| Caso 119, 17 gennaio 2005 | << caso precedente | caso successivo >> |
Cosa accade se per la procedura di merito le parti non dimostrano interesse, chiedendo unicamente la trattazione di procedure cautelari?
In una sentenza del 9 agosto 2004*, il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Nella procedura di protezione dell'unione coniugale il giudice può emanare decreti cautelari "nelle more istruttorie" (cosiddetti decreti supercautelari) in casi di urgenza. Una procedura provvisionale ha vita propria rispetto alla causa di merito. L'istruttoria sulle domande provvisionali non impedisce pertanto la perenzione processuale della causa di merito sulle misure di protezione dell'unione coniugale.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Data creazione: 17 gennaio 2005
Data modifica: 19 aprile 2009

Secondo l'art. 351 CPC, il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico. La mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale. In tal caso il giudice, d'ufficio, stralcia la causa dal ruolo. Il termine di due anni non decorre quando il processo rimane sospeso giusta l'art. 107 CPC e quando le parti sono in attesa dell'emanazione della sentenza.
Nel caso concreto la procedura è stata avviata con istanza di misure di protezione dell'unione coniugale in data 30 gennaio 2001; con la medesima istanza è stata chiesta anche l'adozione di misure cautelari. E' seguita una prima udienza, il 14 marzo 2001, e una serie successiva di richieste di misure supercautelari e relative susseguenti udienze. L'istanza di protezione dell'unione coniugale non è probabilmente stata mai discussa, ma al massimo lo è stata all'udienza del 14 marzo 2001: dopo tale data non vi è stato per tale procedura più alcun atto istruttorio. Con ordinanza 17 luglio 2003 il Pretore ha citato le parti per il dibattimento finale (a cui le parti hanno rinunciato a comparire, presentando i rispettivi memoriali conclusivi scritti).
Il Tribunale d'appello nella sentenza scaturita dagli appelli di entrambe le parti ha dato e ribadito alcune indicazioni procedurali, tra cui:
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello: I CCA 11.2003.138.