30c Art. 133 cpv. 2, 124, 205 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2004, III. Diritto di famiglia

Divorzio: affidamento del figlio

Non spetta al figlio decidere autonomamente la propria attribuzione all'uno o all'altro genitore. Il suo desiderio è solo uno dei criteri che occorre considerare, insieme con gli altri fattori oggettivamente significativi.
(Un ricorso per riforma è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.131/2003 del 1° settembre 2003).
I CCA 30.4.2003 N. 11.2003.12

Riassunto dei fatti:

In esito a una procedura di divorzio su richiesta comune, il Pretore ha - tra l'altro - affidato i figli alla madre, riservato il diritto di visita del padre. Contro tale attribuzione il marito è insorto alla I Camera civile, che ha respinto l'appello e ha confermato la sentenza impugnata.

Dai considerandi:

3. L'appellante rivendica l'affidamento del figlio A.A., sottolineando che questi si è espresso in tal senso, che tale decisione è maturata da tempo, anche perché egli intende crescere con il fratello A.B. In concreto, come detto, nulla induce a dubitare che ambedue i genitori siano di per sé idonei a occuparsi dei figli. Ora, i criteri che la giurisprudenza ha elaborato per determinare quale sia il bene dei figli nel caso in cui entrambi i genitori siano idonei all'affidamento sono già stati ricordati da questa Camera nella sentenza del 4 maggio 2001 (consid. 4c). Non occorre ripeterli, tanto meno ove si pensi che l'unico motivo addotto dall'appellante per giustificare una modifica dell'affidamento è il desiderio del figlio A.A. di vivere con lui.

a) Secondo l'art. 133 cpv. 2 CC per l'attribuzione dell'autorità parentale e per la disciplina delle relazioni personali il giudice tiene conto di tutte le circostanze importanti per il figlio, compreso - nella misura del possibile - il parere di lui. Contrariamente a quanto reputa l'appellante, quindi, per legge non spetta al figlio decidere la propria attribuzione all'uno o all'altro genitore. Il suo desiderio è solo uno dei criteri che occorre considerare, insieme con gli altri fattori oggettivamente significativi (HEGNAUER in: Berner Kommentar, 4a edizione, n. 77 ad art. 273; RUMO-JUNGO, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 131). Il punto di vista del ragazzo è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di lui, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 124 III 93 consid. 3b con richiami di giurisprudenza; Rep. 1999 pag. 151 consid. 5).

b) Riassumendo l'esito dell'audizione, il Pretore ha indicato come A.A. abbia confermato quanto già aveva dichiarato all'operatrice sociale B., ovvero che nei suoi confronti il padre è più permissivo e gli lascia maggiore libertà, mentre la madre tende a essere apprensiva. Il ragazzo è contrariato per le insistenti domande della madre - da lui ritenute eccessive e talvolta insopportabili - circa le sue attività e le sue amicizie (resoconto del 5 giugno 2002). Il Pretore ha soggiunto che in un primo tempo A.A. aveva espresso il desiderio di vivere con il padre, ma che l'approfondimento della discussione aveva lasciato trasparire come tale preferenza si riconducesse piuttosto alla volontà di sottrarsi alle ripetute e insistenti domande della madre, dalle quali egli si sente infastidito (lettera dell'11 luglio 2002). Come aveva accertato l'operatrice sociale B. incaricata da questa Camera, verso il figlio il padre si mostra più permissivo, lasciando maggiore libertà d'uscita. Davanti all'operatrice il ragazzo non aveva espresso preferenze, riferendo di trovarsi bene con entrambi i genitori (relazione del 7 novembre 2000 nell'inc. 11.1999.96). Ora, che ad A.A. convenga maggiormente vivere con il padre è senz'altro immaginabile, anche perché alla sua età l'identificazione con la figura paterna è notoria. Più che l'espressione di uno stretto legame con l'appellante, tale desiderio denota nondimeno un anelito a una maggior libertà o a maggiori vantaggi materiali.

c) Né si deve trascurare che il ragazzo vive da quasi sette anni con la madre, presso cui risulta star bene (e il padre non pretende il contrario), né l'appellante spiega perché occorra modificare tale situazione. Nemmeno risulta che la madre ostacoli - per avventura - le relazioni personali. Anzi, attualmente il ragazzo risulta recarsi dal padre più spesso (interrogatorio formale dell'attrice del 3 ottobre 2002, risposta n. 5). È possibile che egli ambisca a crescere con il fratello A.B. (appello, pag. 5), ma ciò lascia intravedere se mai un particolare attaccamento al fratello, più che al padre. A.B. ha deciso autonomamente, come maggiorenne, di trasferirsi dal padre nel gennaio del 2002. La sua scelta non deve pregiudicare tuttavia il bene di A.A., che seguendolo si separerebbe dalla sorella A.C., con la quale merita invece di essere congiuntamente educato e allevato. Quanto ad A.C., l'appellante neppure invoca una modifica delle circostanze tale da giustificare un diverso affidamento, per altro da lei avversato (resoconto del 5 giugno 2002). Ciò posto, non si scorge serio motivo per scostarsi dalla decisione del Pretore circa l'affidamento di A.A. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.