70c Art. 137 cpv. 2 CC; 14 TOA; 59 lett. b), 62 cpv. 1 e 3 LDIP

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Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2004, III. Diritto di famiglia

Misure provvisionali in pendenza di divorzio: ammontare di una provvigione ad litem

Competenza per territorio del giudice svizzero ove la causa di divorzio verta fra un cittadino svizzero con domicilio in Svizzera da almeno un anno e un cittadino straniero domiciliato all'estero.
Ammontare di una provvigione ad litem in una causa di divorzio: decisiva non è la quantità di lavoro svolto dal patrocinatore, bensì il prevedibile lavoro che al legale rimane da compiere per giungere alla sentenza di merito.
L'onorario di un avvocato previsto dall'art. 14 cpv. 1 TOA si estende, per prassi invalsa, al patrocinio del cliente nell'azione principale e riconvenzionale (ivi compresa la questione dei contributi alimentari e il riparto della previdenza professionale), come pure in sede provvisionale. Il limite massimo di fr. 25 000.- non può essere superato.
L'onorario per il patrocinio in appello (art. 17 cpv. 1 TOA) e in procedure esecutive o di incasso (art. 18 segg. TOA) va invece considerato a parte e si aggiunge a quello per la causa di divorzio.
Il supplemento per la liquidazione di "rapporti patrimoniali litigiosi" (art. 14 cpv. 2 TOA) si calcola sull'intera sostanza coniugale, che include anche i beni propri dei coniugi.
Il coniuge che ha anticipato una provvigione ad litem può chiedere al giudice del divorzio che la somma gli sia rimborsata alla liquidazione del regime, rispettivamente sia compensata con crediti dell'altro coniuge.
I CCA 24.5.2002 N. 11.2001.110