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34c Art. Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2005, III. Diritto di famiglia Organizzazione della vita separata: contributo al coniuge non attivo professionalmente
Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all’eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa sia compatibile con la situazione personale del coniuge interessato (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (consid. 4).
I CCA 27.5.2005 N. 11.2003.60
4. L’appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia computato alla moglie, invece del reddito effettivo di fr. 1850.– netti mensili, un guadagno ipotetico di almeno fr. 4500.– netti mensili. Egli fa valere che al momento della separazione (fine ottobre del 2001) l’istante aveva 42 anni, che essa conosce quattro lingue, ha una formazione come monitrice di ginnastica, ha seguito corsi di computer, ha lavorato per alcune banche, gode di buona salute e non deve più occuparsi dei figli. A torto il primo giudice le avrebbe accordato dunque un periodo (indeterminato) per una «riqualificazione professionale mirata» come monitrice di ginnastica, lavoro che non le consentirà mai – per ammissione di lei stessa – alcuna autosufficienza economica. Tanto più, soggiunge l’appellante, che lavorando a tempo pieno come ricezionista d’albergo essa avrebbe potuto guadagnare subito fr. 3520.– netti mensili, se appena avesse cercato lavoro nel settore. Che la situazione economica della famiglia sia buona non esonera l’interessata, a mente sua, dal ricrearsi una propria autonomia in campo economico.
a) Gli art. 163 segg. CC disciplinano il mantenimento della famiglia anche dopo la fine della vita in comune. La questione del sostentamento continua dunque a essere regolata da tali norme non solo in una procedura a tutela dell’unione coniugale, ma anche in una causa di divorzio (o di separazione). E le misure prese a tal fine dal giudice a tutela dell’unione coniugale o – in pendenza di causa – dal giudice del divorzio sono per principio le stesse, tant’è che in materia di divorzio l’art. 137 cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le disposizioni a tutela dell’unione coniugale. Il problema di sapere se e in che misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell’economia domestica in seguito alla separazione sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un’attività rimunerata, va risolto di conseguenza secondo i medesimi criteri (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).
b) Nell’ambito di misure a protezione dell’unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un’attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all’eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l’estensione di un’attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro. Trattandosi poi di misure provvisionali in pendenza di divorzio occorre por mente al fatto che durante una causa di stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel caso di provvedimenti a tutela dell’unione coniugale, all’autonomia economica che il coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).
c) Per quanto riguarda le misure a protezione dell’unione coniugale in particolare, la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il giudice fissa il «contributo pecuniario» di un coniuge in favore dell’altro (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) fondandosi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito all’unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev’essere sovvertita nel quadro di misure a tutela dell’unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a tutela dell’unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo scopo dell’indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti).
d) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 19 settembre 1980. Fino al 1983 l’istante risulta essersi occupata a tempo pieno di «Back Office» per la W. a Z., alle cui dipendenze essa era dal 1978, guadagnando fr. 2500.– mensili . Dopo di allora – e per 18 anni – essa si è dedicata alla casa e alla famiglia, salvo cominciare nel settembre del 2001, un mese prima della separazione di fatto, a organizzare gruppi di ginnastica come monitrice: un gruppo per la X. di Z., che tra il marzo e il luglio del 2002 le ha fruttato poco più di fr. 1100.–, e un altro gruppo per la Y., che non le ha procurato reddito. Nel 2002 poi essa ha seguito un gruppo di ginnastica per conto proprio, ciò che le ha permesso di ricavare fr. 2000.–. L’attività di monitrice presuppone tuttavia una formazione, che l’interessata ha cominciato nell’aprile del 2002 e che, al momento in cui ha statuito il primo giudice, era ancora in corso.
e) Ciò premesso, il riparto dei ruoli su cui si sono accordati i coniugi dopo il 1983 era quello per cui il marito avrebbe svolto un’attività lucrativa a tempo pieno e la moglie si sarebbe occupata a tempo pieno della casa e della famiglia. Tale suddivisione dei compiti è rimasta invariata per 18 anni, fino a un mese prima della separazione di fatto, quando l’istante ha intrapreso un’attività accessoria di monitrice. Nelle condizioni descritte l’appellante avrebbe dovuto, prima di imputare alla moglie un reddito ipotetico, rendere verosimile cumulativamente che per finanziare due economie domestiche separate non era possibile attingere all’eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastavano per coprire i costi di tali economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze. Nella misura in cui crede di poter applicare pedissequamente i criteri dell’art. 125 nell’ambito dell’art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, l’appellante adombra speculazioni che cadono nel vuoto.
f) Nel caso in esame il bilancio familiare rivela, come si vedrà oltre, un’eccedenza di circa fr. 1623.– mensili anche solo con il reddito effettivo della moglie (fr. 1850.– netti mensili, non contestati dall’istante). Pretendere che quest’ultima estenda la sua attività lucrativa a tempo pieno in condizioni del genere nel quadro di misure protettrici dell’unione coniugale è fuori discorso. Al riguardo la sentenza impugnata è assolutamente corretta.
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907
