19c Art. 277 cpv. 2 CC

Pubblicazione: 
Estratto da Rivista ticinese di diritto II-2010 (III. Diritto di famiglia)

Contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne – disponibilità economica del genitore
Casi particolari in cui la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo «allargato» che il genitore di un figlio maggiorenne ha diritto di conservare ove sia chiamato a versare contributi di mantenimento può essere eccezionalmente ridotta o soppressa.
I CCA 16.11.2009 N. 11.2009.171

Riassunto dei fatti:

Con sentenza del 15 aprile 2002 il Pretore ha pronunciato il divorzio tra X. e Y., omologando una convenzione in base alla quale il figlio A. (nato il 19 giugno 1990) sarebbe stato affidato alla madre, con obbligo per il padre di versargli contributi alimentari indicizzati. Nel frattempo, il 25 ottobre 2001, X. ha avuto un altro figlio, B., da Z. (1971), che ha poi sposato il 16 giugno 2006. In esito a un’istanza di misure a protezione dell’unione coniugale presentata dalla seconda moglie, con sentenza del 14 maggio 2009 il medesimo Pretore ha omologato una convenzione sulla vita separata in cui X. si impegnava a versare un contributo alimentare indicizzato per B. di fr. 1000.– mensili oltre all’assegno familiare percepito dalla madre.

Divenuto maggiorenne, con istanza del 13 luglio 2009 A. ha adito il Pretore per ottenere che il padre continuasse a versargli il contributo alimentare di fr. 1242.90 mensili «in applicazione della sentenza di divorzio», retroattivamente dal luglio del 2008 fino «alla normale conclusione della formazione». Il Pretore ha respinto l’istanza, salvo disporre che l’eventuale assegno familiare per A. sarebbe stato da riversare «indilatamente a quest’ultimo». Contro tale sentenza A. è insorto con un appello del 28 settembre 2009 nel quale chiede che la sua istanza sia accolta e il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza.

Dai considerandi:

5. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, trattandosi di figli maggiorenni, un genitore non può essere tenuto a stanziare contributi alimentari se il versamento di tali contributi non gli lascia l’equivalente del proprio fabbisogno minimo «allargato», maggiorato del 20% (DTF 118 II 99 consid. 4b/aa, confermato in DTF 132 III 211 consid. 2.3). Per fabbisogno minimo «allargato» (erweiterter Notbedarf) si intende il fabbisogno minimo comprendente l’onere fiscale (DTF 118 II 99 consid. 4b/aa). Si volesse pur tralasciare nel caso in esame l’onere fiscale, […] il fabbisogno minimo del convenuto ammonterebbe a fr. 3646.20 mensili. Anzi, si volesse omettere anche il premio dell’assicurazione complementare contro le malattie (fr. 46.20 mensili), esso risulterebbe di fr. 3600.– mensili. Sta di fatto che, maggiorato del 20% (fr. 4320.–), tale fabbisogno non lascia spazio a disponibilità in favore dell’appellante, eccettuato – evidentemente – l’assegno familiare, che spetta al ragazzo. Come ha rilevato il Pretore, i contributi alimentari per minorenni hanno la priorità su quelli per maggiorenni (DTF 132 III 211 consid. 2.3). Con un reddito di fr. 4999.40 netti mensili, il convenuto deve sopperire al proprio fabbisogno di fr. 4320.– mensili e al contributo alimentare per B., di fr. 1000.– mensili. Ciò non è sufficiente per assicurare un margine in favore di A.

Obietta l’appellante che la maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo del debitore non si applica in condizioni finanziarie difficili. Se così fosse, tuttavia, la maggiorazione sarebbe praticamente senza senso, giacché il suo scopo è proprio quello di garantire un certo agio al genitore ove le risorse economiche scarseggino. Sussistono in realtà casi particolari che consentono di prescindere dalla maggiorazione del 20%, così come sussistono casi particolari che consentono di portare la maggiorazione oltre il 20%. Tra i primi si annoverano, ad esempio, le ipotesi in cui un genitore sia chiamato a finanziare la formazione del figlio maggiorenne solo per qualche mese oppure debba attendersi un ragguardevole aumento di reddito in tempi prevedibili (DTF 118 II 100 consid. 4b/bb). La dottrina equipara a simili eventualità anche le ipotesi in cui un genitore abbia consentito alla formazione del figlio oltre la maggiore età o possa ragionevolmente guadagnare di più (BREITSCHMID in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 17 in fine ad art. 277). Nessuno di tali casi si verifica in concreto. Da un lato la formazione del figlio si prospetta ancora lunga (il ragazzo ha frequentato nell’anno scolastico 2008/2009 la terza liceo, ma non è stato promosso), dall’altro le possibilità di reddito del convenuto sono quelle attuali, né egli consta avere approvato un qualsivoglia piano di studi. Non si ravvisano dunque gli estremi per ridurre o addirittura annullare il supplemento del 20% che la giurisprudenza assicura al debitore del contributo sul fabbisogno minimo.

 

CC 1907     RS 210
Codice civile svizzero, del 10 dicembre 1907