- Contributi di dottrina
- Sentenze pubblicate sul BOA
- BOA N. 28, dicembre 2004
- BOA N. 26, dicembre 2003
- BOA N. 24, dicembre 2002
- BOA N. 22, dicembre 2001
- BOA N. 21, maggio 2001
- BOA N. 18, dicembre 1999
- Sentenza I CCA 20.1.1999 nella causa G. c. G., inc. n. 11.97.102
- Sentenza I CCA 2.2.1999 nella causa B. c. B., inc. n. 11.98.183
- Sentenza I CCA 4.2.1999 nella causa M. c. M., inc. n. 11.98.198
- Sentenza I CCA 8.2.1999 nella causa A. c. A., inc. n. 11.99.15
- Sentenze I CCA 12.2.1999 nella causa T. c. T., inc. n. 11.98.54; 14.4.1999 nella causa S.c. S., inc. n. 11.97.196
- Sentenza I CCA 16.03.1999
- Sentenza I CCA 16.3.1999 nella causa G. c. G. *
- Sentenza I CCA 31.3.1999, inc. n. 11.97.167 nella causa P. c. P.
- Sentenza I CCA 14.4.1999 nella causa S. c. S., inc. n. 11.97.196
- Sentenza I CCA 14. 4.1999 nella causa S. c. S., inc. n. 11.97.196
- Sentenza I CCA 20.4.1999 inc. n. 11.99.44 nella causa C. c. C.
- Sentenza I CCA 29.4.1999 nella causa Dell'A. c. Dell'A., inc. n. 11.98.130
- Sentenza I CCA 11.5.1999, nella causa St. c. St., inc. n. 11.98.74
- Sentenza I CCA 11.5.1999 nella causa St. c. St., inc. n. 11.98.74
- Sentenza I CCA 1.6.1999 nella causa D'A. c. D'A., inc. n. 11.97.172
- Sentenza I CCA 1.6.1999 nella causa D'A. c. D'A., inc. n. 11.97.172
- Sentenza I CCA 30.7.1999 nella causa J. c. J., inc. n. 11.98.96
- Sentenza I CCA 23.8.1999. inc. n. 11.99.69*
- Sentenza I CCA 10.9.1999 nella causa K. c. K., inc. n. 11.98.132
- Sentenza I CCA 22.9.1999 nella causa B. c. B., inc. n. 11.98.95
- Sentenza I CCA 11.10.1999, ricorrente E., inc. n. 11.99.128
- Sentenze pubblicate sulla RTiD
- Riviste ed altri indirizzi web
- Calcolo alimenti
Sentenze I CCA 12.2.1999 nella causa T. c. T., inc. n. 11.98.54; 14.4.1999 nella causa S.c. S., inc. n. 11.97.196
Pubblicazione:
BOA N. 18, dicembre 1999 Misure provvisionali di divorzio, fabbisogno, convivenza con figlio maggiorenne - Art. 145, 163 CC
In pendenza di causa ogni coniuge ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante la comunione domestica (DTF 114 II 26 e 302 consid. 3a) o - se non altro - lo stesso tenore di vita che ha l'altro coniuge. Per conservare tale livello esistenziale il coniuge che convive con un figlio maggiorenne non deve far capo al figlio, se non nella misura in cui determinate spese (vitto e alloggio) siano causate dal figlio stesso. Questi dovrà provvedere, in altri termini, alla differenza tra la pigione riconosciuta al genitore con lui convivente e il canone di locazione effettivo, come pure alla differenza tra il minimo esistenziale riconosciuto al genitore e le spese di vitto effettive. Che il coniuge convivente assuma tali maggiori costi pagandoli con la propria quota di eccedenza non riguarda l'altro coniuge, il quale può impiegare a sua volta la propria metà eccedenza come meglio crede.
Nel fabbisogno minimo di un coniuge va incluso solo quanto si riferisce al coniuge personalmente. I figli maggiorenni e autosufficienti devono provvedere autonomamente, da parte loro, a coprire i maggiori costi dovuti alla loro presenza, senza che ciò interessi necessariamente il giudice del divorzio. Incomberà ai figli, in specie, assumere la differenza tra il fabbisogno mensile della madre ( per sé sola) e il fabbisogno complessivo dell'economia domestica comune. Essi sono liberi, del resto, di andare ad abitare da soli ove ciò non dovesse rispondere alle loro esigenze. Resta il fatto che il genitore non ha nei loro confronti alcuna pretesa derivante dal diritto matrimoniale.
