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22c Art. 650 cpv. 1, 205 cpv. 2 CC
Pubblicazione:
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia) Scioglimento di una comproprietà tra coniugi
Un coniuge può chiedere lo scioglimento di una comproprietà con l’altro coniuge prima della liquidazione del regime dei beni? In tal caso un coniuge può, vantando un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC), postulare l’attribuzione dell’intero bene contro compenso all’altro coniuge? (consid. 4).
Giustificazioni soggettive di un comproprietario possono ostare a una richiesta di scioglimento della comproprietà? (consid. 5).
Trattandosi di sciogliere la comproprietà su un’abitazione familiare, continua a valere la norma protettrice dell’art. 169 CC anche se l’abitazione è in comproprietà dei coniugi? (consid. 6).
I CCA 3.11.2008 N. 11.2007.90
4. Il diritto di esigere lo scioglimento della comproprietà sussiste, in linea di principio, anche tra coniugi (BRUNNER/WICHTERMANN in: Basler Kommentar, ZGB II, 3a edizione, n. 8 ad art. 650 CC con riferimenti). La richiesta può essere avanzata già prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali, così come può essere formulata dopo (HAUSHEER/AEBI-MÜLLER in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 3 e 10 ad art. 205). Contrariamente a quanto asserisce il convenuto, dunque, lo scioglimento della comproprietà non presuppone la litispendenza di una causa di stato (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 505 n. 1241). Il fatto che in concreto non sussista alcun processo di divorzio o di separazione tra le parti non denota pertanto intempestività della richiesta a norma dell’art. 650 cpv. 3 CC. La possibilità per un coniuge, poi, di postulare l’attribuzione dell’intero bene contro compenso all’altro coniuge valendosi di un interesse preponderante (art. 205 cpv. 2 CC) riguarda il modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), non l’azione di scioglimento fondata sull’art. 650 CC.
Si aggiunga, ad ogni buon conto, che la possibilità dell’art. 205 cpv. 2 CC non viene meno neppure ove si tratti di sciogliere una comproprietà prima della liquidazione del regime dei beni matrimoniali, come credono il convenuto e il Pretore (fondandosi su una corrente di pensiero superata: DESCHENAUX/STEINAUER in: Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 332 nota 4). Anche nel caso in cui lo scioglimento della comproprietà sia disciplinato dall’art. 651 CC, invero, la dottrina unanime riconosce oggi a un coniuge la facoltà di postulare giusta l’art. 205 cpv. 2 CC, facendo valere un interesse preponderante, l’attribuzione dell’intero bene indennizzando l’altro coniuge (DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, op. cit., pag. 506 n. 1243 con richiami; HAUSHEER/ REUSSER/GEISER, in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 29 ad art. 205 CC; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, op. cit., n. 10 ad art. 205; BRUNNER/WICHTERMANN, op, cit., n. 15 ad art. 651 CC con rimandi). Per il resto, lo scioglimento della comproprietà non deve necessariamente essere motivato (BRUNNER/WICHTERMANN, op, cit., n. 8 ad art. 650 CC con rinvii).
5. Sostiene il convenuto che la richiesta di scioglimento è intempestiva, nella fattispecie, anche perché il fondo in comproprietà costituisce l’abitazione familiare, da lui fortemente voluta e che egli continua a occupare. Sarebbe quindi iniquo – egli prosegue – costringerlo ad andarsene, tanto più che il costo dell’alloggio si riduce per lui agli oneri ipotecari e alla manutenzione. Da quest’ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. L’intempestività di una richiesta di scioglimento deve riferirsi difatti alla cosa in sé, non a peculiarità di un comproprietario (STEINAUER, op. cit., pag. 328 n. 1185a). Giustificazioni soggettive di un comproprietario possono sorreggere se mai un interesse preponderante a norma dell’art. 205 cpv. 2 CC (DTF 119 II 199 consid. 2 con citazioni; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., pag. 506 n. 1242). Inoltre, per apparire intempestiva nel senso dell’art. 650 cpv. 3 CC la richiesta di scioglimento deve implicare concretamente oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per l’uno o l’altro comproprietario, ciò che nel caso specifico il convenuto non assume. Per di più, quest’ultimo non può seriamente pretendere di occupare senza limiti di tempo l’immobile in comproprietà senza indennizzare in alcun modo la comproprietaria. Né, infine, allo scioglimento della comproprietà osta la mera incertezza sul modo in cui questa sarà sciolta, salvo vanificare la portata stessa dell’art. 650 cpv. 1 CC.
6. Si conviene che, trattandosi di sciogliere la comproprietà su un’abitazione coniugale, non va disconosciuto l’art. 169 CC. Se l’abitazione familiare è in comproprietà degli stessi coniugi, tuttavia, l’art. 169 CC non ha più senso, poiché le norme specifiche sulla comproprietà impediscono – almeno di regola – atti di disposizione unilaterali di un coniuge (HAUSHEER/REUSSER/GEISER in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 169; DESCHENAUX/STEINAUER/ BADDELEY, op. cit., pag. 111 n. 189). Comunque sia, si volesse nondimeno applicare l’art. 169 CC nella fattispecie con l’argomento che tale norma garantisce al coniuge maggior protezione (SCHWANDER in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 12 ad art. 169; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., pag. 112 n. 189 in alto), in concreto l’opposizione del marito non sarebbe destinata a buon fine. Per apprezzare se un coniuge avversi legittimamente l’alienazione dell’abitazione familiare, in effetti, il giudice procede a una ponderazione d’interessi e valuta quale sia il bene della comunione, senza trascurare gli interessi personali delle parti (Rep. 1996 pag. 152 consid. 4 con rinvii). Nel caso precipuo il convenuto non ha addotto alcun motivo legittimo che osti allo scioglimento della comproprietà, nemmeno nell’interesse della comunione (HAUSHEER/REUSSER/ GEISER, op. cit., n. 58 e 63 ad art. 169 CC), limitandosi ad asserire che l’art. 169 CC impedisce l’applicazione dell’art. 650 CC, ciò che non è vero. Già per tale motivo la sua opposizione va respinta. Si rammenti, per abbondanza, che tra i motivi suscettibili di giustificare l’alienazione di un’abitazione familiare si annovera il costo dell’alloggio troppo oneroso per la precaria situazione economica delle parti (Rep. 1996 pag. 153 consid. 5c, 1998 pag. 174 consid. 6).
CC
1907 RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907
