24c Art. 165 cpv. 1 CC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2008, III. Diritto di famiglia

Divorzio: indennità per contributo straordinario nell’attività del coniuge

I coniugi che stipulano una convenzione di separazione nella quale regolano senza riserve le conseguenze finanziarie e la liquidazione del regime dei beni si presumono avere rinunciato a vicendevoli pretese fondate sull’art. 165 cpv. 1 CC.
I CCA 21.9.2007 N. 11.2004.131

3. c) L’indennità fondata sull’art. 165 cpv. 1 CC è una pretesa sui generis del diritto della famiglia (HASENBÖHLER/OPEL in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 18 ad art. 165; HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 7 ad art. 165 CC). Tuttavia, i rapporti di dare e avere fra coniugi influiscono sulla liquidazione del regime dei beni, sicché pretese a tale titolo devono essere fatte valere in tale contesto (BRÄM in: Zürcher Kommentar, 2a edizione, n. 105 ad art. 165 CC). Per la dottrina non è pertanto ammissibile presentare richieste d’indennità fondate sull’art. 165 CC in un momento successivo alla liquidazione del regime dei beni (BRÄM, loc. cit.; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 50 ad art. 165 CC). E ove i coniugi abbiano concluso una convenzione di divorzio o di separazione nella quale hanno regolato le conseguenze finanziarie e la liquidazione del regime dei beni senza riserve, si deve ritenere che hanno rinunciato a eventuali pretese fondate sull’art. 165 CC (BRÄM, op. cit., n. 106 in fondo ad art. 165 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, loc. cit.). Il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare, in relazione alla completazione di una sentenza di divorzio, che se il giudice ha statuito sulla liquidazione del regime dei beni la disciplina va considerata – nel dubbio – come esauriente (DTF 108 II 385 in basso). L’onere di provare l’esistenza di una lacuna incombe in ogni modo a chi se ne prevale (Rep. 1991 pag. 419 consid. 1.2 in fine).

d) Nella fattispecie la convenzione omologata dal Pretore in esito all’azione di separazione contempla, sulla tematica, la clausola seguente:

5. Il regime dei beni è sciolto e liquidato nel seguente modo.
5.1. Tutti i mobili e le suppellettili siti nell’abitazione coniugale sono riconosciuti in proprietà alla moglie.
5.2. Il marito riconosce quale credito della moglie per l’aumento della sostanza coniugale l’importo di fr. 100 000.– che verserà entro il 31 dicembre 2002.

Egli si impegna a consegnare per tale importo un’adeguata garanzia, al più tardi al momento della firma della presente convenzione.
L’importo di fr. 100 000.– è stato pertanto pattuito nell’ambito della liquidazione del regime dei beni, senza alcun riferimento a indennità per contributi straordinari. D’altro canto la convenzione non contiene riserva alcuna in senso contrario né menziona tale questione. La precedente patrocinatrice della moglie, per di più, non ha saputo affermare con certezza se la convenzione regolasse tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, ma neppure ha potuto escluderlo. Resta il fatto che nella petizione di separazione la moglie aveva fatto valere anche una pretesa di fr. 150 000.– proprio per il suo contributo straordinario nella gestione dell’esercizio pubblico del marito dal 1989 al 1995 e le trattative che sono susseguite fra le parti, entrambe patrocinate, sono state lunghe e laboriose. A ragione il Pretore ha ritenuto quindi remota l’eventualità di un’inavvertenza per spiegare l’assenza nella convenzione di tale richiesta.

e) In circostanze del genere nulla indizia che i coniugi si fossero accordati nel senso di rinviare la definizione di tale aspetto a una successiva azione di divorzio. Sembrerebbe anzi il contrario, se solo si considera che, quanto ai contributi di mantenimento, la patrocinatrice della moglie (autrice materiale del documento), ha precisato che la rinuncia di quest’ultima ai contributi per sé era dovuta al fatto che il marito era «attualmente privo di reddito del lavoro». In ogni modo, in assenza di ogni riserva il marito poteva ragionevolmente ritenere in buona fede che, con la firma di tale convenzione, venissero regolati tutti i punti controversi nell’ambito della causa di separazione, segnatamente tutte le pretese formulate dalla moglie nella sua petizione (v. DTF 131 III 610 consid. 4.1 e 4.2 con riferimenti). Quanto ai rimproveri da essa mossi al convenuto in relazione alla precaria situazione finanziaria coniugale, lungi dal giustificare l’omissione nella convenzione di un’esplicita riserva circa il contributo straordinario, essi spiegano se mai le ragioni delle ampie concessioni fatte rispetto alle domande di giudizio iniziali. Ne discende che le conclusioni del Pretore meritano conferma.

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907