Sentenza I CCA 29.10.2002 (inc. 11.2002.81)

Pubblicazione: 
BOA N. 26, dicembre 2003

Modifica di sentenza di divorzio - riduzione del contributo di mantenimento per il figlio minore - procedura - portata della massima ufficiale e del principio inquisitorio - dovere di assistenza del nuovo coniuge del debitore alimentare - art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC, 134 cpv. 2, 279, 285 e 286 cpv. 2 CC

La modifica di un contributo di mantenimento in favore del figlio minore è retta dal nuovo diritto del divorzio. Sono quindi applicabili le norme di procedura prescritte dall'art. 279 CC.
Il principio inquisitorio non esonera la parte dall'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti decisivi per il giudizio. Il debitore che si è risposato e chiede la riduzione del contributo di mantenimento del figlio minore deve dunque fornire dati non solo sulla sua situazione, ma anche su quella della nuova moglie (reddito e spese), tenuta ad assisterlo nell'adempimento dei suoi obblighi alimentari.