Divorzio – Liquidazione del regime matrimoniale - Partecipazione al plusvalore tra masse diverse - 209 cpv. 3 CC
Se gli ammortamenti del debito ipotecario gravante un immobile sono avvenuti mediante lo stipendio di un coniuge - e quindi con acquisti - la massa degli acquisti dell'interessato ha diritto a un compenso verso la massa dei beni propri (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, § 20 B IV pag. 260 e 261, § 24 B III, pag. 320 e 321).
Nel concetto di "conservazione dei beni (art. 209 cpv. 3 CC) sono compresi i lavori di grande importanza, ad esclusione di semplici lavori di manutenzione (Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 341 con riferimenti dottrinali)
Misure provvisionali in causa di stato - Fabbisogno; alloggio in proprietà, spese di manutenzione - art. 145 CC
Nel costo dell'alloggio in proprietà va considerata la manutenzione ordinaria (Hausheer/Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 pag. 79), ma non quella straordinaria (in concreto: risanamento dell'impianto di riscaldamento).
Misure provvisionali in causa di stato - Fabbisogno: assicurazioni correnti - art. 145 cpv. 2 CC
Le assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o - in genere - a beneficio della famiglia) vanno ammesse nel fabbisogno del coniuge tenuto al pagamento dei premi (DTF 114 II 395 consid. 4c; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 162 ad art. 145 CC). Se la copertura assicurativa esiste, in mancanza di elementi il giudice valuta il costo presunto con cauto apprezzamento.
Misure provvisionali in causa di stato - Domanda di informazione sotto forma di edizione di documenti bancari - Opposizione della banca - Art. 145, 170 CC, 211 cpv. 2 CPC
Il fatto che la moglie abbia chiesto l'edizione di documentazione bancaria relativa al marito alla discussione orale, senza rispettare la forma scritta prescritta dall'art. 211 cpv. 2 CPC, non comporta la nullità del decreto di edizione emanato dal Pretore, se all'istituto bancario è stata concessa la possibilità di esprimersi sulla domanda. In sede di edizione la banca può contestare solo i requisiti del provvedimento per quanto la riguardano direttamente. Essa può fondare la sua opposizione sull'eccezione di prescrizione (art. 962 CO) e sull'obbligo di mantenere il segreto bancario. Non può invece proporre argomentazioni che mettano in dubbio o neghino i presupposti dell'edizione per quanto concerne le parti, la banca non avendo veste di interveniente al processo (Rep. 1991 pag. 480 seg.)
Misure provvisionali di divorzio, fabbisogno, convivenza con figlio maggiorenne - Art. 145, 163 CC
In pendenza di causa ogni coniuge ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante la comunione domestica (DTF 114 II 26 e 302 consid. 3a) o - se non altro - lo stesso tenore di vita che ha l'altro coniuge. Per conservare tale livello esistenziale il coniuge che convive con un figlio maggiorenne non deve far capo al figlio, se non nella misura in cui determinate spese (vitto e alloggio) siano causate dal figlio stesso. Questi dovrà provvedere, in altri termini, alla differenza tra la pigione riconosciuta al genitore con lui convivente e il canone di locazione effettivo, come pure alla differenza tra il minimo esistenziale riconosciuto al genitore e le spese di vitto effettive. Che il coniuge convivente assuma tali maggiori costi pagandoli con la propria quota di eccedenza non riguarda l'altro coniuge, il quale può impiegare a sua volta la propria metà eccedenza come meglio crede.
Nel fabbisogno minimo di un coniuge va incluso solo quanto si riferisce al coniuge personalmente. I figli maggiorenni e autosufficienti devono provvedere autonomamente, da parte loro, a coprire i maggiori costi dovuti alla loro presenza, senza che ciò interessi necessariamente il giudice del divorzio. Incomberà ai figli, in specie, assumere la differenza tra il fabbisogno mensile della madre ( per sé sola) e il fabbisogno complessivo dell'economia domestica comune. Essi sono liberi, del resto, di andare ad abitare da soli ove ciò non dovesse rispondere alle loro esigenze. Resta il fatto che il genitore non ha nei loro confronti alcuna pretesa derivante dal diritto matrimoniale.
Presa in considerazione e valutazione di determinati beni patrimoniali quale base di calcolo per il diritto al compenso - art. 209 cpv. 3 CC; 87 cpv. 1, 322 lett. a CPC
La natura proporzionale del diritto al compenso ai sensi dell'art. 209 CC implica necessariamente la conoscenza sia del valore iniziale del bene considerato sia del suo valore al momento della liquidazione del regime. Le conseguenze dell'assenza di indicazioni, rispettivamente di prove su questi elementi indispensabili vanno a scapito di chi fa valere un diritto al compenso (DTF 125 III 1, consid. 3).
Il giudice applica il diritto - segnatamente quello federale - d'ufficio (art. 87 cpv. 1 CPC) e può di conseguenza accogliere domande fondate sul diritto civile federale unicamente se le condizioni poste da tale diritto sono adempiute.
L'art. 322 lett. a CPC, che consente alla Camera civile di appello di ordinare d'ufficio una perizia, costituisce una semplice facoltà, senza obbligo, e non deve servire a supplire alle negligenze delle parti.
Divorzio - Scioglimento del regime matrimoniale - compenso proporzionale tra le masse di un coniuge per investimenti apportati in un immobile - Art. 209 cpv. 3 CC
La prestazione lavorativa di un coniuge, nella misura in cui ha apportato un aumento di valore di un bene, giustifica un compenso tra la massa a cui appartiene il bene (in concreto quella dei beni propri) e la massa degli acquisti.
Per il calcolo del diritto proporzionale al compenso sono determinanti il valore iniziale del bene oggetto della miglioria, il valore dell'investimento (ottenuto sommando al valore iniziale dei beni il costo dei lavori e l'eventuale contributo lavorativo dell'uno o dell'altro coniuge) e il valore del bene al momento dello scioglimento del regime.
Nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio inquisitorio, né l'applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale. L'onere di provare la consistenza degli acquisti di un coniuge e l'eventuale aumento su cui vantare pretese incombe a chi intende prevalersene.
Se i coniugi hanno concentrato l'istruttoria sull'aumento di valore degli investimenti, in particolare versando agli atti referti di parte, senza avvedersi che tale dato, preso isolatamente, non consente di calcolare il compenso tra le masse, non spetta al giudice far esperire una perizia giudiziaria al riguardo.
*-> il ricorso per riforma e il ricorso di diritto pubblico sono stati respinti il 29 giugno 1999 dal Tribunale federale.
Fabbisogno dell'obbligato alimentare - contributi a figlio maggiorenne agli studi - Art. 153, 277 cpv. 2 CC
Il sostentamento dell'ex coniuge è preponderante rispetto a quello di un figlio maggiorenne agli studi, di modo che l'obbligato alimentare deve dapprima erogare la pensione alimentare all'ex coniuge e solo in seguito eventualmente contribuire al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni.
Divorzio - Capacità lucrativa
La valutazione della capacità lucrativa di un assicurato da parte della Cassa disoccupazione, apprezzata in base all'ultimo stipendio, non è decisiva (I CCA, sentenza del 14.12.1998 nella causa S., consid. 14). Determinante è il reddito che la persona può conseguire dando prova di buona volontà, tenuto conto della sua formazione professionale, dell'età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e del mercato dell'impiego (Hausheer/Spycheer, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 48 n. 152 seg.)
Divorzio - Reddito determinante - tredicesima - gratifica
Se la tredicesima è aleatoria non può considerarsi alla stregua di un reddito cui il dipendente ha diritto. Tutt'al più può assimilarsi a una gratifica, la quale va però computata nel reddito solo se è elargita abitualmente (Bühler/Spühler, BK, 3a ed., n. 265 ad art. 156 CC).
Misure provvisionali in causa di stato - Edizione di documenti di società terze - art. 145 cpv. 2, 206, 207, 211 CPC
L'emanazione di misure provvisionali avviene nel quadro di un procedimento sommario (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) in esito a un giudizio di mera verosimiglianza (DTF 118 II 380 consid. 3b). L'istruttoria provvisionale non deve confondersi con quella di merito e l'assunzione delle prove deve limitarsi a mezzi che, già di primo acchito, appaiono pertinenti e rilevanti ai fini della decisione.
È ammissibile l'edizione di documenti da società terze che si identificano economicamente con uno dei coniugi, perché in tal caso il dualismo tra persona fisica e giuridica appare un espediente di mera forma oltre il quale l'interessato cela i suoi redditi effettivi. L'identità economica è verosimile se agli atti figura una lista manoscritta redatta dal coniuge al quale vengono richieste le informazioni e nella quale sono elencate diverse società indicate come "nostra società".
Misure provvisionali in causa di stato: contributi di mantenimento per figli maggiorenni agli studi – Art. 145 cpv. 2 CC
Ai fini dell'art. 145 cpv. 2 CC va considerato nel fabbisogno familiare soltanto quello personale dei coniugi e dei figli minorenni comuni. In circostanze particolari il giudice delle misure provvisionali può fissare un contributo di mantenimento anche dopo la maggiore età del figlio. Tale è il caso quando il figlio, ancora minorenne, sia prossimo al compimento dei 18 anni e si trovi in una formazione professionale di durata determinata, oppure quanto il contributo per il figlio maggiorenne sia già fissato in una convenzione omologata dal giudice o ancora – più semplicemente – quando i coniugi sono d'accordo che il contributo in questione sia inserito nel fabbisogno della famiglia. Mancando tali premesse, un coniuge non può far valere in suo nome la pretesa del figlio maggiorenne. Incomberà a quest'ultimo rivendicare personalmente il contributo, giusta l'art. 277 cpv. 2 CC, nei confronti del genitore renitente.
Misure provvisionali in causa di stato - Reddito della sostanza - art. 145 cpv. 2 CC
Il reddito coniugale comprende anche quello dei beni mobili e immobili (Hausheer/Spycher, Handbuch des UNterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 44 n. 01.40). Fanno eccezione i casi in cui, durante la vita in comune, i coniugi non destinassero l'insieme dei loro redditi al mantenimento, ma ne riservassero alcuni ad altri scopi (per esempio al risparmio). In simile ipotesi un coniuge non può pretendere tutt'a un tratto - contro la volontà dell'altro - che tali redditi siano impiegati anch'essi per il mantenimento, a meno che quelli precedentemente destinati a tal fine non bastino più per finanziarie due economie domestiche separate (cfr. DTF 116 II 113 consid. 3b; Rep. 1992 pag. 238 consid. 2). Qualora un coniuge sostenga che durante la vita in comune parte del reddito coniugale non era destinato al fabbisogno della famiglia, ma ad altri scopi, gli incombe di rendere verosimile l'affermazione.
Misure provvisionali in causa di divorzio - fabbisogno: spese per alloggio in proprietà - art. 145 cpv. 2, 163 CC
Dopo la fine della vita in comune ogni coniuge sopporta i costi del proprio alloggio. Alla stessa stregua di un coniuge che conduce in locazione un appartamento troppo caro per le sue sole necessità, con il risultato che deve provvedere da sé solo alla differenza tra la pigione riconosciuta dal giudice e quella effettiva, appare giusto che anche il coniuge proprietario provveda da sé solo al pagamento degli oneri ipotecari eccedenti quanto riconosciuto come ragionevole dal Pretore. Durante una causa di stato nessuno dei due coniugi può chiedere contributi all'altro per conseguire un tenore di vita più elevato di quello avuto durante la vita in comune (DTF 118 II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid. 3). Un coniuge non può dunque pretendere che l'altro gli sovvenzioni per sé solo un'abitazione occupata in precedenza da due persone.
Misure provvisionali, modifica di sentenza di separazione nell'ambito della successiva causa di divorzio
Misure provvisionali sono possibili anche quando l'azione di divorzio fa seguito a una sentenza di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 CC), nel senso che non occorre promuovere causa per far modificare la sentenza di separazione. Occorre però che le misure provvisionali si impongano già a un sommario esame, non essendo lecito scostarsi senza necessità da una sentenza - come quella di separazione - con forza di giudicato (Hausheer/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 ad art. 145 CC).
Misure provvisionali in causa di stato - Fabbisogno: mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, di figlio nato nel matrimonio e del coniuge - Ripartizione tra i beneficiari
Il genitore tenuto al mantenimento di un figlio adulterino perde, ove non abbia mezzi sufficienti per onorare l'obbligo di mantenimento, sia la quota a libera disposizione (art. 164 CC) sia gli eventuali contributi straordinari dell'art. 165 CC (consid. 2c). Se ciò ancora non basta, il coniuge di tale debitore deve tollerare che il contributo di quest'ultimo alla famiglia sia ridotto (Bräm in: Zürcher Kommentar, n. 143 ad art. 159 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 42 ad art. 159 CC).
I figli di un medesimo genitore, siano essi nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio, hanno diritto nei confronti di tale genitore a un uguale livello di vita (DTF 120 II 285 consid. 3, 116 II 110 consid. 4).
I contributi per il coniuge e per i figli minorenni non sono prioritari l'uno sull'altro e se i mezzi del genitore tenuto al mantenimento non sono sufficienti a coprire tutti i suoi obblighi alimentari, rimane solo la possibilità di ridurre tutte le somme in proporzione.
Modifica di contributi provvisionali - Calcolo in caso di sopravvenuta maggiore età di uno dei figli - Art. 145 cpv. 2, 277 cpv. 2 e 278 cpv. 2 CC
Se ricorrono le premesse di una modifica, il giudice deve adattare i contributi provvisionali alle mutate circostanze, inserendo nel calcolo i nuovi elementi. Non può limitarsi ad accertare che un elemento è cambiato, senza trarre conclusioni.
Filiazione – diritto alle relazioni personali – restrizioni all'esercizio del diritto di visita – Art. 273 cpv. 1 CC
Una restrizione al diritto di visita, in concreto l'obbligo per i genitori di partecipare periodicamente a colloqui presso il centro d'incontro, si giustifica solo se è necessario proteggere il figlio da comportamenti inadeguati dell'uno o dell'altro genitore. La mancanza di dialogo e l'accesa conflittualità dei genitori non sono sufficienti, in assenza di ripercussioni sul figlio, per imporre loro di presentarsi periodicamente al centro d'incontro per colloqui intesi a ridurre i conflitti.
*nella causa V. c. S. (il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il 14 ottobre 1999, per carenza di requisiti formali, il ricorso di diritto pubblico presentato dal genitore, cfr. DTF 118 Ia 473 consid. 2 e 3)
Misure a protezione dell'unione coniugale - determinazione del contributo di mantenimento: ripartizione dei ruoli durante il matrimonio - art. 173 cpv. 1 CC
Nella determinazione dell'obbligo contributivo occorre tenere conto del riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il matrimonio. Se un coniuge esercita un'attività lucrativa, mentre l'altro si occupa dell'economia domestica, incombe al primo assumere le spese dell'unione coniugale (Hasenböhler, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 7 ad art. 173).
Filiazione – diritto alle relazioni personali – regolamentazione del diritto di visita relativo a un ragazzo in età scolastica - estensione: vacanze scolastiche
Il diritto di visita deve essere determinato nel modo oggettivamente più preciso possibile, all'occorrenza anche d'ufficio.
Per principio il diritto di visita a ragazzi in età scolastica comprende - nel Ticino - un fine settimana su due, oltre alcune settimane durante le vacanze (per il resto della Svizzera v. DTF 123 III 450 consid. 3a con rinvio a Schwenzer, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 273). La prassi giudiziaria ticinese concede, come minimo, due settimane durante le sole vacanze estive, oltre una settimana alternativamente a Natale e Pasqua. Considerato che il diritto di visita tende viepiù a estendersi per il bene del figlio, tanto che nella Svizzera Romanda il genitore non affidatario ottiene - di regola - un diritto di visita pari alla metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450 consid. 3a), in un caso in cui non si impongono restrizioni per il bene del figlio appare giustificato fissare un diritto di visita che comprenda almeno una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o carnevale e tre settimane durante le vacanze estive.
Appello in materia tutelare - requisiti minimi - art. 309 cpv. 5 CPC
Nel caso in cui un tutelato insorge personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, le esigenze formali dell'appello vanno per certi versi attenuate, essendo sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi dell'impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB/2, n. 41 ad art. 420).
Irricevibilità di un appello in materia tutelare che si esaurisce in una dichiarazione di ricorso, senza motivazione.