Quale autorità tutoria è competente per territorio nel caso in cui occorra prendere delle misure a protezione del figlio?
In una sentenza del 5 agosto 2008 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:
Il domicilio del figlio è disciplinato dall’art. 25 cpv. 1 CC. Quello del figlio sotto l’autorità parentale corrisponde al domicilio dei genitori o, se i genitori non hanno un domicilio comune, al domicilio del genitore che ne ha la custodia; negli altri casi è determinante il luogo di dimora.
Data creazione: 1 ottobre 2009
Data modifica: 2 ottobre 2009
La fattispecie è sinteticamente la seguente:
L'art. 255 cpv. 1 CC prevede che il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio; questa presunzione può essere contestata dinanzi al Giudice dal marito (art. 256 cpv. 1 cifra 1 CC) o dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età (art. 256 cpv. 1 cifra 2 CC).
L'azione del figlio è di natura strettamente personale, indipendente dai diritti della madre e del presunto padre (marito della madre), e può essere da lui intentata qualora disponga della necessaria capacità di discernimento; in assenza del necessario discernimento il figlio può intentare l'azione di disconoscimento di paternità per il tramite di un curatore di rappresentanza (art. 392 cifra 2 CC), il quale condurrà la procedura in rappresentanza del minore (DTF 122 II 289 consid. 1c, pag. 293 e citazioni). In questo caso è l'autorità tutoria che determina l'interesse o meno del figlio ad avviare una tale procedura giudiziaria (DTF 121 III 1, consid. 2c, pag. 4 e citazioni) e il figlio minorenne non ha alcun diritto incondizionato ad avviare la procedura; l'autorità tutoria dovrà valutare l'interesse del minore paragonando la sua situazione con o senza il disconoscimento: terrà in particolare in considerazione le conseguenze d'ordine psico-sociale, nonché materiali, come ad es. l'eventualità della perdita del diritto al mantenimento e delle aspettative successorie (DTF 121 III 1, consid. 2c, pag. 5); sarà ad esempio contrario all'interesse del minore avviare una procedura di disconoscimento di paternità allorquando vi sia incertezza quanto al padre biologico, o se il futuro contributo di mantenimento sarà notevolmente modesto, o ancora se le relazioni personali tra fratelli e sorelle sono strette e con l'azione di disconoscimento di paternità fossero seriamente turbate, oppure ancora quando non si possa ritenere che il figlio potrà intrattenere delle relazioni socio-psichiche positive con il genitore biologico.
Nel caso concreto l'autorità cantonale (il Tribunale federale ha respinto il ricorso del presunto padre, marito della madre) aveva nominato un curatore per l'avvio della procedura di disconoscimento di paternità, ritenendo ciò nell'interesse del minore, a seguito dei legami più intensi con il padre biologico, la possibilità di quest'ultimo di assumersi il mantenimento del minore, nonché la possibilità di continuare a vivere in Svizzera nonostante la nazionalità estera del padre biologico.
Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, la recente giurisprudenza del Tribunale federale riconosce un'importanze crescente alla conoscenza delle proprie origini, prerogativa derivante in particolare dall'art. 7 cpv. 1 della Convenzione internazionale del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo. Si tratta infatti di un diritto costituzionale assoluto, imprescrittibile e inalienabile, indipendente da qualsiasi ponderazione di interessi (DTF 128 I 63). La giurisprudenza ha riconosciuto tale diritto al figlio adottivo, ma anche per qualsiasi altro figlio, compreso se nato durante il matrimonio del propri presunti genitori (DTF 134 III 241).
Tali principi non sono stati tuttavia estesi ai figli minorenni, così che la ponderazione dei contrapposti interessi resta per loro determinante. Ciò non ha tuttavia alcuna portata rispetto all'azione di disconoscimento di paternità: infatti un'azione tendente all'accertamento delle proprie origini può essere avviata indipendentemente da un'azione di disconoscimento di paternità; tuttavia in tal caso l'autorità tutoria dovrà esaminare, nell'ambito della ponderazione degli interessi del minore, se la conoscenza della sua ascendenza, senza modifica del suo statuto giuridico, rischi di turbarlo ed essere di pregiudizio per il medesimo.