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14c Art. 286 cpv. 1 e 2 CC
Pubblicazione:
Estratto da Rivista ticinese di diritto I-2011 (III. Diritto di famiglia) Riduzione o soppressione del contributo alimentare per il figlio
Contro chi deve promuovere causa il genitore che intende ottenere la riduzione o la soppressione del contributo alimentare fissato in una convenzione di mantenimento approvata dall’autorità tutoria per un figlio nato fuori dal matrimonio?
I CCA 13.8.2010 N. 11.2009.151
2. Il Pretore si è interrogato a giusto titolo sulla legittimazione passiva della madre della bambina. Questa Camera si è posta la stessa domanda, a suo tempo, trattandosi di un genitore che chiedeva di modificare una sentenza di divorzio sul contributo alimentare dovuto al figlio. Essa era giunta alla conclusione, seguendo dottrina e giurisprudenza, che convenuto doveva essere il figlio o, tutt’al più, l’ex coniuge come sostituto processuale del figlio (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferimento a HEGNAUER in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 63 ad art. 286 CC e SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC, mentre nel frattempo WULLSCHLEGER in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC ha cambiato opinione).
Recentemente il Tribunale federale ha avuto modo di precisare, rinunciando a un suo orientamento (sentenza 5A_104/2009 del 19 marzo 2009 consid. 2.2, riassunto in: JdT 2009 I 439), che il titolare dell’autorità parentale, il quale detenga l’amministrazione e il godimento dei beni del figlio in virtù di un diritto proprio, può difendere i diritti patrimoniali del minorenne in proprio nome, rispettivamente farli valere giudizialmente in proprio nome (DTF 136 III 367 consid. 2.2). E l’art. 318 cpv. 1 CC si applica ormai a tutte le questioni di natura pecuniaria che riguardano il figlio, compresi gli obblighi di mantenimento. La legittimazione attiva e passiva deve così essere riconosciuta in tali controversie sia al titolare dell’autorità parentale sia al minorenne. Ciò vale anche nel caso in cui la lite si riferisca alla modifica di un contributo alimentare fissato in una convenzione di mantenimento approvata dall’autorità tutoria per un figlio nato fuori dal matrimonio (loc. cit.). Legittimamente quindi l’istante ha convenuto, nella fattispecie, la madre della bambina.
