Alimenti per i figli

Alimenti a favore dei figli in caso di condizioni economiche particolarmente favorevoli

Caso 235, 16 febbraio 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Qualora i genitori godano di condizioni economiche particolarmente favorevoli, quale sarà il contributo alimentare a favore dei figli?

In una sentenza del 5 febbraio 2010 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Ravvisandosi condizioni economiche particolarmente favorevoli, i fabbisogni in denaro previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (le cosiddette "tabelle di Zurigo") possono essere anche maggiorati del 25%.

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Nel caso-118 era già stato trattato l'argomento in base ad una sentenza del Tribunale federale.
Tuttavia non va dimenticato che il Tribunale federale interviene per modificare i contributi di mantenimento fissati dai Giudici cantonali con riserva ed in particolare quando questi ultimi eccedono nel loro, ampio, potere di apprezzamento (cfr. ad es. sentenza TF 5A_792/2008 del 26 febbraio 2009, consid. 5.3.1 e 5.3.2). Quindi risulta determinante conoscere la giurisprudenza cantonale e nel caso concreto quella del Canton Ticino.

Nella sentenza trattata in questo caso il Tribunale d'appello si china per la prima volta sulla questione a sapere se e a quali presupposti si giustifichi una maggiorazione dei fabbisogni in denaro indicati dalle tabelle di Zurigo.


Il Tribunale d'appello ha in particolare precisato che:

  • non si giustificano tagli lineari ai fabbisogni in denaro previsti dalle tabelle di Zurigo solo per il minor costo della vita nel Canton Ticino;
  • decurtazioni delle cifre indicate nella tabella sono possibili, ma - trattandosi già di fabbisogni riguardanti minori appartenenti a famiglie relativamente umili - devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (ad es. siccome il minore fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli);
  • diversamente dalle decurtazioni, le maggiorazioni possono essere lineari (e non solo puntuali) e ciò in particolare in condizioni economiche particolarmente favorevoli.

Orbene, la sentenza del Tribunale federale del 26 febbraio 2009 sopra citata (sentenza TF 5A_792/2008) indica per la prima volta la possibilità di maggiorare fino al 25% i fabbisogni in denaro previsti dalle tabelle di Zurigo; il concetto è stato ripreso in successive sentenze sempre del Tribunale federale (cfr. ad es. sentenza TF 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009).

Ora occorre definire le "condizioni economiche particolarmente favorevoli" per capire in quali casi si giustifica una tale maggiorazione. Senz'altro possiamo definirle tali quelle condizioni economiche in cui:

  • il padre debitore del contributo ha un reddito di CHF 10'559.00 mensili non soggetto ad imposta e i genitori hanno un reddito compressivo di CHF 25'000.00 mensili (cfr. sentenza TF 5A_288/2009 del 10 settembre 2009, consid. 4.2);
  • il padre debitore del contributo ha un reddito di CHF 12'000.00 mensili e il reddito complessivo dei genitori è di CHF 19'000.00 mensili (sentenza 5A_159/2009 del 16 ottobre 2009, consid. 4.2);
  • il padre debitore del contributo ha un reddito ca. 18'000.00 mensili e la madre vive nell'indigenza (sentenza oggetto del presente caso; cfr. tuttavia critica alla fine del presente commento).

Il Tribunale d'appello precisa inoltre che il fabbisogno in denaro del figlio può anche superare quello maggiorato del 25% previsto dalle tabelle di Zurigo, ma a tal fine occorre però che il fabbisogno effettivo sia partitamente quantificato nelle sue componenti e non solo stimato in una maggiorazione globale (cfr. sentenza TF 5A_127/2009 del 12 ottobre 2009, consid. 6.4).

Nel caso concreto - senz'altro utile per la quantificazione della percentuale del 25% - mi permetto tuttavia di criticare il fatto che il Tribunale d'appello non abbia sufficientemente preso in considerazione la precaria situazione economica della madre creditrice alimentare e dei di lei due ulteriori figli non comuni con il padre debitore alimentare, siccome ovviamente gli alimenti decisi nella sentenza qui trattata (CHF 1'340.00 mensili + assegni famigliari fino ai 6 anni; CHF 1'505.00 mensili + assegni famigliari fino ai 12 ani e CHF 1'890.00 mensili + assegni famigliari fino ai 18 anni) non saranno sicuramente consacrati al solo tenore di vita del figlio comune, essendo queste cifre (per di più indicizzate al costo della vita) palesemente superiori a quanto i figli non comuni e la loro madre potranno permettersi. D'altra parte il Tribunale federale (cfr. anche caso-118) ha già indicato che tra le varie considerazioni per quantificare correttamente gli alimenti occorre prendere in considerazione il tenore di vita di entrambi i genitori e non solo del genitore debitore degli alimenti (e ciò per motivi educativi: DTF 126 III 353), dovendosi anche evitare un'ampia differenza tra tenore di vita del figlio e quello del creditore degli alimenti.

Data creazione: 16 febbraio 2010
Data modifica: 27 maggio 2010

Delibazione di una trattenuta di stipendio italiana in materia di contributi alimentari per il figlio

Caso 234, 1 febbraio 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Quale è la procedura per delibare una sentenza estera di trattenuta di stipendio?

In una sentenza del 15 maggio 2009 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive le sentenze civili emanate all'estero. Trattandosi di delibare una trattenuta di stipendio, occorre che sia sentito anche il terzo cui è destinato l'ordine.

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Il Tribunale di Como ha pronunciato il divorzio tra due coniugi domiciliati in Italia. Ha in particolare condannato il marito a versare alla moglie un determinato contributo alimentare per il figlio. La ex moglie si è in seguito rivolta sempre al Tribunale di Como, chiedendo di ordinare al datore di lavoro in Svizzera per cui l'ex marito lavora di trattenere dallo stipendio di lui la somma degli alimenti che egli non provvede a pagare e di riversarla a lei in favore del figlio. Accertato che l'ex marito non aveva adempiuto, se non in minima parte, l'obbligo di mantenimento nei confronti del minorenne, il Tribunale di Como ha accolto la richiesta di trattenuta salariale della ex moglie. Cresciuta in giudicato, la ex moglie si è rivolta alla Camera civile di appello per chiedere la delibazione della decisione italiana, convenendo in giudizio il datore di lavoro dell'ex marito.

La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili emanate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC combinato con l'art. 29 LDIP). Trattandosi di delibare una trattenuta di stipendio, in particolare, Schwander raccomanda che sia sentito anche il terzo cui è destinato l'ordine (Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 177). Il datore di lavoro dell'ex marito è stato invitato pertanto a presenziare alla discussione indetta dalla Camera civile di appello.

I criteri che disciplinano il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni straniere in Svizzera figurano agli art. 25 segg. LDIP. I trattati internazionali – bilaterali o multilaterali – ratificati dalla Svizzera prevalgono tuttavia sui requisiti posti dalla citata legge ove contengano norme più favorevoli alla delibazione (art. 1 cpv. 2 LDIP). Ora, il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni straniere relative a contributi di mantenimento è regolato da due trattati multilaterali: la Convenzione dell'Aia concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni ali­men­tari, del 2 ottobre 1973 (RS 0.211.213.02), e la Convenzione di Luga­no (Convenzione concernente la competenza giurisdizio­nale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, del 16 settembre 1988: RS 0.275.11), entrambe ratificate anche dall'Italia.
Nessuno dei due trattati prevale, nel senso che la decisione emanata nello Stato firmatario di una convenzione va riconosciuta in Svizzera anche se adempie i presupposti dell'una e non quelli dell'altra (Hausheer/Reusser/Geiser in: Ber­ner Kommentar, edizione 1999, n. 71d ad art. 163 CC).

L'ordine giudiziale italiano risulta senz'altro una decisione nel senso dell'art. 4 cpv. 1 della Convenzione concernente il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, la quale ritiene tali – del resto – anche decisioni non definitive o meramente provvisionali (art. 4 cpv. 2).

Occorre dunque esaminare se la decisione è stata resa da un'autorità considerata competente giusta gli art. 7 o art. 8 (art. 4 cpv. 1 n. 1 della Convenzione) e se non può più essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine (art. 4 cpv. 1 n. 2), nonché verificare se non si sia in presenza delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all'esecuzione enunciate all'art. 5 della Conven­zione dell'Aia.

Il Tribunale d'appello indica inoltre che ci si può domandare se per essere riconosciuto e dichiarato esecutivo anche nei confronti del terzo, l'ordine non debba ema­nare cumulativamente da un'autorità competente secondo il rapporto giuridico che intercorre fra il debitore e il terzo datore di lavoro (cfr. Schwander, op. cit., n. 19 in fine ad art. 177 CC). La risposta del Tribunale d'appello è negativa, per lo meno nel­l'ipotesi in cui i coniugi (o ex coniugi) siano entrambi domiciliati all'estero. In tal caso, per vero, i Tribunali o le Autorità svizzeri non sono competenti per pronunciare trattenute di stipendio, né secondo l'art. 46 LDIP né secondo l'art. 7 della predetta Convenzione dell'Aia, salvo incondizionata costituzione in giudizio del debitore (cfr. caso-178). Il coniuge creditore dovendo far capo a Tribunali o Autorità esteri, il datore di lavoro non può pretendere dunque che l'ordine di trattenuta sia – cumulativamente – pronunciato nello Stato del suo domicilio o della sua dimora abituale (art. 149 cpv. 1 LDIP), poco giovando le eventualità prospettate sussidiariamente dall'art. 149 cpv. 2 LDIP.

Data creazione: 1 febbraio 2010
Data modifica: 1 febbraio 2010

Computo delle rendite completive per il calcolo degli alimenti a favore dei figli

Caso 223, 13 agosto 2009 << caso precedente | caso successivo >>

Come vengono computate le rendite completive a favore dei figli nell'ambito del calcolo del contributo di mantenimento a loro favore?

In una sentenza del 9 aprile 2009*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Per il calcolo dei contributi di mantenimento a favore dei figli occorre considerare preventivamente le rendite completive a loro favore, poco importa se sono percepite dal genitore affidatario o non affidatario.

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Nel caso concreto i tre figli minorenni sono stati affidati alla cura e custodia della madre e il padre è stato condannato a pagare loro dei contributi di mantenimento.
Secondo l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui; il cpv. 2 precisa che salvo diversa disposizione del Giudice, gli assegni per i figli, le rendite d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo. Il cpv. 2bis precisa inoltre che l'obbligato al mantenimento che, per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell’importo di tali nuove prestazioni.
Queste prestazioni sono in particolare gli assegni basati sulle leggi cantonali e le rendite completive per i figli ai sensi degli art. 22ter LAVS, art. 35 LAI, art. 25 LPP. L'art. 285 cpv. 2 CC prevede il principio del cumulo di queste prestazioni con il contributo alimentare, salvo decisione diversa del Giudice. Tenuto conto che sono versate esclusivamente per il mantenimento del figlio, queste prestazioni non sono considerate nel calcolo delle entrate del genitore che le riceve (cfr. sentenza TF 5P.327/2005 del 27 febbraio 2006, consid. 4.4.3; 5C.51/2003 del 5 marzo 2003; 5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b). Sono tuttavia sottratte dal costo del figlio (sentenza TF 5C.173/2005 del 7 dicembre 2005, consid. 2.3.2). La giurisprudenza precisa che l'art. 285 cpv. 2 CC prescrive nell'ambito del calcolo dei contributi alimentari al Giudice competente in materia di divorzio di dedurre preventivamente le prestazioni delle assicurazioni sociali (DTF 128 III 305, consid. 4b, pag. 310). Nel casco concreto il Tribunale federale ha indicato che il Tribunale cantonale non ha violato dunque il diritto federale allorquando ha calcolato il contributo di mantenimento a favore dei figli in base alle tabelle di Zurigo, non solo sottraendo preventivamente l'assegno famigliare di base, ma anche le rendite completive versate dall'assicurazione invalidità e dalla cassa pensione alla madre; infatti non è determinante che queste rendite completive siano versate a seguito dell'invalidità del genitore affidatario o non affidatario.
Sempre nel caso concreto, dove è la madre a percepire delle rendite completive per i figli a seguito della propria invalidità, la medesima deve consacrare le rendite completive per i figli interamente al loro mantenimento, mentre il padre dovrà pagare la differenza atta a coprire il fabbisogno dei figli.

Esempio di calcolo:

- fabbisogno figlio: CHF 1'315.00 (Tabelle di Zurigo, ed. 2009, figlio dai 0 ai 6 anni, famiglia con un solo figlio, solo parte in denaro);
- assegno famigliare di base percepito dalla madre: CHF 200.00;
- rendita completiva AI per il figlio percepita dalla madre: CHF 600.00;
- contributo di mantenimento a favore del figlio a carico del padre: CHF 515.00 (CHF 1'315.00 ./. CHF 200.00 ./. CHF 600.00).

Sull'argomento, quando i mezzi a disposizione dei figli superano i loro bisogni, cfr. sentenza TF 5A_190/2011 del 26 aprile 2011.

Data creazione: 13 agosto 2009
Data modifica: 10 gennaio 2012

Contributi alimentari per figli - maggior età - legittimazione attiva a procedere all'incasso

Caso 217, 18 maggio 2009 << caso precedente | caso successivo >>

Qualora gli alimenti per i figli non siano pagati, chi è legittimato a procedere al loro incasso se nel frattempo sono divenuti maggiorenni?

In una sentenza del 19 novembre 2007*, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha stabilito quanto segue:

Il genitore titolare dell'autorità parentale -dopo la maggiore età del figlio- ha ancora facoltà propria di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente agli importi scaduti prima della maggiore età.

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Espongo qui di seguito le considerazioni più importanti del Tribunale d'appello su tale argomento.

Il giudice del rigetto dell'opposizione deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22 ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione. Ciò presuppone pure che il beneficiario del pagamento e l'istante siano identici. Trattandosi di crediti alimentari per figli minorenni, è altresì autorizzato ad agire il detentore dell'autorità parentale (Staehelin, op. cit., n. 33 e 36 ad art. 80; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, 2005, n. 47, ad art. 80), perlomeno quale rappresentante legale (art. 289 cpv. 1 CC; Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 pag. 342; Gessler, Scheidunsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, in: SJZ 83° (1987) pag. 253).
La maggiore età comporta la fine dell'assoggettamento dei figli all'autorità parentale dei genitori (art. 296 cpv. 1 CC); ciò che, per il detentore di tale autorità, significa fra l'altro la perdita della facoltà di rivendicare i contributi maturati in favore del figlio, diventato maggiorenne e quindi unico creditore di quegli importi (art. 289 cpv. 1 CC). Tuttavia, il genitore titolare dell'autorità parentale - dopo la maggiore età del figlio - ha ancora facoltà propria di richiedere alimenti in favore di quegli, ma limitatamente agli importi scaduti prima della maggiore età (Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, 2005, n. 47, ad art. 80); la stessa norma di legge stabilisce - d'altra parte - che, per la durata della minore età, i contributi spettanti al figlio sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.

* Sentenza reperibile sul sito internet del Tribunale d'appello di Lugano: CEF 14.2007.26; v. anche RTiD II 2008, N. 57c.

Data creazione: 18 maggio 2009
Data modifica: 18 maggio 2009

Figlio maggiorenne agli studi - considerazione del suo reddito e della sua sostanza - procedura

Caso 203, 29 settembre 2008 << caso precedente | caso successivo >>

Il figlio maggiorenne agli studi deve utilizzare il proprio reddito e sostanza per mantenersi agli studi?

In una sentenza del 24 settembre 2007 il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Secondo l'art. 277 cpv. 2 CC se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa normalmente concludersi. Brevi interruzioni e casuali insuccessi poco importano, sempre che lo studente dimostri impegno, diligenza e volontà di apprendimento (Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: ZBJV 132/1996 pag. 439 seg.).

Secondo l'art. 276 cpv. 3 CC i genitori sono liberati dall'obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi. La capacità economica del figlio va considerata quand'anche i genitori abbiano mezzi sufficienti (Hegnauer, Berner Kommentar, ed. 1997, n. 92 ad art. 277 CC). Il figlio maggiorenne deve quindi provvedere alla sua formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di sostanza. Uno studente in lettere, ad esempio, può esercitare un'attività accessoria del 20% e guadagnare CHF 700.– mensili (sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005, consid. 4.4.1 e 4.4.2; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 276, caso-143).
Per l'educazione di un minorenne i genitori possono impiegare non solo i redditi della sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma anche – dandosene la necessità – la sostanza medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a maggior ragione per un maggiorenne, dal quale si può legittimamente pretendere che prima di chiedere ai genitori un finanziamento degli studi faccia capo al suo proprio patrimonio.
Nel caso concreto il Tribunale d'appello ha precisato che occorre da un lato valutare la consistenza della sostanza dei figli e dall'altro la capacità economica dei genitori. Nel nostro caso i due figli maggiorenni che chiedono alimenti sono possessori di 1 kg d'oro ciascuno e proprietari, in ragione di 1/2 ciascuno, di un rustico il cui valore di stima ufficiale ammonta a CHF 72 210.00 (per cui con un valore commerciale, anche se non accertato, senz'altro superiore). Pur annotando che in una precedente sentenza il Tribunale federale aveva ritenuto iniquo imporre a una figlia maggiorenne agli studi di alienare una tenuta forestale (di cui tuttavia si ignorava non solo il valore, ma anche la concreta possibilità di realizzazione) di fronte alla ragguardevole forza economica del padre, tassato per un reddito di CHF 465 000.00 annui (DTF 111 II 410), nella fattispecie che ci occupa il Tribunale d'appello ha precisato che il padre (a cui sono stati chiesti gli alimenti), se dovesse pagare alimenti per i figli maggiorenni, si ritroverebbe praticamente con la copertura del solo fabbisogno personale. In circostanze simili, a prescindere dal kg d'oro, i figli non possono pretendere di conservare per sé l'intero controvalore di almeno CHF 72 210.00, a parte il fatto che senza essere venduto il rustico potrebbe anche essere appigionato a terzi e produrre un reddito. Quindi, date le circostanze del caso specifico, nella fattispecie il Tribunale d'appello ha chiaramente indicato che non vi sono le premesse per obbligare il padre a stanziare contributi di mantenimento, quand'anche da un profilo meramente contabile egli sarebbe in grado di erogare parte del mantenimento.

Annoto infine che trattandosi di contributi per figli maggiorenni, non si applicava il principio inquisitorio illimitato (Wullschleger, n. 19 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC con riferimenti).

* Sentenza pubblicata sul sito internet del Tribunale d'appello: I CCA 11.2004.148.

Data creazione: 29 settembre 2008
Data modifica: 3 maggio 2009

Contributo di mantenimento a favore dei figli - miglioramento della situazione economica del genitore creditore dell'alimento

Caso 202, 15 settembre 2008 << caso precedente | caso successivo >>

Se il genitore creditore del contributo di mantenimento a favore dei figli migliora la propria situazione economica, è possibile ridurre il contributo alimentare a loro favore e a carico del genitore debitore stabilito nella precedente sentenza di divorzio?

In una sentenza del 20 maggio 2008*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La sentenza di divorzio risale al 2001; successivamente il padre ha inoltrato un'azione di modifica della sentenza di divorzio, sfociata nel 2006 nella decisione di prima istanza. Su ricorso del padre la sentenza di prima istanza è stata confermata dal Tribunale d'appello, mentre il Tribunale federale ha accolto l'ulteriore ricorso del padre, decisione oggetto del presente caso.
Nel caso concreto il padre (genitore debitore dell'alimento) si è visto diminuire le sue entrate della metà dalla data del divorzio e ciò per motivi indipendenti dalla sua volontà, mentre la madre - a cui sono affidati i figli minorenni - ha nel frattempo aumentato le proprie entrate.
Se di principio un miglioramento delle risorse finanziarie del genitore creditore del contributo di mantenimento deve andare a beneficio di un più elevato tenore di vita dei figli, segnatamente per permettere una loro migliore formazione (DTF 108 II 83, consid. 2c; sentenza TF 5C.27/2004 del 30 aprile 2004, consid. 4.2, in FamPra.ch 2004, pag. 728) l'onere di mantenimento deve rimanere comunque equilibrato per tutte le persone interessate e, in particolare, non deve divenire eccessivamente gravoso per il genitore debitore del contributo che vive in condizioni modeste.Il Tribunale federale precisa infatti che secondo l'art. 285 cpv. 1 CC il contributo per il mantenimento a favore dei figli deve essere commisurato ai loro bisogni, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e deve tener conto inoltre della sostanza e dei redditi dei figli, come pure della partecipazione alle loro cure del genitore che non ne ha la custodia; tutti questi criteri devono essere considerati, siccome esercitano tra di loro un'influenza reciproca (DTF 116 II 110, consid. 3a, pag. 112).
Nel caso concreto il Tribunale federale, in presenza di due figli minorenni, ha ammesso la riduzione del contributo di mantenimento a favore di ciascuno di loro da parte del padre dalla cifra stabilita nella sentenza di divorzio di CHF 500.00 mensili (fino ai rispettivi 10 anni di età), rispettivamente CHF 1'000.00 mensili (fino ai 18 anni di età e in seguito in caso di studi seri e regolari) a CHF 200.00 mensili (oltre assegni famigliari di base, fino ai 18 anni e fino al massimo ai rispettivi 25 anni di età in caso di studi seri e regolari), siccome da un lato le entrate della madre erano nel frattempo aumentate (e ammontano almeno a CHF 280'000.00 annui) e dall'altro quelle del padre si erano ridotte; da notare che in queste circostanze il Tribunale federale non ha considerato equo ridurre il padre al minimo esistenziale, ma ha ammesso il ricorso di quest'ultimo da cui si evince che con il pagamento di CHF 200.00 mensili, oltre assegni famigliari di base, a favore di ciascun figlio egli dispone di un'eccedenza di CHF 694.00 mensili.
A mio giudizio sarebbe utile avere dei principi un po' più chiari su quali siano le cifre su cui basarsi, anche perché nella sentenza DTF 108 II 83, consid. 2c il Tribunale federale aveva considerato che con un peggioramento della situazione economica del padre e una sua eccedenza di CHF 300.00 mensili non si giustificava una riduzione del contributo di mantenimento a suo carico e a favore dei figli, nonostante l'altro genitore avesse migliorato la propria situazione economica.

* Sentenza pubblicata nella raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale: DTF 134 III 337.

Data creazione: 15 settembre 2008
Data modifica: 19 aprile 2009

Imponibilità e deduzioni fiscali riguardo agli alimenti a favore dei figli minorenni

Caso 199, 21 luglio 2008 << caso precedente | caso successivo >>

Quale è il regime fiscale in genere relativamente ai contributi alimentari versati a favore di figli minorenni ed in particolare in caso di autorità parentale congiunta e custodia alternata?

In una sentenza del 4 settembre 2007*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La sentenza del Tribunale federale si riferisce all'imponibilità alimentare a favore dei figli nell'ambito della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD). Tuttavia il Tribunale federale prevede dei principi che sono validi anche in merito alla tassazione cantonale.
Art. 9 cp. 1 LIFD prevede che il reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni; l'art. 8 cpv. 1 LT (Legge Tributaria ticinese) prevede la medesima regolamentazione. A contrario in caso di divorzio, di separazione legale o di fatto duratura, i coniugi sono imposti separatamente. Ciò vale naturalmente anche in caso di genitori non coniugati.
Il reddito e la sostanza dei figli soggetti all’autorità parentale, ad eccezione dei proventi da attività lucrativa, sono cumulati con quelli di chi detiene l'autorità parentale (art. 8 cpv. 2 LT e art. 9 cpv. 3 LIFD, limitatamente al reddito, non essendovi l'imposta sulla sostanza a livello federale).
Sia a livello federale che cantonale esistono le cosiddette "deduzioni sociali"; l'art. 34 let. a) LT prevede che sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, CHF 10’900.00 (cifra valida nel 2008). A livello federale l'art. 213 cpv. 1 LIFD prevede una regolamentazione analoga, prevedendo tuttavia un'altra cifra deducibile: sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, CHF 4700.00 (cifra valida nel 2008).
Sia a livello federale che cantonale esiste anche una regolamentazione della deduzione dei premi di cassa malati e altre assicurazioni, di cui non tratteremo nel presente caso.
La regolamentazione cantonale e federale prevede inoltre aliquote fiscali differenti, a dipendenza se si è in presenza di una persona sola oppure per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 35 LT; cfr. anche art. 36 LIFD, anche se il tenore di quest'ultima norma appare un po' differente rispetto a quella cantonale citata).

Dal momento in cui si è in presenza di un divorzio, di una separazione legale o di fatto duratura, oppure ancora di genitori non coniugati, la situazione dell'imponibilità e delle deduzioni fiscali relativamente ai figli minorenni differisce di caso in caso.
In particolare il diritto alla deduzione sociale spetta al genitore che provvede al sostentamento del figlio minorenne (art. 35 cpv. 1 let. a e art. 34 let. a LT): da notare che il genitore che provvede al sostentamento dei figli minorenni è colui a cui i figli sono affidati.
Il contributo alimentare a favore dei figli minorenni va imposto fiscalmente al genitore che ne detiene l'autorità parentale; d'altra parte l'altro genitore potrà dedurre gli alimenti versati per i figli minorenni dal proprio reddito. Preciso che in realtà questo sistema di imponibilità e deducibilità fiscale si applica a dipendenza di quale genitore ha l'affidamento (la custodia) del figlio e non necessariamente anche l'autorità parentale.
Inoltre, il genitore che vive in comunione domestica con figli minorenni e che provvede al loro sostentamento potrà continuare a beneficiare dell'aliquota per coniugati (regolamentazione di diritto incostituzionale, ma di fatto in essere - DTF 131 II 697!), mentre l'altro genitore sarà imposto (preciso che in Ticino di prassi dopo un anno) con l'aliquota per persone sole.
Relativamente alle deduzioni sociali per i concubini, non essendoci (come in tanti altri campi, purtroppo!) una regolamentazione specifica, il Tribunale federale ritiene loro applicabili le normative relative alle persone non coniugate, vedove, divorziate, separate legalmente o di fatto.
Va considerato inoltre che una stessa deduzione fiscale non può essere ammessa due volte (ossia a ciascuno dei due genitori) e che deve essere esclusa la possibilità di accordare ad entrambi i coniugi divorziati o separati (legalmente o di fatto) l'aliquota per coniugati (DTF 131 II 553, consid. 3, pag. 555).
Da notare inoltre che al coniuge non affidatario non è data la possibilità di dedurre spese dirette concernenti i figli, ad es. per l'esercizio del diritto di visita, anche se queste, a dipendenza dell'ampiezza e frequenza del diritto di visita, possono fortemente variare.

Nel caso in cui si sia in presenza di genitori non coniugati, divorziati, separati legalmente o di fatto e con il mantenimento dell'esercizio in comune dell'autorità parentale e eventualmente con una custodia alternata (ad es. il figlio vive una settimana con un genitore e l'altra con l'altro) la regolamentazione fiscale è la seguente.
Innanzi tutto attiriamo l'attenzione sul fatto che l'Amministrazione federale delle finanze ha emanato il 20 gennaio 2000 la circolare no. 7 relativa all'imposizione della famiglia secondo la LIFD, l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta a genitori non coniugati e la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale da parte di genitori divorziati o separati (attenzione, v. sotto).
L'amministrazione federale delle contribuzioni ha indicato in particolare che nel caso di autorità parentale congiunta e cusodia alternata dei genitori, senza la corresponsione l'un l'altro di contributi di mantenimento per i figli minorenni, o in caso di uguaglianza di contrbuti versati da l'uno verso l'altro genitore, il criterio determinante per calcolare le deduzioni fiscali e l'aliquota è l'estensione della custodia di ciascun genitore ("la maggior custodia effettiva"). Nel caso di custodia effettiva della stessa importanza da parte dei due genitori, il criterio sussidiario determinante per la concessione della deduzione sociale per i figli e per la scelta dell'aliquota applicabile è quello del reddito più elevato.
Dunque, tenuto conto di quanto precede, solo uno dei genitori (salvo nei casi di matrimonio e di vita comune, naturalmente), ossia colui che ha l'autorità parentale (esclusiva o congiunta ... e meglio sarebbe parlare di affidamento) e garantisce il mantenimento principale del figlio con i suoi mezzi economici o con quelli ottenuti con un contributo alimentare, ha diritto alla deduzione sociale e, se vive in comunione domestica con il figlio minorenne, potrà beneficiare dell'aliquota per coniugati.
Secondo il Tribunale federale la possibilità di prevedere delle deduzioni sociali o delle aliquote per coniugati per entrambi i genitori, nella misura di metà, non è compatibile con il sistema previsto dalla LIFD.
Da notare infine che il Tribunale federale ricorda della differenza della trattazione fiscale degli alimenti versati a favore di figli minorenni rispetto a quelli versati a figli maggiorenni; questi ultimi infatti non sono imponibili nella partita fiscale dei figli che li ricevono, ma d'altra parte non possono essere dedotti dal reddito del genitore che li versa loro; tale regolamentazione, valida nell'ambito della LIFD, è ripresa analogamente in Ticino.
Per la deduzione sociale la LT prevede che è data per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25esimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede.

* Sentenza pubblicata in DTF 133 II 305.

Segnalo inoltre la sentenza TF 5A_725/2008 del 6 agosto 2009, in particolare consid. 6., per un esempio di calcolo dei contributi alimentari a favore dei figli in caso di custodia alternata.

Attenzione: dal 1° gennaio 2011 la regolamentazione fiscale prevista dalla circolare no. 7 sopra citata è da ritenersi superata. La legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, permette ora le deduzioni fiscali ripartite a metà tra i coniugi in caso di esercizio in comune dell'autorità parentale e se non vi è richiesta di deduzione dei contributi di mantenimento per i figli (per evitare un doppio sgravio): il grado di custodia effettiva non è infatti verificabile da parte dell'autorità fiscale.

Data creazione: 21 luglio 2008
Data modifica: 13 febbraio 2011

Data determinante per modificare la scalarità dell'alimento a favore dei figli

Caso 197, 16 giugno 2008 << caso precedente | caso successivo >>

Quale è la data determinante per prevedere l'adeguamento del contributo alimentare scalare a favore di un figlio?

In una sentenza del 3 ottobre 2007*, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Se la sentenza prevede la modifica del mantenimento dal momento in cui il figlio compie una determinata età, tale modifica ha effetto dall'inizio del mese del compleanno.

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Secondo l'art. 285 cpv. 3 CC, il contributo di mantenimento a favore dei figli viene pagato anticipatamente, per le scadenze fissate dal Giudice.
Secondo la sentenza oggetto del presente commento, il contributo di mantenimento va pagato all'inizio del mese per il mese in corso e ciò anche se durante il mese in questione il figlio compirà gli anni che determinano la modifica (scalarità) del contributo alimentare. Infatti le spese (come ad es. il cibo, la partecipazione alla pigione, ecc.) esistono dall'inzio del mese e non successivamente. La data determinante è il primo giorno del mese.
Preciso che frequentemente nelle sentenze è previsto il pagamento degli alimenti da versare in via anticipata, tuttavia entro 5 del mese. Tale precisazione è importante siccome se l'alimento è da versare all'inizio del mese, occorre permettere al debitore alimentare di beneficiare del denaro per effettuare il pagamento, vale a dire di regola lo stipendio.
Per quanto riguarda l'ammontare del contributo alimentare si può fare il calcolo, all'inzio del mese del compleanno, della quota parte alimentare fino al giorno precedente il medesimo (contributo alimentare precedente) e quella successiva (alimento valido dal giorno del compleanno).

* Sentenza non pubblicata, ma reperibile sul sito internet del Tribunale federale: 5A_384/2007.

Data creazione: 16 giugno 2008
Data modifica: 19 aprile 2009

Versamento della rendita completiva AI per i figli maggiorenni

Caso 196, 2 giugno 2008 << caso precedente | caso successivo >>

Il figlio maggiorenne può pretendere direttamente il versamento della rendita completiva AI corrisposta in base all'invalidità del genitore?

In una sentenza del 27 dicembre 2007 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

La rendita per figli dell'assicurazione per l'invalidità non può essere versata direttamente al figlio maggiorenne (silenzio qualificato del legislatore).

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI (Legge sull'assicurazione invalidità) le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Questa pretesa esiste anche per i figli maggiorenni; più precisamente secondo l'art. 25 cpv. 5 LAVS (Legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti) per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. L'art. 35 cpv. 4 LAI, seconda frase, precisa che il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. In base a questa delega legislativa il Consiglio federale ha indicato all'art. 82 OAI (Ordinanza sull'assicurazione invalidità) che per il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni vale tra l'altro quanto previsto all'art. 71ter OAVS (Ordinanza sull'assicurazione vecchiaia e superstiti) ossia che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal Giudice civile o dall'autorità tutoria. Secondo questa normativa il pagamento diretto di rendite completive ai figli maggiorenni non è contemplato; è infatti chiaro che ai sensi dell'art. 71ter OAVS il genitore avente diritto deve l'autorità parentale sul figlio, ciò che decade per i figli maggiorenni (di regola, vista l'esistenza dell'art. 385 cpv. 3 CC, n.d.r.).
Il ricorrente ha fatto valere la censura secondo cui esisterebbe una lacuna della legge, ma il Tribunale federale ha ritenuto il silenzio qualificato, respingendo così il ricorso.

* Sentenza pubblicata in DTF 134 V 15.

Data creazione: 2 giugno 2008
Data modifica: 19 aprile 2009

Modifica di una sentenza di divorzio relativamente agli alimenti per i figli - alcuni principi

Caso 157, 18 settembre 2006 << caso precedente | caso successivo >>

Quali sono i principi che reggono una modifica di una sentenza di divorzio per quanto concerne i contributi alimentari a favore dei figli?

In una sentenza dell'8 settembre 2005* il Tribunale d'appello di Lugano ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La sentenza in questione è già stata oggetto di commento nel caso-144 limitatamente alla questione relativa alla diffida ai debitori. Per contro con il presente commento ci si limiterà ad evidenziare alcuni dei principi contenuti nella sentenza del Tribunale d'appello relativamente ad una richiesta di modifica della sentenza di divorzio, in presenza di figli di primo e secondo letto:

  • trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per figli minorenni, il genitore obbligato non deve più convenire l'altro genitore, bensì il figlio stesso; tutt'al più l'azione può essere diretta contro il genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale sul figlio, ma solo come sostituto processuale del minorenne (sulla legittimazione attiva del figlio cfr. i principi enunciati dal Tribunale federale nella sentenza TF 5A_104/2009 del 19 marzo 2009). Nella sentenza pubblicata in DTF 136 III 365 il Tribunale federale ha precisato che per tutte le questioni di natura pecuniaria, comprese quelle concernenti i contributi di mantenimento, vale il principio secondo cui, in virtù dell'art. 318 cpv. 1 CC, il detentore dell'autorità parentale può esercitare in suo nome i diritti del figlio minorenne e farli valere giudizialmente o in via esecutiva agendo personalmente come parte: la legittimazione attiva o passiva deve quindi essere riconosciuta sia al detentore dell'autorità parentale che al figlio minorenne, anche quando il litigio porta sulla modifica di un contributo di mantenimento per un figlio di genitori non uniti in matrimonio (cfr. I CCA 11.2009.151 del 13 agosto 2010);
  • secondo l'art. 286 cpv. 2 CC, applicabile in virtù dell'art. 134 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare al figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 177, consid. 3a pag. 178);
  • il fabbisogno minimo del debitore alimentare deve prendere in considerazione tra l'altro le seguenti poste:

    - il minimo esistenziale del diritto esecutivo: cfr. caso-253;
    - il costo dell'alloggio: cfr. caso-253;
    - i costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti solo ove il mezzo sia necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Se tali spostamenti possono essere ragionevolmente compiuti facendo capo ai mezzi pubblici, si riconosce – soprattutto in caso di ristrettezze economiche – il relativo costo dell'abbonamento;
    - il carico tributario del debitore tenuto al versamento di contributi alimentari non deve essere considerato in presenza di ristrettezze economiche (cfr. su tale argomento il caso-086);
  • il calcolo del fabbisogno minimo del debitore alimentare, che nel caso concreto si è risposato con una donna, madre di altri due figli (di cui uno solo minorenne) e un figlio comune con il debitore alimentare, è calcolato con la moglie attuale come segue: attenzione: calcolo superato dal caso-293!

    ME

    CHF1'550.00

    (FU 2/2001 pag. 74)
    Locazione e spese accessorie

    CHF 512.00

    (senza la quota che rientra nel fabbisogno in denaro dei figli minorenni che vivono nell'economia domestica, ossia un terzo per il primo e un quarto per il secondo: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto)
    Premio della cassa malati del marito

    CHF 90.00

     
    Premio cassa malati della seconda moglie

    CHF 432.00

     
    Spese di trasferta

    CHF 40.00

     
    Pasti fuori casa

    CHF 200.00

     
    Assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile

    CHF 31.00

     
    Imposte

    CHF 0.00

    (siamo in un caso di ristrettezza economica)
    TOTALE

    CHF 2'855.00

     
  • per il calcolo del reddito del marito occorre considerare i seguenti principi:

    - esso non può eccedere la disponibilità del debitore, nel senso che questi non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 68, consid. 2c pag. 70 con rinvii);
    - determinante non è il reddito effettivo conseguito dal genitore, ma il reddito che il genitore potrebbe conseguire dando prova di buona volontà, tenuto conto della sua formazione professionale, dell'età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e della situazione sul mercato dell'impiego (cfr. DTF 128 III 4, consid. 4a pag. 5);
  • per il calcolo del reddito della seconda moglie occorre considerare i seguenti principi:

    - se il debitore degli alimenti si risposa, il nuovo coniuge ha l'obbligo di assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge e i figli (art. 159 cpv. 3 CC), al punto da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (DTF 127 III 68 consid. 3 pag. 72 con richiami);
    - dato che la seconda moglie deve prendersi cura del figlio comune della coppia, che ha appena due anni, di regola non è tenuta a esercitare un'attività lucrativa – nemmeno a tempo parziale – finché il figlio a lei affidato non abbia compiuto i 10 anni (DTF 115 II 6 consid. 3c e 11 consid 5a pag. 10). Comunque se riceve delle entrate da invalidità per sé e le completive per i figli minorenni le medesime vanno computate nel calcolo finale;
  • nel bilancio familiare relativo al marito e alla seconda moglie rientra solo il fabbisogno in denaro di figli comuni. Ai figli della seconda moglie il marito è tenuto a fornire assistenza solo a titolo sussidiario, nella misura in cui, dopo avere sopperito al fabbisogno proprio e a quello in denaro dei figli suoi, disponga ancora di mezzi (sentenza del Tribunale federale inc. 5C.82/2004 del 14 luglio 2004, consid. 3.2 con rinvio a DTF 66 I 170). Alle necessità dei figli della seconda moglie deve provvedere anzitutto la madre con la propria quota di eccedenza, oltre che con le rendite completive AI in loro favore e con eventuali contributi di mantenimento ricevuti dal padre;
  • per il calcolo del fabbisogno minimo del figlio comune del marito e della seconda moglie valgono i seguenti principi:

    - viene calcolato in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, non secondo i minimi esistenziali del diritto esecutivo (definiti inidonei finanche dal Tribunale federale: sentenza 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2b);
    - secondo l'edizione 2005 della relativa tabella, il fabbisogno in denaro di un figlio fino al 6° anno di età che vive con un fratello (consanguineo o uterino che sia) ammonta a CHF 1660.00 mensili, da cui si devono dedurre CHF 565.00 per cura e educazione, forniti in natura dalla madre;
    - per quel che è dell'alloggio, se è nota la spesa effettiva occorre sostituire l'importo tabellare di CHF 320.00 con la quota a carico del genitore affidatario (un terzo per il primo figlio e un quarto per il secondo: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Dandosi una locazione di CHF 1230.00 mensili, in concreto la quota a carico del figlio minore risulta così di fr. 307.– mensili;
    - il fabbisogno in denaro del figlio comune risulta così, in definitiva, di CHF 1082.00 mensili;
  • per il calcolo dei contributi di mantenimento a favore dei tre figli del primo matrimonio del marito, che vivono con la madre, è stato preso in considerazione il medesimo metodo di calcolo: a loro favore sono stati calcolati rispettivamente CHF 1'573.00 mensili, 1'305.00 mensili e CHF 1'255.00 mensili;
  • il calcolo (apparentemente) finale sarebbe dunque il seguente:

    Reddito (ipotetico) del marito

    CHF 3'338.00

     
    Entrate (AI) della seconda moglie

    CHF 2'732.00

     
    TOTALE

    CHF 6'070.00

     
    Fabbisogno minimo dei coniugi (marito e seconda moglie)

    CHF 2'855.00

     
    Fabbisogno minimo (in denaro) del figlio comune dei coniugi

    CHF 1'082.00

     
    TOTALE

    CHF 3'937.00

     
    Eccedenza

    CHF 2'133.00

     
    Metà eccedenza

    CHF 1'066.50

     


    Se tuttavia il debitore alimentare la sua eccedenza di CHF 1'066.50 al mantenimento dei figli del primo matrimonio, il figlio comune risulterebbe indebitamente privilegiato rispetto ai figli nati dal primo matrimonio debitore alimentare. Il fabbisogno in denaro del figlio comune non è per nulla prioritario rispetto a quello dei figli nati dal primo matrimonio. Anzi, un simile assunto offenderebbe la giurisprudenza del Tribunale federale, in ossequio alla quale i figli che hanno un padre comune hanno diritto nei confronti di lui a un identico livello di vita e a contributi di mantenimento proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 285 consid. 3b/bb pag. 291; 116 II 110 consid. 4a pag. 114). Poco importa che essi vivano insieme al genitore o separati (Rep. 1999 pag. 60 in alto).
  • l'effettivo calcolo finale è dunque il seguente (con un ripartizione proporzionale fra tutti i figli):

    Reddito (ipotetico) del marito

    CHF 3'338.00

     
    Entrate (AI) della seconda moglie

    CHF 2'732.00

     
    TOTALE

    CHF 6'070.00

     
    Fabbisogno minimo dei coniugi (marito e seconda moglie)

    CHF 2'855.00

     
    Eccedenza

    CHF 3'215.00

     
    Metà eccedenza

    CHF 1'607.50

     


    Con tale eccedenza il debitore alimentare deve provvedere ai fabbisogni in denaro dei suoi quattro figli (tre del primo matrimonio e uno del secondo matrimonio), per complessivi CHF 5'215.00 mensili (CHF 1'082.00 + CHF 1'573.00 + CHF 1'305.00 + CHF 1'255.00). La seconda moglie con la propria quota dovrebbe invece far fronte ai fabbisogni dei propri figli (compreso quello comune con il debitore alimentare). Non essendovi tuttavia risorse sufficienti, la somma a disposizione marito va ripartita proporzionalmente limitatamente tra i figli di lui, compreso il figlio comune (FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvio a DTF 127 III 68 consid. 2 pag. 71; Rep. 1999 pag. 152), senza possibilità di poter partecipare al mantenimento dei figli della sola seconda moglie e ciò secondo il seguente metodo di calcolo:

    Alimenti figlio 1 di primo letto

    ca. CHF 485.00

    CHF 1'573.00 x (CHF 1'607.00 : CHF 5'215.00)
    Alimenti figlio 2 di primo letto

    CHF 400.00

    CHF 1'305.00 x (CHF 1'607.00 : CHF 5'215.00)
    Alimenti figlio 3 di primo letto

    CHF 385.00

    CHF 1'255.00 x (CHF 1'607.00 : CHF 5'215.00)
    Alimenti figlio 4 di secondo letto

    CHF 335.00

    CHF 1'082.00 x (CHF 1'607.00 : CHF 5'215.00)


* Sentenza pubblicata su internet: I CCA 11.2005.12.

Sul principio di parità di trattamento dei figli nati da diversi matrimoni, cfr. anche DTF 137 III 59 (JdT 2011 II 359), da cui risultano dei principi parzialmente differenti rispetto alla giurisprudenza del Tribunale d'appello di Lugano.

Data creazione: 18 settembre 2006
Data modifica: 26 novembre 2012

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