| Caso 157, 18 settembre 2006 | << caso precedente | caso successivo >> |
Quali sono i principi che reggono una modifica di una sentenza di divorzio per quanto concerne i contributi alimentari a favore dei figli?
In una sentenza dell'8 settembre 2005* il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
La legittimazione passiva spetta al figlio. Il contributo di mantenimento versato per il figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo. Va effettuato concretamente il calcolo del fabbisogno minimo del debitore alimentare (e se si è risposato della seconda moglie). Il reddito determinante è quello (se del caso potenziale) del marito e, se si è risposato, della seconda moglie. Il nuovo coniuge ha l'obbligo di assistere il debitore alimentare a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge e i figli. I figli che hanno un padre comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Data creazione: 18 settembre 2006
Data modifica: 29 novembre 2011

La sentenza in questione è già stata oggetto di commento nel caso-144 limitatamente alla questione relativa alla diffida ai debitori. Per contro con il presente commento ci si limiterà ad evidenziare alcuni dei principi contenuti nella sentenza del Tribunale d'appello relativamente ad una richiesta di modifica della sentenza di divorzio, in presenza di figli di primo e secondo letto:
- il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un debitore che vive da solo (CHF 1'100.00 mensili: FU 2/2001 pag. 74), anche se poi vive in comunione domestica con un figlio maggiorenne o in concubinato con una terza persona. Tuttavia in caso di nuovo matrimonio la prassi giudiziaria è stata modificata: al debitore alimentare e alla (attuale) seconda moglie va riconosciuto il minimo esistenziale che il diritto esecutivo prevede per coppie conviventi (CHF 1550.00 mensili: FU 2/2001 pag. 74);
- il costo dell'alloggio, a sua volta, è commisurato a quello che andrebbe riconosciuto nelle circostanze concrete a un debitore solo. Tuttavia in caso di nuovo matrimonio occorre fondarsi sugli oneri effettivi di entrambi i coniugi, previa deduzione delle quote che rientrano nel fabbisogno in denaro degli eventuali figli che vivono nell'economia domestica (figli della seconda moglie e figli comuni del debitore alimentare e della seconda moglie);
- i costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti solo ove il mezzo sia necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Se tali spostamenti possono essere ragionevolmente compiuti facendo capo ai mezzi pubblici, si riconosce – soprattutto in caso di ristrettezze economiche – il relativo costo dell'abbonamento;
- il carico tributario del debitore tenuto al versamento di contributi alimentari non deve essere considerato in presenza di ristrettezze economiche (cfr. su tale argomento il caso-086);
CHF1'550.00
CHF 512.00
CHF 90.00
CHF 432.00
CHF 40.00
CHF 200.00
CHF 31.00
CHF 0.00
CHF 2'855.00
- esso non può eccedere la disponibilità del debitore, nel senso che questi non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 68, consid. 2c pag. 70 con rinvii);
- determinante non è il reddito effettivo conseguito dal genitore, ma il reddito che il genitore potrebbe conseguire dando prova di buona volontà, tenuto conto della sua formazione professionale, dell'età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e della situazione sul mercato dell'impiego (cfr. DTF 128 III 4, consid. 4a pag. 5);
- se il debitore degli alimenti si risposa, il nuovo coniuge ha l'obbligo di assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge e i figli (art. 159 cpv. 3 CC), al punto da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (DTF 127 III 68 consid. 3 pag. 72 con richiami);
- dato che la seconda moglie deve prendersi cura del figlio comune della coppia, che ha appena due anni, di regola non è tenuta a esercitare un'attività lucrativa – nemmeno a tempo parziale – finché il figlio a lei affidato non abbia compiuto i 10 anni (DTF 115 II 6 consid. 3c e 11 consid 5a pag. 10). Comunque se riceve delle entrate da invalidità per sé e le completive per i figli minorenni le medesime vanno computate nel calcolo finale;
- viene calcolato in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, non secondo i minimi esistenziali del diritto esecutivo (definiti inidonei finanche dal Tribunale federale: sentenza 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2b);
- secondo l'edizione 2005 della relativa tabella, il fabbisogno in denaro di un figlio fino al 6° anno di età che vive con un fratello (consanguineo o uterino che sia) ammonta a CHF 1660.00 mensili, da cui si devono dedurre CHF 565.00 per cura e educazione, forniti in natura dalla madre;
- per quel che è dell'alloggio, se è nota la spesa effettiva occorre sostituire l'importo tabellare di CHF 320.00 con la quota a carico del genitore affidatario (un terzo per il primo figlio e un quarto per il secondo: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Dandosi una locazione di CHF 1230.00 mensili, in concreto la quota a carico del figlio minore risulta così di fr. 307.– mensili;
- il fabbisogno in denaro del figlio comune risulta così, in definitiva, di CHF 1082.00 mensili;
CHF 3'338.00
CHF 2'732.00
CHF 6'070.00
CHF 2'855.00
CHF 1'082.00
CHF 3'937.00
CHF 2'133.00
CHF 1'066.50
Se tuttavia il debitore alimentare la sua eccedenza di CHF 1'066.50 al mantenimento dei figli del primo matrimonio, il figlio comune risulterebbe indebitamente privilegiato rispetto ai figli nati dal primo matrimonio debitore alimentare. Il fabbisogno in denaro del figlio comune non è per nulla prioritario rispetto a quello dei figli nati dal primo matrimonio. Anzi, un simile assunto offenderebbe la giurisprudenza del Tribunale federale, in ossequio alla quale i figli che hanno un padre comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 285 consid. 3b/bb pag. 291; 116 II 110 consid. 4a pag. 114). Poco importa che essi vivano insieme al genitore o separati (Rep. 1999 pag. 60 in alto).
CHF 3'338.00
CHF 2'732.00
CHF 6'070.00
CHF 2'855.00
CHF 3'215.00
CHF 1'607.50
Con tale eccedenza il debitore alimentare deve provvedere ai fabbisogni in denaro dei suoi quattro figli (tre del primo matrimonio e uno del secondo matrimonio), per complessivi CHF 5'215.00 mensili (CHF 1'082.00 + CHF 1'573.00 + CHF 1'305.00 + CHF 1'255.00). La seconda moglie con la propria quota dovrebbe invece far fronte ai fabbisogni dei propri figli (compreso quello comune con il debitore alimentare). Non essendovi tuttavia risorse sufficienti, la somma a disposizione marito va ripartita proporzionalmente limitatamente tra i figli di lui, compreso il figlio comune (FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvio a DTF 127 III 68 consid. 2 pag. 71; Rep. 1999 pag. 152), senza possibilità di poter partecipare al mantenimento dei figli della sola seconda moglie e ciò secondo il seguente metodo di calcolo:
ca. CHF 485.00
CHF 400.00
CHF 385.00
CHF 335.00
* Sentenza pubblicata su internet: I CCA 11.2005.12.
Sul principio di parità di trattamento dei figli nati da diversi matrimoni, cfr. anche DTF 137 III 59 (JdT 2011 II 359), da cui risultano dei principi parzialmente differenti rispetto alla giurisprudenza del Tribunale d'appello di Lugano.