Sentenze I CCA 12.2.1999 nella causa T. c. T., inc. n. 11.98.54; 14.4.1999 nella causa S.c. S., inc. n. 11.97.196

Pubblicazione: 
BOA N. 18, dicembre 1999

Misure provvisionali di divorzio, fabbisogno, convivenza con figlio maggiorenne - Art. 145, 163 CC

In pendenza di causa ogni coniuge ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante la comunione domestica (DTF 114 II 26 e 302 consid. 3a) o - se non altro - lo stesso tenore di vita che ha l'altro coniuge. Per conservare tale livello esistenziale il coniuge che convive con un figlio maggiorenne non deve far capo al figlio, se non nella misura in cui determinate spese (vitto e alloggio) siano causate dal figlio stesso. Questi dovrà provvedere, in altri termini, alla differenza tra la pigione riconosciuta al genitore con lui convivente e il canone di locazione effettivo, come pure alla differenza tra il minimo esistenziale riconosciuto al genitore e le spese di vitto effettive. Che il coniuge convivente assuma tali maggiori costi pagandoli con la propria quota di eccedenza non riguarda l'altro coniuge, il quale può impiegare a sua volta la propria metà eccedenza come meglio crede.
Nel fabbisogno minimo di un coniuge va incluso solo quanto si riferisce al coniuge personalmente. I figli maggiorenni e autosufficienti devono provvedere autonomamente, da parte loro, a coprire i maggiori costi dovuti alla loro presenza, senza che ciò interessi necessariamente il giudice del divorzio. Incomberà ai figli, in specie, assumere la differenza tra il fabbisogno mensile della madre ( per sé sola) e il fabbisogno complessivo dell'economia domestica comune. Essi sono liberi, del resto, di andare ad abitare da soli ove ciò non dovesse rispondere alle loro esigenze. Resta il fatto che il genitore non ha nei loro confronti alcuna pretesa derivante dal diritto matrimoniale.