2010

Riaffidamento di un figlio al detentore dell'autorità parentale

Caso 253, 16 dicembre 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Se un figlio vive da un genitore che non ha l'autorità parentale o con terzi genitori affilianti, a quali condizioni il genitore detentore dell'autorità parentale può chiederne il riaffiamento a sé?

In una sentenza del 10 maggio 2010 il Tribunale federale di Losanna ha deciso quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La fattispecie è la seguente:

- il 25.01.2006 è nata A.;
- i genitori di A. non sono sposati;
- il 12.06.2006 il Giudice ha deciso d'urgenza la revoca della custodia parentale alla madre e il suo affidamento al padre;
- le successive decisioni, salvo una poi annullata dall'autorità superiore, hanno confermato l'affidamento al padre e previsto delle relazioni personali tra madre e figlia;
- è stata prevista anche la nomina di un curatore educativo.

L'art. 310 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente; l'autorità tutoria, ad istanza dei genitori o del figlio, prende la stessa misura nel caso in cui le relazioni siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti.
Il cpv. 3 precisa poi che sempre l'autorità tutoria può vietare ai genitori di riprendere il figlio vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti qualora il suo sviluppo possa esserne seriamente pregiudicato.

La possibilità di ripresa di un figlio dato in custodia al genitore non avente l'autorità parentale, rispettivamente a genitori affilianti, sottostà a delle condizioni differenti rispetto ai criteri che hanno portato alla privazione della custodia parentale (cfr. sentenza TF 5P.116/2002, del 15.04.2002, consid. 4.3); infatti, dal momento in cui occorre valutare la ripresa della custodia parentale, è necessario esaminare il bisogno di stabilità del bambino e l'importanza della continuità delle sue relazioni affettive. Occorre evitare che un bambino che ha vissuto per lungo tempo presso genitori affilianti e si sia radicato presso i medesimi sia portato via da questo contesto se ciò mette in serio pericolo il suo sviluppo psicologico e fisico (cfr. sentenza TF 5P.116/2002 già citata e 5C.28/2007 del 03.04.2007, consid. 2.2): ciò è il caso se il bambino si è integrato presso i genitori affilianti e se questi ultimi sono divenuti i suoi principali riferimenti; occorrerà verificare se la relazione fisica con il genitore naturale e il bambino è rimasta intatta e se le capacità educative  e il senso di responsabilità di tale genitore giustificano il trasferimento della custodia. Solo l'interesse del minore è determinante per decidere se autorizzare il rientro presso il detentore dell'autorità parentale (sentenza TF 5C.28/2007 sopra citata, consid. 2.2).

Nel caso concreto il padre non deteneva l'autorità parentale, siccome non era spostato con la madre (art. 298 cpv. 1 CC); ricevendo in affidamento la figlia va considerato come un genitore affiliante (DTF 128 III 9; DTF 120 Ia 260).
La richiesta di reintegra della custodia genitoriale della madre non è stata accolta per vari fattori, tra cui l'affidamento al padre da ormai 3 anni e mezzo, le eccellenti capacità educative del padre, la capacità di quest'ultimo di organizzarsi con i suoi genitori per la custodia della figlia quando egli lavora; inoltre il padre ha sempre favorito i contatti della figlia con la madre. La madre dal canto suo, pur emergendo che ha un buon contatto con la figlia e che dimostra una volontà sincera di occuparsene, è risultata essere d'altro canto piuttosto instabile e poco garante della possibilità di permettere il mantenimento di rapporti stretti tra padre e figlia.

Data creazione: 16 dicembre 2010
Data modifica: 16 dicembre 2010

Competenza del Giudice del divorzio per il calcolo dell'equa indennità (art. 124 CC)

Caso 252, 30 novembre 2010 << caso precedente | caso successivo >>

In una sentenza del 10 maggio 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Ove il Giudice delle assicurazioni accerti l'impossibilità della divisione delle prestazioni d'uscita ai sensi dell'art. 122 CC per la sopravvenienza di un caso di previdenza, egli deve trasmettere d'ufficio la causa per competenza al Giudice del divorzio.

 

Sentenza pubblicata in DTF 136 V 231

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Qualora il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dovesse accertare che la ripartizione della prestazione di uscita tra i coniugi non è possibile e che questa impossibilità fa scaturire un diritto ad un'equa indennità ex art. 124 CC, tale Tribunale deve ritornare d'ufficio la causa per competenza al Giudice del divorzio.

La giurisprudenza del Tribunale federale è stata sull'argomento piuttosto discontinua; in certi casi ha indicato che la causa pendente presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dovesse essere semplicemente rinviata al Giudice del divorzio, senza dare particolari dettagli, dando in ogni caso alle parti il diritto di domandare al Giudice del divorzio un complemento della sentenza di divorzio.
Anche la dottrina in merito non è unanime: la maggioranza degli autori ritengono che l'impossibilità della divisione della cassa pensioni costituisca un motivo per la revisione della sentenza di divorzio, mentre altri autori ritengono che la sentenza di divorzio debba essere completata.

Ora, premesso che nell'ambito della regolamentazione della previdenza professionale vige la massima ufficiale, ai Giudici del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non è dato il diritto di decidere l'equa indennità ex art. 124 CC, ma quest'ultima va decisa dal Giudice del divorzio. A contrario, a mente del Tribunale federale, qualora il Giudice delle assicurazioni accerti l'impossibilità della divisione delle prestazioni d'uscita ai sensi dell'art. 122 CC per la sopravvenienza di un caso di previdenza, egli deve trasmettere d'ufficio la causa per competenza al Giudice del divorzio. Il rinvio d'ufficio al Giudice del divorzio è la logica conseguenza del particolare sistema creato dal legislazione nell'ambito dell'art. 142 cpv. 2 CC.
D'altra parte il Giudice del divorzio dispone senz'altro di una più completa visione d'insieme della situazione economica concreta dei coniugi e delle loro necessità previdenziali; non dimentichiamo che per la fissazione dell'equa indennità la giurisprudenza esige che sia valutata la situazione patrimoniale dei coniugi dopo la liquidazione del regime matrimoniale, oltre agli altri elementi della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (DTF 131 III 1, consid. 4.2, pag. 4 e riferimenti). I bisogni personali e la capacità contributiva del debitore, nonché i bisogni previdenziali del creditore costituiscono criteri che occorre pure esaminare (DTF 133 III 401, consid. 3.2, pag. 404). Nei casi di previdenza dovuti ad invalidità occorre inoltre considerare eventuali aumenti del tasso di invalidità del debitore e dei conseguenti bisogni previdenziali di quest'ultimo (DTF 129 III 481, consid. 3.2.3, pag. 485).

Data creazione: 30 novembre 2010
Data modifica: 1 dicembre 2010

Nozione di domicilio - competenza

Caso 251, 16 novembre 2010 << caso precedente | caso successivo >>

E' data la competenza del Giudice svizzero qualora un coniuge si sia trasferito in Svizzera con i figli e il giorno stesso abbia promosso un'azione di divorzio?

In una sentenza del 23 dicembre 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il domicilio di una persona si trova dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. In particolare qualora l'elemento soggettivo sia adempiuto, il domicilio può essere costituito immediatamente dopo l'arrivo.

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

la fattispecie del presente caso è la seguente:

  • coniugi sposati in Grecia nel 1994;
  • tre figli minorenni nati dal matrimonio;
  • primi anni di matrimonio in Belgio, poi la famiglia si trasferisce in Grecia;
  • a seguito di tensioni famigliari la moglie - cittadina svizzera - parte dalla Grecia con i tre figli minorenni e arriva in Svizzera: lo stesso giorno inoltra una procedura di divorzio davanti al Tribunale svizzero.

Si pone il quesito a sapere se il Giudice svizzero può ritenersi competente nonostante la madre e i tre figli minorenni siano arrivati in Svizzera lo stesso giorno in cui è stata promossa la procedura giudiziaria di divorzio.

Tenuto conto che la vertenza contempla degli elementi di estraneità, dato che il marito è cittadino greco, alla fattispecie risulta aplicabile il diritto internazionale; in assenza di una convenzione bilaterale tra Svizzera e Grecia o di un trattato internazionale sul divorzio, occorre riferisi alla Legge federale sul diritto internazionale privato.
In particolare l'art. 59 LDIP indica la competenza del Giudice svizzero (nel caso concreto data a seguito del fatto che la moglie è cittadina svizzera - art. 59 let. b LDIP).
Il domicilio è determinato secondo i criteri dell'art. 20 cpv. 1 let. a) LDIP, il quale corrisponde all'art. 23 cpv. 1 CC: una persona fisica è domiciliata nel luogo in cui manifesta in modo oggettivo e riconoscibile da terze persone l'intenzione di stabilirvisi, ciò che presuppone che abbia in quel luogo il centro dei propri interessi personali e professionali (DTF 127 V 237, consid. 1; DTF 120 III 7, consid. 2a; DTF 119 II 167, consid. 2b). Questa definizione di domicilio contempla due elementi: dal punto di vista oggettivo  dev'esserci una presenza fisica in quel luogo; dal punto di vista soggettivo occorre che vi sia una volontà di rimanere in quel luogo durevolmente (DTF 127 V 237, conid. 1; DTF 119 II 167, consid. 2b; sentenza TF 5C.56/2002, consid. 4.2.1 non pubblicato su DTF 129 III 404). L'elemento oggettivo non presuppone che la presenza fisica esista già da un determinato tempo; qualora l'elemento soggettivo sia adempiuto, il domicilio può essere costituito immediatamente dopo l'arrivo nel nuovo paese. In ogni caso l'intenzione di una persona di stabilirsi durevolmente in un determinato paese non deve essere esaminata in modo soggettivo, ossia secondo la sua intima volontà, bensì alla luce delle circostanze oggettive, riconoscibili dai terzi e che permettono di concludere per l'esistenza di una tale intenzione (DTF 127 V 237, consid. 1; DTF 120 III 7, consid. 2b; DTF 119 II 64, consid. 2b/bb e riferimenti).

Nel caso concreto la moglie e i figli sono giunti in Svizzera con l'intenzione di rimanervi a lungo; la moglie ha chiesto accoglienza in Svizzera ai suoi genitori e ha iniziato subito la procedura di divorzio; non ha alcun legame con la Grecia salvo con la famiglia del marito, con la quale non ha tra l'altro un buon rapporto; non padroneggia la lingua greca. In queste circostanze i Giudici svizzeri hanno ritenuto che la moglie sin dal giorno in cui è arrivata in Svizzera abbia manifestato in modo oggettivamente riconoscibile da terzi la sua intenzione di stabilirvisi:poco importa se al momento dell'inoltro della procedura di divorzio era appena arrivata. Il solo fatto che anche il Tribunale greco possa essere competente non inficia la competenza svizzera, dato che per una medesima procedura (ad es. di divorzio) possono essere dati più fori e il primo Tribunale adito mantiene la competenza a condurre la causa e decidere.

Data creazione: 16 novembre 2010
Data modifica: 16 novembre 2010

Alimenti durante la separazione: applicabilità dei criteri del mantenimento dopo il divorzio

Caso 250, 1 novembre 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Nella misura in cui non sia più possibile contare seriamente su una riconciliazione dei coniugi, per il calcolo del contributo alimentare a favore di un coniuge durante la separazione possono essere applicati i principi valevoli per il divorzio?

In una sentenza del 23 febbraio 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

I coniugi si sono sposati il 15 maggio 2007; dal loro matrimonio non sono nati figli; ciascun coniuge ha un figlio nato da un precedente matrimonio; i coniugi sono separati di fatto dal mese di maggio 2009.
Il 20 maggio 2009 il marito ha inoltrato davanti al Giudice un'istanza di misure a tutela dell'unione coniugale. Il Giudice l'ha astretto al pagamento di un contributo di mantenimento a favore della moglie. Il Tribunale federale ha accolto il suo ricorso per il fatto che i Giudici cantonali non hanno valutato se egli si fosse o meno obbligato a garantire finanziariamente la formazione professionale intrapresa dalla moglie.

Il principio e l'ammontare del contributo alimentare si basano sull'art. 176 cpv. 1 cifra 1 CC e si determinano tenendo in considerazione le possibilità economiche e i fabbisogni dei coniugi. L'art. 163 cpv. 1 CC costituisce la causa dell'obbligazione alimentare.
Dal momento in cui non sia più possibile contare seriamente su una riconciliazione dei coniugi, i principi valevoli per il calcolo del contributo di mantenimento dopo il divorzio devono già essere presi in considerazione. Ciò significa ritenere i criteri non esaustivi previsti all'art. 125 cpv. 2 CC, ma anche che occorre valutare la situazione alla luce del principio dell'indipendenza economica dei coniugi. Ad es. il coniuge richiedente il contributo alimentare può essere astretto, a dipendenza delle circostanze concrete, ad intraprendere un'attività lavorativa o ad estenderla (DTF 130 III 537, consid. 3.2; 128 III 65, consid. 4a e riferimenti citati).

Secondo la giurisprudenza sviluppata per l'art. 125 CC (mantenimento dopo il divorzio), occorre prendere in considerazione se il matrimonio è stato "lebensprägend", vale a dire se ha influito concretamente sulla situazione finanziaria del coniuge chiedente l'alimento. Su tale concetto rimando al caso-174. Nell'ipotesi in cui il matrimonio non fosse considerato "lebensprägend", per verificare se il coniuge creditore possa o meno pretendere un contributo di mantenimento, occorrerà riferirsi alla situazione dei coniugi prima del matrimonio.

La sentenza di cui al presente caso non indica unicamente l'applicabilità dei criteri di cui all'art. 125 cpv. 2 CC nel caso in cui non si possa più contare seriamente su una riconciliazione dei coniugi, ma sempre in quest'ultima ipotesi mette in seria discussione l'applicabilità del cosiddetto "calcolo delle eccedenze" nei casi in cui il matrimonio non sia "lebensprägend". Tuttavia nelle sentenze di cui al caso-272 il Tribunale federale ha indicato che la questione a sapere se il matrimonio sia stato "lebensprägend" è di merito e non va esaminata nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale o nel calcolo alimentare cautelare pendente una procedura di divorzio.

Sull'imputazione retroattiva di un reddito non effettivamente conseguito, cfr. sentenza TF 5A_848/2010 del 4 aprile 2011.

Data creazione: 1 novembre 2010
Data modifica: 10 gennaio 2012

Richiesta di attribuzione della proprietà di un fondo

Caso 249, 15 ottobre 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale o dei rapporti di dare e avere tra coniugi, è possibile rivendicare la proprietà (o comproprietà) di un fondo appartenente all'altro coniuge?

In una sentenza del 5 febbraio 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Nel caso concreto i coniugi hanno stipulato sin dal matrimonio il regime della separazione dei beni.
L'art. 248 CC prevede che chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova; mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi. La stessa norma la si trova tale e quale per il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 200 cpv. 1 e 2 CC). Tali normative trovano il loro fondamento nel principio dell'onere della prova previsto dall'art. 8 CC, secondo cui ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
La prova di fatti costitutivi di diritti e le relative conseguenze (nel caso concreto la comproprietà) può essere apportata mediante qualunque mezzo probatorio: documenti, testimoni, perizie, ecc. La prova della proprietà di un bene è retta dalle norme sui diritti reali, le quali prevedono delle presunzioni quali l'art. 930 CC e 931 CC per i beni mobili e l'art. 937 CC per i beni immobili. Riguardo gli immobili (i fondi) le presunzioni derivanti dal possesso e dal registro fondiario prevalgono sulla presunzione di comproprietà dell'art. 248 CC (DTF 117 II 124) e dunque anche dell'art. 200 cpv. 1 e 2 CC. Trattandosi in particolare di fondi, quanto risulta dal registro fondiario è una prova accresciuta ai sensi dell'art. 9 CC (DTF 122 III 150, consid. 2b, pag. 155) e spetta a chi contesta la presunzione di esattezza del registro fondiario  dimostrare l'erronea iscrizione. Il diritto iscritto (nel caso concreto la proprietà della persona iscritta) esiste ai sensi dell'art. 937 cpv. 1 CC, presunzione che non è assoluta, ma incombe a chi la contesta stabilire la nullità del titolo di acquisizione (DTF 58 II 333).

Nel caso concreto la moglie è iscritta come sola proprietaria del fondo a registro fondiario. Spetta dunque al marito contestare e comprovare la nullità del contratto (in casu di compravendita) alla base dell'iscrizione. Il solo fatto, comprovato, che egli abbia contribuito in parte al finanziamento dell'acquisto del fondo non è sufficiente per comprovare la nullità del contratto di compravendita. Solo una convenzione interna tra i coniugi, secondo cui la moglie intende risultare proprietaria del fondo solo verso i terzi, ma rinuncia a far valere questo suo diritto verso il marito sarebbe una prova sufficiente per dimostrare il contrario. Il solo fatto che i coniugi siano condebitori solidali del debito ipotecario, nonché che gli interessi e gli ammortamenti siano stati pagati per il tramite dei conti di società della famiglia appartenenti in comproprietà tra i coniugi non è sufficiente per rimettere in discussione la proprietà della sola moglie iscritta a registro fondiario.

Data creazione: 15 ottobre 2010
Data modifica: 15 ottobre 2010

Abitazione familiare (o coniugale)

Caso 248, 1 ottobre 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Fino a quando può essere considerata tale un'abitazione familiare (o coniugale)?

In una sentenza del 22 febbraio 2010 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

L'art. 169 CC cessa di esplicare i suoi effetti quando il coniuge beneficiario di questa protezione lascia l'abitazione familiare in modo definitivo o per una durata indeterminata di propria iniziativa o per ordine del giudice. Per ammettere che il coniuge abbia lasciato definitivamente l'abitazione familiare, il giudice deve fondarsi su indizi seri.

 

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Secondo l'art. 169 CC un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l’appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione familiare. Tuttavia il coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al Giudice.
L'abitazione famigliare costituisce il luogo che adempie la funzione di alloggio e che risulta essere il centro della vita familiare. Il carattere di abitazione familiare continua ad essere tale fintanto che dura il matrimonio, anche se i coniugi sono separati di fatto o in procedura di divorzio. E' proprio per questi casi che acquisisce valore la protezione legale dell'art. 169 CC, la cui ratio legis è di evitare che in presenza di tensioni coniugali o per leggerezza il coniuge titolare di diritti sull'abitazione familiaire ne disponga unilateralmente se ciò causa delle particolari difficoltà all'altro coniuge (DTF 114 II 396, consid. 5a).
In certi casi l'abitazione perde la sua qualifica di familiare e di conseguenza anche la protezione datale dall'art. 169 CC. Ciò è in particolare il caso qualora vi sia tra i coniugi una separazione coniugale (art. 117 CC e art. 118 CC), così come pure nei casi di abbandono di comune accordo da parte dei coniugi dell'abitazione familiare, o quando il coniuge protetto dalla norma dell'art. 169 CC lascia definitivamente l'abitazione o la lascia per una durata indeterminata su sua iniziativa o per ordine del Giudice.
Per la qualifica di abitazione familiare non è rilevante la durata del matrimonio (breve o lunga), come neppure la presenza o meno di figli, nonché il regime matrimoniale scelto. L'alloggio provvisorio di un coniuge presso terzi in vista di poter occupare l'abitazione familiare non fa perdere alla medesima questa qualifica.

Sul tema v. anche caso-004.

Data creazione: 1 ottobre 2010
Data modifica: 1 ottobre 2010

Curatela a favore di un minorenne per la contestazione della paternità - diritto di un maggiorenne di conoscere le proprie origini

Caso 247, 15 settembre 2010 << caso precedente | caso successivo >>

In una sentenza del 22 giugno 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La fattispecie è sinteticamente la seguente:

  • matrimonio del 2002;
  • due figli nati nel 2005 e nel 2007;
  • nel 2007 il preteso padre biologico chiede all'autorità tutoria la nomina di un curatore per permettere l'avvio di una procedura di disconoscimento di paternità;
  • i coniugi si separano;
  • l'autorità tutoria accoglie l'istanza di curatela.

L'art. 255 cpv. 1 CC prevede che il marito è presunto essere il padre del figlio nato durante il matrimonio; questa presunzione può essere contestata dinanzi al Giudice dal marito (art. 256 cpv. 1 cifra 1 CC) o dal figlio, se la comunione domestica dei coniugi è cessata durante la sua minore età (art. 256 cpv. 1 cifra 2 CC).
L'azione del figlio è di natura strettamente personale, indipendente dai diritti della madre e del presunto padre (marito della madre), e può essere da lui intentata qualora disponga della necessaria capacità di discernimento; in assenza del necessario discernimento il figlio può intentare l'azione di disconoscimento di paternità per il tramite di un curatore di rappresentanza (art. 392 cifra 2 CC), il quale condurrà la procedura in rappresentanza del minore (DTF 122 II 289 consid. 1c, pag. 293 e citazioni). In questo caso è l'autorità tutoria che determina l'interesse o meno del figlio ad avviare una tale procedura giudiziaria (DTF 121 III 1, consid. 2c, pag. 4 e citazioni) e il figlio minorenne non ha alcun diritto incondizionato ad avviare la procedura; l'autorità tutoria dovrà valutare l'interesse del minore paragonando la sua situazione con o senza il disconoscimento: terrà in particolare in considerazione le conseguenze d'ordine psico-sociale, nonché materiali, come ad es. l'eventualità della perdita del diritto al mantenimento e delle aspettative successorie (DTF 121 III 1, consid. 2c, pag. 5); sarà ad esempio contrario all'interesse del minore avviare una procedura di disconoscimento di paternità allorquando vi sia incertezza quanto al padre biologico, o se il futuro contributo di mantenimento sarà notevolmente modesto, o ancora se le relazioni personali tra fratelli e sorelle sono strette e con l'azione di disconoscimento di paternità fossero seriamente turbate, oppure ancora quando non si possa ritenere che il figlio potrà intrattenere delle relazioni socio-psichiche positive con il genitore biologico.

Nel caso concreto l'autorità cantonale (il Tribunale federale ha respinto il ricorso del presunto padre, marito della madre) aveva nominato un curatore per l'avvio della procedura di disconoscimento di paternità, ritenendo ciò nell'interesse del minore, a seguito dei legami più intensi con il padre biologico, la possibilità di quest'ultimo di assumersi il mantenimento del minore, nonché la possibilità di continuare a vivere in Svizzera nonostante la nazionalità estera del padre biologico.

 

Per quanto riguarda il figlio maggiorenne, la recente giurisprudenza del Tribunale federale riconosce  un'importanze crescente alla conoscenza delle proprie origini, prerogativa derivante in particolare dall'art. 7 cpv. 1 della Convenzione internazionale del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo. Si tratta infatti di un diritto costituzionale assoluto, imprescrittibile e inalienabile, indipendente da qualsiasi ponderazione di interessi (DTF 128 I 63). La giurisprudenza ha riconosciuto tale diritto al figlio adottivo, ma anche per qualsiasi altro figlio, compreso se nato durante il matrimonio del propri presunti genitori (DTF 134 III 241).
Tali principi non sono stati tuttavia estesi ai figli minorenni, così che la ponderazione dei contrapposti interessi resta per loro determinante. Ciò non ha tuttavia alcuna portata rispetto all'azione di disconoscimento di paternità: infatti un'azione tendente all'accertamento delle proprie origini può essere avviata indipendentemente da un'azione di disconoscimento di paternità; tuttavia in tal caso l'autorità tutoria dovrà esaminare, nell'ambito della ponderazione degli interessi del minore, se la conoscenza della sua ascendenza, senza modifica del suo statuto giuridico, rischi di turbarlo ed essere di pregiudizio per il medesimo.

Data creazione: 15 settembre 2010
Data modifica: 15 settembre 2010

Ripartizione dei debiti; diritto al compenso fra gli acquisti e i beni propri

Caso 246, 1 settembre 2010 << caso precedente | caso successivo >>

In una sentenza del 3 aprile 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Nell'ambito del regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti, secondo l'art. 209 cpv. 2 CC un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti. Vi deve essere una connessione materiale con la quale sussiste una dipendenza con riferimento all'origine, lo scopo e il contenuto, ma, come detto, nel dubbio un debito grava la massa degli acquisti (cfr. DTF 121 III 152, consid. 3b, pag. 154).
Un coniuge non è libero di decidere a debito di quale massa far fronte ad un'obbligazione.
Ad es. le spese per il mantenimento della famiglia, compreso la previdenza professionale, i costi per conseguire il reddito e il pagamento delle relative imposte sono da sopportare dalla massa degli acquisti. Per il mantenimento ordinario di beni patrimoniali, come ad es. immobili, occorre attingere agli acquisti. Il mantenimento straordinario è per contro da far sopportare dalla massa a cui il bene appartiene. Quando vi è connessione tra un bene e un debito per il suo acquisto, come ad es. un debito ipotecario, il relativo pagamento dev'essere effettuato con i beni della massa a cui appartiene. Nel caso in cui dei debiti gravanti acquisti vengano pagati con dei beni propri, rispettivamente quando debiti gravanti beni propri vengano pagati con acquisti, nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale esiste una pretesa compensatoria ai sensi dell'art. 209 cpv. 1 CC. Ad es. la sentenza TF 5C.171/2003 dell'11 novembre 2003 indica che se delle risorse per il finanziamento del mantenimento della famiglia vengono prelevate dalla ditta (in casu bene proprio del marito), in caso di divorzio la massa dei beni propri ha un diritto al compenso nei confronti della massa degli acquisti.

Nel caso concreto il marito ha ricevuto quale anticipo ereditario da suo padre un immobile gravato da un'ipoteca da lui assunta. Tra l'altro egli si è assunto il pagamento di una rendita vitalizia nei confronti dei propri genitori. Tenuto conto che il valore dell'immobile è superiore rispetto all'assunzione del debito ipotecario e della rendita vita natural durante, tale fondo è da qualificarsi quale bene proprio (cfr. anche sentenza 5C.158/2006 del 23 marzo 2007, consid. 4.1 non pubblicato in DTF 133 III 416; 5A_111/2007 dell'8 gennaio 2008, consid. 4.2.2.).
La prestazione vitalizia, strettamente connessa con l'acquisizione del fondo, grava pertanto la massa patrimoniale a cui il fondo appartiene, ossia i beni propri. Qualora tale prestazione fosse pagata con la massa degli acquisti, a quest'ultima spetta un diritto al compenso verso la massa dei beni propri; diversamente sarebbe se l'immobile venisse utilizzato quale abitazione coniugale con la conseguenza che la prestazione vitalizia può in questo caso essere considerata quale parte dei costi abitativi e quindi per il mantenimento del tenore di vita, ciò che in questo caso non drebbe diritto ad alcun compenso.

 

Data creazione: 1 settembre 2010
Data modifica: 1 settembre 2010

Obbligo di versare contributi di mantenimento che erodono la sostanza del debitore alimentare

Caso 245, 1 agosto 2010 << caso precedente | caso successivo >>

In caso di ridotte risorse di reddito dei coniugi, si può pretendere che erodano la sostanza per il mantenimento della famiglia?

In una sentenza del 1° marzo 2007 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La sentenza in questione non è recente, ma ha il pregio di affrontare la questione concernenete il consumo della sostanza per il mantenimento della famiglia nel caso in cui le risorse di reddito dei coniugi siano insufficienti a coprirne il relativo fabbisogno.

Accertato che con il proprio margine disponibile il marito non era in grado di sopperire interamente ai fabbisogni di moglie e figli, il primo Giudice ha ritenuto che l'ammanco potesse essere colmato attingendo ai risparmi; in particolare ha fissato i contributi per moglie e figli a un ammontare pari ai rispettivi fabbisogni.
Nel caso specifico risulta che all'inizio della causa il marito disponeva di una sostanza attorno ai CHF 300'000.00.

Sulla questione di sapere se e in che misura il mantenimento della famiglia vada garantito – in mancanza di redditi sufficienti – con prelievi dalla sostanza del debitore, non v'è unità di dottrina né di giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo 2006, consid. 3.3.1, menzionata in: FamPra.ch 7/2006 pag. 939; sentenza del Tribunale federale 5P.173/2002 del 29 maggio 2002, consid. 5a e 6, menzionata in: FamPra.ch 3/2002 pag. 806). La dottrina am­mette, in linea generale, il consumo di sostanza quando le entrate familiari sono insufficienti a coprire i fabbisogni minimi dei coniugi (Hausheer/Spycher, Hand­buch des Unterhalts­rechts, Berna 1997, pag. 158 n. 03.109; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 22 ad art. 163 CC e n. 19a ad art. 176 CC; Bräm: in Zürcher Kommentar, n. 104 ad art. 163 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 176; Vetterli, in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 31 ad art. 176 CC; sull'art. 125 CC: Sutter/Frei­burghaus, Kommentar zum neuen Schei­dungsrecht, Zurigo 1999, n. 54 ad art. 125 CC; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 24 ad art. 125 CC).
Sugli altri presupposti le opinioni divergono.
Certo è che l'obbligo di attingere alla sostanza non deve comportare trasferimenti di capitali suscettibili di anticipare la liquidazione del regime dei beni (cfr. DTF 114 II 32). Tale eventualità, nondimeno, si verifica solo qualora il contributo alimentare ecceda il fabbisogno minimo del coniuge creditore, sicché questi possa accumulare risparmi (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo 2006, consid. 3.3.4).

Nel caso in esame il Segretario assessore si è limitato a commisurare i contributi mensili al fabbisogno di madre e figli. L'ipotesi di eventuali risparmi è quindi estranea alla fattispecie.

D'altro lato è vero che il debitore può essere tenuto – dandosene gli estremi – a consumare sostanza propria per contribuire al mantenimento del coniuge dopo il divorzio, sempre che un obbligo analogo sia imposto anche al creditore, ove abbia sostanza (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Non solo: qualora le entrate dei coniu­gi siano insufficienti a coprire i fabbisogni familiari, il debitore può essere tenuto a intaccare la propria sostanza anche durante il matrimonio, a condizione che le particolarità del caso giustifichino una scelta del genere e che il debitore non sia in età avanzata (sentenza del Tribunale federale 5P.343/2005 del 16 marzo 2006 con rinvio a Vetterli loc. cit.). Per converso va dato atto che il creditore alimentare non ha un diritto assoluto alla copertura del proprio fabbisogno minimo (sentenza del Tribunale federale appena citata, consid. 3.3.5).

L'obbligo di consumare sostanza propria sembra dipendere, in ultima analisi, dall'entità del patrimonio e dalla durata del provvedimento (Hausheer/Spycher, op. cit., n. 03.110). Prospettabile per un breve lasso di tempo (Bräm, op. cit., n. 104 ad art. 163 CC) o a titolo provvisorio (Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., n. 19a ad art. 176 CC), esso va ammesso con estremo riserbo dopo l'età pensionabile se il risparmio è stato accumulato a fini previdenziali (Vetterli, loc. cit.; Geiser, loc. cit.) e non entra in linea di conto ove gli elementi del patrimonio siano difficilmente realizzabili (Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC; Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtliche Unterhaltspflichten in: AJP 1993 pag. 904).

Data creazione: 1 agosto 2010
Data modifica: 1 agosto 2010

"Testamento genitoriale": indicazioni di affidamento dei figli in caso di decesso del detentore dell'autorità parentale

Caso 244, 15 luglio 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Quale è il diritto di un genitore detentore dell'autorità parentale di decidere sull'affidamento dei propri figli minorenni in caso di suo decesso?

 

In una sentenza del 14 settembre 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Nel caso concreto siamo in presenza di genitori che non erano coniugati e alla madre spettava l'autorità parentale esclusiva sulla figlia (art. 298 cpv. 1 CC). A seguito di un incidente la madre è deceduta; a quel momento la figlia aveva tre anni. Nei suoi atti è stato rinvenuto uno scritto indicante che in caso di suo decesso la custodia della figlia avrebbe dovuto essere conferita a sua sorella (zia materna della bambina). L'autorità tutoria ha tuttavia deciso la nomina di un curatore con l'obiettivo di valutare a chi affidare la custodia futura della bambina. Per finire, dopo le necessarie indagini, l'autorità tutoria ha deciso che la figlia dovesse essere data in custodia al padre, con il contestuale esercizio dell'autorità parentale.

Nel caso concreto la zia si è prevalsa di uno scritto della madre della bambina, sua sorella, indicante che in caso di suo decesso la figlia dovesse esserle affidata.

Ai sensi dell'art. 298 cpv. 2 CC al momento del decesso della madre l’autorità tutoria nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l’autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.
L'art. 380 CC prevede che se non esistono gravi motivi in contrario, nella nomina del tutore l’autorità tutoria deve dare la preferenza ad un prossimo parente idoneo. Se il tutelato, il di lui padre o la di lui madre designano come tutore una persona di loro fiducia, tale indicazione dev’essere seguita, a meno che gravi motivi non vi si oppongano (art. 381 CC).
Il Tribunale federale ha tuttavia già avuto modo di ribadire che i parenti non hanno un diritto ad essere designati tutori né ai sensi dell'art. 380 CC, ne ai sensi dell'art. 381 CC (DTF 118 Ia 229, consid. 2., pag. 230 e segg.; DTF 117 Ia 506, pag. 507; DTF 107 II 504, consid. 3, pag. 506 e segg., DTF 107 Ia 343, consid. 2, pag. 344 e segg.; sentenza TF 5A_443/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 2.2).
Nella sentenza pubblicata in DTF 117 Ia 504 (507) il Tribunale federale ha indicato che ai sensi dell'art. 380 CC esiste un diritto di preferenza, ma ciò non significa che il parente ha un diritto ad essere nominato tutore. Questo diritto preferenziale non è a garanzia degli interessi del parente, bensì del minore, rispettivamente di interesse pubblico, dato che il legislatore è partito dalla presunzione confutabile che un parente sia più indicato ad essere nominato quale tutore. Lo stesso vale per l'applicazione dell'art. 381 CC.

Orbene, un parente non ha un diritto di essere nominato quale tutore secondo gli art. 380 CC e art. 381 CC e non può dunque dedurne una legittimazione a ricorrere in base a queste norme. Nel caso concreto la zia della bambina non ha dimostrato che per lei la situazione fosse differente e non può neppure dedurre una una legittimazione a ricorrere dall'art. 298 cpv. 2 CC.

Sul tema del "testamento genitoriale" cfr. anche P. Meier, Le sort de l'enfant après le décès du parent titulaire des droits parentaux, en particulier le testament parental, RDT 2001, pag. 61 e segg.

Data creazione: 15 luglio 2010
Data modifica: 15 luglio 2010

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