13c Art. 129 cpv. 1, 138 cpv. 1 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Divorzio – modifica della rendita mediante sentenza
La sospensione di un contributo alimentare non è un semplice minus della soppressione. Va quindi chiesta esplicitamente. In appello essa è proponibile per la prima volta, di conseguenza, solo ove sia fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi.
I CCA 15.4.2009 N. 11.2005.135

6.  In subordine l’appellante chiede una sospensione temporanea della rendita per tre anni, pari «al periodo generalmente considerato da dottrina e giurisprudenza per valutare le capacità economiche di una persona con attività indipendente». A suo avviso la richiesta è ammissibile in appello, trattandosi di «un semplice restringimento della domanda principale» (art. 75 lett. b combinato con l’art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). In realtà la sospensione di un contributo alimentare non è un semplice minus della soppressione, tant’è che l’art. 129 cpv. 1 CC ha introdotto tale possibilità proprio perché la giurisprudenza relativa al vecchio diritto consentiva la soppressione del contributo, ma non la sospensione (FF 1996 I 131 n. 233.543 con rinvio alla nota 368). Come nuova conclusione in appello la sospensione è proponibile, di conseguenza, solo ove sia fondata su fatti nuovi o mezzi di prova nuovi (art. 138 cpv. 1 CC). Quest’ultima condizione fa manifesto difetto in concreto, onde l’inammissibilità della domanda. Per di più, la sospensione del contributo alimentare si applica ai casi in cui si giustifichi una soppressione temporanea del contributo alimentare per evitare – ad esempio – che il debitore debba assolvere il proprio obbligo quand’anche il creditore del contributo viva con un nuovo partner in una comunione analoga al matrimonio (FF 1996 I 131 n. 233.543). Non è concepito invece per esonerare il debitore dal pagamento di qualsiasi contributo alimentare in attesa di accertamenti precisi circa l’entità del proprio reddito. Anche su questo punto l’appello in esame manca dunque di fondamento.

 

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907