Altri casi

Rendita a favore del partner superstite

Caso 268, 1 agosto 2011 << caso precedente | caso successivo >>

E' lecita la decisione da parte di una fondazione di libero passaggio di modificare il regolamento sopprimendo un diritto originariamente concesso nell'ambito di una rendita a favore del partner superstite?

In una sentenza del 28 febbraio 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La fattispecie è riassuntivamente la seguente:

  • A. e B. convivono da svariati anni.
  • A. è a beneficio di una rendita pensionistica anticipata dal 1° gennaio 2006.
  • Il 19 novembre 2007 il Consiglio di fondazione dell'istituto previdenziale ha modificato il proprio regolamento introducendo un nuovo articolo con cui viene regolamentata la rendita a favore del partner superstite.
  • Il 1° gennaio 2009 il regolamento è stato modificato e il diritto alla rendita a favore del partner superstite limitato, tanto che per la presente fattispecie al momento del decesso non vi sarà alcun diritto da parte del partner superstite.

Innanzi tutto va detto che il fatto che crea il diritto alla rendita è il decesso dell'assicurato; il diritto applicabile è dunque quello esistente al momento in cui viene resa la decisione (in casu, non sussistendo il decesso dell'assicurato, al momento in cui è stata resa la decisione di constatazione dell'eventuale diritto), ossia le norme vigenti al momento della nascita del diritto a prestazioni.

Secondo la giurisprudenza il regolamento di un istituto previdenziale, regolante gli aspetti previdenziali della previdenza più estesa, può essere modificato unilateralmente dall'istituto previdenziale se ciò gli è riservato in una norma accettata dall'assicurato - esplicitamente o per atti concludenti - al momento della stipulazione del contratto previdenziale (DTF 130 V 18, consid. 3.3, pag. 29; DTF 127 V 252, consid. 3b, pag. 255; DTF 117 V 221, consid. 4, pag. 225). Una modifica degli statuti o del regolamento di un istituto di previdenza è di principio ammissibile se la nuova regolamentazione è conforme alla legge, non è arbitraria, non conduce ad una ineguaglianza di trattamento tra assicurati e non pregiudica i loro diritti acquisiti (DTF 121 V 97, consid. 1b, pag. 101; sentenza TF 9C_140/2009 del 2 novembre 2009, consid. 4.2).

Nel caso concreto il regolamento dell'istituto previdenziale prevede che il Consiglio di fondazione possa in ogni momento modificare il regolamento stesso, ciò che costituisce una base legale sufficiente per una modifica del regolamento a patto che le condizioni poste dalla giurisprudenza siano adempiute (v. sopra DTF 121 V 97, consid. 1b).
D'altra parte una semplice aspettativa di rendita la quale, come nel caso concreto, può essere modificata unilateralmente dall'istituto previdenziale, non costituisce di regola un diritto acquisito, dato che non sussiste un titolo giuridico che permetta di opporsi ad un suo eventuale cambiamento in caso di modifiche legali (DTF 117 V 229, consid. 5b, pag. 235)o

Il Tribunale federale, oltre a trattare altre censure, si sofferma anche su quella dei ricorrenti relativa ad una pretesa disparità di trattamento, contraria all'art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale (Cst.), da un lato tra coppie sposate e unioni regitrate e dall'altro tra coppie conviventi.

Innanzi tutto il Tribunale federale ricorda che questo differente trattamento trova il suo fondamento nell'idea che i conviventi eterosessuali hanno la possibilità di sposarsi e di considerare il matrimonio come istituzione uniforme per le coppie eterosessuali (cfr. Messaggio 29 novembre 2002 del Consiglio federale relativo alla Legge sull'unione domestica registrata delle persone di coppie omosessuali, FF 2003 1213 cifra 1.6.3).
Poi, sempre a mente del Tribunale federale - il quale evidenzia che l'obbligo legale di mantenimento è proprio dei coniugi e dei partner registrati (coppie omosessuali) mentre tra conviventi eterosessuali tale obbligo ha unicamente una base contrattuale o morale - l'art. 8 Cst., che vieta le discriminazioni, indica che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche ... , ma non prevede per contro esplicitamente le coppie conviventi, giustificando così che è perfettamente legittimo far differenza tra loro e i coniugi, nonché le coppie omosessuali registrate, le quali posso contare sul proseguimento di un mantenimento in caso di decesso dell'altro coniuge/partner registrato.

Data creazione: 1 agosto 2011
Data modifica: 1 agosto 2011

Domanda di ricongiungimento familiare - età determinante del figlio

Caso 259, 16 marzo 2011 << caso precedente | caso successivo >>

Trattandosi dell'età del figlio quale requisito per il diritto al ricongiungimento familiare, quale è il momento determinante per poter ottenere un permesso di dimora?

 

In una sentenza del 1° ottobre 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Ricordiamo innanzi tutto che dal 1° gennaio 2008 (per certi articoli dal mese di dicembre 2008) è in vigore la nuova Legge federale sugli stranieri, la quale la sostituito la Legge federale sulla dimora e domicilio degli stranieri (LDDS).

Il caso concreto tratta di due coniugi bosniaci con un permesso di domicilio, coniugatisi nel 1982 in Bosnia-Erzegovina, matrimonio dal quale sono nati due figli, uno nel 1983 e una il 9 aprile 1991. La figlia è stata a beneficio di un'autorizzazione di dimora presso i propri genitori fino al 1° settembre 1995, data a partire dalla quale ha fatto rientro in Bosnia-Erzegovina dove si trovava anche suo fratello, maggiorenne, e i nonni.
Nel mese di aprile 2008 i coniugi bosniaci residenti in Svizzera con un permesso di domicilio hanno chiesto di poter ottenere per la figlia un permesso di dimora per permetterle di venire ad abitare con loro in Svizzera.

Le varie autorità cantonali hanno negato il permesso. Per contro il Tribunale federale ha ammesso il loro ricorso accogliendo l'istanza dei coniugi per la figlia.

Secondo l'art. 43 cpv. 1 Lstr il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.
Nel caso concreto la figlia, nata il 9 aprile 1991, al momento in cui il Tribunale federale è stato chiamato a decidere era ormai divenuta maggiorenne; tuttavia secondo la giurisprudenza già in essere sotto il vecchio diritto (quando era in vigore la LDDS) per statuire sul diritto (materiale) al ricongiungimento familiare è determinante l'età del figlio al momento dell'inoltro della domanda.
Ora, tenuto conto che la domanda di ricongiungimento familiare è stata inoltrata nel mese di aprile 2008, allorquando la figlia era ancora minorenne, la stessa è da considerarsi tempestiva ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 Lstr.

Le autorità cantonali hanno tuttavia considerato che la richiesta di ricongiungimento familiare fosse da considerare comunque abusiva, siccome inoltrata poco prima della maggiore età della figlia e dopo che la stessa aveva trascorso in passato solo 5 anni in Svizzera, mentre gli altri 12 li aveva trascorsi in Bosnia-Erzegovina, suo paese di origine, con suo fratello e i nonni.
Anche in questo caso il Tribunale ha espresso un'opinione differente e non ha giudicato abusiva la richiesta, tenuto conto che i genitori hanno mantenuto con la figlia regolari contatti anche quando era in Bosnia-Erzegovina; il fatto che la domanda di ricongiungimento familiare sia stata inoltrata poco prima del compimento della maggiore età della figlia non è stato considerato un abuso di diritto.

Per cui il Tribunale federale ha ritenuto corretto accogliere la richiesta di rilascio di un permesso di dimora per la figlia, evidenziando che a tempo debito la stessa non avrà comunque più diritto al rinnovo, dato che è divenuta maggiorenne.

 

Data creazione: 16 marzo 2011
Data modifica: 16 marzo 2011

"Testamento genitoriale": indicazioni di affidamento dei figli in caso di decesso del detentore dell'autorità parentale

Caso 244, 15 luglio 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Quale è il diritto di un genitore detentore dell'autorità parentale di decidere sull'affidamento dei propri figli minorenni in caso di suo decesso?

 

In una sentenza del 14 settembre 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Nel caso concreto siamo in presenza di genitori che non erano coniugati e alla madre spettava l'autorità parentale esclusiva sulla figlia (art. 298 cpv. 1 CC). A seguito di un incidente la madre è deceduta; a quel momento la figlia aveva tre anni. Nei suoi atti è stato rinvenuto uno scritto indicante che in caso di suo decesso la custodia della figlia avrebbe dovuto essere conferita a sua sorella (zia materna della bambina). L'autorità tutoria ha tuttavia deciso la nomina di un curatore con l'obiettivo di valutare a chi affidare la custodia futura della bambina. Per finire, dopo le necessarie indagini, l'autorità tutoria ha deciso che la figlia dovesse essere data in custodia al padre, con il contestuale esercizio dell'autorità parentale.

Nel caso concreto la zia si è prevalsa di uno scritto della madre della bambina, sua sorella, indicante che in caso di suo decesso la figlia dovesse esserle affidata.

Ai sensi dell'art. 298 cpv. 2 CC al momento del decesso della madre l’autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l’autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.
L'art. 380 CC prevede che se non esistono gravi motivi in contrario, nella nomina del tutore l’autorità tutoria deve dare la preferenza ad un prossimo parente idoneo. Se il tutelato, il di lui padre o la di lui madre designano come tutore una persona di loro fiducia, tale indicazione dev’essere seguita, a meno che gravi motivi non vi si oppongano (art. 381 CC).
Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di ribadire che i parenti non hanno un diritto ad essere designati tutori né ai sensi dell'art. 380 CC, ne ai sensi dell'art. 381 CC (DTF 118 Ia 229, consid. 2., pag. 230 e segg.; DTF 117 Ia 506, pag. 507; DTF 107 II 504, consid. 3, pag. 506 e segg., DTF 107 Ia 343, consid. 2, pag. 344 e segg.; sentenza TF 5A_443/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 2.2).
Nella sentenza pubblicata in DTF 117 Ia 504 (507) il Tribunale federale ha indicato che ai sensi dell'art. 380 CC esiste un diritto di preferenza, ma ciò non significa che il parente ha un diritto ad essere nominato tutore. Questo diritto preferenziale non è a garanzia degli interessi del parente, bensì del minore, rispettivamente di interesse pubblico, dato che il legislatore è partito dalla presunzione confutabile che un parente sia più indicato ad essere nominato quale tutore. Lo stesso vale per l'applicazione dell'art. 381 CC.

Orbene, un parente non ha un diritto di essere nominato quale tutore secondo gli art. 380 CC e art. 381 CC e non può dunque dedurne una legittimazione a ricorrere in base a queste norme. Nel caso concreto la zia della bambina non ha dimostrato che per lei la situazione fosse differente e non può neppure dedurre una una legittimazione a ricorrere dall'art. 298 cpv. 2 CC.

Sul tema del "testamento genitoriale" cfr. anche P. Meier, Le sort de l'enfant après le décès du parent titulaire des droits parentaux, en particulier le testament parental, RDT 2001, pag. 61 e segg.

Data creazione: 15 luglio 2010
Data modifica: 15 luglio 2010

Mediazione forzata (o imposta)

Caso 242, 15 giugno 2010 << caso precedente | caso successivo >>

E' possibile imporre ai genitori una mediazione?

In una sentenza del 9 dicembre 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L'autorità tutoria è legittimata a ordinare ai genitori di seguire una terapia o una mediazione in base all'art. 307 cpv. 3 CC.

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Ai sensi dell'art. 307 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio; il cpv. 3 precisa che l'autorità tutoria può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.

Nel caso concreto, a seguito di importanti problemi legati alle relazioni personali (diritto di visita), l'Autorità tutoria cantonale aveva imposto ai genitori di partecipare a delle sedute regolari di mediazione, se del caso anche in presenza dei figli; la mediazione doveva essere condotta da una figura professionista.
Il Tribunale federale, seguendo gran parte della dottrina e l'Obergericht di Zurigo (cfr. sentenza dell'Obergericht del Canton Zurigo del 19 giugno 2008, in FamPra 1/2009, N. 27, pag. 256 e segg.), ha ritenuto che l'autorità tutoria sia legittimata a ordinare ai genitori, per cui anche contro la loro volontà, di seguire una terapia o una mediazione in base all'art. 307 cpv. 3 CC.

Da notare inoltre che il Tribunale federale in questa sentenza ha rammentato i principi secondo cui nella regolamentazione delle relazioni personali non si può lasciare ai figli il potere illimitato di decidere se incontrare o meno un genitore, anche una volta divenuto capace di discernimento.

Sul tema della mediazione forzata cfr. anche L. Staub, Pflichtmediation im Kindesschutz, RDT 2008, pag. 431 e segg.; Pflichtmediation: Mythos und Wirklichkeit, RDT 2006, pag. 12 e segg.; Interventionsorientierte Gutachten als Handlungsalternative bei hochkonfliktigkeit Trennungs-/Scheidungsfamilien, RMA 2010, pag. 34 e segg. (N.B la sigla RMA sta per Rivista della protezione dei minori e degli adulti, ossia la nuova rivista che dal 2010 ha sostituito la precedente RDT, vale a dire la Rivista di diritto tutelare).
Cfr. sull'argomento anche caso-025.

Nella pratica una mediazione forzata risulta a mio giudizio giustificata e sensata se vi sarà comunque una collaborazione dei genitori; a volte è però difficile poter far capire ai genitori cosa sia la mediazione con la conseguenza che la stessa viene rifiutata senza neppure averla tentata. Spesso il mediatore viene immaginato - erroneamente - come un arbitro o come qualcuno che poi potrà riferire al Giudice il contenuto delle sedute. Il pregio della mediazione forzata sta nell'obbligo fatto ai genitori di cogliere l'opportunità di poterla tentare, senza che ciò significhi necessariamente che avrà il successo auspicato, ma per lo meno vi è la consapevolezza concreta di cosa sia e, soprattutto per le questioni legate alle relazioni personali, l'opportunità di migliorare i rapporti genitoriali.

Cfr. sull'argomento della mediazione forzata la nota di Urs Gloor/Barbara Umbricht Lukas in FamPra.ch 2/2010, pag. 478/479.

Data creazione: 15 giugno 2010
Data modifica: 14 ottobre 2010

Permesso di dimora del genitore straniero che dispone dell'autorità parentale sul figlio svizzero

Caso 239, 15 aprile 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Quando un genitore straniero dispone dell'autorità parentale sul figlio di nazionalità svizzera ha diritto al rilascio, rispettivamente al rinnovo del permesso di dimora?

In una sentenza del 23 aprile 2009 il Tribunale federale di Losana ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Il caso concreto si riferisce alla richiesta di rilascio di un permesso di dimora ad una cittadina congolese.
La cittadina è arrivata in Svizzera nel giugno 2005. La sua domanda di asilo è stata definitivamente respinta con sentenza del dicembre 2005. Il mese di gennaio 2007 ha dato alla luce un figlio, il cui padre (coniugato con un'altra donna), pure d'origine congolese, è stato naturalizzato svizzero, ciò che ha avuto come conseguenza che anche il figlio ha acquisito alla nascita la nazionalità svizzera.
Dopo la nascita del figlio la cittadina congolese ha chiesto il rilascio del permesso di dimora. La sua domanda è stata respinta dalle autorità cantonali e il Tribunale federale ha pure respinto il suo ricorso.

Innanzi tutto la donna non ha alcun diritto al rilascio del permesso di dimora ai sensi dalla Legge sulla Dimora e Domicilio degli Stranieri (LDDS); quest'ultima legge, abrogata dalla nuova Legge sugli Stranieri nel frattempo entrata in vigore, è applicabile al caso concreto essendo la sua domanda antecedente il 1° gennaio 2008 (cfr. art. 126 cpv. 1 Lstr).
Tuttavia, nella misura in cui la madre vive con il figlio di poco più di due anni, di nazionalità svizzera, e sul quale esercita l'autorità parentale, questa situazione famigliare le permette di invocare un diritto di restare sul territorio svizzero ai sensi dell'art. 8 CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali). Occorre dunque verificare se la donna adempie alle condizioni per l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno in applicazione di tale norma.

L'art. 8 CEDU prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare; in particolare la norma prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domi­cilio e della sua corrispondenza (cpv. 1); non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una mi­sura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui(cpv. 2).

Tale normativa non garantisce tuttavia alcun diritto di soggiornare in uno Stato contraente; non dà diritto di entrare e soggiornare in uno Stato determinato, né il diritto di scegliere il luogo apparentemente più adeguato per la vita familiare (DTF 130 II 281, consid. 3.1, pag. 285 e la giurisprudenza citata; DTF 135 I 153, consid. 2.1).
Il diritto al rispetto della vita familiare previsto dall'art. 8 CEDU può essere invocato solo se una decisione statale porta alla separazione dei membri della famiglia (DTF 135 I 153, consid. 2.1; cfr. anche DTF 130 II 281, consid. 3.1, pag. 286). Non esiste alcuna violazione del rispetto alla vita familiare se ci si può attendere che la famiglia realizzi la propria vita familiare all'estero; l'art. 8 CEDU non è a priori violato se il membro della famiglia che gode di un diritto di restare in Svizzera può lasciare il paese senza difficoltà con lo straniero a cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno (DTF 122 II 289, consid. 3b, pag. 297; DTF 135 I 153, consid. 2.1). Ciò va generalmente ammesso per i figli di cittadini stranieri, quando hanno un'età in cui possono ancora adattarsi al cambiamento delle condizioni di vita. Nemmeno il fatto che essi abbiano la nazionalità svizzera esclude il diniego dell'autorizzazione al genitore che si occupa di loro (DTF 127 II 60 consid. 2b; DTF 122 II 289 consid. 3c; più recentemente, cfr. ad esempio: sentenza 2A.562/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 3.2; per un riassunto della casistica, cfr. sentenza 2A.212/2004 del 10 dicembre 2004, consid. 3.3; cfr. inoltre sentenza TF 2C_88/2007 del 13.12.2007, red. italiano). Per contro, se la partenza all'estero del membro della famiglia avente diritto di restare in Svizzera non può essere preteso senza inconvenienti, occorre procedere ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU ad una ponderazione dei contrastanti interessi in gioco: l'interesse privato all'ottenimento del permesso di soggiorno e l'interesse pubblico al suo rifiuto (DTF 125 II 633, consid. 2e, pag. 639; sentenza TF 2C_490/2008 del 22 luglio 2008, consid. 2.1, red. italiano).
Il Tribunale federale si è già pronunciato in merito al diritto di soggiorno in Svizzera del genitore straniero di un figlio svizzero fondato sulla protezione delle relazioni personali genitori-figlio garantito dall'art. 8 CEDU (cfr. DTF 127 II 60, consid. 2a, pag. 67; DTF 122 II 289 consid. 3c, pag. 298; DTF 135 I 153, consid. 2.2.1; sentenza TF 2C_437/2008 del 13 febbraio 2009, consid. 2.2, red. italiano). Ha inoltre recentemente precisato i criteri che devono essere presi in considerazione, evidenziando la necessità di considerare preponderante il futuro dei diritti derivanti dalla nazionalità svizzera del figlio e dei diritti contenuti nella Convenzione interazionale sui diritti del fanciullo (DTF 135 I 153, consid. 2.2.2). Il Tribunale federale ha tuttavia evidenziato che  non si può dedurre da queste disposizioni legali una pretesa diretta all'ottenimento di un permesso di soggiorno, ma che devono essere ritenute nell'ambito della ponderazione degli interessi derivanti dall'art. 8 cpv. 2 CEDU (rispettivamente art. 13 Cost.) (cfr. DTF 135 I 153, consid. 2.2.2 in fine e giurisprudenza citata).
Per determinare se si può costringere un minore svizzero a seguire il suo genitore straniero all'estero, occorre prendere in considerazione non solo il carattere ammissibile della sua partenza, ma anche i motivi di ordine e di sicurezza pubblici che possono giustificare tale partenza. Al momento della ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU occorre ad es. prendere in considerazione il fatto che il genitore straniero abbia cercato di ottenere il permesso di soggiorno in modo abusivo o che abbia adottato un comportamento riprovevole, nel senso che tali comportamenti giustificano il rifiuto dell'ottenimento del permesso per motivi di interesse pubblico (DTF 135 I 153, consid. 2.2.4); ciò è segnatamente il caso quando la madre ha contratto un matrimonio fittizio grazie al quale il figlio ha acquisito la nazionalità svizzera(DTF 122 II 289 consid. 3, pag. 296 e segg.).

Ora, nel caso concreto la madre ha le sue radici nel suo paese d'origine dove ha vissuto la maggior parte della sua vita; il figlio è molto piccolo (poco più di due anni) e può facilmente adattarsi al paese d'origine della madre e il solo fatto che in Svizzera le condizioni di vita e di educazione - pur essendo degli aspetti importanti - sono migliori non sono aspetti determinanti.
La partenza del figlio all'estero avrebbe però delle ripercussioni sulle relazioni personali con il padre, ma la fattispecie riporta che non vi sono tra padre e figlio legami particolari affettivi ed economici; gli altri figli del padre - che ricordiamo ha pure origini congolesi - vivono nella Repubblica del Congo, ciò che potrà facilitare le visite e le comunicazioni, dato che il bambino svizzero si troverà in un paese conosciuto, in cui vivono anche i due primi figli del padre.
Per quel che concerne la madre è stato rilevato che la medesima è entrata in Svizzera illegalmente ed ha subito una condanna penale per aver tentato di lasciare la Svizzera con documenti che non le appartenevano. Ha dato alla luce il figlio in un periodo in cui il suo soggiorno in Svizzera era illegale e si è prevalsa della nazionalità svizzera del figlio per poter ottenere il permesso di soggiorno. Questi comportamenti pesano in modo rilevante a sfavore della madre nell'ambito della valutazione degli interessi ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU.

Per tutti i motivi sopra descritti la madre non ha ottenuto il rilascio di acun permesso di dimora in Svizzera.

Sul tema cfr. anche caso-165.

Segnalo inoltre altre sentenze del Tribunale federale sempre sul tema degli stranieri: DTF 136 II 78 (ricongiungimento familiare di un bambino che vive all'estero con un genitore che si trova in Svizzera), sentenza TF 2C_285/2009 del 4 febbraio 2010 (ponderazione dei contrastanti interessi in gioco di un bambino con nazionalità svizzera), sentenza DTF 136 II 65 (ricongiungimento di bambini con cittadinanza di uno Stato terzo del coniuge di un cittadino di uno Stato contraente - figliastri con cittadinanza di uno Stato terzo) (cfr. anche DTF 136 II 177, domanda di riconsiderazione per un ricongiungimento familiare in base all'Accordo sulla libera circolazione) e DTF 136 I 285 (diritto ad un'autorizzazione di soggiorno di una madre straniera fondato sulla relazione con il figlio di nazionalità svizzera).

Con sentenza del 19 maggio 2011 - pubblicata in DTF 137 I 247 - il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza in base alla quale, procedendo alla ponderazione degli interessi giusta l'art. 8 n. 2 CEDU, per negare la permanenza in Svizzera del genitore straniero che detiene l'autorità parentale e la custodia e obbligare (in definitiva) il figlio di nazionalità svizzera a partire con lui, occorrono motivi di ordine e di sicurezza pubblici di un certo peso. Ha tuttavia precisato che questa giurisprudenza non può essere applicata tale e quale per figli stranieri provenienti da Stati terzi, che beneficiano di un'autorizzazione di domicilio o di soggiorno; per la fattispecie di questa sentenza ha spiegato che occorre anche valutare il presunto comportamento abusivo del genitore straniero con autorità parentale e custodia.

Data creazione: 15 aprile 2010
Data modifica: 14 novembre 2011

Permesso di dimora di un padre straniero di un figlio svizzero

Caso 165, 5 febbraio 2007 << caso precedente | caso successivo >>

E' possibile poter ottenere da parte di un genitore straniero un permesso di dimorare in Svizzera allorquando è stato pronunciato il divorzio e il figlio è stato affidato alla madre, la quale esercita sola l'autorità parentale?

In una sentenza del 22 dicembre 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Nel caso concreto siamo in presenza di un cittadino del Bangladesh giunto in Svizzera nel 1990 e a cui è stato negato il diritto all'asilo politico con decisione definitiva del 1993. Qualche mese dopo, nel medesimo anno si è sposato con una cittadina residente in Svizzera di origine dominicana, matrimonio da cui è nato un figlio nel 1995. Nel 1999 è stato pronunciato il divorzio e il figlio affidato alla madre, con l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, oltre ad un determinato diritto di visita a favore del padre. Nel 2000 quest'ultimo si è risposato in Bangladesh secondo il diritto islamico, matrimonio da cui nel 200 è nato un figlio. Nel frattempo la sua prima moglie ha chiesto la cittadinanza svizzera. Nel 2005 gli è stato rifiutato il rinnovo del permesso di dimora.
Secondo l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Il Tribunale federale ricorda nella sentenza oggetto del presente commento e in una precedente sentenza pubblicata in DTF 120 Ib 1 che un cittadino straniero può, a dipendenza delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU, per cui può opporsi ad una eventuale separazione dalla sua famiglia e ottenere così un permesso di dimora. Occorre tuttavia provare che la relazione tra il cittadino straniero e una persona della famiglia avente diritto di soggiornare in svizzera (di nazionalità svizzera o avente un permesso di domicilio) sia stretta ed effettiva (DTF 119 Ib 91, consid. 1c, pag. 93; DTF 118 Ib 145, consid. 4, pag. 152 e 153, consid. 1c, pag. 157; DTF 116 Ib 353, consid. 1b, pag. 355). L'art. 8 CEDU si applica in particolare se lo straniero può far valere una relazione intatta con il figlio avente diritto di soggiornare in Svizzera, anche se quest'ultimo è sotto la sola autorità parentale dell'altro genitore a cui è affidato (DTF 119 Ib 81, consid. 1c, pag. 84; DTF 118 Ib 153, consid. 1c, pag. 157; DTF 115 Ib 97, consid. 2e, pag. 99; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 21 giugno 1988 nella causa Berrehab, Serie A, vol. 138, pag. 14, par. 21).
Per poter valutare se in un caso concreto l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri debba o meno accordare un permesso di dimora in base all'art. 8 CEDU occorre ponderare tutti gli interessi privati e pubblici in gioco (DTF 115 Ib 1, consid. 3b e 3c, pag. 6). Occorre in particolare che esistano dei legami familiari veramente forti nell'ambito affettivo ed economico affinché l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di dimora degli stranieri e di immigrazione passi in second'ordine.
Se nella sentenza pubblicata in DTF 120 Ib 1 il Tribunale federale ha ritenuto i legami familiari più importanti rispetto all'interesse pubblico dello Stato teso a limitare il numero degli stranieri in Svizzera, nella sentenza del Tribunale federale oggetto del presente caso l'interesse pubblico ha prevalso. Va detto che nel caso concreto il Tribunale federale ha ritenuto in particolare che la separazione del ricorrente straniero dalla prima moglie è avvenuta quando il figlio era ancora piccolo e nei suoi confronti non esisteva né un legame affettivo (diritto di visita irregolare) né un legame economico (crediti nell'ambito alimentare) tali da indicare un legame particolare. Oltre a ciò il comportamento del ricorrente è stato deplorevole (tra cui anche una condanna penale con una pena privativa della libertà a seguito di violazioni delle norme relative alle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione).


* Sentenza reperibile sul sito del Tribunale federale: 2A.620/2006/leb.

Data creazione: 5 febbraio 2007
Data modifica: 19 aprile 2009

Onorario dell'avvocato nell'ambito dei mandati d'ufficio

Caso 159, 16 ottobre 2006 << caso precedente | caso successivo >>

Quale è la tariffa oraria minima applicabile nell'ambito di procedure giudiziarie in cui lo Stato accoglie l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio?

In una sentenza del 6 giugno 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La sentenza in questione tratta di un ricorso di diritto pubblico presentato da due avvocati del Canton Argovia, i quali hanno impugnato il decreto del Gran Consiglio concernente la quantificazione degli onorari degli avvocati nell'ambito dei mandati in cui è concessa l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio, per cui l'indennità prevista è stata quantificata in CHF 150.00 orari.
Va ricordato che secondo l'art. 12 lett. g) della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, l'avvocato è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto. Per la remunerazione di tali mandati il Tribunale federale specifica che non si può prevedere unicamente un'indennità simbolica o addirittura neppure quella (non si può pretendere un cosiddetto "nobile officium" da parte dell'avvocato a favore della persona bisognosa). In passato il Tribunale federale ha indicato che l'avvocato d'ufficio ha per lo meno diritto ad un onorario adeguato che copra almeno i suoi costi (cfr. DTF 122 I 1, consid 3a, pag. 2). I Cantoni prevedono di regola un'indennità oraria ridotta per gli avvocati d'ufficio; ad es. nel Cantone Ticino il patrocinatore designato nell'ambito della concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria con l'ammissione al gratuito patrocinio ha diritto al 70% dell'onorario previsto dalla Tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 6 cpv. 2 Lag). Questa prassi di riduzione dell'onorario, largamente diffusa nei Cantoni, è stata giudicata valida dal Tribunale federale (DTF 122 I 1, consid. 3a, pag. 3 e rimandi).
La violazione del principio costituzionale del divieto dell'arbitrio (art. 9 della Costituzione Federale) è data se l'indennità assegnata all'avvocato non copre le sue spese. Tuttavia nella sentenza qui trattata il Tribunale federale si è spinto oltre e ha ha considerato non adeguata un'indennità assegnata all'avvocato d'ufficio che copra solo le sue spese (in applicazione degli art. 9 e indirettamente art. 27 della Costituzione federale). Un'indennità di CHF 150.00 orari, che copre unicamente le spese dell'avvocato, nel senso dei suoi propri costi, è dunque insufficiente ed è considerata arbitraria. Si giustifica di principio ammettere un'indennità di CHF 180.00 orari, oltre IVA (e naturalmente oltre spese e sborsi); un adeguamento della cifra era già stato preso in considerazione nella sentenza DTF 131 V 153, consid. 7 dal Tribunale federale delle assicurazioni, il quale aveva giudicato adeguato un importo di CHF 200.00 orari, oltre IVA.
Non vi sono dunque motivi per scendere al di sotto dei CHF 180.00 orari, oltre IVA, soprattutto nei casi in cui l'avvocato in questione assume un gran numero di mandati in cui è prevista l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio.

Per il Canton Ticino, in cui la prassi delle Preture è quella di prevedere di regola un onorario orario di CHF 154.00 (CHF 220.00 ridotti al 70%), non vi sono più motivi per mantenere la cifra in questione, dato che il Tribunale federale la riterrebbe arbitraria, per cui va adeguata ad almeno CHF 180.00 orari. In una sentenza del 17 gennaio 2007 il Tribunale federale ha precisato che tale tariffa di CHF 180.00 orari vale per lo meno a partire dal 2003 (cfr. sentenza del TF 5P.438/2006).


* Sentenza pubblicata in DTF 132 I 201

Data creazione: 16 ottobre 2006
Data modifica: 28 aprile 2009

Cambiamento del cognome di un figlio minorenne che vive sotto l'autorità parentale del padre

Caso 153, 17 luglio 2006 << caso precedente | caso successivo >>

Un figlio minorenne di genitori non spostati può cambiare il cognome e portare quello del proprio padre?

In una sentenza del 22 maggio 2006* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il figlio di genitori non coniugati se è allevato sotto l'autorità parentale del padre ha diritto di chiedere di portare il cognome di quest'ultimo.

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La fattispecie è la seguente.
La figlia è nata nel 1997 da genitori non sposati. Questi ultimi hanno vissuto in concubinato dal 1997 al 1999 e poi si sono separati. Dato che la madre non era idonea all'affidamento, la custodia e l'autorità parentale sulla figlia sono state attribuite al padre. Nel 2003 la figlia, tramite il proprio rappresentante legale, ha chiesto di poter cambiare il proprio cognome invocando l'art. 30 cpv. 1 CC, secondo cui il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi concedere a una persona il cambiamento del proprio nome.

Il Tribunale federale si è dunque chinato sulla questione a sapere se l'applicazione dell'art. 271 cpv. 3 CC costituisce un motivo grave ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC per poter modificare il cognome del bambino da quello della madre in quello del padre.

Per l'art. 270 cpv. 2 CC, se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre. Il concetto giuridico secondo cui l'art. 270 cpv. 2 CC prevede che se i genitori non sono uniti in matrimonio il figlio assume il cognome della madre parte infatti dall'idea che di regola in questi casi il figlio cresce con la madre, avendo con la medesima dei legami più intensi rispetto al padre (DTF 105 II 247, consid. 6, pag. 252). Per un cambiamento di questo cognome occorre che esistano dei motivi gravi ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 CC. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una tale modifica si giustifica se vi sono da temere per il minore seri e concreti pregiudizi sociali (DTF 126 III 1, oggetto del caso-010).
Secondo l'art. 271 cpv. 3 CC il figlio di genitori non coniugati che, essendo allevato sotto l'autorità del padre, ottiene di assumerne il suo cognome, ottiene anche la relativa cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

Nel caso concreto il Tribunale federale ha precisato che nell'ambito dell'art. 271 cpv. 3 CC il legislatore ha indirettamente riconosciuto l'esistenza di un motivo grave ai sensi dell'art. 30 cpv.1 CC e ciò appunto del caso in cui il figlio sia sotto l'autorità parentale del padre e sia da quest'ultimo cresciuto; ha dunque accolto il ricorso e autorizzato il cambiamento del cognome della figlia da quello della madre a quello del padre.

La questione merita tuttavia un approfondimento per quei casi in cui entrambi i genitori non sposati beneficiano della custodia e dell'autorità parentale (in quest'ultimo caso dopo averla chiesta e ottenuta ai sensi dell'art. 298a cpv. 1 CC).
Nella decisione DTF 121 III 145 il Tribunale federale era diventato restrittivo nell'ammettere i motivi gravi per il cambiamento di nome di bambini nati da genitori non sposati e non ha più riconosciuto il mero fatto di un legame di concubinato durevole tra i genitori come motivo sufficiente, da solo, a ottenere un cambiamento di nome (cognome) per il figlio. Il moltiplicarsi di famiglie monoparentali o viventi in concubinato e il diverso apprezzamento sociale affermatosi negli ultimi anni nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio non è sembrato più di principio un motivo valido per poter sorreggere l'esistenza di motivi gravi che potessero portare automaticamente al cambiamento del nome. Il figlio che chiedeva il cambiamento del nome (cognome) doveva oramai dimostrare che concretamente egli era vittima di pregiudizi seri e reali atti a giustificare un cambiamento di nome (cognome).
La sentenza oggetto del presente caso non tratta dunque questo aspetto, né modifica la giurisprudenza precedente in merito alle coppie conviventi.


* Sentenza pubblicata in DTF 132 III 497

Data creazione: 17 luglio 2006
Data modifica: 28 aprile 2009

Adozione singola - principi

Caso 151, 12 giugno 2006 << caso precedente | caso successivo >>

Quali sono le condizioni per permettere un'adozione singola?

In una sentenza del 3 agosto 2005* il Tribunale federale di Losanna ha stabilito (e ribadito) quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Con il presente caso si affronteranno i principi legali che regolano l'adozione singola di un minorenne, partendo dal testo legale per poi evocare le referenze giurisprudenziali principali.

  • Giusta l'art. 264 CC il minorenne può essere adottato quando i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.
  • Secondo l'art. 264b cpv. 1 CC una persona non coniugata può adottare da sola se ha compiuto il trentacinquesimo anno di età.
  • L'art. 265 cpv. 1 e 2 CC indica che l’adottando deve avere almeno sedici anni meno dei genitori adottivi; se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
  • L'art. 265b cpv. 1 CC precisa che per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando.
  • Tuttavia secondo l'art.265c cifra 1 CC si può prescindere dal consenso di un genitore s’egli è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento.
  • L'art. 267 CC prevede che l’adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi; i vincoli di filiazione anteriori sono sciolti (eccetto nei riguardi del coniuge dell’adottante) e con l’adozione può essere dato al figlio un nuovo prenome; inoltre secondo l'art. 267a CC il figlio minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quella anteriore.
  • Infine secondo l'art. 268a cpv. 1 e 2 CC l’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti; occorre specialmente indagare su la personalità e la salute dei genitori adottivi e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari dei genitori adottivi, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza.

Preciso che l'art. art. 264b CC è quello determinante per le adozioni singole, mentre gli altri citati si applicano in genere all'adozione di minorenni.

Altre normative importanti per orientarsi nel campo delle adozioni (singole o congiunte) sono la legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA) e l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin).

Per quanto concerne le coppie conviventi, quindi non sposate, un'adozione può aver luogo solo singolarmente e non congiuntamente, dato che l'adozione congiunta è riservata esclusivamente alle coppie coniugate; infatti secondo l'art. 264a CC i coniugi possono adottare soltanto congiuntamente; l’adozione in comune non è permessa ad altri; inoltre i coniugi devono essere sposati da cinque anni o aver compito il trentacinquesimo anno d’età, mentre un coniuge può adottare il figlio dell’altro se i coniugi sono sposati da cinque anni.

La principale sentenza che tratta delle condizioni dell'adozione singola è la seguente (con i relativi riferimenti): DTF 125 III 161.

Tra i vari aspetti da prendere in considerazione nell'ambito di un'adozione singola abbiamo, oltre all'età minima dell'adottante, la differenza di età (minima ma anche massima) tra adottante e adottato, la percentuale lavorativa svolta dall'adottante e dunque la disponibilità di tempo messa a disposizione dall'adottante, tenuto conto che non risulta rilevante quella di terzi, anche se parenti.
Tra l'altro nella sentenza oggetto del presente caso il Tribunale federale ha indicato che un'attività lavorativa svolta all'80% risulta eccessiva per potersi prendere cura di un figlio adottato e che pure è eccessiva una differenza di età tra adottato e adottando di 47 anni.

Per altre informazioni rimando anche al caso 5.


* Sentenza non pubblicata sulla raccolta ufficiale, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5A.11/2005.

Data creazione: 12 giugno 2006
Data modifica: 19 aprile 2009

Contestazione della filiazione del figlio nato durante un matrimonio - tempestività dell'azione

Caso 145, 13 marzo 2006 << caso precedente | caso successivo >>

Entro quando il marito deve proporre l'azione di contestazione della filiazione qualora da dei dubbi sulla sua paternità?

In una sentenza del 29 settembre 2005*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Secondo l'art. 256c cpv. 1 CC, il marito può proporre l'azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita. Si tratta di termini di perenzione (DTF 119 II 110, consid. 3a, pag. 111 e citazioni), per cui non possono essere né interrotti, né sospesi. Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi (art. 256c cpv. 3 CC). Sia il termine relativo che quello assoluto possono dunque essere restituiti.
Contrariamente a parte della dottrina (minoritaria), secondo il Tribunale federale e la dottrina maggioritaria esistono gravi motivi nel caso in cui il marito non aveva alcuna ragione sufficiente di dubitare della propria paternità, anche in presenza di semplici dubbi che tuttavia non si basavano su indizi concreti (cfr. sentenza del Tribunale federale del 14.10.2003, 5C.130/2003, consid. 1.2, FamPra.ch 2004, pag. 142 e segg.con nota di Andrea Büchler a pag.147-149).
Se i gravi motivi sussistono, il marito deve promuovere la procedura giudiziaria in fretta dal momento in cui la causa del ritardo ad agire è cessata (DTF 129 II 409, consid. 3, pag. 412). In particolare un mese è stato considerato un tempo accettabile (è il caso della sentenza qui commentata), mentre se fossero trascorse sette settimane l'introduzione della causa sarebbe stata giudicata tardiva, salvo cause giustificate per cui il marito non ha potuto agire prima (DTF 85 II 305, consid. 2 pag. 312; cfr. anche DTF 91 II 153, consid. 4, pag. 158 e 159).


* Sentenza pubblicata e reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5C.31/2005; DTF 132 III 1.

Data creazione: 13 marzo 2006
Data modifica: 28 aprile 2009

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