Sentenza I CCA 20.4.2000 nella causa C. c. C. 11.98.57*

Pubblicazione: 
BOA N. 21, maggio 2001

Divorzio: azione unilaterale dopo sospensione della vita comune - diritto transitorio: inizio di decorrenza del termine per il computo dei quattro anni di separazione - Equa indennità per la mancata ripartizione della previdenza professionale - Obbligo di mantenimento dopo il divorzio: matrimonio di breve durata senza figli - Art. 114, 124, 125 CC, 7b cpv. 2 tit. fin. CC

Nelle cause di divorzio avviate prima del 1° gennaio 2000 un coniuge può formulare una domanda di divorzio fondata sull'art. 114 CC se la sospensione della vita in comune si è verificata almeno quattro anni prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio.
L'indennità adeguata dopo il sopraggiungere di un caso di previdenza ai sensi dell'art. 124 CC richiede che l'uno o l'altro dei coniugi formuli pretese al riguardo.
Un coniuge in età avanzata (60 anni), titolare di una rendita intera d'invalidità già al momento del matrimonio, non può essere obbligato a intraprendere un'attività lavorativa. Non gli può quindi essere calcolato un reddito ipotetico in aggiunta alla rendita d'invalidità. Una brevissima convivenza coniugale, durata quattro mesi, non giustifica una solidarietà dopo il divorzio verso il coniuge, invalido, le cui lacune previdenziali sono indipendenti dal matrimonio e derivano da una tardiva affiliazione alle assicurazioni sociali svizzere.

Si rende attenti che dal 1. giugno 2004 la durata del periodo di separazione è stata portata da quattro a due anni (ndr).

* (FamPra.ch 2001 pag. 99, Rep.; la sentenza con la quale il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma è parzialmente pubblicata in DTF 126 III 401)