Sentenza I CCA 5.9.2000 nella causa 11.98.153 H. c. H.

Pubblicazione: 
BOA N. 21, maggio 2001

Modifica di sentenza di divorzio - contributo alimentare per l'ex coniuge - diritto transitorio - procedura applicabile: nuovi documenti in appello - art. 153 vCC, 7a cpv. 3 tit. fin. CC, 138 cpv. 1 CC

La modifica di una sentenza di divorzio, per quel che concerne il contributo dovuto all'ex coniuge, soggiace al diritto applicabile prima della modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2000 dal profilo sostanziale, mentre gli aspetti procedurali sono disciplinati dalla legge nuova.
L'esibizione di nuovi documenti in appello è di principio ammissibile.
L'art. 153 cpv. 2 vCC si applica alle rendite assegnate a norma dell'art. 151 cpv. 1 vCC a titolo di contributo alimentare, ma non a quelle destinate a compensare la perdita di aspettative in seguito al divorzio.
La richiesta di soppressione di un contributo alimentare implica la possibilità per il giudice di ridurre semplicemente l'ammontare della rendita, senza riguardo alla circostanza che l'attore non abbia cifrato la sua pretesa o non abbia formulato conclusioni subordinate.