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20c Art. 125 CC
Pubblicazione:
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2008, III. Diritto di famiglia Obbligo di mantenimento dopo il divorzio
Il contributo alimentare che il marito divorziato deve alla prima moglie prevale su quello dovuto alla seconda?
I CCA 25.01.2008 N. 11.2006.20
7. f) In merito al contributo alimentare dovuto alla prima moglie, non ammesso dal primo giudice nel fabbisogno minimo del marito, dagli atti risulta che in seguito al divorzio pronunciato il 9 settembre 1996 dal Pretore di B. l’appellante è stato condannato a versare alla prima moglie un contributo di fr. 1500.– mensili giusta l’art. 152 vCC, ridotto il 22 maggio 2001 a fr. 530.– mensili dal Pretore di L. Contrariamente all’assunto del Segretario assessore, dunque, la pretesa è sufficientemente documentata.
[…]
Resta il fatto che in caso di divorzio gli obblighi alimentari di un debitore verso la seconda moglie non prevalgono sulle spettanze della prima moglie (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 444 n. 08.23; SCHWENZER, in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 29 ad art. 125 CC). D’alto lato il contributo in favore della prima moglie è estraneo all’attuale bilancio familiare, che comprende unicamente il fabbisogno della seconda moglie e quello della figlia comune. Al contributo per la prima moglie, in altri termini, il marito divorziato deve provvedere con il proprio margine disponibile. Né la seconda moglie può pretendere di vedersi garantire in ogni modo la copertura del fabbisogno suo e della figlia. Dandosi risorse insufficienti, la somma a disposizione del marito va suddivisa proporzionalmente tra gli aventi diritto.
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907
