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17c Art. 176 cpv. 3 CC
Pubblicazione:
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia) Protezione dell’unione coniugale – contributo alimentare per il figlio – competenza
Incompetenza per territorio del giudice svizzero chiamato a statuire sul contributo alimentare per un figlio la cui dimora abituale si trovi all’estero.
I CCA 7.4.2009 N. 11.2008.41
3. a) Il caso in esame denota risvolti di carattere internazionale, ove appena si consideri che la moglie è domiciliata con i figli a Campione d’Italia. Correttamente dunque il Pretore si è dichiarato incompetente per statuire sull’assegna¬zione dei ragazzi e sulle relazioni personali con il genitore non affidatario. L’art. 1 della Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211. 231.01) – ratificata sia dalla Svizzera sia dall’Italia e alla quale rinvia l’art. 85 cpv. 1 LDIP – prevede in effetti che competenti a prendere misure di protezione sono le autorità dello Stato in cui si trova la dimora abituale del minorenne. Per quel che è dei contributi alimentari, invero, essi non ricadono sotto l’egida della Convenzione. Tuttavia essi formano, con l’attribuzione dell’autorità parentale e la disciplina delle relazioni personali, un insieme che va regolato in modo uniforme (DTF 126 III 303 consid. 2a/bb). Ove la residenza abituale dei figli sia in Svizzera, pertanto, il giudice chiamato a statuire su misure di protezione del minorenne deve occuparsi d’ufficio anche degli eventuali contributi alimentari. Anzi, una decisione estera sui contributi alimentari nemmeno sarebbe riconosciuta in Svizzera (DTF 126 III 303 consid. 2a/bb; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_697/2007 del 3 luglio 2008, consid. 2.1). Questa Camera si è attenuta a tale giurisprudenza (RtiD I-2005 pag. 923 n. 139c; in seguito: I CCA, sentenza inc. 11.2004.132 dell’11 febbraio 2005, consid. 5).
b) L’esclusiva competenza del giudice svizzero a statuire sulle questioni riguardanti figli con residenza abituale in Svizzera implica, coerentemente, l’esclusiva competenza del giudice estero a statuire sulle questioni riguardanti minorenni la cui residenza abituale sia all’estero. Certo, il foro al domicilio del convenuto è competente per la protezione dell’unione coniugale (art. 46 LDIP) e conforme per altro, in materia di contributi alimentari, alla Convenzione di Lugano (art. 5 n. 2). Come si è appena spiegato, nondimeno, il giudice della protezione dell’unione coniugale o di una causa di stato non può occuparsi delle questioni legate allo statuto dei figli né ai relativi contributi di mantenimento se i figli hanno la residenza abituale in un altro Stato (FamPra.ch 2000 pag. 134 consid. 5; cfr. anche LGVE 1999 pag. 7). Tanto meno ove si pensi che nel caso in esame l’affidamento dei figli alla madre non pare scontato, ciò che giustifica una volta di più una regolamentazione uniforme. È vero che, secondo BUCHER, per non privare un figlio minorenne di un foro in Svizzera che può offrire migliore protezione al momento di eseguire la decisione, si potrebbe sospendere la causa sulla questione alimentare in attesa della decisione estera sull’attribuzione della custodia parentale o permettere al giudice di fissare il contributo alimentare in via provvisoria (L’enfant en droit international privé, Basilea 2003, pag. 209 n. 596). Tale opinione non basta tuttavia per derogare all’unicità del foro.
c) Né una competenza del giudice svizzero può essere fondata sull’art. 10 LDIP, per tacere del fatto che le misure a protezione dell’unione coniugale non sono semplici provvedimenti cautelari (BRÄM in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, n. 197 ad art. 163 CC). Del resto non sono stati nemmeno resi verosimili, nella fattispecie, i presupposti per ottenere provvedimenti del genere (cfr. DTF 134 III 330 consid. 3.5.1). E l’unicità del foro per le questioni riguardanti i figli esclude la competenza del giudice svizzero come foro di necessità (art. 3 LDIP), tranne che la giurisdizione estera non si occupi dei figli (ipotesi estranea al caso in esame), e rende senza interesse un’incondizionata costituzione in giudizio del convenuto (art. 6 LDIP). Tutto ciò posto, nelle circostanze descritte non rimane che constatare l’incompetenza del Pretore del Distretto di Lugano a statuire sui contributi alimentari per figli con residenza abituale a Campione d’Italia.
CC
1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907
