| Caso 201, 1 settembre 2008 | << caso precedente | caso successivo >> |
E' possibile rinunciare alla ripartizione della previdenza professionale in caso di divorzio in un atto di separazione dei beni o in genere in un atto che non sia una convenzione di divorzio?
In una sentenza del 4 febbraio 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:
Una rinuncia convenzionale alla pretesa relativa alla liquidazione delle prestazioni di uscita previdenziali professionali per convenzione matrimoniale è nulla.
* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5A_623/2007
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Data creazione: 1 settembre 2008
Data modifica: 30 marzo 2009

La sentenza oggetto del presente commento rammenta alcuni principi validi nell'ambito della divisione previdenziale in caso di divorzio.
I coniugi, entrambi cittadini germanici, residenti in Svizzera, avevano sottoscritto in Germania circa un mese prima di sposarsi un contratto matrimoniale sotto forma di atto notarile contemplante tra l'altro la separazione dei beni, la rinuncia reciproca a pretese in merito alla rispettiva previdenza professionale e la regolamentazione alimentare in caso di divorzio. Il matrimonio è stato contratto il 21 marzo 2007 e il marito ha promosso una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale ad inizio 1998; il divorzio è stato da lui introdotto il 23 gennaio 2004; una volta pronunciato è cresciuto in giudicato il 4 marzo 2005. Il marito è stato prepensionato al 1° aprile 2005 a seguito del fatto che l'8 marzo 2005 ha compiuto 62 anni.
Dalla sentenza del Tribunale federale emergono i seguenti concetti giuridici:
E' interessante notare come il Tribunale federale nella sentenza in questione abbia affrontato la questione della possibilità di far valere il concetto di abuso di diritto nel caso in cui un coniuge sottoscrive un contratto matrimoniale di rinuncia alle pretese previdenziali in caso di divorzio e poi al momento del divorzio fa valere i suoi diritti previdenziali ai sensi del diritto imperativo: di principio è ammissibile concepire l'abuso di diritto, ma a determinate condizioni (non adempiute nel caso concreto - consid. 4.3 e 4.4).
Rilevo inoltre il fatto che il periodo determinante per il calcolo della suddivisione della prestazione di libero passaggio è quello intercorso tra la data del matrimonio e la data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (o del dispositivo in cui il Giudice pronuncia il divorzio), mentre è irrilevante l'eventuale periodo di separazione durante un matrimonio che risulta puramente formale (DTF 133 III 401, consid. 3.2, pag. 403 e sentenza TF non pubblicata nella raccolta ufficiale 5C.111/2001).