escusso A.A. [padre] per l’importo di fr. 39 863.10 oltre interessi al 5% dal 01.01.2008 e per l’importo di fr. 4293.00 oltre alle spese esecutive. Quale titolo di credito egli ha indicato:

«1.  Sentenza di divorzio con convenzione sugli effetti accessori al divorzio del 23.12.1993 del Pretore tra A.A. e C.A.
2.  Interessi dal 1.1.2003 al 31.1.2007».

[...]

Considerando in diritto:

[...] I.  Sull’appello di A.A.

2.  L’appellante ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante, asserendo che questi è diventato maggiorenne il 3 ottobre 2007, per cui poteva da quel momento fare valere soltanto le pretese a partire dal mese di novembre 2007; per gli anni, rispettivamente per i mesi precedenti la sua maggiore età, prosegue l’appellante, doveva essere la madre dell’istante a far spiccare il precetto esecutivo e a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione, posto come le pretese si fondano su una sentenza di divorzio nella quale era previsto che il contributo per il figlio sarebbe stato versato nella mani della madre, sostituto processuale del figlio, creditrice alimentare e persona  chiamata a occuparsi delle cure e dell’educazione di L.A. Una conclusione del genere, secondo l’appellante, è peraltro desumibile dalla sentenza 5P.302/2004, consid. 2.2 del Tribunale federale, richiamata peraltro dal Pretore, ove – in quel caso – la moglie del condannato al versamento degli alimenti aveva agito in proprio nome per l’incasso degli alimenti medesimi per il figlio ancora minorenne, che era diventato maggiorenne in corso di procedura. L’autorità cantonale che si era occupata del caso aveva considerato che, alla maggior età, il figlio è abilitato ad agire in proprio nome contro il debitore del contributo alimentare e che i poteri di rappresentarlo in giudizio si estinguevano proprio al passaggio dell’età adulta. La stessa autorità, rileva l’appellante, aveva nondimeno ricordato che nel caso concreto trattavasi di alimenti che si riferivano al periodo precedente alla maggiore età e che quindi era la madre a essere legittimata ad agire in proprio nome e per proprio conto. Nel caso citato, il padre debitore e ricorrente aveva asserito che era insostenibile ammettere che la madre potesse reclamare gli alimenti per il periodo anteriore alla maggiore età quando il figlio è divenuto maggiorenne, ma senza successo, il ricorso essendo stato dichiarato inammissibile. Anche la giurisprudenza cantonale ticinese, puntualizza l’appellante, ha del resto stabilito che il genitore titolare dell’autorità parentale, dopo la maggiore età del figlio, ha ancora la facoltà di richiedere alimenti in favore dell’ex minorenne.
L’appellante equivoca senza fondato motivo su un tema in realtà semplice. Certo, come visto, il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui l’esecuzione si fonda, ossequia tutti i requisiti della LEF, così da permetterle il rigetto definitivo dell’opposizione, ciò che presuppone pure che il beneficiario del pagamento e l’istante siano identici. Ora, trattandosi di crediti alimentari per i figli minorenni, è altresì autorizzato ad agire il detentore dell’autorità parentale (STAEHELIN, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 33 e 36 ad art. 80; STAEHELIN, op. cit., Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80), perlomeno quale rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC; COMETTA, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in: Rep. 1989, pag. 342; GEISSLER, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffungstitel, in: SJZ 83(1987) pag. 253). Sennonché, la maggiore età comporta la fine dell’assoggettamento dei figli all’autorità parentale dei genitori (art. 296 cpv. 1 CC), ciò che, per il detentore di tale autorità, significa tra l’altro la perdita della facoltà di rivendicare i contributi maturati in favore del figlio, diventato maggiorenne e, quindi, l’unico creditore di quegli importi (art. 289 cpv. 1 CC). Tuttavia, il genitore titolare dell’autorità parentale – dopo la maggiore età del figlio – ha ancora la facoltà propria di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente agli importi scaduti prima della maggiore età; la stessa norma di legge stabilisce – d’altra parte – che, per la durata della minore età, i contributi spettanti al figlio sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia (CEF, sentenza del 19 novembre 2007, inc. 14.2007.26, consid. 1 e 2 con riferimenti di dottrina; cfr. mutatis mutandis anche DTF 129 III 55 consid. 3). Orbene, da quanto precede risulta evidente che se il detentore dell’autorità parentale può ancora richiedere in giudizio gli alimenti maturati fino alla maggiore età del beneficiario (ossia del minore) anche quando questi è diventato maggiorenne, è altrettanto inoppugnabible che una volta maggiorenne lo stesso beneficiario sia legittimato a far valere non soltanto le pretese alimentari maturate dopo il compimento del diciottesimo anno di età, ma anche quelle maturate prima. Per tacere del fatto che, comunque sia, la procura a favore del legale dell’istante è stata anche sottoscritta dalla madre dello stesso beneficiario (act. N). Manifestamente infondato l’appello va perciò disatteso.

3.  L’appellante fa poi valere che la sentenza di divorzio sulla quale la parte istante ha fondato la pretesa posta in esecuzione non costituisce titolo di rigetto dell’opposizione, la stessa essendo stata prodotta quale semplice fotocopia e senza recare il timbro di passaggio in giudicato. Facendogli carico di non avere allegato al riguardo alcuna circostanza idonea a scalfire la forza di cosa materiale del citato giudizio (sentenza, consid. 4.1.1), obietta l’appellante, il Pretore ha in realtà invertito l’onere della prova giacché, secondo l’art. 80 LEF, il giudice adito rigetta definitivamente una opposizione interposta a un precetto esecutivo solo se il creditore prova che il suo credito è fondato su una sentenza esecutiva. Sennonché, un argomento del genere lascia allibiti. Non solo l’appellante non ha mai preteso di avere inoltrato appello contro la sentenza pretorile, segnatamente contro il dispositivo n. 2.6 sul quale l’istante ha fondato il proprio credito (del resto non si vede perché egli avrebbe dovuto appellarsi, visto che il procedimento era sfociato nella conclusione di una convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal giudice), ma sostiene perfino di avere sempre versato i contributi di mantenimento del figlio L.A. fino al mese di ottobre 2007, ossia fino al compimento del suo diciottesimo anno di età, senza che questi né la di lui madre reclamassero alcunché fino al 14 gennaio 2008, per cui per atti concludenti, si può ritenere – sempre secondo l’appellante – che le parti abbiano rinunciato ad adeguare il contributo alimentare. Ora va da sé che pretendendo di avere fatto fronte ai suoi obblighi alimentari, l’appellante non poteva che riferirsi alla convenzione omologata dal Pretore, che per l’appunto ha regolato la materia. Certo, stando alla sentenza impugnata il 5 giugno 2008 l’appellante ha inoltrato presso la stessa Pretura una azione di modifica del contributo nei confronti del figlio, tanto da chiedere il 6 ottobre 2008 – senza successo – la sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione in attesa della conclusione dell’azione di merito (sentenza, 4). Da tale iniziativa (azione di modifica del contributo alimentare) l’appellante non può evidentemente trarre giovamento, la precedente sentenza continuando a produrre effetti anche nelle more del procedimento dipendente da istanza del 5 giugno 2008. Del resto l’appellante non pretende il contrario.

4.  Da quanto precede discende che l’appello deve essere respinto, siccome manifestamente infondato per non dire temerario. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 LEF).

II.  Sull’appello di L.A.

5.  L’appellante si duole anzitutto del mancato riconoscimento dell’importo corrispondente all’ammontare degli interessi di mora dacché il contributo alimentare doveva essere pagato. Giacché, egli rileva, la convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio al punto 2.6 primo capoverso specifica espressamente che il contributo alimentare deve essere corrisposto in via anticipata. È perciò errata, secondo l’appellante, l’affermazione del Pretore secondo cui gli interessi moratori ex art. 104 CO sono dovuti solo dall’avvio della procedura esecutiva e non già da quanto ogni singolo contributo alimentare mensile è divenuto esigibile, vale a dire in via anticipata; si tratta infatti, egli rileva, di un caso applicativo del disposto di cui all’art. 108 n. 3 CO, essendo evidente la volontà delle parti che il versamento del contributo abbia a intervenire entro un certa data, senza che il pagamento avesse a venire sollecitato. L’argomento non può essere condiviso. Certo, il contributo alimentare mensile che A.A. si era impegnato a versare anticipatamente diventava ogni qualvolta esigibile con il verificarsi della condizione temporale pattuita. Nondimeno, come correttamente rilevato dal primo giudice, gli interessi di mora per i quali viene concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione sono dovuti in base all’art. 105 cpv. 1 CO, ossia  soltanto dal momento dell’avvio della procedura esecutiva (GEISSLER, op. cit. pag. 254; cfr. anche CR CO I, THÉVÉNOZ, art. 105 CO N. 4).

LEF 1889      RS 281.1
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell’11 aprile 1889

55c Art. 93 LEF

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Minimo di esistenza – disponibilità per l’alloggio e il mantenimento di figli di cui il debitore non ha la custodia
Se il debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media, alloggia e mantiene presso di sé i figli, di cui non ha la custodia, ben si giustifica che se ne tenga conto nel computo del minimo vitale (nel caso di specie, è stato riconosciuto ragionevole un importo di fr. 350.– mensili) (consid. 7).   
Nel valutare se il canone di locazione corrisposto dall’escusso sia conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che egli si accontenti nelle circostanze concrete occorre prendere in considerazione la sua necessità di poter avere a disposizione uno spazio adeguato anche a poter accogliere i figli di primo matrimonio nei periodi in cui questi si trovano presso di lui (consid. 10.4).
CEF 29.1.2009 N. 15.2008.95

7.  Se il debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media, alloggia e mantiene presso di sé i figli, di cui non ha la custodia, ben si giustifica che se ne tenga conto nel computo del minimo vitale (BLSCHK 2001, 174 seg.; GUIDICELLI/PICCIRILLI, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 123). Nel caso di specie tale presupposto si realizza: infatti, trascorrendo i tre figli avuti dal primo matrimonio con P. un fine settimana ogni due settimane, tre settimane di vacanza durante le ferie estive, una settimana di vacanza durante il periodo natalizio, una settimana alternativamente a Carnevale o a Pasqua, una sera infrasettimanale da dopo la scuola a dopo cena, essi stanno con lui ben oltre il periodo di tempo che in genere viene stabilito nell’ambito della regolamentazione del diritto alle relazioni personali tra i figli e i genitori non affidatari a seguito di divorzio. Per questo motivo si giustifica conteggiare nel minimo vitale di P. il ragionevole importo di fr. 350.– mensili quale costo causato all’escusso dall’esercizio del diritto di visita sui figli affidati alla madre.

8.  L’Ufficio ha riconosciuto a P. fr. 240.– per non meglio precisate spese diverse da lui sostenute in relazione ai quattro figli. Siffatto importo non può essere calcolato nel minimo di esistenza dell’escusso ritenuto che non ne è stata dimostrata la necessità e neppure l’effettiva esistenza.

9.  È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; AMONN/WALTHER, op. cit., n. 27 ad § 23; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; GUIDICELLI/PICCIRILLI, op. cit., n. 171 e segg.).
Nel caso di specie l’Ufficio ha riconosciuto l’importo mensile di fr. 700.– per spese di trasferta dell’escusso e della convivente.
La convivente dell’escusso lavora come assistente di cure presso la casa di riposo di C. P. ha dichiarato che a seguito dei turni che deve svolgere, essa effettua il tragitto casa-lavoro anche due volte al giorno. Nel modulo 4, riguardante le spese professionali della contribuente per il 2007, la convivente ha dichiarato di effettuare il tragitto casa lavoro una volta al giorno per 130 giorni e due volte al giorno per i rimanenti 90 giorni lavorativi annuali, percorrendo complessivamente 13 640 chilometri. La circostanza che la convivente dell’escusso effettua turni di varia natura risulta pure documentata dalla dichiarazione 12 febbraio 2008 del Direttore del Centro O. di C., dalla quale emerge che nell’organico in cui la stessa è inserita vengono effettuati 9 tipi di turni giornalieri diversi, parte dei quali spezzati, e che tra due turni di lavoro nell’arco del medesimo giorno intercorrono anche 5 ore di pausa. A fronte di queste dichiarazioni, della circostanza che le deduzioni richieste sono state interamente accettate anche dall’Ufficio di tassazione e dell’attività professionale svolta dalla convivente, può essere ragionevolmente ritenuto che ella necessita del veicolo privato per l’esercizio della sua professione. Considerata una percorrenza mensile media di circa 1137 chilometri, per le trasferte vanno conteggiati, ad un costo unitario di fr. 0.50 al chilometro, fr. 569.– mensili. Un costo unitario superiore di fr. 0.65 al chilometro, come in sede fiscale, non può essere infatti riconosciuto in sede esecutiva (GUIDICELLI/PICCIRILLI, op. cit., n. 185).
P. abita a Lugano e utilizza i mezzi pubblici per recarsi al lavoro a Mendrisio. Per questo motivo quali sue spese di trasferta deve essere riconosciuto il costo dell’abbonamento «Arcobaleno» di fr. 1071.– all’anno, pari a fr. 90.– mensili.

10.1.  Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 consid. 3b e rif. ivi).
P. ha asseverato di pagare complessivi fr. 2130.– per la pigione, per l’affitto di un parcheggio e per l’acconto delle spese accessorie. Oltre a ciò egli ha dichiarato di pagare quale conguaglio delle spese accessorie fr. 544.54 all’anno, pari a fr. 45.37 mensili.
Dal contratto di locazione per l’appartamento, dal modulo ufficiale del Dipartimento delle istituzioni per la notifica di aumenti di pigione, dal contratto di locazione per il parcheggio di veicoli e dal bollettino di versamento per il conguaglio delle spese accessorie, tutti documenti prodotti dall’escusso, è emerso che quanto asserito da P. riguardo al canone dell’abitazione da lui locata unitamente alla compagna corrisponde effettivamente al vero.

10.2.  Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 segg.).

10.3.  Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. consid. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esi-stenza, n. II. 1, FUCT 2/2001 pag. 74 segg.).   
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 consid. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. consid. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; AMONN/WALTHER, op. cit., n. 64 ad § 23; VON DER MÜHLL, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II. 1.1, FUCT 2/2001 pag. 74 segg.), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 segg.). Infatti in presenza di un contratto di locazione che non può essere rescisso per molti anni, attendere il prossimo termine ordinario di disdetta per procedere a una computazione ridotta delle spese d’alloggio eccessive, è incompatibile con l’onere del debitore di ridurre al minimo le spese per l’abitazione (DTF 129 III 526, 527). In siffatte circostanze il Tribunale federale ha reputato adeguata l’assegnazione da parte dell’Ufficio di un termine di circa sei mesi all’escusso per ridurre le proprie spese di locazione (DTF 129 III 528). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto II. 1.2).

10.4.  In concreto, seppure il canone di locazione corrisposto dall’escusso possa eccedere in una certa qual misura un canone adeguato nella regione di Lugano per un appartamento ad uso di tre persone, occorre mettere in relazione tale importo sia con gli introiti mensili di P. e della sua compagna (che, considerando anche l’importo versato dal datore di lavoro dell’escusso direttamente all’ex moglie assomma a fr. 11 880.–) sia, e soprattutto, alla necessità per l’escusso di poter avere a disposizione uno spazio adeguato anche a poter accogliere i tre figli di primo matrimonio nei frequenti periodi in cui questi si trovano presso di lui e concludere che il canone di locazione non può essere considerato eccessivo. L’escusso ha inoltre documentato di dover pagare quale conguaglio delle spese accessorie fr. 544.54 all’anno, pari a fr. 45.37 mensili, che devono essere riconosciuti nella determinazione del suo minimo vitale.

11.  Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.– per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4b).       
P. lavora a Mendrisio e abitando a Lugano non rientra al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza è costretto a consumare tale pasto fuori dall’economia domestica. L’importo mensile di fr. 240.– deve essere riconosciuto conformemente al punto 2.4b della Tabella.       
Come visto in precedenza la convivente lavora a C. e per 130 giorni all’anno non rientra al domicilio, a causa dei turni effettuati, per preparasi e consumare uno dei due pasti giornalieri, che deve essere preso fuori dall’economia domestica. L’importo di fr. 1430.– annuali (fr. 11.– x 130 giorni), pari a fr. 120.– mensili, deve pertanto esserle riconosciuto.

12.  P. e la compagna lavorano a tempo pieno. Per questo motivo, nel calcolo del loro minimo vitale, devono essere incluse, come correttamente fatto dall’Ufficio, le spese per l’asilo nido frequentato dal figlio comune A., nato nel 2007, di fr. 840.– mensili.

13.  La creditrice ha chiesto i giustificativi dei costi riconosciuti per la cassa malati. Con le osservazioni al ricorso P. ha prodotto le relative polizze assicurative, dalle quali emerge che i costi sostenuti per l’assicurazione malattia da lui, dalla convivente e dal figlio A. assommano a complessivi fr. 955.– mensili in luogo dei fr. 963.80 accertati dall’Ufficio.

14.  Il reddito determinante del debitore per stabilire gli introiti della famiglia non è di fr. 3190.–, come accertato dall’Ufficio, ma di fr. 7880.– . Questo perché l’importo di fr. 4690.–, versato dal datore di lavoro direttamente alla moglie per gli alimenti a lei dovuti, deve essere considerato reddito dell’escusso esattamente come nel caso in cui fosse lo stesso debitore ad effettuare il bonifico a favore dell’ex consorte. Questa somma viene poi essere considerata quale spesa nella determinazione del minimo vitale del debitore. Per questi motivi, sulla base delle considerazioni espresse precedentemente, il calcolo del minimo di esistenza di P. si presenta come segue:

Introiti      
debitore fr.  7'880.-  66%
coniuge fr.  4'000.-  34%
totale mensile fr.  11'880.-  100%
Minimo d'esistenza fr.  1'550.-  
Figli minorenni fr.  250.-  
Visita figli fr.  350.-  
Alimenti fr.  4'960.-  
Locazione fr.  2'131.-  
Conguaglio spese accessorie fr.  45.-  
Asilo nido fr.  840.-  
Cassa malati fr.  955.-  
Trasferte convivente fr.  569.-  
Trasferte debitore fr.  90.-  
Pasti fuori domicilio debitore fr.  240.-  
Pasti fuori domicilio creditore fr.  120.-  
Totale deduzioni fr.  11'830.-  100%
  fr.  7'808.-  66%
       
       

Ne consegue che è pertanto pignorata la quota del reddito di P. eccedente il suo minimo di esistenza determinato in fr. 7808.–. Ritenuto che di questo importo fr. 4690.– vengono versati all’ex moglie direttamente dal datore di lavoro del debitore, in concreto si deve pignorare la quota del reddito di P. a lui direttamente versato e eccedente l’importo di fr. 3118.–. Considerato che oggetto del pignoramento è ogni provento del lavoro (art. 93 cpv. 1 LEF) e che quindi anche la tredicesima, se percepita, fa parte del salario e va anch’essa presa in considerazione nel calcolo di un’eccedenza pignorabile, nel pignoramento della quota eccedente fr. 3118.– è compresa anche tredicesima mensilità.
In linea di principio la ripartizione a favore dei creditori dovrebbe avvenire unicamente al termine del pignoramento o con il ritiro delle esecuzioni. È tuttavia possibile effettuare dei pagamenti parziali ex art. 144 cpv. 2 LEF a favore dei creditori procedenti, soprattutto se ciò si impone per il genere del credito posto in esecuzione (VON DER MÜHLL, op. cit., n. 64 seg.  ad art. 93). Nel caso di specie del salario di fr. 3190.– che il datore di lavoro versa a P., fr. 3118.– mensili devono essere lasciati a sua disposizione mentre l’eccedenza di fr. 72.– oltre alla tredicesima mensilità sono pignorate. Ne consegue che se l’importo trattenuto di fr. 72.– mensili e la tredicesima mensilità venissero immediatamente versati alla creditrice, nel caso in cui durante il pignoramento del salario P. dovesse far fronte a delle spese riconosciute nella determinazione del minimo vitale, l’Uffi¬cio non potrebbe permetterglielo, non avendo più a disposizione i fondi necessari. Ne consegue che, trattenendo quanto pignorato sino al termine del periodo di pignoramento, l’Ufficio si è in concreto correttamente determinato.

LEF 1889      RS 281.1
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell’11 aprile 1889

RTiD I 2009

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2009 (III. Diritto di famiglia)

Regesti a cura dei giudici della Camera

17c Art. 134, 286 cpv. 2 CC; 425 segg. CPC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2009 (III. Diritto di famiglia)

Modifica del contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori
L’azione di modifica riguardante il contributo per un figlio è disciplinata dalla procedura ordinaria, non da quella speciale degli art. 425 segg. CPC (ritorno alla giurisprudenza anteriore; consid. 1). Parti in causa sono il genitore cui incombe il versamento del contributo e il figlio; il genitore cui è attribuita l’autorità parentale sul figlio può agire ed essere convenuto, ma solo in luogo e vece del figlio stesso, come sostituto processuale di lui (conferma della giurisprudenza; consid. 2). Ai fini del giudizio sull’azione di modifica è decisivo il raffronto tra le condizioni in cui si trovavano le parti al momento in cui è stato sciolto il matrimonio (rispettivamente al momento in cui il contributo litigioso è stato modificato l’ultima volta) e la situazione attuale. Il giudice non deve fissare il contributo ex novo, ma valutare equitativamente in che misura il cambiamento invocato si ripercuota sulla sentenza di divorzio, rispettivamente sulla sentenza in cui il contributo litigioso è stato modificato l’ultima volta (consid. 4).
I CCA 23.6.2008 N. 11.2006.93

Riassunto dei fatti:

Con sentenza del 21 maggio 2001 il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio tra X. e Y., omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano l’affidamento dei figli W. (1990) e Z. (1995) alla madre, mentre il padre si impegnava a versare per ciascun figlio un contributo mensile di fr. 700.– fino al 6° compleanno, di fr. 800.– fino al 12° compleanno e di fr. 850.– fino alla maggiore età (assegni familiari compresi). Dalla convenzione risulta che a quel tempo X. guadagnava fr. 4843.15 netti mensili, che la moglie era senza reddito, che la famiglia aveva un fabbisogno di fr. 4145.45 mensili e che i coniugi non disponevano di risparmi comuni. Il 20 agosto 2004 il figlio W. è deceduto e il padre ha cessato il versamento del contributo alimentare per lui.
Con istanza del 21 novembre 2005 Y. ha convenuto il marito, «per sé e per il figlio minorenne Z.», chiedendo al Pretore un aumento del contributo alimentare per Z. da fr. 800.– a fr. 1650.– mensili, assegno familiare compreso. Con sentenza del 7 agosto 2006 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha modificato la sentenza di divorzio, aumentando il contributo alimentare per Z. a fr. 1365.– mensili dal 1° dicembre 2004 al 30 settembre 2007, a fr. 1400.– mensili dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2010 e a fr. 1690.– mensili dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2013, assegni familiari compresi. Contro la sentenza appena citata è insorto X. con un appello del 4 settembre 2006 volto a ottenere la reiezione dell’istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato.

Dai considerandi:

1.  Nelle osservazioni del 19 ottobre 2006 l’ex moglie e il figlio Z. propongono di dichiarare l’appello irricevibile per tardività, rilevando che le sentenze emanate dai Pretori con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC – cui soggiacciono le azioni di mantenimento e quelle di modifica del contributo alimentare (art. 279 e 286 CC) – sono appellabili entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Siccome in concreto la sentenza del Pretore è stata notificata a X. l’8 agosto 2006, il plico consegnato alla posta il 4 settembre 2006 (art. 131 cpv. 4 CPC) sarebbe intempestivo.

a)  In caso di divorzio il giudice attribuisce l’autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali e il contributo di mantenimento dell’altro genitore, contributo che può essere stabilito anche oltre la maggiore età dei figli (art. 133 cpv. 1 CC). Se dopo il divorzio «fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio», a istanza di un genitore, del figlio o dell’autorità tutoria il giudice modifica l’attribuzione dell’autorità parentale (art. 134 cpv. 1 CC). Quanto al contributo di mantenimento e al diritto alle relazioni personali, le condizioni per una loro modifica sono regolate dalle disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC). E in materia di contributi alimentari l’art. 286 cpv. 2 CC dispone che, ove le circostanze «siano notevolmente mutate», a istanza di un genitore o del figlio il giudice modifica o toglie il contributo.

b)  Nella fattispecie la contesa verte sulla modifica del contributo alimentare per il figlio Z. fissato il 21 maggio 2001 nella sentenza di divorzio, quando il Pretore ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio firmata dai genitori il 24 novembre 2000. Ciò posto, il problema è di sapere se tale azione sia governata dal rito ordinario, come le cause volte alla modifica di una sentenza di divorzio in genere (art. 419 cpv. 3 CPC), o se – trattandosi unicamente di modificare il contributo per un figlio – essa soggiaccia alla «procedura semplice e rapida» che l’art. 280 cpv. 1 CC prevede «per le controversie inerenti all’obbligo di mantenimento» in materia di filiazione, procedura disciplinata nel Cantone Ticino dagli art. 425 segg. CPC.

c)  Sotto il vecchio diritto del divorzio questa Camera si era sempre tenuta al principio per cui una lite volta alla modifica del contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori andava trattata con la procedura ordinaria. Nell’ultima sentenza pubblicata in tale materia la Camera non aveva mancato di rilevare – per vero – che HEGNAUER sembrava sostenere la tesi contraria, ma in mancanza di altri riscontri non si era scostata dalla propria giurisprudenza (sentenza inc. 11.1996.52 del 27 marzo 1997, pubblicata in: Rep. 1997 pag. 118 consid. 4 con riferimenti; principio ancora ribadito nella sentenza inc. 11.1996.98 dell’11 settembre 1997, consid. 2). Entrato in vigore il nuovo diritto del divorzio, la Camera ha notato che l’opinione di HEGNAUER era ripresa anche da WULLSCHLEGER e, apparentemente, da altri autori. In una sentenza del 4 settembre 2003 essa si è risolta così a mutare indirizzo e ad assoggettare le azioni tendenti a far modificare il dispositivo di una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per il figlio alla «procedura semplice e rapida» degli art. 425 segg. CPC (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferimenti).

d)  In una recente sentenza (non pubblicata) il Tribunale federale ha deciso nondimeno in altro modo. Nell’ambito di un caso inerente appunto alla modifica litigiosa di un contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori, la Cour de justice del Canton Ginevra aveva ritenuto tardivo un appello presentato dal figlio contro il giudizio di primo grado. Alla causa essa aveva reputato applicabile, in effetti, la procedura per le actions alimentaires (art. 366 segg. della legge ginevrina di procedura civile: E 3 05), corrispondente a quella prevista dagli art. 425 segg. CPC ticinese, che – a Ginevra come nel Ticino – non conosce ferie giudiziarie. Adito dall’appellante, il Tribunale federale ha ritenuto invece che l’art. 134 cpv. 2 CC, secondo cui le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali del figlio sono regolate dalle disposizioni sugli effetti della filiazione, si riferisce solo al merito, mentre la procedura continua a essere quella ordinaria che governa le azioni volte alla modifica di una sentenza di divorzio (sentenza 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 2.3 in fine).

e)  Nelle circostanze descritte la prassi adottata da questa Camera il 4 settembre del 2003 non può più trovare conferma. Occorre tornare alla giurisprudenza anteriore e al principio per cui la modifica litigiosa di un contributo alimentare stabilito in favore di un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori va trattata con il rito ordinario dell’art. 419 cpv. 3 CPC. La soluzione non manca invero di conforto legislativo, l’art. 134 cpv. 3 seconda frase CC prescrivendo che qualora i genitori divorziati non siano d’accordo sulla modifica di un contributo alimentare per il figlio, «decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio». Ciò sembra sottintendere l’applicabilità della procedura ordinaria. D’altro lato però tale soluzione comporta una disparità processuale tra figli di genitori divorziati e figli di genitori non sposati. Trattandosi di sindacare la modifica litigiosa del contributo alimentare per un figlio di genitori non sposati, in effetti, «il giudice» dell’art. 286 cpv. 2 CC è sempre quello del mantenimento, non essendovi alcun giudice del divorzio. E la procedura è quella «semplice e rapida» – oltre che meno costosa – degli art. 425 segg. CPC (tant’è che l’art. 425 cpv. 1 evoca esplicitamente l’art. 286 CC). Quale giustificazione sorregga simile disparità non è dato a divedere.

f)  Non incombe a questa Camera, che deve osservare la giurisprudenza del Tribunale federale, approfondire la questione. Ai fini del presente giudizio basti rilevare che la causa davanti al Pretore sarebbe stata da trattare con la procedura ordinaria e che il termine d’impugnazione era pertanto di 20 giorni (art. 423b cpv. 1 seconda frase CPC), i quali sono cominciati a decorrere solo dopo le ferie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b CPC), sicché l’appello del convenuto è tempestivo. Certo, dinanzi al Pretore si è seguita una procedura irrita, ma le parti non hanno subìto alcun pregiudizio: il giudice adito era senz’altro competente a decidere e il principio del contraddittorio è stato ossequiato (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1994.9 del 13 aprile 1995, consid. 2b, citata anche da COCCHI/TREZZINI, CPC massimato e commentato, 2a edizione, n. 1 ad art. 425; nello stesso senso: sentenza inc. 11.1995.164 del 21 marzo 1995, consid. 1b). Del resto la procedura degli art. 425 segg. è «semplice e rapida», ma non meramente sommaria e non comporta alcuna restrizione nelle offerte di prova (come l’art. 366 CPC), né limita il potere cognitivo del giudice alla verosimiglianza. È una procedura di merito (BREITSCHMID in: Basler Kommentar, 3a edizione, n. 1 in fine ad art. 280), in esito alla quale il giudice statuisce con piena cognizione. Nella fattispecie non si ravvisano quindi ipotesi di annullabilità né, tanto meno, di nullità. 
[…]

2.  L’azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio è stata intentata dall’ex moglie, che ha convenuto il marito «per sé e per il figlio minorenne Z.». La legittimazione essendo un presupposto di merito che dev’essere verificato d’ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii), il problema è di sapere chi fosse realmente abilitato a chiedere la modifica del contributo alimentare stabilito in favore di un figlio nella sentenza del Pretore. Che durante una causa di divorzio il genitore provvisto di autorità parentale possa chiedere in proprio nome e in vece del figlio minorenne contributi alimentari in favore di quest’ultimo è fuori dubbio (DTF 129 III 58 consid. 3.1.3 con richiami). Più delicato è sapere chi possa promuovere, dopo lo scioglimento del matrimonio, un’azione volta alla modifica del contributo alimentare stabilito in favore del figlio minorenne nella sentenza di divorzio.

a)  Nell’ultima sentenza pubblicata (del 27 marzo 1997) in cui aveva ancora ritenuto applicabile la procedura ordinaria alle cause vertenti sulla modifica di contributi alimentari stabiliti per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori (sopra, consid. 1c), questa Camera si era dipartita dal principio per cui parti in causa rimanessero gli ex coniugi, fatta salva la possibilità per il figlio di intervenire nella lite in difesa dei propri interessi (Rep. 1997 pag. 118 consid. 4 con riferimenti). Nella sentenza del 4 settembre 2003 con cui ha assoggettato le azioni in rassegna alla procedura speciale degli art. 425 segg. CPC la Camera si è ispirata invece all’art. 286 cpv. 2 CC e ha ritenuto che, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per figli minorenni, parti in causa fossero il genitore obbligato e il figlio. Il genitore cui era stata attribuita l’autorità parentale sul figlio poteva sì agire ed essere convenuto, ma solo in luogo e vece del figlio, come sostituto processuale di lui (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferimenti).

b)  Nella nota sentenza del 22 giugno 2006 il Tribunale federale ha precisato – come detto – che la procedura applicabile alla modifica di un contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori continua a essere quella ordinaria, mentre le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento sono regolate dalle disposizioni sugli effetti della filiazione, ovvero dall’art. 286 cpv. 2 CC (sopra, consid. 1d). Tale sentenza non influisce però sulla legittimazione, che – come si è appena ricordato – è un presupposto di merito, non di forma. Di conseguenza, pur applicandosi all’azione di modifica il rito ordinario, parti in causa non sono (più) gli ex coniugi, bensì il genitore cui incombe il versamento del contributo alimentare e il figlio. Il genitore munito di autorità parentale può – si ripete – agire ed essere convenuto, ma solo in luogo e vece del figlio, come sostituto processuale di lui. Al proposito la giurisprudenza della Camera pubblicata in RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 merita dunque conferma.

c)  È vero che, secondo WULLSCHLEGER, parti in causa continuerebbero a essere, anche in caso di litigio su contributi per figli minorenni, gli ex coniugi (in: SCHWENZER, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC). Tale indirizzo contraddice senza spiegazioni però quanto lo stesso autore sosteneva nella precedente edizione dell’opera (SCHWENZER, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 ad art. 286 CC). Identica involuzione denota Freiburghaus, che in un commentario recente (Handkommentar zum Schweizer Privatrecht [CHK], Zurigo 2007, n. 3 ad art. 134 CC) non sembra riconoscere più al figlio qualità di parte (contraddicendo l’opinione espressa in: SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC). Altri autori ribadiscono invece che parti all’azione volta alla modifica del contributo alimentare per il figlio sono il genitore cui incombe il versamento del contributo alimentare e il figlio (WIRZ in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 8 agli art. 134 e 315a/b CC; BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 5 ad art. 134). Dall’orientamento che questa Camera ha espresso nella sentenza del 4 settembre 2003 non è dunque il caso di scostarsi. Ciò significa che in concreto l’azione di modifica era proponibile nella misura in cui l’ex moglie dichiarava di agire «per il figlio minorenne Z.», non nella misura in cui dichiarava di agire «per sé».

3.  Giusta l’art. 286 cpv. 2 CC, applicabile – si è visto – in virtù dell’art. 134 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a corrispondere al figlio può essere modificato «se le circostanze siano notevolmente mutate», ovvero se fatti nuovi e rilevanti impongano una regolamentazione diversa e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a). In concreto nemmeno l’appellante contesta che – come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 2 in principio) – la morte del figlio W. e la conseguente estinzione del contributo alimentare per lui raffiguri un notevole cambiamento di circostanze (nel senso dell’art. 286 cpv. 2 CC) per rapporto al giorno del divorzio. Litigiosa è la questione di sapere se ciò imponga, per quanto riguarda l’altro figlio, una regolamentazione dei contributi alimentari diversa da quella originaria, l’appellante asserendo che il contributo di mantenimento erogato a Z. (fr. 800.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 850.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi) è sufficiente per coprire il fabbisogno in denaro di lui e ch’egli nemmeno sarebbe in grado di stanziare contributi più elevati. 
[…]

d)  A parere dell’appellante l’ex moglie ha visto, per «triste paradosso», migliorare notevolmente le proprie condizioni economiche dopo la morte del figlio W., poiché al mancato introito del contributo alimentare per il figlio (fr. 850.– mensili, assegni familiari compresi) si contrappone un risparmio sul fabbisogno in denaro del ragazzo di fr. 1850.– mensili (stimati secondo le note raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo). L’assunto non è destituito di rilievo oggettivo, per lo meno nella misura in cui l’ex moglie non deve più sovvenire all’ammanco nel fabbisogno in denaro del figlio, ma ciò non significa ancora che l’azione andasse respinta. Come in ogni procedura intesa alla modifica di una sentenza di divorzio, il solo fatto che le condizioni economiche dell’attore (il quale procede, dandosi il caso, come sostituto processuale del figlio minorenne a lui affidato) siano migliorate non esime dal verificare anche la situazione economica del convenuto, la quale potrebbe essere migliorata anche in misura maggiore. Determinante è, in definitiva, un raffronto tra le condizioni in cui si trovavano tutt’e due le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo litigioso è stato modificato l’ultima volta) e la situazione nuova. Il giudizio, poi, non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (cfr. RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4). Sul tema si tornerà oltre (consid. 4). 
[…]

4.  Come si è anticipato (consid. 3d), ai fini del giudizio su un’azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio decisivo è il raffronto tra le condizioni in cui si trovavano le parti al momento in cui è stato sciolto il matrimonio (rispettivamente al momento in cui il contributo litigioso è stato modificato l’ultima volta) e la nuova situazione. Il paragone non deve esaurirsi in termini aritmetici, ma deve implicare un sindacato di equità. La sentenza impugnata, seppure redatta con scrupolo, non opera alcun confronto. Al contrario: il Pretore ha stabilito il contributo alimentare per il figlio Z. come se avesse dovuto fissare la cifra ex novo, per la prima volta, quasi che la sentenza di divorzio non esistesse. L’appellante, da parte sua, tratta il tema del raffronto quando adduce che, per «triste paradosso», l’ex moglie versa in condizioni economiche ben migliori oggi di quando doveva provvedere anche al figlio W., per il quale egli erogava fr. 850.– mensili, ma che aveva un fabbisogno in denaro di fr. 1850.– mensili. La questione, liquidata come «sconfortante» dagli interessati nelle osservazioni all’appello (…), merita più attenta disamina.

a)  Dalla convenzione sugli effetti del divorzio firmata dai coniugi il 24 novembre 2000 (e omologata dal Pretore con sentenza del 21 maggio 2001) risulta che a quel tempo X. guadagnava fr. 4843.15 netti mensili, che la moglie era senza reddito e che i coniugi, privi di risparmi comuni, avevano un fabbisogno di fr. 4145.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1370.–, minimo esistenziale del diritto esecutivo per il figlio W. fr. 300.–, minimo esistenziale del diritto esecutivo per il figlio Z. fr. 220.–, locazione e spese accessorie fr. 880.–, premi di cassa malati fr. 715.80, assicurazioni fr. 87.20, imposte stimate fr. 140.–, rimborso di un mutuo fr. 432.45). Su tali basi X. si era impegnato a pagare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1300.– mensili fino al 31 dicembre 2001 e di fr. 400.– mensili indicizzati finché il figlio Z. avesse compiuto 15 anni, più un contributo indicizzato di fr. 700.– mensili per ogni figlio fino al 6° compleanno (figlio Z.) di fr. 800.– mensili dal 6° al 12° compleanno (figlio W.) e di fr. 850.– mensili in seguito, fino alla maggiore età (assegni familiari compresi).

b)  Ne segue che, secondo le previsioni dell’accordo, X. sarebbe rimasto, anche nel periodo per lui economicamente più difficile (contributo di fr. 400.– mensili all’ex moglie e di fr. 850.– mensili per ogni figlio), con fr. 2743.15 mensili per finanziare il proprio fabbisogno personale (reddito di fr. 4843.15, meno fr. 400.– per l’ex moglie e fr. 1700.– per i due figli). Y., da parte sua, avrebbe dovuto provvedere quanto prima a sé medesima almeno con un lavoro a metà tempo, poiché dopo il contributo di fr. 1300.– mensili pattuito fino al 31 dicembre 2001 essa avrebbe ricevuto solo fr. 400.– mensili, e per di più solo fino al 15° compleanno del figlio Z. In pesante disavanzo erano poi, sin dall’inizio, a carico di entrambi i figli. I contributi scalari di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 800.– mensili dal 6° al 12° compleanno e di fr. 850.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) erano insufficienti per coprire il fabbisogno medio in denaro dei ragazzi già secondo la tabella correlata nel 2000 alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo (con posta per cura e educazione al 50%, la madre lavorando a metà tempo). Basti pensare che il fabbisogno di un figlio (su due) era già allora di fr. 1310.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1360.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1580.– mensili fino alla maggiore età. Y. si sarebbe trovata pertanto, fin dall’omologazione dell’accordo, con un ammanco nel fabbisogno dei figli valutabile attorno ai fr. 1220.– mensili.

c)  Rispetto a quelle previsioni, dopo la morte del figlio W. (agosto del 2004) la situazione economica dell’ex moglie è effettivamente migliorata, nel senso che a lei è rimasto da colmare solo l’ammanco nel fabbisogno in denaro del figlio Z., fabbisogno che per un figlio unico poteva essere stimato a quel tempo intorno a fr. 1570.– mensili (tabella 2003 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo, applicabile anche nel 2004, con spese di alloggio della madre accertate in fr. 930.– mensili e metà della posta prevista per cura e educazione), ovvero fr. 770.– mensili. Ma nettamente migliorata è anche, dopo la morte del figlio W., la situazione economica del convenuto. Secondo la convenzione, a quel momento egli sarebbe rimasto invero con fr. 2793.15 mensili (fr. 4843.15, meno fr. 400.– per l’ex moglie, fr. 800.– per il figlio Z. e fr. 850.– per figlio W.). In realtà non solo egli ha dovuto pagare dopo l’agosto del 2004 il contributo per un solo figlio, ma ha anche guadagnato di più (fr. 5413.25 mensili: sentenza impugnata, consid. 5). Gli rimanevano perciò, una volta pagati i contributi per l’ex moglie e il figlio Z. (fr. 1200.– mensili complessivi), fr. 4213.25 mensili.

d)  Nel 2005 la situazione delle parti è rimasta sostanzialmente stazionaria, salvo che con un guadagno di fr. 5291.30 mensili il convenuto ha visto ridursi di qualche poco la sua disponibilità (fr. 4091.30 mensili). Analoga tendenza si è registrata nel 2006 e nel 2007, con l’ex moglie sempre costretta a colmare il fabbisogno del figlio Z., mentre il 1° febbraio 2006 l’ex marito si è messo in proprio, vedendo il proprio reddito contrarsi a fr. 4700.– mensili, onde una disponibilità, una volta pagati i contributi per l’ex moglie e il figlio, di fr. 3500.– mensili. Il 10 settembre 2007 il figlio Z. ha compiuto 12 anni e il contributo alimentare per lui è passato a fr. 850.– mensili. Da quel momento però è aumentato del 50% lo scoperto nel fabbisogno del ragazzo, la madre ritrovandosi con un ammanco di fr. 1020.– mensili (fabbisogno in denaro del ragazzo valutabile in fr. 1870.– mensili, tenuto conto dei parametri noti, sulla base della tabella 2007 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo: RDT 61/2006 pag. 324). La disponibilità di X. invece è scesa di soli fr. 50.– mensili, a fr. 3450.– mensili (contributo alimentare per il figlio passato da fr. 800.– a fr. 850.– mensili). Secondo la convenzione, in ogni modo, dopo il 12° compleanno del figlio Z. egli sarebbe rimasto con fr. 2743.15 mensili (fr. 4843.15, meno fr. 400.– per l’ex moglie, fr. 850.– per il figlio Z. e fr. 850.– per figlio W.).  

e)  Se ne desume, in sintesi, che dopo la morte del figlio W. la situazione dell’ex moglie è sì migliorata, ma solo in termini di ammanco, ossia per rapporto al disavanzo cui essa doveva far fronte come madre affidataria. La situazione di X. invece è migliorata concretamente, poiché dopo la morte del figlio egli ha beneficiato di margini disponibili sempre maggiori rispetto a quelli che la convenzione gli avrebbe lasciato se non si fosse verificato l’infortunio. Ciò non è equo. Non si giustificava in effetti che dopo la morte del figlio W. il convenuto vedesse aumentare il proprio margine disponibile quando rimaneva un figlio minorenne con il fabbisogno in denaro largamente scoperto. D’altro lato non si giustifica nemmeno che X. sia posto – come fa il Pretore, trascurando la sentenza di divorzio – in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui egli sarebbe venuto a trovarsi se il figlio non fosse perito nell’incidente.
Tutto ponderato, a un apprezzamento di equità appare giusto pertanto che dopo la morte del figlio W. il convenuto devolva al figlio Z., nella misura necessaria a coprire il di lui fabbisogno in denaro, il contributo di mantenimento che sarebbe spettato al primogenito, ma non oltre. Un’azione di modifica non è destinata in effetti a «correggere» una sentenza di divorzio passata in giudicato (DTF 117 II 369 consid. 4b). Il che impone una seconda riserva, sempre di carattere equitativo. Il Pretore ha accertato in effetti che dal 2004 X. ha un fabbisogno minimo di fr. 3095.50 mensili. In tali circostanze il margine disponibile minimo previsto nella convenzione omologata dal Pretore (fr. 2743.15 mensili: sopra, consid. b) risulta inadeguato, né sarebbe equo ridurre il convenuto in condizioni di indigenza. Si giustifica così che, equitativamente, la maggiorazione del contributo alimentare per il figlio Z. rispetti tale limite.

f)  In definitiva, nel dicembre del 2004 mancavano al fabbisogno in denaro del figlio Z. fr. 770.– mensili (sopra, consid. c). La disponibilità del convenuto rivelandosi sufficiente (fr. 4213.25 mensili rispetto al fabbisogno minimo di fr. 3095.50), nulla impediva di portare il contributo di mantenimento da fr. 800.– a fr. 1570.– mensili. Dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2006 l’ammanco del figlio Z. è aumentato a fr. 785.– mensili, poiché il fabbisogno in denaro di lui è passato a fr. 1585.– mensili (tabella 2005 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo, sempre con spese di alloggio della madre accertate in fr. 930.– mensili e metà della posta prevista per cura e educazione). La disponibilità del convenuto rivelandosi ancora sufficiente (fr. 4091.30 mensili rispetto al fabbisogno minimo di fr. 3095.50), il contributo alimentare andava portato da fr. 800.– a fr. 1585.– mensili.
Dal 1° febbraio 2006 al 10 settembre del 2007 l’ammanco nel fabbisogno di Z. è rimasto invariato, ma la disponibilità del convenuto è diminuita a fr. 3500.– mensili (sopra, consid. d). Il contributo alimentare per il figlio Z. poteva dunque essere aumentato a fr. 1205.– mensili (arrotondati), ma non oltre (fabbisogno minimo del convenuto fr. 3095.50 mensili). Dall’11 settembre 2007 in poi (12° compleanno del figlio Z.) nulla muta, nel senso che la disponibilità del genitore è di fr. 3450.– con il contributo alimentare passato da fr. 800.– a fr. 850.– mensili, il che permette una volta ancora di portare il contributo di mantenimento fino a concorrenza di fr. 1205.– mensili.
Tutto ciò vale fino al momento in cui il figlio W. avrebbe compiuto 18 anni, il 18.9.2008. A quel momento il «notevole mutamento» che giustifica la modifica della sentenza di divorzio sarà venuto meno, poiché, quand’anche la disgrazia non fosse accaduta, alla maggiore età del figlio W. il convenuto avrebbe cessato il versamento del contributo alimentare per lui. Né la convenzione prevedeva che, al momento in cui fosse stato liberato del contributo alimentare per il figlio W. (o per l’ex moglie), X. avrebbe dovuto pagare un contributo maggiorato per il figlio Z. Nella misura in cui ha disposto ciò, il Pretore ha «corretto» la sentenza di divorzio. Prova ne sia che, salvo per quanto riguarda il figlio W., rispetto al giorno della sentenza la situazione del debitore e quella dell’ex moglie sono sostanzialmente invariate, come pure quella del figlio Z., il quale nell’istanza di modifica non ha addotto altri elementi suscettibili di giustificare un aumento del contributo alimentare per sé (se non, appunto, quello legato alla morte prematura del fratello). Certo, ci si può domandare se nel 2001 il giudice del divorzio non dovesse esigere dai coniugi contributi per i figli più alti, obbligando le parti a indicare nella convenzione in che misura tali importi sarebbero rimasti scoperti per garantire il fabbisogno minimo al debitore (RtiD I-2006 pag. 676 consid. 3c in fine con rimandi). La sentenza di divorzio non può tuttavia essere rettificata ora. L’interrogativo non assume dunque portata pratica.

g)  Riassumendo, in modifica della sentenza di divorzio il contributo alimentare per il figlio Z. va portato a fr. 1570.– nel dicembre del 2004, a fr. 1585.– mensili dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2006 e a fr. 1205.– mensili dal 1° febbraio 2006 al 18 settembre 2008. Dopo di allora nulla giustifica invece di intervenire sulla sentenza di divorzio. È vero che dal 1° dicembre al 31 gennaio 2006 il contributo litigioso risulta più alto di quello stabilito nella sentenza ora impugnata, ma poco importa, il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione facendo sì che il giudice di ogni grado non sia vincolato né alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio, e chiarisca la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Quanto agli assegni familiari, la convenzione omologata con la sentenza di divorzio li prevedeva compresi nel contributo e al proposito non si scorge ragione per modificarla. Identiche considerazioni valgono per la clausola di adeguamento del contributo al rincaro prevista nella convenzione sugli effetti del divorzio, che non è dato di capire perché andrebbe modificata.

18c Art. 172 segg. CC; 376 segg. CPC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2009 (III. Diritto di famiglia)

Protezione dell’unione coniugale – provvedimenti cautelari
Procedimenti a tutela dell’unione coniugale fondati sugli art. 172 segg. CC e procedimenti cautelari fondati sugli art. 376 segg. CPC hanno scopi sostanzialmente identici: i primi lasciano quindi poco spazio ai secondi (consid. 1 a 3). Provvedimenti cautelari emessi prima dell’avvio di una procedura a protezione dell’unione coniugale sono senza senso: il giudice adito emana tutt’al più, dandosi il caso, provvedimenti senza contraddittorio, ma deve assegnare all’istante un breve termine per avviare una procedura a protezione dell’unione coniugale (consid. 3). 
Provvedimenti cautelari emessi durante una procedura a protezione dell’unione coniugale possono giustificarsi, per motivi di urgenza e per evitare pregiudizi difficilmente riparabili, ove siano emanati senza contraddittorio (eventualmente «nelle more istruttorie»). Decreti cautelari emessi «previo contraddittorio» (nel senso dell’art. 382 cpv. 1 CPC) vanno invece evitati già per motivi di economia processuale (consid. 5).
I CCA 26.5.2008 N. 11.2008.53

1.  Le misure giudiziarie a protezione dell’unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate, per diritto federale, con la procedura sommaria (HAUSHEER/ REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15 ad art. 180 CC). Nel Cantone Ticino si applica la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con «sentenza» (art. 368 cpv. 2 CPC). Le misure giudiziarie a protezione dell’unione coniugale rimangono in vigore finché siano state modificate o revocate (art. 179 cpv. 1 CC). Solo nel caso in cui i coniugi tornino a convivere le misure ordinate per la sospensione della comunione domestica (art. 175 segg. CC) decadono, sempre che non si tratti della separazione dei beni o di misure a protezione del figlio (art. 179 cpv. 2 CC).

2.  Il diritto federale non osta a che in caso di urgenza e di danno difficilmente riparabile il giudice della protezione dell’unione coniugale adotti provvedimenti cautelari. Se e a quali premesse ciò sia ammissibile dipende dal diritto cantonale (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17b con richiami). Nel Ticino tale possibilità è data «in ogni momento della procedura» (art. 371 CPC) alle condizioni dell’art. 376 cpv. 1 CPC, nei modi e nelle forme previsti dagli art. 378 segg. CPC. E siccome le sentenze dei Pretori a protezione dell’unione coniugale sono appellabili, anche i decreti cautelari in tale materia possono essere appellati nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC), purché siano stati emanati «previo contraddittorio» (art. 382 cpv. 1 CPC). I provvedimenti cautelari si estinguono poi, per principio, con il passaggio in giudicato della sentenza a protezione dell’unione coniugale. Ove siano stati emanati prima dell’introduzione della causa, nondimeno, essi decadono se la parte istante non avvia il procedimento a tutela dell’unione coniugale entro il termine fissato dal giudice (art. 381 CPC).

3.  La dottrina ha già avuto modo di rilevare che provvedimenti cautelari emessi prima dell’avvio di una procedura a protezione dell’unione coniugale sono senza senso, l’istante che postula misure siffatte potendo introdurre subito una procedura a protezione dell’unione coniugale e chiedere l’adozione di provvedimenti cautelari in tale ambito (BRÄM in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 19 in fine ad art. 180 CC). Il giudice adito con richieste cautelari prima della causa emana tutt’al più, ravvisandone gli estremi, provvedimenti senza contraddittorio, ma deve fissare all’istante un breve termine per avviare una procedura a tutela dell’unione coniugale. A maggior ragione ove si consideri che lo scopo di un procedimento cautelare e quello di un procedimento a tutela dell’unione coniugale sono sostanzialmente identici (BRÄM, op. cit., n. 18 ad art. 180 CC), sicché all’atto pratico gli art. 376 segg. CPC non hanno portata propria.

5.  Provvedimenti cautelari emessi nel corso di una procedura a protezione dell’unione coniugale possono invero giustificarsi per motivi di urgenza, ove il tempo necessario per ottenere l’emanazione di una misura a tutela dell’unione coniugale implichi il rischio di un pregiudizio difficilmente rimediabile (BRÄM, op. cit., n. 19 in principio ad art. 180 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 21 a metà ad art. 180 CC). Come questa Camera ha già spiegato diffusamente (RtiD I-2005 pag. 766 consid. 17d), in altri termini, decreti emessi senza contraddittorio (dandosi il caso, «nelle more istruttorie») sono senz’altro legittimi. Sono contrari all’economia processuale, invece, decreti cautelari emessi «previo contraddittorio» (nel senso dell’art. 382 cpv. 1 CPC). Al momento in cui è in grado di indire il «contraddittorio», cioè la discussione conclusiva, nulla osta in effetti a che il giudice preveda il dibattimento finale dell’art. 368 cpv. 1 CPC e pronunci sull’istanza a protezione dell’unione coniugale. Tanto più in materia di contributi alimentari, al cui proposito egli dovrà statuire – di regola – sin dalla data della litispendenza, e non solo dalla data della decisione (SCHWANDER in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 6 ad art. 176 con rinvio). Mal si scorge nelle circostanze descritte quale utilità avrebbe il fatto di statuire in via cautelare «previo contraddittorio» per poi veder decadere tale assetto subito dopo con la sentenza a tutela dell’unione coniugale.

19c Art. 176 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2009 (III. Diritto di famiglia)

Misure a protezione dell’unione coniugale
Criteri per l’attribuzione dell’abitazione coniugale (conferma della giurisprudenza).
I CCA 26.8.2008 N. 11.2007.31

6.  L’appellante censura infine la mancata assegnazione dell’alloggio coniugale, che il Pretore ha attribuito in uso alla moglie perché vi possa vivere con la figlia, a lei affidata, non risultando opportuno costringere quest’ultima a lasciare la casa in cui è cresciuta. Ora, dovendo assegnare l’abitazione coniugale pendente causa, il giudice gode di ampio potere d’apprezzamento (SCHWANDER in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 7 ad art. 176 CC). Decisivo è il criterio dell’opportunità, ovvero l’interesse del coniuge al quale l’abitazione sia più utile, indipendentemente dai diritti che derivano dalla proprietà, dalla liquidazione del regime dei beni o da relazioni contrattuali (DTF 120 II 3 consid. 2c). Importa così la presenza dei figli, ma sono di rilievo anche motivi di salute o professionali (SCHWANDER, loc. cit.). Non prevalgono invece i diritti personali o reali che un coniuge possiede sull’alloggio, salvo qualora egli invochi un interesse preponderante connesso all’età, allo stato di salute o all’esercizio dell’attività professionale (HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 30 ad art. 176 CC; STETTLER/GERMANI, Droit civil: effets généraux du mariage, art. 159-180 CC, 2a edizione pag. 246 n. 378).
Nella fattispecie l’appellante rammenta di non essere l’unico proprietario del bene, ribadisce che la moglie ha avuto tutto il tempo per trovare una sistemazione meno onerosa e che, decadendo in un prossimo futuro le sue indennità di disoccupazione, egli sarà costretto a vendere l’immobile. Così argomentando, tuttavia, egli non fa valere alcun interesse poziore che giustifichi una diversa attribuzione dell’alloggio coniugale. Né l’affermazione – puramente apodittica – secondo cui l’immobile non è un’abitazione coniugale permette di concludere nel senso da lui auspicato. Se si considera poi che in concreto la moglie ha l’affidamento della figlia e che l’ipotesi di una vendita dell’immobile non appare imminente (né il marito pretende il contrario), non si scorgono motivi per assegnare pendente causa l’abitazione coniugale al convenuto, tanto meno pensando al fatto che egli possiede un altro appartamento, nel quale abita. Anche su quest’ultimo punto l’appello non è votato di conseguenza a miglior sorte.

20c Art. 286, 279 CC; 97, 425 CPC; 6 LAC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2009 (III. Diritto di famiglia)

Azione di mantenimento per spese straordinarie del figlio – competenza esclusiva del pretore indipendentemente dal valore
L’azione con la quale la moglie chiede al marito di partecipare al pagamento delle spese scolastiche e di cura dentistica per i figli minorenni, ovvero l’azione di mantenimento, è proposta mediante istanza scritta al Pretore ed è trattata con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC.
CCC 25.8.2008 N. 16.2008.74

21c Art. 308 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2009 (III. Diritto di famiglia)

Protezione del figlio – curatela educativa
Funzione e scopo del curatore educativo, autorità preposta all’istituzione della curatela, autorità preposta alla nomina del curatore.
I CCA 29.7.2008 N. 11.2006.94

10.  […] Ora, «se le circostanze lo richiedono, l’autorità tutoria nomina al figlio un curatore perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del figlio» (art. 308 cpv. 1 CC). Il provvedimento si connota come un intervento ambulatoriale e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi (BREITSCHMID in: Basler Kommentar, 3a edizione, n. 4 ad art. 308). L’autorità tutoria può ammonire essa medesima i genitori o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione» (art. 307 cpv. 3 CC). Ma essa può anche affidare l’insieme di tali compiti a un curatore, il quale assume in quel caso il ruolo di persona fidata, di persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento, aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio (BREITSCHIMID, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 308 CC). Proprio per tale ragione l’art. 308 cpv. 2 CC stabilisce che l’autorità tutoria può conferire al curatore speciali poteri, «segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti d’altra natura e la vigilanza delle relazioni personali».
Ove sia pendente un’azione di divorzio o una procedura a tutela dell’unione coniugale, la competenza che l’art. 308 CC attribuisce all’autorità tutoria è assunta dal giudice «chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli» (art. 315a cpv. 1 CC). Spetta quindi al Pretore e, nel processo di secondo grado, a questa Camera. Che nella fattispecie le incomprensioni fra genitori circa l’esercizio del diritto di visita minaccino di ledere il bene del figlio è stato accertato dall’ausiliaria delegata all’ascolto e non è – come detto – avversato neppure dalle parti. L’interesse del minorenne esige dunque che questa Camera intervenga d’ufficio e ordini l’istituzione di una curatela educativa con «speciali poteri» intesi a vigilare le relazioni personali dei genitori – e in particolare della madre – con il figlio, a organizzare gli aspetti pratici del diritto di visita, a verificare le date e le modalità degli incontri (luogo, persona che accompagna il bambino e che lo riprende al termine della visita ecc.) e ad aiutare il figlio a superare i disagi della contesa (analogamente: RtiD I-2005 pag. 785 consid. 12). Ogni sei mesi, inoltre, il curatore trasmetterà un rapporto all’autorità tutoria. Qualora il diritto di visita stabilito dal primo giudice si rivelasse impossibile, egli segnalerà all’autorità tutoria l’esigenza di modificarne la regolamentazione, indicando i problemi che si fossero presentati.  
Quanto alla nomina del curatore, essa va rimessa alla Commissione tutoria regionale, che va invitata a eseguire la misura a protezione del figlio.

22c Art. 315 cpv. 1 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2009 (III. Diritto di famiglia)

Protezione del figlio – competenza per territorio dell’autorità tutoria
Competenza per territorio nel caso in cui l’autorità parentale sul figlio competa alla madre, il figlio sia affidato in custodia al padre e ogni genitore abbia un domicilio proprio.
I CCA 5.8.2008 N. 11.2008.89

Riassunto dei fatti:

X. (5 luglio 1994) e Y. (23 dicembre 1995) sono figli di W. e Z., sposatisi con solo rito religioso. In seguito alla separazione dei genitori, nel dicembre del 2002, i figli sono rimasti con la madre. In seguito a una decisione del 9 aprile 2003 l’autorità tutoria ha affidato i figli al padre. Accertato che il 15 giugno 2003 questi aveva trasferito il domicilio da R. a B., l’autorità tutoria di R. ha deciso di trasferire il caso all’autorità tutoria di B. Contro tale decisione il padre è insorto l’8 ottobre 2007 all’Autorità di vigilanza sulle tutele, che ha respinto il ricorso. Il padre ha appellato tale decisione, chiedendone l’annullamento.

Dai considerandi:

3.  La competenza delle autorità tutorie chiamate a emanare misure a protezione del figlio, tra cui si annovera l’istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC) non è regolata dalla legge sul foro (art. 1 cpv. 2 lett. a LForo). Tali misure «sono ordinate dalle autorità tutorie del domicilio del figlio» (art. 315 cpv. 1 CC). «Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio» (art. 315 cpv. 2 CC). Se il figlio cambia domicilio, le misure protettrici vanno trasferite all’autorità tutoria del nuovo domicilio, sempre che ciò sia conforme al bene di lui (Raccomandazioni della Conferenza delle autorità cantonali di tutela del settembre 2002, in: RDT 57/2002 pag. 230 n. 2.2.3.2). Il domicilio del figlio è disciplinato dall’art. 25 cpv. 1 CC (FF 1974 II 89 in alto; BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 17 ad art. 315/315a/ 315b): quello del figlio sotto l’autorità parentale corrisponde dunque al domicilio dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, al domicilio del genitore che ne ha la custodia; «negli altri casi è determinante il luogo di dimora».

4.  Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare recentemente che qualora un figlio sia soggetto all’autorità parentale di uno solo dei genitori, il suo domicilio si trova al domicilio del genitore che detiene l’autorità parentale, a prescindere dalla questione di sapere se quest’ultimo abbia la custodia oppure no (DTF 133 III 305). Il criterio subordinato del luogo di residenza si applica solo nel caso in cui nessun altro criterio legale consenta di decidere fra il domicilio di genitori che dispongono entrambi di un diritto equivalente. Nella fattispecie è pacifico che l’autorità parentale sui figli compete alla madre ed è altrettanto pacifico che il padre detiene solo la custodia. I due figli hanno conservato pertanto il domicilio a R. della madre, sebbene vivano a B. con il padre. Ciò posto, già a un primo esame l’appello del padre si rivela provvisto di buon diritto. 
[…]

6.  Soggiunge l’Autorità di vigilanza che in concreto la curatela educativa andrebbe trasferita alla Commissione tutoria regionale del domicilio del padre a prescindere dal domicilio dei figli, poiché altrimenti «si avrebbe una situazione davvero poco soddisfacente, essendo coinvolta un’autorità territorialmente discosta rispetto ai minori». Se non che, come detto, in materia di protezione del figlio l’art. 315 cpv. 1 CC dichiara competente l’autorità tutoria al luogo del domicilio del minorenne. La competenza – alternativa – dell’autorità tutoria al luogo di dimora entra in considerazione solo se il figlio vive presso genitori affilianti (art. 300 CC) o altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo. In concreto i figli non vivono presso genitori affilianti né fuori della comunione domestica dei genitori. Al contrario: sono affidati al padre, seppure sprovvisto di autorità parentale. Tanto meno la Commissione tutoria regionale al domicilio del padre è chiamata a intervenire d’urgenza, dandosi pericolo nel ritardo. Il dettato dell’art. 315 cpv. 2 CC non legittima dunque, in concreto, la competenza – alternativa – dell’autorità tutoria al luogo di dimora dei figli.

7.  L’interpretazione estensiva dell’art. 315 cpv. 2 CC applicata dall’Autorità di vigilanza non consta per altro trovare conforto in dottrina, nessun autore risultando propugnare la competenza (alternativa) dell’autorità tutoria al luogo di dimora del minorenne nel caso in cui il figlio sia affidato a un genitore privo di autorità parentale (cfr. HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 222 n. 27.59; STETTLER, Droit de la filiation, vol. II, 3a edizione, pag. 200 n. 353; BREITSCHMID in: Basler Kommentar, op. cit., n. 20 art. 315/315a/315b). Al contrario: in caso di conflitto negativo di competenza fra autorità tutorie il Tribunale federale interpreta l’art. 315 cpv. 2 CC nel senso che abilitata a ordinare e gestire misure a protezione del figlio è l’autorità del domicilio del minorenne, seppure l’autorità al luogo di dimora abituale possa apparire più idonea perché meglio a conoscenza della situazione (DTF 129 I 421 consid. 2). Mal si comprende perché nella fattispecie si dovrebbe seguire un orientamento diverso.

36c Art. 125 n. 2 CO

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2009 (III. Diritto di famiglia)

Compensazione di contributi alimentari con altre pretese fondate sul diritto di famiglia?
Non è lecito compensare contributi alimentari dovuti a un coniuge con pretese nei confronti di tale coniuge derivanti dalla liquidazione del regime matrimoniale.
I CCA 16.9.2008 N. 11.2007.125

6.  Nella sentenza del 9 luglio 2007 il Pretore ha ordinato al coniuge X., in applicazione dell’art. 178 CC («restrizioni del potere di disporre»), di depositare su un conto congiunto con l’altro coniuge Y. la somma di fr. 38 880.65 in garanzia delle pretese che Y. potrà far valere come liquidazione del regime dei beni nella causa di divorzio. X. non nega di avere disatteso l’ingiunzione. A ragione essa rileva tuttavia che la sentenza non contiene clausole in virtù delle quali il versamento del contributo alimentare sarebbe vincolato al deposito dell’importo e che l’eccezione di inadempienza contrattuale (art. 82 CO, applicabile anche nel diritto di famiglia giusta l’art. 7 CC) non fa stato nel caso specifico, poiché difetta un rapporto di scambio tra la prestazione fondata sull’art. 176 cpv. 1 n. 1 CC e quella fondata sull’art. 178 CC (sull’esigenza di un rapporto bilaterale: DTF 128 V 226 consid. 2b). 
Si aggiunga che gli obblighi di mantenimento, fatta salva l’eccezione – estranea alla fattispecie – dell’art. 121 cpv. 2 CC relativa all’abitazione familiare (PETER in: Basler Kommentar, OR I, 4a edizione, n. 7 ad art. 125), non possono compensarsi con pretese di altra natura contro la volontà del creditore (art. 125 n. 2 CO). Quanto ai motivi per cui un debitore ometta o ritardi il pagamento del contributo alimentare, essi non sono di rilievo (analogamente, per quanto riguarda contributi alimentari dovuti dopo il divorzio: SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 132 CC). Ne segue che nel caso precipuo l’inadempienza di X. non giustifica il rifiuto del contributo alimentare da parte di Y. Fondato, l’appello merita dunque accoglimento.

RTiD II 2008

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2008 (III. Diritto di famiglia)

Regesti a cura dei giudici della Camera

7c Art. 150, 7 CPC; 9 cpv. 1 vTOA; 11 cpv. 1 RtarRip

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2008 (III. Diritto di famiglia)

Ripetibili in esito a un’azione tendente alla modifica di una sentenza di divorzi
L'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di sentenze di divorzio in materia di contributi alimentari va definito secondo il valore litigioso (cambiamento di giurisprudenza).
I CCA 07.03.2008 N. 11.2005.25

6. La convenuta non contesta il valore litigioso di fr. 144 000.-- fissato dal Segretario assessore. Anzi, lo ritiene corretto. Essa si duole che l'indennità per ripetibili in suo favore sia stata stabilita in soli fr. 4500.-- allorché in casi del genere (valori di causa compresi tra fr. 50 000.-- e fr. 200 000.--) l'onorario secondo l'art. 9 cpv. 1 TOA va da un minimo di fr. 8640.-- (6%) a un massimo di fr. 14 400.-- (10%), cui occorre ancora aggiungere le spese. Chiede quindi che, facendo capo al tasso medio dell'8%, le ripetibili vengano fissate in almeno fr. 13 000.--, spese comprese.

a) Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1), ma (…) nulla giustifica di applicare siffatta disciplina per prestazioni eseguite da un avvocato fra il 2003 e il 2005 (art. 16 cpv. 2). L'indennità per ripetibili va pertanto stabilita facendo capo, orientativamente, alla abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 vCPC), fermo restando che in tale ambito il primo giudice fruisce di ampia latitudine. L'indennità per ripetibili da lui fissata può dunque essere censurata solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (richiami in: COCCHI/TREZZINI, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).

b) Nella sua giurisprudenza questa Camera si è tenuta finora, calcolando le ripetibili dovute alla parte vittoriosa in una causa volta alla riduzione di contributi alimentari, alla prassi del Consiglio di moderazione, il quale applicava per analogia l'art. 14 cpv. 1 vTOA (RtiD II-2004 pag. 605 in basso con riferimenti). Il Consiglio di moderazione ha poi riconsiderato tale prassi, precisando che un'azione tendente alla riduzione o soppressione di contributi alimentari non può assimilarsi a una causa di stato nel senso dell'art. 14 cpv. 1 TOA. L'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di sentenze di divorzio in materia di contributi alimentari va definito pertanto in conformità all'art. 9 cpv. 1 TOA, ovvero secondo il valore litigioso (CdM, sentenza inc. 19.2004.9 dell'11 settembre 2006, consid. 5). Tra l'aliquota minima e quella massima prevista da tale norma la rimunerazione del legale va poi stabilita di caso in caso secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità del-l'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8 TOA).

c) In concreto il Segretario assessore ha calcolato il valore litigioso in fr. 144 000.-- cumulando venti annualità della rendita litigiosa, sulla scorta dell'art. 7 cpv. 3 CPC (sentenza impugnata, consid. 9). In realtà, oggetto del litigio non era una prestazione di durata incerta o perpetua (art. 7 cpv. 3 CPC), bensì vitalizia, di modo che occorreva definire il valore in capitale «secondo le tavole e i tassi di capitalizzazione in uso» (art. 7 cpv. 2 CPC). Invalse al proposito sono le tavole di STAUFFER/SCHÄTZLE (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, pag. 279 n. 8.3 ad art. 36). E applicabile alla fattispecie era la tavola n. 25 (SCHÄTZLE/WEBER, Manuel de capitalisation, 5a edizione, pag. 263). Al momento della litispendenza l'ex marito avendo 66 anni e l'ex moglie 63, il fattore di capitalizzazione era di 12.97 per una rendita di fr. 7200.-- annui, onde un valore litigioso di fr. 93 384.-- (STAUFFER/ SCHÄTZLE, Tables de capitalisation, 5a edizione, pag. 347 tavola 25).

d) Ciò posto, dandosi un valore litigioso di fr. 93 384.--, secondo l'art. 9 cpv. 1 vTOA la retribuzione del patrocinatore variava dal 6 al 10% del valore medesimo. Nella fattispecie il patrocinio si è rivelato relativamente semplice, ma ha pur sempre comportato la redazione di tre memoriali (allegato di risposta, domande per una rogatoria nella Svizzera romanda e allegato conclusivo), la partecipazione a tre udienze (udienza preliminare, escussione di un testimone e interrogatorio formale della convenuta), la necessaria corrispondenza, qualche colloquio o conferenza con la cliente. Ne segue che il primo giudice avrebbe dovuto far capo almeno all'aliquota del 7%. All'onorario di fr. 6500.-- (arrotondati) egli avrebbe ancora dovuto aggiungere, poi, l'IVA del 7.6% (fr. 494.--) e le spese presunte, per un totale di circa ai fr. 7500.-- complessivi. L'indennità di fr. 4500.-- da lui fissata risulta dunque insufficiente. La questione è di sapere se, oltre che inadeguata, essa configuri un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento.

e) Stando all'esame del carteggio processuale l'opera svolta dal legale può valutarsi complessivamente attorno alle 25 ore di lavoro (una dozzina d'ore per lo studio della pratica e la stesura dei memoriali, sette-otto ore per la preparazione e la partecipazione alle tre udienze, il resto per la corrispondenza, i colloqui e le conferenze). L'onorario di fr. 6500.-- retribuisce tale dispendio di tempo alla tariffa di fr. 260.-- orari (in una causa analoga il Consiglio di moderazione ha avuto modo di definire adeguata, per un mandato assolto tra il 1995 e il 1997, una tariffa di fr. 250.-- orari: sentenza inc. 19.1997.25 del 4 dicembre 1997, consid. 4). L'indennità fissata dal Segretario assessore rimunera tale dispendio alla tariffa di fr. 180.-- l'ora, ciò che è senz'altro idoneo per i patrocini d'ufficio nei casi di assistenza giudiziaria (DTF 132 I 213 consid. 8), ma è insostenibile per un mandato di fiducia nel quadro di una causa come quella descritta. Costitutiva su questo punto di un eccesso d'apprezzamento, la sentenza impugnata va riformata e l'indennità per ripetibili portata, in parziale accoglimento dell'appello adesivo, a fr. 7500.--.

CPC 1971 RL 3.3.2.1
Codice di procedura civile, del 17 febbraio 1971

13c Art. 493, 488 cpv. 2 lett. a) CPC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2008, III. Diritto di famiglia

Esecuzione civile intesa all’esercizio di un diritto di visita
Potere cognitivo del giudice chiamato a statuire sull’opposizione a un precetto esecutivo civile inteso all’esercizio di un diritto di visita.
I CCA 14.11.2007 N. 11.2007.124

6. Il genitore ostacolato nell’esercizio del diritto di visita stabilito per convenzione o per sentenza può far capo ai mezzi coercitivi del procedimento esecutivo civile (COCCHI/TREZZINI, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 23 a 25 ad art. 488). Tale facoltà non è senza limiti (DTF 118 II 393 consid. 4a). Il giudice del rigetto dell’opposizione verifica se già a un sommario esame il diritto di visita costituisca un pericolo per la salute fisica o psichica del figlio, ovvero se sia di pregiudizio per il bene di lui (Rep. 1994 pag. 395 consid. 3 con rimandi). Ove il figlio rifiuti di prestarsi al diritto di visita, il ricorso alla forza pubblica va ammesso solo con particolare cautela (DTF 111 II 409). Qualora inoltre un procedimento esecutivo per l’esercizio del diritto di visita sia pendente in contemporanea con un’azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio, non è arbitrario rifiutare l’esecuzione forzata finché l’azione di modifica è in corso, quand’anche essa non termini prima di sei mesi (DTF 118 II 393 consid. 4c con richiamo).

7. Che nella fattispecie i genitori abbiano concordato di derogare una o più volte alla disciplina figurante nella sentenza di divorzio, come reputa il Pretore e afferma la madre nelle osservazioni all’appello, è possibile. Ciò non significa tuttavia che, venendo meno l’intesa amichevole, un genitore non possa tornare a esigere il rispetto dell’accordo omologato. Certo, in concreto è verosimile che il dissidio tra genitori renda ormai illusorio l’esercizio comune dell’autorità parentale e l’affidamento dei figli a entrambi. Non è contestato inoltre che dal febbraio del 2007 il figlio maggiore (quindicenne) risiede stabilmente dal padre. Sta di fatto che il giudice dell’opposizione non deve sostituirsi a quello del merito. Deve limitarsi a valutare se, a un sommario esame, l’esecuzione della convenzione in vigore per quanto riguarda – in concreto – i gemelli appaia suscettibile di pregiudicare il loro bene, se non altro finché interverrà da parte del giudice competente una diversa regolamentazione delle visite, anche solo a titolo provvisionale.

CPC 1971 RL 3.3.2.1
Codice di procedura civile, del 17 febbraio 1971

15c Art. 511 segg. CPC; 25, 29 cpv. 1, 32 cpv. 1 LDIP; 1, 4, 10 Conv. Aia prot. min.

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2008, III. Diritto di famiglia

Delibazione di sentenza italiana di divorzio: autorità competente, legge applicabile
Solo l’autorità cantonale di vigilanza – e non la Camera civile di appello – è abilitata a riconoscere la pronuncia del divorzio contenuta in una sentenza straniera ove si tratti di trascrivere lo scioglimento del matrimonio in registri svizzeri dello stato civile (consid. 2).
Il riconoscimento e l’esecutività di regolamentazioni che attengono ai rapporti tra genitori e figli, seppure contenute in una sentenza estera di divorzio, non sono retti dalla Convenzione dell’Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), bensì dalla Convenzione dall’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (consid. 4).
I CCA 27.12.2007 N. 10.2007.15

2. Sfuggono alla competenza della Camera civile di appello, per converso, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o documenti stranieri «concernenti lo stato civile», la cui trascrizione nei registri svizzeri va ordinata dall’autorità cantonale di vigilanza (art. 32 cpv. 1 LDIP). Come si è già ricordato alle parti nella sentenza del 15 settembre 2004, tale competenza è esclusiva e non lascia spazio a procedure cantonali di exequatur (DTF 99 Ib 241 consid. 2). Se questa Camera ha proceduto alla delibazione del decreto del 5 febbraio 2003 con cui il Tribunale di I. (I) aveva omologato in camera di consiglio la separazione consensuale delle parti, ciò si deve alla circostanza che in Svizzera la separazione personale non dispiega alcun effetto sullo stato civile. Non essendo essa iscritta né menzionata nei registri (elettronici), l’autorità di vigilanza non ha competenze al riguardo. Per contro, il divorzio è un evento di stato civile. Se un coniuge è cittadino svizzero, dunque, solo l’autorità di vigilanza può disporre la trascrizione della sentenza estera nei registri svizzeri. La procedura di exequatur davanti a questa Camera sussiste solo per le sentenze di divorzio che riguardano due coniugi stranieri.
In concreto l’istante ha la cittadinanza svizzera, non solo quella italiana. Nella misura in cui si tratta di riconoscere il divorzio pronunciato dal Tribunale di I. (I) e di dichiarare esecutiva la relativa sentenza in Svizzera, trascrivendo lo scioglimento del matrimonio nei registri svizzeri dello stato civile, l’istanza in esame va pertanto dichiarata irricevibile. Solo l’autorità di vigilanza è abilitata a ciò. Del resto, l’ipotesi di competenze parallele (l’una amministrativa, l’altra civile), oltre che contraria al diritto federale, implicherebbe il rischio di giudizi contraddittori. Anche per tale ragione la Camera civile di appello funge unicamente, in casi del genere, da autorità di ricorso (art. 32 cpv. 3 LAC).
[...]
4. Rimane da esaminare l’istanza nella misura in cui si riferisce allo statuto dei figli minorenni disciplinato dal Tribunale di I. (I) (rilascio di documenti d’identità, affidamento, diritti di visita: punti 1, 2, 3 e 5 del dispositivo). Ora, il riconoscimento e l’esecutività di regolamentazioni che attengono ai rapporti tra genitori e figli, seppure contenute in una sentenza di divorzio, non sono retti – come crede l’istante – dalla Convenzione dell’Aia sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, del 1° giugno 1970 (RS 0.211.212.3), bensì dalla Convenzione dall’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01). La successiva Convenzione dell’Aia sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità parentale e di misure a protezione dei minorenni, del 19 ottobre 1996, destinata a sostituire quella del 1961, è stata invero sottoscritta, ma non ancora ratificata dalla Svizzera.
Quanto alla Convenzione tra la Svizzera e l’Italia circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541), essa «non deroga alle disposizioni degli accordi che regolano la competenza giudiziaria e l’esecuzione delle sentenze per quanto riguarda le materie speciali» (art. 13). In definitiva, tanto l’attribuzione dell’autorità parentale quanto la disciplina sul diritto di visita (e sull’ottenimento di «documenti di espatrio») da parte dei genitori soggiacciono nella fattispecie alla citata Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 (DTF 126 III 301 consid. a/aa). Non invece il riconoscimento dei contributi alimentari (DTF 126 III 302 consid. a/bb), che dipende da altri trattati, la cui applicazione non avviene nell’ambito di una procedura ancorata all’art. 511 cpv. 1 CPC. Si ricordi infine che l’intesa dei genitori a proposito della delibazione non esime questa Camera dal verificare i requisiti della richiesta in virtù del principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione, il quale fa parte dell’ordine pubblico svizzero (DTF 126 III 303 in alto).

a) Conformemente all’art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto «giusta l’art. 27» (lett. c). Per quel che è del primo requisito, la Convenzione dall’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni – ratificata anche dall’Italia il 23 aprile 1995 – prevede che abilitate a prendere misure in tal senso sono le autorità della dimora abituale del minorenne (art. 1). Le autorità di cui il minorenne è cittadino possono nondimeno, «dopo averne avvisato le autorità dello Stato della sua dimora abituale», fare altrettanto (art. 4 cpv. 1).

b) In concreto X. e Y. sono cittadini svizzeri e italiani. È vero che la cittadinanza svizzera prevale, giacché essi risiedono stabilmente nel Ticino e sono quindi «più strettamente legati» alla Svizzera (art. 23 cpv. 2 LDIP; cfr. DTF 126 III 4 consid. 4). Ciò sarebbe di rilievo, però, solo ove si ponessero questioni di diritto applicabile (FF 1983 I 299). Ai fini del riconoscimento di una decisione straniera «per il pluri-cittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze» (art. 23 cpv. 3 LDIP). È vero che il tribunale italiano non risulta avere avvisato le autorità svizzere, ma a parte il fatto che la comunicazione parrebbe riferirsi anzitutto – almeno nella concezione svizzera – a provvedimenti d’indole tutelare (FF edizione francese 1966 I 363 in fondo), tale mancanza non giustifica da sé sola un diniego del riconoscimento. La competenza dell’autorità da cui emana la decisione da delibare può quindi, nella fattispecie, ritenersi data (art. 25 lett. a LDIP).

c) Come risulta dalla stampiglia apposta dal cancelliere del Tribunale di I. (I) in calce all’esemplare della sentenza prodotto davanti a questa Camera, il giudizio in questione è passato in giudicato il 24 aprile 2007. Adempie così le premesse dell’art. 25 lett. b LDIP. Non constano infine motivi di mancata convocazione in giudizio (art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP) o di ordine pubblico (art. 25 lett. c LDIP, art. 16 della nota Convenzione dell’Aia) che potrebbero ostare alla delibazione. Ne segue, in ultima analisi, che la sentenza in rassegna può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva per quanto riguarda i dispositivi n. 1, 2, 3 e 5. Per il resto l’istanza va dichiarata irricevibile.

CPC 1971 RL 3.3.2.1
Codice di procedura civile, del 17 febbraio 1971

20c Art. 125 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2008, III. Diritto di famiglia

Obbligo di mantenimento dopo il divorzio
Il contributo alimentare che il marito divorziato deve alla prima moglie prevale su quello dovuto alla seconda?
I CCA 25.01.2008 N. 11.2006.20

7. f) In merito al contributo alimentare dovuto alla prima moglie, non ammesso dal primo giudice nel fabbisogno minimo del marito, dagli atti risulta che in seguito al divorzio pronunciato il 9 settembre 1996 dal Pretore di B. l’appellante è stato condannato a versare alla prima moglie un contributo di fr. 1500.– mensili giusta l’art. 152 vCC, ridotto il 22 maggio 2001 a fr. 530.– mensili dal Pretore di L. Contrariamente all’assunto del Segretario assessore, dunque, la pretesa è sufficientemente documentata.
[…]
Resta il fatto che in caso di divorzio gli obblighi alimentari di un debitore verso la seconda moglie non prevalgono sulle spettanze della prima moglie (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 444 n. 08.23; SCHWENZER, in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 29 ad art. 125 CC). D’alto lato il contributo in favore della prima moglie è estraneo all’attuale bilancio familiare, che comprende unicamente il fabbisogno della seconda moglie e quello della figlia comune. Al contributo per la prima moglie, in altri termini, il marito divorziato deve provvedere con il proprio margine disponibile. Né la seconda moglie può pretendere di vedersi garantire in ogni modo la copertura del fabbisogno suo e della figlia. Dandosi risorse insufficienti, la somma a disposizione del marito va suddivisa proporzionalmente tra gli aventi diritto.

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

21c Art. 125 cpv. 3 n. 3, 205 cpv. 3 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2008, III. Diritto di famiglia

Divorzio: pretese di risarcimento fra coniugi e contributo di mantenimento per la moglie
Pretese di risarcimento che un coniuge avanza nei confronti dell’altro coniuge sulla base dell’art. 41 CO per oneri di patrocinio sopportati in procedimenti civili, penali e amministrativi riconducibili al matrimonio possono essere fatte valere nell’ambito della causa di divorzio (consid. 3a e 3b).
È lecito chiedere nella causa di divorzio la rifusione di oneri di patrocinio non coperti dalle eventuali indennità per ripetibili ottenute in sede civile, penale o amministrativa? (consid. 3c).
Un coniuge che denuncia mendacemente l’altro all’autorità penale, accusandolo di avere perpetrato violenze fisiche sul figlio e che in funzione di ciò fa ridurre dal giudice civile la durata del diritto di visita, accettando solo a distanza di un anno il ripristino della regolamentazione precedente, commette «un grave reato contro l’obbligato», suscettibile di giustificare il rifiuto di un contributo alimentare (consid. 5).
I CCA 12.12.2007 N. 11.2006.18

3. Lo scioglimento del regime dei beni – come la liquidazione delle pretese pecuniarie fra coniugi – va esaminato prima delle controversie legate ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Su questo punto il Pretore ha parzialmente accolto la pretesa del marito, il quale chiedeva la rifusione del danno da lui subìto per le false accuse di violenze sul figlio denunciate dalla moglie all’autorità penale. Egli ha posto così a carico di lei, in base all’art. 41 CO, le spese sopportate dal coniuge per il patrocinio in sede penale, civile e amministrativa. Quanto all’ammontare del danno, il primo giudice ha ritenuto non sufficientemente particolareggiata la nota d’onorario presentata dalla patrocinatrice del marito, non essendo dato di capire quali prestazioni forensi si riferissero alle singole procedure. Egli ha stimato così il tempo impiegato, riconoscendo un dispendio complessivo di 20 ore (4 ore per la causa civile, 8 ore per quella penale e altrettante per quella davanti all’autorità tutoria) a una tariffa di fr. 250.– l’ora (onde un totale di fr. 5000.–), cui ha aggiunto le spese di fr. 1593.–, l’IVA di fr. 501.–, i costi dell’istituto in cui veniva esercitato il diritto di visita sotto sorveglianza e quelli della Commissione tutoria regionale per complessivi fr. 485.–, ottenendo un risultato finale di fr. 7579.–.

a) Nell’appello la moglie contesta tale addebito, facendo valere che la pretesa per costi di patrocinio può essere fatta valere nell’ammontare del danno a norma dell’art. 41 CO solo come accessorio a un’altra pretesa di risarcimento. Soggiunge che, limitandosi a indicare una spesa per onorari di fr. 11 000.–, la controparte non ha debitamente specificato il pregiudizio e che non spettava al Pretore stimare la congruità dell’onorario esposto dalla patrocinatore del marito.

b) Per quanto riguarda le spese legali, risulta dagli atti che per il patrocinio del marito nella causa civile promossa dalla moglie il 13 giugno 2001 al fine di ottenere la sospensione del diritto di visita, nei procedimenti penali promossi dal marito e contro di lui, così come nella procedura davanti alla Commissione tutoria regionale a protezione del figlio, l’avvocato ha emesso il 13 aprile 2004 una nota professionale di fr. 13 543.40. Sarà vero che – come sostiene l’appellante – le spese di patrocinio possono essere fatte valere solo accessoriamente a un’altra pretesa di risarcimento. Sta di fatto che, comunque sia, in concreto i costi di avvocato sono stati rivendicati dal marito unitamente alla pretesa in riparazione del torto morale. Nella fattispecie, inoltre, il pregiudizio da lui patito consiste proprio nei costi legali sopportati per i vari procedimenti giudiziari, costi che devono essere trattati come danni direttamente provocati da una lesione all’integrità corporale o alle cose (DTF 117 II 106 consid. 4). Ciò posto, il marito poteva avanzare legittimamente la sua pretesa nella causa di divorzio (v. SCHWENZER in: FamKommentar, Berna 2005, n. 107 seg. ad art. 125 e n. 6 ad art. 135 CC).

c) I costi di patrocinio precedenti l’avvio di una causa che non risultano poi compresi nell’indennità per ripetibili prevista dalla procedura civile costituiscono una posta del danno (DTF 131 II 125 consid. 2.1 con riferimenti). Ciò vale, a maggior ragione, per spese derivanti da cause civili, penali o amministrative pregresse. Se queste ultime, tuttavia, avrebbero consentito di ottenere indennità per ripetibili (anche solo secondo tariffa), non è più possibile far valere le spese legali nell’ambito di una successiva azione di responsabilità (DTF 126 III 392 consid. 10b con riferimenti, 117 II 106 consid. 5 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5C.212/2003 del 27 gennaio 2004, consid. 6.3.1 con riferimenti; BREHM, in: Berner Kommentar, edizione 2006, n. 88 ad art. 41 CO).
Per contro, sussistendo atto illecito, è dato concorso tra una pretesa per ripetibili assegnate secondo la procedura civile e una pretesa per rifusione delle spese processuali fondata sull’art. 41 CO (DTF 117 II 396 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 4C.51/2000 del 7 agosto 2000, consid. 2 pubblicata in: SJ 123/2001 I 153). La parte deve dimostrare nondimeno, in tale ipotesi, che le spese sostenute nel processo precedente non potevano essere coperte dalle ripetibili che sarebbe stato possibile chiedere, secondo la procedura cantonale, in quella sede (sentenza del Tribunale federale citata, consid. 3). L’interessato deve quindi dimostrare di avere protestato, nel primo processo, un’indennità per ripetibili e che tale domanda è stata respinta.
[...]

5. Per quanto riguarda il contributo alimentare in favore della moglie, il primo giudice l’ha escluso in virtù dell’art. 125 cpv. 3 n. 3 CC, costei avendo rimediato una condanna a quindici giorni di detenzione per avere falsamente accusato il marito di avere percosso con violenza lei e il figlio. Ciò aveva comportato la riduzione del diritto di visita paterno a un’ora e mezzo la settimana – sotto sorveglianza – dal 27 giugno 2001 fino al 26 luglio 2002, con grave pregiudizio per il marito, ma anche per il figlio. Il Pretore ha ritenuto altresì che la breve durata della vita in comune, l’età della moglie, dalla quale si poteva pretendere la ripresa di un’attività lucrativa, e l’età del figlio, che frequenta la scuola elementare, giustifichino la rinuncia a ogni contributo alimentare in favore di lei.
L’appellante sostiene che l’art. 125 cpv. 3 n. 3 CC permette di negare un contributo alimentare solo ove l’avente diritto abbia commesso un grave reato, ovvero un illecito contro l’integrità fisica o sessuale. Si tratta quindi di casi eccezionali. Per di più – essa sottolinea – il rifiuto di qualunque contributo alimentare obbligherebbe lei medesima e il figlio a far capo alla pubblica assistenza. A sua scusante essa invoca le modeste condizioni e la circostanza di avere denunciato il marito in un momento di stress dovuto allo sfacelo del matrimonio. L’appellante contesta altresì che la denuncia mendace abbia comportato gravi conseguenze per il marito, le quali non possono ravvisarsi – essa sostiene – nella mera riduzione del diritto di visita. In definitiva essa chiede un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili fino al 31 dicembre 2012, ricordando che la necessità di accudire al figlio le impedisce la ricerca di un’attività lucrativa idonea.

a) Ove si debba decidere se – e in che misura – fissare un contributo di mantenimento a norma dell’art. 125 cpv. 1 e 2 CC, la giurisprudenza ha già avuto modo di distinguere secondo la durata del vincolo. Trattandosi in concreto di un matrimonio breve (meno di 5 anni), fa stato per il coniuge richiedente il tenore di vita avuto prima di sposarsi (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 287 n. 05.120). Nella fattispecie tutto quanto l’appellante potrebbe pretendere è dunque di essere reintegrata nella situazione economica in cui si troverebbe se non fosse stata sposata, senza dimenticare però che la nascita del figlio ne limita la potenzialità di reddito e che di ciò occorre tenere conto. Ora, l’entità di un obbligo di mantenimento dipende anzitutto dalle necessità del coniuge richiedente e dal grado di autonomia che si può da lui pretendere per sovvenire al proprio «debito mantenimento», in particolare dalla sua capacità di intraprendere un’attività professionale o di riprendere un’attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (SCHWENZER, op. cit., n. 13 ad art. 125 CC).

b) In concreto il figlio ha 10 anni, sicché per 6 anni alla moglie non potrebbe essere imposto – in linea di principio – un grado d’occupazione superiore al 50% (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b; SCHWENZER, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). La moglie non ha invero alcuna formazione professionale particolare, ma si potrebbe pretendere che essa si attivi a metà tempo come donna delle pulizie, ciò che le permetterebbe di guadagnare attorno ai fr. 1400.– netti mensili (salari minimi del contratto normale di lavoro per il personale domestico in: FU 102/2006 pag. 8391). Il fatto è che con tale reddito essa non sarebbe in grado di sopperire autonomamente nemmeno al proprio fabbisogno minimo di fr. 2832.– mensili. Ciò la legittimerebbe, di massima, a chiedere un contributo alimentare fino al momento in cui il figlio compirà 16 anni. La questione è di sapere se nella fattispecie tale contributo vada negato o ridotto siccome «manifestamente iniquo» nell’accezione dell’art. 125 cpv. 3 CC.

c) Secondo l’art. 125 cpv. 3 n. 3 CC un contributo risulta manifestamente iniquo, in particolare, ove l’avente diritto abbia commesso «un grave reato contro l’obbligato». Tale disposizione si ispira alle finalità degli art. 477 n. 1 CC in materia di diseredazione e 249 n. 1 CO in materia di ripetizione di beni donati (GLOOR/SPYCHER: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 40 ad art. 125). Determinante è la gravità concreta dell’infrazione, non la designazione giuridica astratta dell’illecito quale crimine o delitto (art. 10 cpv. 2 e 3 CP). Sicuramente gravi sono crimini o delitti intenzionali contro la vita e l’integrità fisica o sessuale, come pure contro il patrimonio (SCHWENZER, in: FamKommentar, Berna 2005, n. 96 ad art. 125 CC). Anche la calunnia può definirsi, dandosi il caso, un grave reato (STEINAUER, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 207 n. 379c; GUINAND/STETTLER/LEUBA, Droit des successions, 6a edizione, pag. 89 n. 174). L’art. 125 cpv. 3 CC va, in ogni modo, applicato con cautela (DTF 127 III 66 consid. 2a).

d) In concreto è pacifico che nel maggio del 2000 l’appellante ha denunciato mendacemente il marito per lesioni semplici, accusandolo di avere picchiato il figlio con tanta violenza da provocarne il ricovero all’ospedale e la frattura di tutt’e due le gambe. Sulla scorta della medesima falsità essa ha poi chiesto al Pretore, il 13 giugno 2001, la sospensione del diritto di visita tra padre e figlio, inducendo il Pretore a decretare il 27 giugno 2001 un diritto di visita sorvegliato, da esercitare una volta la settimana, il sabato mattina dalle ore 10.00 alle 11.30. Solo un anno dopo, il 16 luglio 2002, essa ha consentito a ripristinare l’assetto degli incontri precedente, quando ormai ciò appariva ineluttabile (in un referto del 3 dicembre 2002 il dott. X. ha escluso l’esistenza di motivi per limitare le visite). Con il suo disegno malizioso la moglie è riuscita così a mortificare per un anno il marito nei suoi affetti più cari, limitandogli per un anno i suoi incontri con il figlio.
Non si tratta – come l’appellante sostiene – di un colpo di testa dovuto al naufragio del matrimonio o di mera rivalsa per il mancato pagamento di contributi alimentari. Si tratta di una manovra ideata e condotta con determinazione, ove si consideri che essa ha segnalato gli stessi fatti all’Unità di intervento regionale, preposta a soccorrere le vittime di reati, e sulla base di un’attestazione rilasciata dall’assistente sociale di tale servizio, ha chiesto al Pretore l’immediata sospensione del diritto di visita. Simile comportamento appare ancor più riprovevole ove si pensi che avrebbe potuto ledere gravemente le relazioni tra padre e figlio. L’appellante non può quindi pretendere di colpire nell’intimo il marito con mezzi sleali e pretendere poi un contributo alimentare per essere reintegrata nella situazione in cui versava prima del matrimonio. Su questo punto l’appello si rivela chiaramente infondato.

e) Del comportamento della madre non può, ad ogni buon conto, essere chiamato a risentire il figlio. In effetti, essendo tenuta a sostentare sé medesima con un’attività a tempo pieno, essa non può provvedere alla cura e all’educazione del minorenne che si potrebbe ragionevolmente esigere in natura da una madre dispensata – parzialmente o totalmente – dall’esercizio di un’attività lucrativa. La posta per cura e educazione del figlio prevista nella tabella 2005 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento professionale del Canton Zurigo (fr. 440.– mensili dal 6° al 12° anno, fr. 315.– mensili dopo di allora), voce che il Pretore non ha considerato, va pertanto inserita nel fabbisogno in denaro del figlio.

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

22c Art. 137 cpv. 2 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2008, III. Diritto di famiglia

Misure provvisionali durante la procedura di divorzio
Le misure devono essere «necessarie».
I CCA 29.01.2008 N. 11.2007.101

1. In pendenza di divorzio il giudice decreta «le necessarie misure provvisionali» (art. 137 cpv. 2 CC). Ciò vale anche, per analogia, nel caso in cui sia pendente un’azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio (SCHWENZER, in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 52 ad art. 129 CC). Non v’è tuttavia «necessità» di misure provvisionali ove, pendente causa, i coniugi si intendano sull’assetto cautelare, per lo meno nella misura in cui il bene dei figli minorenni non sia minacciato (LEUENBERGER, in: Schwenzer, op. cit., n. 8 in fine ad art. 137 CC con richiami).

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

23c Art. 140 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2008, III. Diritto di famiglia

Convenzione su effetti del divorzio stipulata prima del matrimonio
Una convenzione su conseguenze del divorzio – foss’anche sottoscritta prima di sposarsi – nella quale si prevede il trasferimento di una proprietà fondiaria da un coniuge all’altro dopo lo scioglimento del matrimonio non necessita dell’atto pubblico, ma dev’essere approvata dal giudice del divorzio.
I CCA 19.11.2007 N. 11.2006.99

12. L’appellante invoca la convenzione datata 29 settembre 1989, affermando di avere diritto alla proprietà esclusiva della particella n. 235. Semplice scrittura privata (pur con le firme autenticate da un notaio), tale atto non adempie manifestamente però le forme di una convenzione matrimoniale (art. 184 CC). Ciò premesso, non bisogna disconoscere che quell’atto era stato stipulato anche nella prospettiva di un eventuale divorzio (clausola n. 4). E una convenzione sulle conseguenze del divorzio – foss’anche sottoscritta prima del matrimonio (GLOOR, in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 7 e 16 ad art. 140 CC) – nella quale si prevede di trasferire una proprietà fondiaria da un coniuge all’altro non necessita dell’atto pubblico (DTF 99 II 360 consid. 3a; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 335 n. 813; HAUSHEER/HEUSSER/GEISER, in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 17 ad art. 182 CC). Deve in ogni modo essere approvata dal giudice del divorzio (HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 4a edizione, n. 23.05, pag. 236 con riferimenti).

CC 1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907

24c Art. 165 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2008, III. Diritto di famiglia

Contributo straordinario di un coniuge al mantenimento della famiglia: diritto al rimborso?
Un coniuge non acquisisce un diritto al rimborso di quanto ha prelevato dai suoi acquisti o – dandosi il caso – dai suoi beni propri per il solo fatto di avere partecipato con tali beni al mantenimento della famiglia, se non ove abbia contribuito «in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto».
I CCA 22.02.2008 N. 11.2005.128

2. c) Sostiene l’appellante che a lei spettano altri fr. 12 257.25 in esito allo scioglimento del regime matrimoniale, corrispondenti alla liquidazione versatale nel maggio del 1980 dalla Cassa federale d’assicurazione quando lei ha smesso di lavorare per le PTT.
[…]
Gli atti confermano che il 9 maggio 1980 l’appellante ha ricevuto dalla Cassa federale d’assicurazione un’«indennità di uscita (pagamento in contanti)» di fr. 12 257.25. Si tratta di un capitale che la moglie aveva cominciato ad accumulare presso la rispettiva cassa pensione già prima di sposarsi e che ha continuato ad alimentare fino al 1980, quando ha smesso di lavorare per le PTT. Il marito sostiene che, essendo stata riscattata durante il matrimonio, tale prestazione va considerata alla stregua di un acquisto. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che – in deroga all’art. 197 cpv. 2 n. 2 CC – «il capitale ricevuto da un coniuge da un istituto di previdenza o per impedimento al lavoro è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni» (art. 207 cpv. 2 CC). La liquidazione in capitale ricevuta da un coniuge durante il matrimonio va considerato un bene proprio, in altri termini, nella misura in cui si riferisce al lasso di tempo che precede lo scioglimento del regime matrimoniale (RtiD I-2005 pag. 754 consid. 5a con rinvii di dottrina e giurisprudenza). In condizioni siffatte l’importo di fr. 12 257.25 ricevuto dalla moglie nel 1980 costituiva un bene proprio di lei.
Se non che, come l’appellante medesima riconosce, tale somma è stata impiegata per il fabbisogno della famiglia. E un coniuge non acquisisce un diritto al rimborso di quanto ha prelevato dai suoi acquisti o – dandosi il caso – dai suoi beni propri per il solo fatto di avere partecipato al mantenimento della famiglia, se non ove abbia contribuito «in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto» (art. 165 cpv. 2 CC; cfr. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 60 ad art. 163 CC e 34 ad art. 165; DESCHENAUX