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69c Art. 1 Conv. Aia prot. min.; 133 cpv. 1, 315a cpv. 1 CC; 62 segg. LDIP
Pubblicazione:
Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2010 (III. Diritto di famiglia) Competenza per materia del giudice svizzero del divorzio (o della separazione) svizzero a statuire sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari nel caso di figli con dimora abituale in Svizzera ove la causa di divorzio (o di separazione) sia già pendente all’estero
Il giudice svizzero del divorzio (o della separazione) – e non l’autorità tutoria – è competente a statuire sull’affidamento, le relazioni personali e i contributi alimentari per figli con dimora abituale in Svizzera quand’anche la causa di divorzio (o di separazione) sia già pendente all’estero, sempre che lo Stato estero abbia ratificato la Convenzione dell’Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori.
I CCA 30.10.2009 N. 11.2005.155
5. Quanto alla competenza per materia dell’autorità svizzera (la figlia si trova nel Ticino), il marito afferma che tale prerogativa competeva al giudice, non alla Commissione tutoria regionale. L’Autorità di vigilanza sulle tutele ha sorvolato sull’argomento, ma in proposito il marito ha ragione. Il 22 giugno 2004 la moglie si è rivolta alla Commissione tutoria regionale per ottenere misure a protezione della figlia (art. 307 segg. CC). A quel momento però già pendeva da mesi l’azione di separazione promossa dal marito davanti al tribunale spagnolo. Che quel tribunale non fosse competente per trattare la causa di stato o che l’eventuale separazione pronunciata da quel tribunale non possa essere riconosciuta in Svizzera (art. 65 LDIP) non è preteso – a giusto titolo – né dall’Autorità di vigilanza sulle tutele né dalla moglie. Mal si comprende dunque come quell’azione giudiziaria potesse essere ignorata. E nell’evenienza in cui un coniuge adisca il giudice a protezione dell’unione coniugale o il giudice della separazione oppure il giudice del divorzio, le autorità di tutela rimangono competenti per trattare un’eventuale procedura a protezione del figlio solo ove questa sia stata introdotta prima della procedura giudiziaria (art. 315a cpv. 3 n. 1 CC). Nella fattispecie ciò non è manifestamente il caso. La Commissione tutoria regionale non era quindi abilitata a emanare misure a protezione della figlia.
Certo, nell’ambito della causa di separazione il tribunale spagnolo non può (più) statuire efficacemente sulle relazioni personali tra padre e figlia, mancandogli la competenza per territorio. Tale circostanza non fa sussistere né ripristina tuttavia la giurisdizione dell’autorità tutoria in Svizzera. Non potendo il giudice estero statuire su tutte le conseguenze di una separazione o di un divorzio (o non potendo la sua decisione essere riconosciuta in Svizzera), occorre adire il giudice svizzero con una procedura complementare tendente a far disciplinare le questioni legate alla protezione del figlio (v. DTF 126 III 300 a metà). È quanto ha fatto del resto la moglie, che il 15 dicembre 2005 ha promosso causa davanti al Pretore per ottenere – fra l’altro – la regolamentazione del diritto di visita paterno. Se ne conclude che, provvisto di buon fondamento (per lo meno sulla competenza per materia, decisiva già di per sé ai fini dell’attuale giudizio), l’appello in esame va accolto e la decisione emessa dall’Autorità di vigilanza sulle tutele riformata nel senso di annullare la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale. Di ciò è opportuno informare il Pretore, cui è inviata copia della presente sentenza.
Conv. Aia prot. min. RS 0.211.231.01
Convenzione
concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in
materia di protezione dei minorenni,
Conchiusa all’Aia il 5 ottobre
1961, Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 1966,
Istrumento
di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 dicembre 1966, Entrata
in vigore per la Svizzera il 4 febbraio 1969
