18c Art. 310 cpv. 1 CC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia)

Privazione della custodia parentale
Nozione di «ricovero conveniente» in favore del figlio.   
Diritto dei genitori e di terzi di mantenere con il figlio adeguate relazioni personali.   
Portata dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio cantonale delle famiglie e dei minorenni per l’accoglimento di minorenni da parte di terzi.
I CCA 30.12.2008 N. 11.2008.28

5.  Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). Il «ricovero conveniente» è stabilito dall’autorità stessa sulla scorta di tutte le circostanze del caso: domicilio del minorenne, sede della scuola, continuità (o soluzione di continuità) rispetto alla vita precedente, condizioni culturali, speciali necessità pedagogiche e altre esigenze. Il «ricovero conveniente» può consistere nell’affidamento a una famiglia, nell’inserimento in una comunità assistita, nella sistemazione in un foyer o – se il figlio è sufficientemente autonomo – in un’abitazione indipendente (BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 8 ad art. 310; BIDERBOST in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zurigo 2007, n. 11 e 12 ad art. 310). Tutto varia anche in funzione dell’età del minorenne. Le circostanze del caso vanno apprezzate sin dal momento in cui l’autorità tutoria decide di intervenire, soprattutto ove essa intenda affidare il figlio a una famiglia, ciò che instaura legami affettivi difficili poi da sciogliere (art. 310 cpv. 3 CC). I parenti non hanno alcun diritto prioritario all’affidamento, ma l’autorità tutoria non deve trascurare le relazioni che possono essersi consolidate con loro, sempre che l’affidamento a parenti o le relazioni personali con parenti rispondano al bene del figlio e non creino difficoltà al momento di reintegrare i genitori nella custodia parentale (BREITSCHMID, op. cit., n. 9 in fine ad art. 310 CC).


6.  La scelta del «ricovero conveniente» non deve precludere inutilmente il ripristino della custodia parentale. Non deve straniare quindi il figlio dai genitori, i quali devono poter conservare relazioni correnti mediante visite, lettere e telefonate, per quanto ciò sia compatibile con il bene del ragazzo e con l’ordinamento del luogo in cui questi è collocato (BREITSCHMID, op. cit., n. 10 ad art. 310 CC). I genitori devono essere informati altresì sugli avvenimenti particolari che sopraggiungono nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo di lui (art. 275a cpv. 1 CC). «In circostanze straordinarie» il diritto alle relazioni personali può essere accordato anche ad altre persone, segnatamente a parenti, in quanto ciò serva al bene del ragazzo (art. 274a cpv. 1 CC). «Circostanze straordinarie» sono – tra l’altro – cambiamenti familiari che non permettono più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne, come ad esempio in caso di separazione o divorzio dei genitori (HEGNAUER in: Berner Kommentar, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC). Quanto al bene del figlio, esso può risultare dal desiderio da lui espresso di rimanere in relazione con l’uno o l’altro parente, oppure dal fatto che il rapporto con tale persona gli infonda o rafforzi in lui un senso di protezione, purché non si abbiano a paventare effetti collaterali negativi (HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 129 n. 19.06). Diversamente dalle relazioni personali tra i genitori e il figlio, infatti, le relazioni fra i terzi e il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest’ultimo; l’interesse dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (HEGNAUER in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5).  
[…]

9.  L’Autorità di vigilanza ha considerato decisivo per la decisione sull’affidamento il rapporto che l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni ha trasmesso alla Commissione tutoria regionale il 18 luglio 2007. Nel referto tale Ufficio è giunto alla conclusione che «l’ambiente familiare della signora X. non risulta adeguato ad accogliere le nipoti, sia perché non sono state trovate sufficienti competenze educative e affettive, sia per le difficoltà della signora X. a mettere una giusta distanza emotiva dalla coppia genitoriale». «Mentre le condizioni logistiche ci sembrano adeguate» – ha soggiunto l’Ufficio – «non riteniamo opportuno che queste bambine tornino a vivere nella casa e nell’ambiente che le ha viste vivere in condizioni precarie e partire in maniera traumatica e difficile». X. assevera che nella sua analisi l’Ufficio ha annesso eccessiva importanza alle dichiarazioni delle nipoti, le quali la credono «cattiva» per averle abbandonate, mentre essa non può avvicinarle perché non ha alcun diritto di visita. Essa contesta inoltre l’opinione dell’Ufficio, allegando due certificati di psicologi e psicoterapeuti che la definiscono atta all’affidamento, nega di avere mai condiviso o anche solo appoggiato l’operato della madre delle bambine e ripete che l’affidamento delle nipoti a un famigliare è, comunque sia, migliore rispetto al collocamento in un istituto o presso estranei.

a)  Giovi chiarire preliminarmente l’asserzione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele, secondo cui «l’affido non è possibile» se l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni non rilascia la relativa autorizzazione. È vero che l’accoglimento di un minorenne da parte di terzi è soggetto ad autorizzazione (art. 316 CC e 4 cpv. 1 dell’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione: RS 211.222.338) ed è altrettanto vero che nel Cantone Ticino l’organo preposto al rilascio delle autorizzazioni è l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni (art. 3 lett. a e 60 segg. del regolamento della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1.1), cui il Consiglio di Stato ha delegato il compito (art. 2 cpv. 2 della citata ordinanza federale e 22 cpv. 1 della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1). Contrariamente a quanto sembra evincersi dalla decisione appellata, tuttavia, il rifiuto dell’autorizzazione all’affidamento non è un atto insindacabile. Al contrario: per diritto federale può essere impugnato (art. 27 cpv. 2 della citata ordinanza). Ammesso e non concesso quindi che nella fattispecie il rapporto presentato il 18 luglio 2007 dall’Ufficio delle famiglie e dei minorenni costituisca una decisione (v. nondimeno l’art. 60 cpv. 3 del regolamento della legge sulle famiglie), l’Autorità di vigilanza non poteva ritenervisi vincolata. Vagliando il ricorso contro la decisione della Commissione tutoria regionale, essa doveva vagliare anche le censure volte contro l’operato dell’Ufficio in questione.

b)  Ciò premesso, non a torto X. si duole che in concreto l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni le rimproveri di non essere «riuscita a trovare soluzioni tempestive ed alternative che fossero in grado di proteggere in maniera adeguata la crescita psicofisica delle bambine». Contrariamente a quanto reputa tale Ufficio (…), in effetti, i nonni non hanno alcun diritto di intromettersi nella cura e nell’educazione che i figli devono ai loro propri figli giusta l’art. 276 cpv. 1 e 2 CC. Gli avi possono senz’altro prestare aiuto e consiglio, ma non hanno alcuna posizione di garante che implichi una qualsivoglia corresponsabilità nella custodia dei loro nipoti da parte dei genitori. Un’altra questione è sapere se in concreto X. abbia ben capito e si sia resa conto appieno delle mancanze denotate dai genitori nella cura e nell’educazione delle ragazze. Non si può seriamente affermare tuttavia ch’essa «non sarebbe in grado di comprendere la complessità della presa a carico delle minori» per non avere dimostrato «d’immedesimarsi nelle bambine e cercare di ‘sentire’ che cosa avevano potuto provare per aver vissuto in un ambiente familiare malsano». L’emotività non è, con tutta evidenza, un parametro per valutare l’attitudine all’affidamento in applicazione dell’art. 310 cpv. 1 CC.

CC 1907      RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907