| Caso 78, 1 aprile 2003 | << caso precedente | caso successivo >> |
Se i genitori di un figlio si sono risposati, nel calcolo del contributo di mantenimento va considerata la situazione economica del nuovo marito della madre e della nuova moglie del padre? Come deve essere ripartito tra i genitori il fabbisogno in denaro del figlio?
In una sentenza del 30 dicembre 2002 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Quando le disponibilità dei genitori, sommate, sono sufficienti per coprire il fabbisogno del figlio minorenne, è superfluo accertare la situazione economica del nuovo marito della madre e della nuova moglie del padre, il cui dovere di assistenza è sussidiario rispetto all'obbligo alimentare dei genitori. Il fabbisogno in denaro del figlio tra i genitori deve essere ripartito tra di loro in proporzione alla rispettiva disponibilità finanziaria.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Data creazione: 1 aprile 2003
Data modifica: 20 luglio 2009

Il quadro concreto della situazione riportato dalla massima di cui sopra è il seguente.
Dato che la disponibilità complessiva dei genitori (CHF 2'830.--) è superiore al fabbisogno minimo del figlio (CHF 1'920.--), risulta superfluo accertare la situazione finanziaria del secondo marito della madre e della seconda moglie del padre, il cui dovere di assistenza è sussidiario rispetto all'obbligo dei genitori (cfr. DTF 127 III 71, consid. 3).
Per capire esattamente quanto deve ciascun genitore per il mantenimento del figlio si deve operare il seguente calcolo: fabbisogno totale del figlio x spettanza del genitore obbligato : spettanza totale, ossia quanto segue:
Sentenza non pubblicata.