| Caso 69, 1 novembre 2002 | << caso precedente | caso successivo >> |
Se un coniuge utilizza dei fondi della cassa pensioni per l'acquisto di un'abitazione, come si calcola la prestazione di libero passaggio da dividere al momento del divorzio?
In una sentenza del 13 maggio 2002 il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna ha stabilito quanto segue:
I mezzi della previdenza professionale utilizzati per l'acquisto di un'abitazione rimangono vincolati allo scopo di previdenza. Se al momento del divorzio non si è ancora manifestato alcun caso di previdenza, i fondi investiti nell'abitazione devono essere divisi giusta gli artt. 122 e 123 CC.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Data creazione: 1 novembre 2002
Data modifica: 19 aprile 2009

Nel caso trattato dal Tribunale federale, un coniuge aveva utilizzato dei fondi della propria cassa pensioni per finanziarie un'abitazione prima del matrimonio.
Il Tribunale federale ha precisato che l'importo utilizzato deve essere calcolato, ossia aggiunto alla prestazione di libero passaggio al momento del divorzio, così come deve essere considerato e dunque aggiunto alla prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio. A differenza della prestazione di uscita, il versamento anticipato per l'acquisto di un'abitazione non matura interessi ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 seconda frase della LFLP.
Riprendendo i dati relativi della sentenza, il calcolo corretto avviene allora nel modo seguente:
Sentenza pubblicata in Semaine Judiciaire 32 I/2002, pag. 489; sentenza non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale, ma pubblicata sul sito internet del Tribunale federale: B.1/01; B4/01.