40c Art. 273 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2004, III. Diritto di famiglia

Filiazione: diritto di visita

Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale (consid. 5).
La resistenza del genitore affidatario all'esercizio del diritto di visita non giustifica, da sé sola, una limitazione del diritto di visita (consid. 10).
I CCA 1.12.2003 N. 11.2003.147

Riassunto dei fatti:

Il 2 agosto 2001 A.A. ha dato alla luce un figlio, A.B., riconosciuto da B. Su istanza del padre, il 26 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale xxx ha disciplinato il diritto di visita, diffidando la madre del bambino giusta l'art. 292 CP a non ostacolarne l'esercizio. Adita con ricorso, il 31 ottobre 2003 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha fissato in via cautelare una nuova disciplina dell'esercizio del diritto di visita. Un appello introdotto da A.A. contro tale decisione è stato respinto dalla I Camera civile, che ha confermato il decreto provvisionale.

Dai considerandi:

5. La regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore non affidatario e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità adita valuta ogni singolo caso sulla scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti interni e così via (SCHWENZER in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).
[...]

10. Non va trascurato, è vero, che manifestandosi conflitti nelle relazioni personali tra i genitori l'autorità adita limita già per tale motivo il diritto di visita, in modo da evitare il riflettersi di tensioni sul figlio. Ed è vero altresì che in tali casi, trattandosi di bambini in età prescolastica, la cadenza delle visite può essere circoscritta a un pomeriggio settimanale o addirittura a un pomeriggio quindicinale (SCHWENZER, op. cit., n. 15 in fine ad art. 273 CC; WIRZ in: Schwenzer, PraxisKommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 20 ad art. 273 CC con richiami). L'esistenza di conflitti personali non va confusa tuttavia con la mera resistenza di un genitore all'esercizio del diritto di visita. Se solo si pensa che in concreto l'autorità tutoria ha diffidato la madre del bambino giusta l'art. 292 CP, nella decisione impugnata davanti all'autorità di vigilanza, a non ostacolare il diritto di visita fissato nella decisione medesima, a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari l'autorità di vigilanza non poteva semplicemente presumere l'esistenza di un conflitto, scartando a priori l'ipotesi di una mera resistenza da parte della madre. Ad ogni buon conto essa non ha mancato di convocare le parti a breve termine per la discussione di merito intesa anche a chiarire le origini delle incomprensioni (sopra, lett. C in fine). Tale modo di procedere sfugge a censura.