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48c Art. 80 LEF; 105 cpv. 1 CO; 289 cpv. 1 CC
Pubblicazione:
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2009 (III. Diritto di famiglia) Rigetto dell’opposizione definitivo fondato su una sentenza di divorzio
Una volta maggiorenne il figlio beneficiario degli alimenti è legittimato a far valere non soltanto le pretese alimentari maturate dopo il compimento del diciottesimo anno di età, ma anche quelle maturate prima.
Gli interessi di mora dovuti per l’inadempienza di obblighi alimentari periodici (rendite) decorrono, giusta l’art. 105 cpv. 1 CO, soltanto dal momento dell’avvio della procedura esecutiva.
CEF 26.2.2009 N. 14.2008.112
A. Con precetto esecutivo n. xxx dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti, L.A. [figlio] ha escusso A.A. [padre] per l’importo di fr. 39 863.10 oltre interessi al 5% dal 01.01.2008 e per l’importo di fr. 4293.00 oltre alle spese esecutive. Quale titolo di credito egli ha indicato:
«1. Sentenza di divorzio con convenzione sugli effetti accessori al divorzio del 23.12.1993 del Pretore tra A.A. e C.A.2. Interessi dal 1.1.2003 al 31.1.2007».[...]
Considerando in diritto:
[...] I. Sull’appello di A.A.
2. L’appellante ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’istante, asserendo che questi è diventato maggiorenne il 3 ottobre 2007, per cui poteva da quel momento fare valere soltanto le pretese a partire dal mese di novembre 2007; per gli anni, rispettivamente per i mesi precedenti la sua maggiore età, prosegue l’appellante, doveva essere la madre dell’istante a far spiccare il precetto esecutivo e a chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione, posto come le pretese si fondano su una sentenza di divorzio nella quale era previsto che il contributo per il figlio sarebbe stato versato nella mani della madre, sostituto processuale del figlio, creditrice alimentare e persona chiamata a occuparsi delle cure e dell’educazione di L.A. Una conclusione del genere, secondo l’appellante, è peraltro desumibile dalla sentenza 5P.302/2004, consid. 2.2 del Tribunale federale, richiamata peraltro dal Pretore, ove – in quel caso – la moglie del condannato al versamento degli alimenti aveva agito in proprio nome per l’incasso degli alimenti medesimi per il figlio ancora minorenne, che era diventato maggiorenne in corso di procedura. L’autorità cantonale che si era occupata del caso aveva considerato che, alla maggior età, il figlio è abilitato ad agire in proprio nome contro il debitore del contributo alimentare e che i poteri di rappresentarlo in giudizio si estinguevano proprio al passaggio dell’età adulta. La stessa autorità, rileva l’appellante, aveva nondimeno ricordato che nel caso concreto trattavasi di alimenti che si riferivano al periodo precedente alla maggiore età e che quindi era la madre a essere legittimata ad agire in proprio nome e per proprio conto. Nel caso citato, il padre debitore e ricorrente aveva asserito che era insostenibile ammettere che la madre potesse reclamare gli alimenti per il periodo anteriore alla maggiore età quando il figlio è divenuto maggiorenne, ma senza successo, il ricorso essendo stato dichiarato inammissibile. Anche la giurisprudenza cantonale ticinese, puntualizza l’appellante, ha del resto stabilito che il genitore titolare dell’autorità parentale, dopo la maggiore età del figlio, ha ancora la facoltà di richiedere alimenti in favore dell’ex minorenne.
L’appellante equivoca senza fondato motivo su un tema in realtà semplice. Certo, come visto, il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui l’esecuzione si fonda, ossequia tutti i requisiti della LEF, così da permetterle il rigetto definitivo dell’opposizione, ciò che presuppone pure che il beneficiario del pagamento e l’istante siano identici. Ora, trattandosi di crediti alimentari per i figli minorenni, è altresì autorizzato ad agire il detentore dell’autorità parentale (STAEHELIN, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 33 e 36 ad art. 80; STAEHELIN, op. cit., Ergänzungsband, 2005, ad n. 47, art. 80), perlomeno quale rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC; COMETTA, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in: Rep. 1989, pag. 342; GEISSLER, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffungstitel, in: SJZ 83(1987) pag. 253). Sennonché, la maggiore età comporta la fine dell’assoggettamento dei figli all’autorità parentale dei genitori (art. 296 cpv. 1 CC), ciò che, per il detentore di tale autorità, significa tra l’altro la perdita della facoltà di rivendicare i contributi maturati in favore del figlio, diventato maggiorenne e, quindi, l’unico creditore di quegli importi (art. 289 cpv. 1 CC). Tuttavia, il genitore titolare dell’autorità parentale – dopo la maggiore età del figlio – ha ancora la facoltà propria di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente agli importi scaduti prima della maggiore età; la stessa norma di legge stabilisce – d’altra parte – che, per la durata della minore età, i contributi spettanti al figlio sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia (CEF, sentenza del 19 novembre 2007, inc. 14.2007.26, consid. 1 e 2 con riferimenti di dottrina; cfr. mutatis mutandis anche DTF 129 III 55 consid. 3). Orbene, da quanto precede risulta evidente che se il detentore dell’autorità parentale può ancora richiedere in giudizio gli alimenti maturati fino alla maggiore età del beneficiario (ossia del minore) anche quando questi è diventato maggiorenne, è altrettanto inoppugnabible che una volta maggiorenne lo stesso beneficiario sia legittimato a far valere non soltanto le pretese alimentari maturate dopo il compimento del diciottesimo anno di età, ma anche quelle maturate prima. Per tacere del fatto che, comunque sia, la procura a favore del legale dell’istante è stata anche sottoscritta dalla madre dello stesso beneficiario (act. N). Manifestamente infondato l’appello va perciò disatteso.
3. L’appellante fa poi valere che la sentenza di divorzio sulla quale la parte istante ha fondato la pretesa posta in esecuzione non costituisce titolo di rigetto dell’opposizione, la stessa essendo stata prodotta quale semplice fotocopia e senza recare il timbro di passaggio in giudicato. Facendogli carico di non avere allegato al riguardo alcuna circostanza idonea a scalfire la forza di cosa materiale del citato giudizio (sentenza, consid. 4.1.1), obietta l’appellante, il Pretore ha in realtà invertito l’onere della prova giacché, secondo l’art. 80 LEF, il giudice adito rigetta definitivamente una opposizione interposta a un precetto esecutivo solo se il creditore prova che il suo credito è fondato su una sentenza esecutiva. Sennonché, un argomento del genere lascia allibiti. Non solo l’appellante non ha mai preteso di avere inoltrato appello contro la sentenza pretorile, segnatamente contro il dispositivo n. 2.6 sul quale l’istante ha fondato il proprio credito (del resto non si vede perché egli avrebbe dovuto appellarsi, visto che il procedimento era sfociato nella conclusione di una convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio omologata dal giudice), ma sostiene perfino di avere sempre versato i contributi di mantenimento del figlio L.A. fino al mese di ottobre 2007, ossia fino al compimento del suo diciottesimo anno di età, senza che questi né la di lui madre reclamassero alcunché fino al 14 gennaio 2008, per cui per atti concludenti, si può ritenere – sempre secondo l’appellante – che le parti abbiano rinunciato ad adeguare il contributo alimentare. Ora va da sé che pretendendo di avere fatto fronte ai suoi obblighi alimentari, l’appellante non poteva che riferirsi alla convenzione omologata dal Pretore, che per l’appunto ha regolato la materia. Certo, stando alla sentenza impugnata il 5 giugno 2008 l’appellante ha inoltrato presso la stessa Pretura una azione di modifica del contributo nei confronti del figlio, tanto da chiedere il 6 ottobre 2008 – senza successo – la sospensione della procedura di rigetto dell’opposizione in attesa della conclusione dell’azione di merito (sentenza, 4). Da tale iniziativa (azione di modifica del contributo alimentare) l’appellante non può evidentemente trarre giovamento, la precedente sentenza continuando a produrre effetti anche nelle more del procedimento dipendente da istanza del 5 giugno 2008. Del resto l’appellante non pretende il contrario.
4. Da quanto precede discende che l’appello deve essere respinto, siccome manifestamente infondato per non dire temerario. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 LEF).
II. Sull’appello di L.A.
5. L’appellante si duole anzitutto del mancato riconoscimento dell’importo corrispondente all’ammontare degli interessi di mora dacché il contributo alimentare doveva essere pagato. Giacché, egli rileva, la convezione sulle conseguenze accessorie del divorzio al punto 2.6 primo capoverso specifica espressamente che il contributo alimentare deve essere corrisposto in via anticipata. È perciò errata, secondo l’appellante, l’affermazione del Pretore secondo cui gli interessi moratori ex art. 104 CO sono dovuti solo dall’avvio della procedura esecutiva e non già da quanto ogni singolo contributo alimentare mensile è divenuto esigibile, vale a dire in via anticipata; si tratta infatti, egli rileva, di un caso applicativo del disposto di cui all’art. 108 n. 3 CO, essendo evidente la volontà delle parti che il versamento del contributo abbia a intervenire entro un certa data, senza che il pagamento avesse a venire sollecitato. L’argomento non può essere condiviso. Certo, il contributo alimentare mensile che A.A. si era impegnato a versare anticipatamente diventava ogni qualvolta esigibile con il verificarsi della condizione temporale pattuita. Nondimeno, come correttamente rilevato dal primo giudice, gli interessi di mora per i quali viene concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione sono dovuti in base all’art. 105 cpv. 1 CO, ossia soltanto dal momento dell’avvio della procedura esecutiva (GEISSLER, op. cit. pag. 254; cfr. anche CR CO I, THÉVÉNOZ, art. 105 CO N. 4).
LEF
1889 RS 281.1
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento,
dell’11 aprile 1889
