Famiglia
Pratica della mediazione nel Canton Ticino
Divorzio, cassa pensione, AVS/AI - Ciò che dovete sapere (Opuscolo informativo: donne e divorzio)
www.equality.ch/i2/pubblicazioni_pdf/scheidung_it.pdf (pdf, 457 KB)
L'ascolto del bambino nella procedura di divorzio
Base legale
Il legislatore ha scelto con l'art. 144 cpv. 2 nCC l'obbligatorietà dell'ascolto del minore a meno che la sua età o altri motivi vi si oppongano. L'ascolto ha quindi un doppio carattere. D'una parte si tratta di un diritto del minore, d'altra parte di un obbligo del Tribunale. Lo scopo dell'ascolto é di fare chiarezza sugli interessi, desideri e bisogni del figlio nonché sulle relazioni genitori-figli.
Il figlio minorenne ha il diritto d'essere ascoltato
Nel 1997 la Svizzera ha ratificato la convenzione sui diritti del fanciullo. L'articolo 12 della convenzione prevede il diritto del minore ad essere ascoltato in ogni procedura che lo riguarda. Il legislatore svizzero ha ripreso tale principio nel nuovo diritto del divorzio, entrato in vigore il 1° gennaio 2000.
L'articolo 144 cpv. 2 del Codice Civile Svizzero recita: “I figli sono personalmente o appropriatamente sentiti dal Giudice o da un terzo incaricato a meno che la loro età o altri motivi gravi si oppongano”.
