| Caso 120, 31 gennaio 2005 | << caso precedente | caso successivo >> |
Le condizioni per l'ottenimento di alimenti da parte dei figli minorenni si applicano anche ai figli maggiorenni?
In una sentenza dell'8 novembre 2004*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Il carattere eccezionale del mantenimento di figli maggiorenni è stato relativizzato con l'entrata in vigore della nuova legge del 1° gennaio 2000, in particolare per quei figli che hanno compiuto 18 anni, ma non ancora 20 anni. La formazione professionale di regola deve essere pianificata, per lo meno in grandi linee, prima della maggiore età. L'obbligo di contribuire ai figli dopo la maggiore età dipende anche dalle relazioni personali; se per la sola colpa del figlio non vi sono rapporti tra lui e il genitore debitore degli alimenti, quest'ultimo può rifiutarsi di pagare; relativizzazione del concetto in caso di divorzio.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Data creazione: 31 gennaio 2005
Data modifica: 17 settembre 2009

Secondo l'art. 277 cpv. 2 CC se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. Alcuni criteri della giurisprudenza sono già stati trattati nel caso-006, caso-009 e nel caso-033.
Nella sentenza oggetto del presente caso val la pena di evidenziare alcuni passaggi, che qui di seguito riassumo:
consid. 3e pag. 207); se tali rapporti sono inesistenti per la sola colpa del figlio, i genitori possono rifiutare di pagare un contributo di mantenimento (DTF 120 II 177 consid. 3c pag. 179 e rinvii); una certa prudenza va tuttavia considerata nel caso di figli di genitori divorziati, dove vi sono emozioni e tensioni maggiori; tuttavia se un figlio che rifiutava durante la minore età di vedere il genitore debitore dell'alimento continua questo suo agire anche dopo il compimento della maggiore età, nel caso in cui il debitore degli alimenti si sia comportato correttamente con il figlio, l' attitudine inflessibile di quest'ultimo può permettere al genitore di non contribuire più al suo mantenimento (DTF 129 III 375 consid. 4.2 pag. 379/380; 113 II 374 consid. 4 pag. 378 ss).
Per quanto riguarda la quantificazione degli alimenti, rimando in particolare al caso-006 e al caso-009.
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.205/2004 /frs (cfr. FamPra.ch 2/2005, N. 70, pag. 414).
Segnalo inotre che l’interruzione di un apprendistato, per motivi che non sono riconducibili alla mancanza di volontà, non comporta automaticamente il decadimento della pretesa di mantenimento dopo la maggiore età nel corso di una seconda formazione (sentenza TF 5A_563/2008 del 4 dicembre 2008; v. anche FamPra 2/2009, N. 57).