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46c Art. 80 seg. LEF; 125 CO
Pubblicazione:
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia) Rigetto definitivo dell’opposizione – riconoscimento del debito all’udienza – compensazione con alimenti esclusa senza l’accordo del creditore
Il riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore all’udienza di contraddittorio davanti al giudice del rigetto legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato verbalizzato. La compensazione con alimenti non è proponibile contro la volontà del creditore.
CCC 9.1.2009 N. 16.2008.119
2. [...] b) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro; deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. PANCHAUD/CAPREZ, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3). E un riconoscimento incondizionato del debito da parte del debitore all’udienza di contraddittorio davanti al giudice del rigetto legittima il rigetto dell’opposizione qualora esso sia stato verbalizzato (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 9; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4ª edizione, n. 20 ad art. 82; STAEHELIN, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 18 ad art. 82).
c) In concreto, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, all’udienza del 23 ottobre 2008 non si può ritenere che l’istante abbia riconosciuto senza riserve il credito opposto in compensazione dal convenuto, peraltro dallo stesso assunto nella sola misura di fr. 4050.– e riguardanti le fatture della G&G del 31 dicembre 2007 (doc. 5) e della E. del 13 ottobre 2008 (doc. 6). In quell’occasione l’interessata ha unicamente dichiarato di essere disposta a saldare, con il denaro ricevuto dalla compagnia assicurativa, le fatture degli artigiani concernenti le riparazioni delle conseguenze del sinistro, ma ciò non corrisponde a un riconoscimento incondizionato del credito opposto in compensazione.
d) Si aggiunga che, trattandosi del pagamento di spese eccezionali relative a riparazioni eseguite nell’abitazione coniugale, la compensazione, contestata dall’istante, non sarebbe neppure proponibile ostandovi l’art. 125 n. 2 CO che esclude l’estinzione mediante compensazione, contro la volontà del creditore, delle obbligazioni che per la loro particolare natura devono essere effettivamente soddisfatte, quali ad esempio quelle per alimenti che servono al fabbisogno del creditore. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, in particolare non quello di cui all’art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.
LEF 1889 RS 281.1
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, dell’11 aprile 1889
