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16c Art. 176 cpv. 1 n. 1 CC
Pubblicazione:
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia) Protezione dell’unione coniugale – contributi alimentari fra coniugi
Fabbisogno minimo di un coniuge: costo dell’abitazione e parità logistica.
I CCA 19.2.2009 N. 11.2007.55
6. Da ultimo l’appellante censura il costo dell’alloggio (fr. 800.– mensili) che il Pretore ha inserito nel suo fabbisogno minimo, sostenendo che la parità di trattamento impone di considerare nel fabbisogno minimo di entrambi i coniugi lo stesso onere per l’abitazione. La tesi è infondata. Non perché i coniugi vadano trattati diversamente in materia logistica, ma perché la parità si intende in senso qualitativo, non necessariamente quantitativo (I CCA, sentenza inc. 11.1998.148 del 24 novembre 1999, consid. 4; da ultimo: sentenza inc. 11.2007.24 del 2 dicembre 2008, consid. 9a). Nel caso in esame il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo del convenuto una spesa per l’alloggio di fr. 800.– mensili (in luogo dei fr. 1200.– esposti dall’interessato), pari sostanzialmente a un terzo degli oneri ipotecari effettivi gravanti l’immobile di cui egli è comproprietario (per un terzo, appunto). L’appellante non sostiene che la sua abitazione sia più modesta di quella occupata dalla moglie. Pretendere in simili condizioni di vedersi inserire un costo dell’alloggio di fr. 1200.– mensili nel fabbisogno minimo significa perciò rivendicare un indebito. Privo di consistenza, una volta ancora l’appello si rivela perciò destinato all’insuccesso.
CC
1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907
