| Caso 258, 1 marzo 2011 | << caso precedente | caso successivo >> |
Come si calcola il contributo di mantenimento a favore dei figli minorenni quando entrambi i genitori svolgono un'attività lavorativa? Come vengono considerati gli assegni famigliari di base?
In una sentenza del 15 febbraio 2011 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Il contributo di mantenimento di ciascun genitore al mantenimento dei figli minorenni dipende dalla rispettiva disponibilità, tenuto conto delle entrate e del proprio fabbisogno, nonché del fabbisogno dei figli. Nei contributi di mantenimento a favore dei figli occorre di regola considerare compreso l'assegno famigliare di base.
Sentenza I CCA 11.2007.165.
Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni
Data creazione: 1 marzo 2011
Data modifica: 1 marzo 2011

Sul calcolo del contributo di mantenimento dei genitori a favore dei figli minorenni abbiamo dedicato in particolare il caso 16, il quale tuttavia contempla un calcolo che risulta oggi superato.
Nel caso qui trattato la moglie ha rinunciato a postulare un contributo di mantenimento per sé; il metodo di calcolo utilizzato dal Tribunale d'appello per il mantenimento dei figli minorenni è dunque il seguente.
Esempio di contributo di mantenimento a favore di un figlio unico di 13 anni, affidato alla madre, la quale svolge un'attività lavorativa al 70%; la quota parte di 1/3 della pigione della madre è considerata, per semplicità, pari alla posta "Unterkunft" delle Tabelle di Zurigo (cfr. sull'argomento caso-157 e riferimenti):
Calcolo delle disponibilità dei genitori:
Calcolo dei rispettivi contributi di mantenimento:
fabbisogno del figlio x disponibilità del padre
(disponibilità del padre + disponibilità della madre)
in concreto: CHF 2'026.00 x CHF 2'500.00
CHF 2'500.00 + CHF 800.00
= CHF 1'534.85 mensili ./. AF (CHF 200.00 mensili incassati dalla
madre) = CHF 1'334.85 mensili
fabbisogno del figlio x disponibilità della madre
(disponibilità del padre + disponibilità della madre)
in concreto: CHF 2'026.00 x CHF 800.00
CHF 2'500.00 + CHF 800.00
= CHF 491.15 mensili + AF (CHF 200.00 mensili da lei incassati)
= CHF 691.15 mensili
Lo stesso metodo di calcolo si applica per tutte le altre fasce di età del figlio.
Premesso che le Tabelle di Zurigo comprendono già gli assegni famigliari di base (cfr. tra le altre RTiD I-2005, sentenza 54c, consid. 7), il Tribunale d'appello fissa i contributi di mantenimento per i figli includendo tali assegni.
Tuttavia, per il calcolo del contributo alimentare occorre distinguere: se il fabbisogno in denaro del figlio è coperto dal contributo erogato dal debitore (come nell'esempio sopra indicato), l'assegno famigliare riscosso dall'affidatario va in deduzione del contributo, non giustificandosi che il figlio riceva più del fabbisogno in denaro. Per contro, se il fabbisogno in denaro non è assicurato, l'assegno famigliare percepito dall'affidatario va in aggiunta al contributo alimentare stanziato dall'altro genitore (RTiD I-2010, pag. 704, no. 22c con riferimenti).
Per capire meglio quanto appena indicato, se nel caso sopra menzionato il padre avesse avuto un reddito di CHF 4'500.00 mensili al posto dei CHF 6'000.00 mensili indicati, avremmo avuto la seguente situazione:
Calcolo delle disponibilità dei genitori:
Calcolo dei rispettivi contributi di mantenimento:
CHF 2'026.00 x CHF 1'000.00
CHF 1'000.00 + CHF 800.00
= CHF 1'125.55 mensili + AF (CHF 200.00 mensili, già incassati dalla madre);
tenuto conto tuttavia che il debitore alimentare ha il diritto alla
copertura del suo fabbisogno minimo, egli non potrà che versare
CHF 1'000.00 mensili
CHF 2'026.00 x CHF 800.00
CHF 1'000.00 + CHF 800.00
= CHF 900.45 mensili compresi gli AF (CHF 200.00 mensili);
tuttavia anche la madre ha diritto alla teorica copertura del
suo fabbisogno minimo, per cui potrà consacrare al figlio solo
CHF 800.00 mensili
E' dunque il figlio (e con esso il genitore affidatario, per cui
nel caso concreto la madre) a sopportare l'eccedenza negativa
di CHF 226.00 mensili.
Nel caso in cui vi fossero più figli e, come in quest'ultimo esempio, un'eccedenza negativa, occorrerà in seguito effettuare il riparto del mantenimento tra i figli in base al calcolo indicato nel caso 77.