15c Art. 175 CC

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Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Sospensione della comunione domestica – motivi
Doveri di verifica da parte del giudice.
I CCA 24.11.2008 N. 11.2008.159

2.  Un coniuge è autorizzato a sospendere la comunione domestica sintanto che la convivenza pone in grave pericolo la sua personalità, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (art. 175 CC). Nella fattispecie – ha rilevato il Pretore – «le affermazioni della moglie, secondo cui la convivenza si avvera insostenibile, sono rimaste prive di contestazione», di modo che la sospensione della comunione domestica deve ritenersi giustificata. Il solo fatto che il convenuto non sia comparso all’udienza ancora non significava, in realtà, che la moglie fosse dispensata dal rendere verosimili i requisiti dell’art. 175 CC. Nel caso in esame essa qualificava la convivenza di «insostenibile» perché «i coniugi si scambiano poche parole e non hanno più nulla in comune se non l’abitazione, né interessi, né attività di qualsiasi genere». Che ciò basti a rendere verosimile uno stato di grave rischio personale, di insicurezza economica o di pericolo per la famiglia appare dubbio.
È vero che una corrente di dottrina recente – definita non arbitraria dal Tribunale federale – ravvisa gli estremi dell’art. 175 CC anche nell’ipotesi in cui un coniuge esprima la ferma volontà di sospendere unilateralmente la comunione domestica, soprattutto in vista di chiedere il divorzio dopo il biennio di separazione (sentenza 5P.47/2005 del 23 marzo 2005, consid. 2.2.2 con richiami e consid. 2.2.3; v. anche SCHWANDER in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 3 in fine ad art. 175). La circostanza che una parte manifesti simile volontà non esonera il giudice, tuttavia, dal verificare che tale intenzione sia maturata e definitiva. In concreto il Pretore non risulta avere condotto accertamenti al proposito. Resta il fatto che, comunque sia, nel «ricorso» l’appellante non contesta né gli estremi di una convivenza insostenibile né la determinazione della moglie nel volersi separare da lui. Tanto meno egli censura un’erronea applicazione dell’art. 175 CC. Su questo punto l’appello non merita quindi ulteriore approfondimento.

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907