14c Art. 149 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Appello contro l’omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
Un coniuge che dopo i due mesi di riflessione ha confermato la convenzione sugli effetti del divorzio può ancora impugnare liberamente l’omo¬logazione dell’accordo da parte del giudice o può impugnare l’omolo¬gazione solo per vizi della volontà, rispettivamente per violazione di norme federali di procedura relative al divorzio su richiesta comune? Questione lasciata indecisa.
I CCA 18.03.2009 N. 11.2009.18

3.  In concreto l’appellante non contesta il principio del divorzio (che è così passato in giudicato), ma i relativi effetti: l’affidamento dei figli alla madre, la necessità di un curatore educativo, la liquidazione del regime dei beni, l’entità dei contributi alimentari per moglie e figli. Quantunque regolati consensualmente, tali effetti possono essere impugnati, secondo le rispettive norme di procedura, con i mezzi ordinari di ricorso offerti dal diritto cantonale (FF 1996 I pag. 164; LEUENBERGER/SCHWENZER in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 6 ad art. 140 CC; GLOOR in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 2 ad art. 140). Nel Ticino è dato il rimedio dell’appello (art. 423b cpv. 2 CPC), che permette di censurare liberamente tanto gli accertamenti di fatto quanto l’applicazione del diritto.
Alcuni autori sostengono nondimeno che, analogamente a quanto prevede l’art. 149 cpv. 1 CC (il quale in caso di divorzio su richiesta comune consente di impugnare lo scioglimento del matrimonio solo per vizi della volontà o per violazione di norme federali di procedura), in caso di divorzio su richiesta comune l’impugnazione di accordi stipulati dalle parti e omologati dal giudice possa avvenire solo per vizi della volontà o per violazione di norme federali di procedura (richiami in: STECK, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 149 CC; v. anche FamPra.ch 2003 pag. 186). Altri autori reputano invece che una simile restrizione non si giustifichi (WERRO, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 195 n. 906), mentre altri ancora fanno dipendere eventuali limitazioni dalla procedura cantonale applicabile (SUTTER/FREIBURGHAUS, op. cit., n. 34 segg. ad art. 149; FANKHAUSER in: FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 43 segg. ad art. 149 CC; FamPra.ch 2004 pag. 674).
Nel caso specifico non occorre approfondire oltre il problema, dato che – come si illustrerà in seguito – l’appello è destinato all’insuccesso anche nell’ipotesi più favorevole all’appellante, ovvero nel caso in cui egli possa far valere le sue argomentazioni senza limiti. Per di più, sulle questioni riguardanti i figli vige il principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice non è vincolato alle convenzioni stipulate dai coniugi (DTF 128 III 413). Per gli stessi motivi non è necessario assegnare all’ex moglie un termine per dichiarare se revoca il proprio accordo al divorzio su richiesta comune nel caso in cui la sentenza fosse modificata (art. 149 cpv. 2 CC e 422c cpv. 2 CPC).

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907