Altri aspetti finanziari

Divisione del ricavato della vendita di un bene in comproprietà in caso di separazione dei beni

Caso 269, 1 settembre 2011 << caso precedente | caso successivo >>

In caso di separazione dei beni, se un bene immobile intestato in comproprietà tra i coniugi viene venduto nell'ambito della procedura di divorzio, il ricavato è necessariamente suddiviso in ragione di metà per parte?

In una sentenza del 5 gennaio 2011, il Tribunale federale di Losana ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

I fatti rilevanti sono riassuntivamente i seguenti:

  • matrimonio del 6 febbraio 1970;
  • atto di separazione dei beni del 26 gennaio 1970 (quindi valido dall'inizio del matrimonio);
  • acquisto il 1° settembre 1998 di un fondo (casa d'abitazione su tre piani) intestato in ragione di metà ciascuno: prezzo d'acquisto di CHF 1'070'000.00 finanziato con CHF 340'000.00 di fondi propri della moglie, CHF 530'000.00 di ipoteca solidale da parte di entrambi i coniugi e CHF 200'000.00 con un credito del venditore garantito da cartella ipotecaria: quest'ultimo debito è stato rimborsato il 12 dicembre 2001 per il tramite di un altro identico debito contratto dal solo marito presso una banca e messa in pegno della propria previdenza professionale;
  • separazione di fatto dal luglio 2006;
  • entrambi i coniugi hanno promosso una procedura unilaterale di divorzio giunta a sentenza il 3 settembre 2009.

Premesso che la moglie aveva chiesto l'attribuzione in piena proprietà del fondo ex art. 251 CC, ma non ha dimostrato di avere i necessari mezzi per pagare la parte di pertinenza del marito e assumersi i debiti ipotecari, occorre procedere alla divisione ai sensi dell'art. 651 cpv. 2 CC. Nel caso concreto il Tribunale federale ha indicato la correttezza della vendita agli incanti pubblici e ha precisato che per il calcolo dell'indennità dovuta a ciascun coniuge occorre determinare chi abbia finanziato l'acquisto del bene. A questo proposito l'iscrizione a registro fondiario non dà alcuna indicazione utile (sentenza TF 5A_87/2010 del 5 maggio 2010, consid 3.1). Se solo un coniuge ha finanziato l'acquisto con mezzi propri, l'altro coniuge gli è debitore della sua parte di metà di tale importo (sentenza TF 5C.56/2004 del 13 agosto 2004, consid. 4), che in qualche modo gli è stato anticipato.

Nel caso concreto la moglie ha finanziato l'acquisto del fondo con un importo di CHF 340'000.00, per cui il marito le è debitore di CHF 170'000.00; per calcolare le reciproche pretese dei coniugi sul ricavato della vendita del fondo occorre dunque ripartire il ricavato netto della vendita e in seguito la moglie può esigere dal marito il rimborso della metà del suo investimento: si giustifica dunque prelevare l'importo di CHF 170'000.00 dalla sua quota parte (o in alternativa che l'intero investimento della moglie - CHF 340'000.00 - le sia integralmente restituito prima della divisione). Questa procedura non pregiudica in nessun modo l'uguaglianza delle quote parti che presume l'art. 646 cpv. 2 CC.

Ai sensi dell'art. 649 CC le spese d’amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti dalla comproprietà (come ad es. il rimborso di interessi ipotecari e ammortamenti del capitale - cfr. DTF 119 II 330, consid. 7a; DTF 119 II 404, consid. 4; sentenza TF 5A_222/2010 del 30 giugno 2010, consid. 5.1), o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote, salvo patto contrario; il comproprietario che ha sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri nella stessa proporzione.

Nel caso concreto dopo la separazione di fatto del 2006 la moglie ha fatto fronte al pagamento integrale degli interessi ipotecari per un importo di CHF 70'000.00, oltre a far fronte al pagamento di CHF 7'000.00 di interessi relativi al debito bancario; per contro CHF 14'000.00 sono stati pagati dal solo marito; di conseguenza la moglie ha pagato CHF 63'000.00 supplementari rispetto al marito e quest'ultimo le è dunque debitore di CHF 31'500.00 sulla sua parte (per il calcolo si può anche dedurre l'intero importo di CHF 63'000.00 prima di procedere alla divisione del ricavato netto della vendita, dato che il risultato finale è identico).

Da notare che l'art. 649 CC contempla anche le spese di amministrazione, le imposte e gli altri oneri risultanti dalla comproprietà pagati dei coniugi dalla pronuncia della sentenza impugnata e quelli che verranno pagati in seguito fino alla vendita del fondo, per cui questi oneri dovranno essere assunti dai coniugi in ragione di metà ciascuno.

Data creazione: 1 settembre 2011
Data modifica: 1 settembre 2011

Rendita a favore del partner superstite

Caso 268, 1 agosto 2011 << caso precedente | caso successivo >>

E' lecita la decisione da parte di una fondazione di libero passaggio di modificare il regolamento sopprimendo un diritto originariamente concesso nell'ambito di una rendita a favore del partner superstite?

In una sentenza del 28 febbraio 2011 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La fattispecie è riassuntivamente la seguente:

  • A. e B. convivono da svariati anni.
  • A. è a beneficio di una rendita pensionistica anticipata dal 1° gennaio 2006.
  • Il 19 novembre 2007 il Consiglio di fondazione dell'istituto previdenziale ha modificato il proprio regolamento introducendo un nuovo articolo con cui viene regolamentata la rendita a favore del partner superstite.
  • Il 1° gennaio 2009 il regolamento è stato modificato e il diritto alla rendita a favore del partner superstite limitato, tanto che per la presente fattispecie al momento del decesso non vi sarà alcun diritto da parte del partner superstite.

Innanzi tutto va detto che il fatto che crea il diritto alla rendita è il decesso dell'assicurato; il diritto applicabile è dunque quello esistente al momento in cui viene resa la decisione (in casu, non sussistendo il decesso dell'assicurato, al momento in cui è stata resa la decisione di constatazione dell'eventuale diritto), ossia le norme vigenti al momento della nascita del diritto a prestazioni.

Secondo la giurisprudenza il regolamento di un istituto previdenziale, regolante gli aspetti previdenziali della previdenza più estesa, può essere modificato unilateralmente dall'istituto previdenziale se ciò gli è riservato in una norma accettata dall'assicurato - esplicitamente o per atti concludenti - al momento della stipulazione del contratto previdenziale (DTF 130 V 18, consid. 3.3, pag. 29; DTF 127 V 252, consid. 3b, pag. 255; DTF 117 V 221, consid. 4, pag. 225). Una modifica degli statuti o del regolamento di un istituto di previdenza è di principio ammissibile se la nuova regolamentazione è conforme alla legge, non è arbitraria, non conduce ad una ineguaglianza di trattamento tra assicurati e non pregiudica i loro diritti acquisiti (DTF 121 V 97, consid. 1b, pag. 101; sentenza TF 9C_140/2009 del 2 novembre 2009, consid. 4.2).

Nel caso concreto il regolamento dell'istituto previdenziale prevede che il Consiglio di fondazione possa in ogni momento modificare il regolamento stesso, ciò che costituisce una base legale sufficiente per una modifica del regolamento a patto che le condizioni poste dalla giurisprudenza siano adempiute (v. sopra DTF 121 V 97, consid. 1b).
D'altra parte una semplice aspettativa di rendita la quale, come nel caso concreto, può essere modificata unilateralmente dall'istituto previdenziale, non costituisce di regola un diritto acquisito, dato che non sussiste un titolo giuridico che permetta di opporsi ad un suo eventuale cambiamento in caso di modifiche legali (DTF 117 V 229, consid. 5b, pag. 235)o

Il Tribunale federale, oltre a trattare altre censure, si sofferma anche su quella dei ricorrenti relativa ad una pretesa disparità di trattamento, contraria all'art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale (Cst.), da un lato tra coppie sposate e unioni regitrate e dall'altro tra coppie conviventi.

Innanzi tutto il Tribunale federale ricorda che questo differente trattamento trova il suo fondamento nell'idea che i conviventi eterosessuali hanno la possibilità di sposarsi e di considerare il matrimonio come istituzione uniforme per le coppie eterosessuali (cfr. Messaggio 29 novembre 2002 del Consiglio federale relativo alla Legge sull'unione domestica registrata delle persone di coppie omosessuali, FF 2003 1213 cifra 1.6.3).
Poi, sempre a mente del Tribunale federale - il quale evidenzia che l'obbligo legale di mantenimento è proprio dei coniugi e dei partner registrati (coppie omosessuali) mentre tra conviventi eterosessuali tale obbligo ha unicamente una base contrattuale o morale - l'art. 8 Cst., che vieta le discriminazioni, indica che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche ... , ma non prevede per contro esplicitamente le coppie conviventi, giustificando così che è perfettamente legittimo far differenza tra loro e i coniugi, nonché le coppie omosessuali registrate, le quali posso contare sul proseguimento di un mantenimento in caso di decesso dell'altro coniuge/partner registrato.

Data creazione: 1 agosto 2011
Data modifica: 1 agosto 2011

Calcolo della prestazione complementare di un assicurato che continua a vivere in comunione domestica con l'ex coniuge da cui è divorziato

Caso 267, 15 luglio 2011 << caso precedente | caso successivo >>

Per verificare il diritto alla prestazione complementare, come si considera la vita in comunione domestica del richiedente con l'ex coniuge da cui risulta divorziato?

In una sentenza del 25 febbraio 2011, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue

Fatto salvo l'abuso di diritto, la prestazione complementare di un assicurato che per motivi contingenti continua a vivere in comunione domestica con l'ex coniuge da cui è divorziato non può calcolarsi secondo le regole valide per i coniugi.

 

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

X., nato nel 1935, è divorziato dall'agosto 2005 e dal mese di ottobre dello stesso anno è stato posto al beneficio di prestazioni complementari all'AVS/AI. Dopo essersi trasferito in Ticino e avere, insieme alla ex moglie, preso in locazione - dividendone le spese - un appartamento di 4 1/2 locali a B., l'assicurato ha presentato domanda di prestazioni complementari alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino, la quale però, per decisione del 21 maggio 2009, ha rifiutato la richiesta. L'amministrazione ha infatti sommato i redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi gli ex coniugi ed ha accertato una eccedenza dei primi sulle seconde. Tutte le istanze cantonali hanno confermato tale decisione. Il Tribunale federale ha per contro accolto il ricorso di X.

Hanno segnatamente diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, nella versione applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2008), ma il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'AVS (art. 112a cpv. 1 Cost.); l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute (art. 10 LPC) che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 e art. 11 LPC); le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi sono di massima sommati (art. 9 cpv. 2 LPC).

Oggetto del contendere è la questione di sapere se occorre sommare i redditi computabili e le spese riconosciute degli ex coniugi nonostante il loro matrimonio fosse stato sciolto per divorzio e gli stessi andassero di per sé, formalmente, considerati quali persone sole ai fini del calcolo della prestazione complementare.

Il Trbunale federale ha indicato che il ricorrente e la ex moglie, dalla quale è divorziato ma con cui continua a vivere in comunione domestica, non possono essere considerati analogamente a una coppia coniugata per la definizione del calcolo della prestazione complementare. Osta infatti a una simile interpretazione già solo il chiaro tenore letterale dell'art. 9 cpv. 2 LPC che - per quanto concerne la fattispecie in esame - limita la possibilità di sommare i redditi computabili e le spese riconosciute ai soli coniugi ("Ehegatten"; "conjoints"); se il legislatore intendeva veramente parificare le persone divorziate a quelle coniugate, non avrebbe mancato di farlo espressamente.
Ora, non vi è di massima - fatti salvi ovviamente i casi di manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) in cui il divorzio costituisce il semplice pretesto formale per ottimizzare il diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali - serio motivo per trattare differentemente la persona celibe, che può liberamente vivere in rapporto di concubinato senza il rischio di vedersi applicare l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per coniugi (art. 10 cpv. 1 lett. a n. 2 LPC), da chi invece, come persona divorziata, per motivi contingenti continua a vivere in comunione domestica senza però necessariamente avere l'intenzione di fondare una convivenza a carattere esclusivo come può invece essere quella caratterizzante un concubinato; sulla differenza tra comunione domestica e convivenza in senso stretto cfr. DTF 134 V 369, consid. 7.1 pag. 379 segg.). L'importo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole si applica di conseguenza indistintamente alle persone celibi, vedove o divorziate.
Una diversa valutazione si giustificherebbe nel caso di specie unicamente se la richiesta del ricorrente configurasse gli estremi di un manifesto abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC.

Data creazione: 15 luglio 2011
Data modifica: 15 luglio 2011

Base legale per la divisione previdenziale se un coniuge non ha mai lavorato - motivi di esclusione del riparto

Caso 265, 16 giugno 2011 << caso precedente | caso successivo >>

In caso di divorzio, qualora un coniuge compia l'età AVS e non abbia mai lavorato, per la divisione previdenziale si applica l'art. 122 o 124 CC? Quali sono i motivi per derogare alla divisione della previdenza professionale?

In una sentenza del 27 agosto 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Nel caso concreto i coniugi si sono uniti in matrimonio il 29 ottobre 2004; non hanno avuto figli; dal 7 marzo 2005 vivono separati di fatto e il 28 dicembre 2007 è stata avviata la procedura di divorzio, conclusasi in prima istanza con sentenza del 19 giugno 2009.

Un aspetto controverso è la divisione della previdenza professionale.
L'art. 122 CC prevede che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d’assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d’uscita dell’altro calcolata per la durata del matrimonio. L'art. 124 CC precisa che un’indennità adeguata è dovuta allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi.
Nel caso concreto la moglie ha compiuto 64 anni, ossia l'età pensionistica, il 1° luglio 2006, vale a dire durante il matrimonio: beneficiava di una rendita di invalidità che è stata dunque trasformata in rendita pensionistica.
Il Tribunale federale ha precisato che di principio, per l’esclusione dell’applicabilità dell'art. 122 CC è sufficiente che presso un coniuge sia intervenuto un caso previdenziale. Tuttavia il diritto di un coniuge a una rendita di vecchiaia o d’invalidità (secondo la LAVS o la LAI) non rappresenta un caso previdenziale, quando questi non ha mai lavorato o non è mai stato affiliato a un istituto di previdenza professionale, per cui nel caso concreto si applica l'art. 122 CC.

Secondo l'art. 123 cpv. 2 CC, il Giudice può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio.
Di principio, la suddivisione a metà della prestazione d’uscita maturata in pendenza di matrimonio ha luogo incondizionatamente e si orienta al criterio formale della durata del matrimonio. I motivi di esclusione previsti dalla legge, come anche il rifiuto a causa dell’abuso di diritto, vanno applicati in modo restrittivo.

Esempi concreti di deroga alla divisione della previdenza professionale sono i seguenti:

  • moglie venditrice dipendente e marito avvocato o medico indipendente (senza un secondo pilastro, ma con un terzo pilastro);
  • moglie attiva professionalmente con attività dipendente che finanzia gli studi del marito per permettergli di conseguire in futuro un reddito più elevato del suo con conseguente accantonamento di una previdenza professionale migliore di quella della moglie;
  • v. caso 124
    Non giustificano una deroga alla divisione previdenziale siccome "manifestamente iniqua" un patrimonio elevato o un progetto di futura convivenza del coniuge creditore (DTF 133 III 497, consid. 4.5, pag. 503, citata nel caso-188).
    Nel caso concreto il Tribunale federale non ha ritenuto manifestamente iniqua la suddivisione della previdenza professionale.
    Un caso di deroga alla divisione previdenziale è previsto anche dall'art. 2 cpv. 2 CC, ossia in caso di manifesto abuso di diritto. La deroga è tuttavia possibile in casi eccezionali, ossia con grande riserva (DTF 133 III 497, consid. 4.7, pag. 505 e DTF 135 III 153, consid. 6.1, pag. 155); non sono tali i motivi legati a comportamenti anticoniugali (DTF 133 III 401, consid. 3.1, pag. 403), ma sussiste abuso di diritto nel caso di matrimonio fittizio o se i coniugi non hanno mai vissuto assieme, rispettivamente non hanno mai intrapreso o condotto un'economia domestica comune (DTF 133 III 497, consid. 5.2, pag. 505 e segg.).
    Sempre nel caso concreto, l'esigua durata della vita comune (ca. 4 mesi) non è stata giudicata sufficiente per legittimare una mancata divisione della previdenza professionale ai sensi del divieto dell'abuso di diritto, come non lo è stato l'argomento secondo cui la moglie avrebbe mezzi sufficienti per poter continuare a godere del tenore di vita che aveva precedentemente.
    Da notare che la moglie ha dunque avuto diritto alla metà della prestazione di libero passaggio acquistita dal marito durante il matrimonio, ossia a CHF 134'003.85 : 2 = CHF 67'001.95. L'incarto è stato ritornato dal Tribunale federale al Tribunale cantonale per la valutazione dell'eventuale possibilità di pagamento a contanti dell'mporto dovuto (art. 22 cpv. 1 LFLP e art. 5 LFLP).

Data creazione: 16 giugno 2011
Data modifica: 16 giugno 2011

Contributo straordinario ex art. 165 cpv. 2 CC

Caso 256, 1 febbraio 2011 << caso precedente | caso successivo >>

Quando un coniuge può pretendere un'equa indennità per aver contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto?

 

In una sentenza del 13 agosto 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

L'art. 165 cpv. 1 CC prevede che il coniuge che ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un’equa indennità; il cpv. 2 precisa che lo  stesso vale per il coniuge che, con il suo reddito o la sua sostanza, ha contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevolmente superiore a quanto era tenuto.

I coniugi si sono sposati il 14 agosto 1987; dalla loro unione sono nati tre figli, rispettivamente nel 1987, 1990 e 1991. La separazione data del 2002 e il divorzio è stato pronunciato nel 2004.

In prima istanza la moglie ha tra l'altro ottenuto un'indennità ex art. 165 cpv. 1 CC di CHF 200'000.00 a seguito dei 15 anni di collaborazione nell'impresa del marito; la pretesa non è stata oggetto di ricorso, per cui è validamente cresciuta in giudicato.
E' rimasta per contro controversa dinanzi al Tribunale federale l'ulteriore pretesa della moglie, di CHF 55'300.00, basata sull'art. 165 cpv. 2 CC a seguito del fatto che durante il matrimonio, dal 1989, aveva messo a disposizione del marito, in tre volte, un cifra di complessivi CHF 135'000.00 (derivante dai di lei averi di cassa pensione e successori, tutti beni propri) per la costruzione di un garage da lui utilizzato.

Durante il matrimonio la moglie aveva messo a disposizione (prestato) del marito gratuitamente la totalità dei suoi beni propri, vale a dire in particolare gli averi capitalizzati di cassa pensione, per l'edificazione del garage in cui egli esplica la sua attività e ciò senza che vi fosse per lei un obbligo legale in tal senso, esponendosi al rischio di perdere tutto qualora l'attività del marito fosse evoluta negativamente. La messa a disposizione di questi capitali per finanziare in parte l'edificazione del garage ha permesso alla famiglia di godere di uno standard di vita superiore alla media, dato che i guadagni derivanti dall'attività sono serviti direttamente al mantenimento della famiglia. Con la messa a disposizione di tutti su suoi beni propri, la moglie ha dunque contribuito ben oltre a quanto si potesse esigere da lei per il mantenimento della famiglia, tenuto conto pure del fatto che lei si è occupata anche degli altri compiti che, secondo quanto i coniugi avevano concretamente pattuito, consistevano nel garantire inizialmente l'educazione dei figli e la conduzione dell'economia domestica, portando in seguito anche la propria collaborazione per l'attività del garage. In queste circostanze un'indennità ex art. 165 cpv. 2 CC è certamente dovuta.

Da notare che a seguito della costruzione del garage il marito ha potuto accumulare risparmi per oltre CHF 3'000'000.00 ... a cui la moglie non ha alcun diritto a seguito del fatto che tra i coniugi vige il regime della separazione dei beni.

Per il calcolo della pretesa ex art. 165 cpv. 2 CC il Tribunale federale ha considerato corretta la proposta della moglie di ritenere un tasso di interesse del 3,5% per il periodo in cui ha messo a disposizione del marito i tre prestiti.

La sentenza dà qualche spunto per capire e tentare di calcolare l'equa indennità prevista dall'art. 165 cpv. 2 CC, anche se in certi passaggi a mio giudizio contempla erroneamente condizioni previste all'art. 165 cpv. 1 CC per motivare l'equa indennità dell'art. 165 cpv. 2 CC.

Data creazione: 1 febbraio 2011
Data modifica: 1 febbraio 2011

Separazione dei beni e contratto fiduciario tra coniugi

Caso 254, 1 gennaio 2011 << caso precedente | caso successivo >>

E' possibile che i coniugi, in regime di separazione dei beni, stipulino un contratto fiduciario indicante che i beni in realtà non appartengono al proprietario iscritto a Registro Fondiario ma all'altro coniuge?

In una sentenza del 12 maggio 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Il fatto che un coniuge trasferisca a quell'altro un immobile e che il nuovo proprietario amministri questo immobile nell'interesse dell'altro costituisce un indizio circa l'esistenza di un rapporto fiduciario.

 

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

La fattispecie è la seguente:

- matrimonio il 23.03.1983 con regime dei beni ordinario;
- atto di separazione dei beni del 17.04.1998 indicante che il marito avrebbe ceduto alla moglie due immobili;
- il medesimo giorno, con atto separato, il marito dona i due immobili alla moglie;
- i fondi hanno continuato ad essere gestiti dal marito, il quale li ha venduti rispettivamente il 29.10.1999 e il 05.02.2003;
- il 01.10.2003 i coniugi si separano e il 27.10.2005 viene inoltrata la procedura di divorzio.

La moglie chiede la condanna del marito a restituirle il ricavato delle vendite dei due immobili. Il Tribunale cantonale le nega tale risarcimento e la sentenza viene confermata dal Tribunale federale.

Il Tribunale cantonale ha cercato di capire la reale intenzione dei coniugi al momento della sottoscrizione dell'atto di separazione dei beni e contestuale donazione dei due immobili del marito alla moglie. Ha rilevato in particolare che a quell'epoca il marito aveva avviato un'attività indipendente e i coniugi desideravano poter proteggere gli interessi finanziari della famiglia evitando che eventuali creditori del marito potessero poi pignorargli dei beni; ha inoltre constatato che la moglie si è occupata dei fondi tramite istruzioni del marito e che quest'ultimo aveva incassato il prezzo di compravendita sul proprio conto senza che la moglie, allora, gli avesse chiesto il versamento del denaro; oltre tutto la moglie stessa aveva affermato che la cessione a suo favore degli immobili non era scaturita da una volontà di donare da parte del marito.
In base a tali fatti i Giudici cantonali hanno dunque concluso per l'esistenza di un contratto fiduciario relativo alla donazione dei due fondi e che i coniugi avevano anche convenuto che la moglie avrebbe esercitato i suoi diritti di proprietaria conformemente alle istruzioni e nell'interesse del marito.

Ricordiamo che il contratto fiduciario ha per oggetto il trasferimento integrale dal fiduciante al fiduciario dei diritti sui beni oggetto del contratto, così che il fiduciario diviene proprietario dell'oggetto che gli è consegnato o titolare del diritto che gli è trasferito (DTF 119 II 326, consid. 2b; DTF 117 II 429, consid. 3b); con tale contratto le parti, oltre ad accordarsi sul trasferimento dei diritti sui beni, si accordano sull'uso che il fiduciario farà dei diritti trasferitigli: questo accordo è basato su un contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; DTF 99 II 393, consid. 6).

Occorre rilevare che il Tribunale federale non ha riesaminato i fatti che hanno condotto la Corte cantonale a considerare la sussistenza di un contratto fiduciario tra marito e moglie, ma si è ritenuto vincolato ai fatti accertati in sede cantonale (art. 105 LTF), tenuto conto che la ricorrente non ha dimostrato l'arbitrarietà dell'accertamento dei fatti o che i medesimi fossero stati accertati in violazione di normative di diritto federale. Il Tribunale federale è dunque vincolato dalle constatazioni dei Giudici cantonali concernenti la sussistenza della comune e reale volontà di concludere un contratto fiduciario relativamente agli immobili donati e l'esercizio da parte della moglie dei suoi diritti di proprietà secondo le istruzioni del marito e nell'interesse di quest'ultimo. Se la moglie è la proprietaria giuridica degli immobili, secondo l'accordo fiduciario tra i coniugi non è tuttavia avente diritto economico dei medesimi: a queste condizioni il Tribunale federale ha dunque confermato che la moglie non poteva pretendere la restituzione del ricavato della vendita dei fondi, non avendo i Giudici cantonali violato il diritto federale, segnatamente le normative sul mandato.

In sostanza dalla sentenza emerge chiaramente come tali contratti di natura fiduciaria siano perfettamente validi.

Data creazione: 1 gennaio 2011
Data modifica: 31 gennaio 2011

Competenza del Giudice del divorzio per il calcolo dell'equa indennità (art. 124 CC)

Caso 252, 30 novembre 2010 << caso precedente | caso successivo >>

In una sentenza del 10 maggio 2010, il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Ove il Giudice delle assicurazioni accerti l'impossibilità della divisione delle prestazioni d'uscita ai sensi dell'art. 122 CC per la sopravvenienza di un caso di previdenza, egli deve trasmettere d'ufficio la causa per competenza al Giudice del divorzio.

 

Sentenza pubblicata in DTF 136 V 231

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Qualora il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dovesse accertare che la ripartizione della prestazione di uscita tra i coniugi non è possibile e che questa impossibilità fa scaturire un diritto ad un'equa indennità ex art. 124 CC, tale Tribunale deve ritornare d'ufficio la causa per competenza al Giudice del divorzio.

La giurisprudenza del Tribunale federale è stata sull'argomento piuttosto discontinua; in certi casi ha indicato che la causa pendente presso il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni dovesse essere semplicemente rinviata al Giudice del divorzio, senza dare particolari dettagli, dando in ogni caso alle parti il diritto di domandare al Giudice del divorzio un complemento della sentenza di divorzio.
Anche la dottrina in merito non è unanime: la maggioranza degli autori ritengono che l'impossibilità della divisione della cassa pensioni costituisca un motivo per la revisione della sentenza di divorzio, mentre altri autori ritengono che la sentenza di divorzio debba essere completata.

Ora, premesso che nell'ambito della regolamentazione della previdenza professionale vige la massima ufficiale, ai Giudici del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non è dato il diritto di decidere l'equa indennità ex art. 124 CC, ma quest'ultima va decisa dal Giudice del divorzio. A contrario, a mente del Tribunale federale, qualora il Giudice delle assicurazioni accerti l'impossibilità della divisione delle prestazioni d'uscita ai sensi dell'art. 122 CC per la sopravvenienza di un caso di previdenza, egli deve trasmettere d'ufficio la causa per competenza al Giudice del divorzio. Il rinvio d'ufficio al Giudice del divorzio è la logica conseguenza del particolare sistema creato dal legislazione nell'ambito dell'art. 142 cpv. 2 CC.
D'altra parte il Giudice del divorzio dispone senz'altro di una più completa visione d'insieme della situazione economica concreta dei coniugi e delle loro necessità previdenziali; non dimentichiamo che per la fissazione dell'equa indennità la giurisprudenza esige che sia valutata la situazione patrimoniale dei coniugi dopo la liquidazione del regime matrimoniale, oltre agli altri elementi della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (DTF 131 III 1, consid. 4.2, pag. 4 e riferimenti). I bisogni personali e la capacità contributiva del debitore, nonché i bisogni previdenziali del creditore costituiscono criteri che occorre pure esaminare (DTF 133 III 401, consid. 3.2, pag. 404). Nei casi di previdenza dovuti ad invalidità occorre inoltre considerare eventuali aumenti del tasso di invalidità del debitore e dei conseguenti bisogni previdenziali di quest'ultimo (DTF 129 III 481, consid. 3.2.3, pag. 485).

Data creazione: 30 novembre 2010
Data modifica: 1 dicembre 2010

Divisione degli averi previdenziali, giurisprudenza recente

Caso 243, 1 luglio 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Cosa accade ai prelievi anticipati immessi nell'abitazione se l'immobile rimane in comproprietà dopo il divorzio? Quale è il Tribunale svizzero competente in caso di divorzio pronunciato all'estero? Cosa accade se il Giudice del divorzio ordina la divisione della prestazione di uscita e nel frattempo insorge un evento assicurato? E' responsabile una cassa pensioni che versa la prestazione di libero passaggio all'assicurato in caso di divorzio, senza che sia stata ancora ordinata la suddivisione dell'importo?

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Dedico questo commento ad alcune recenti sentenze, tutte emanate dal Tribunale federale nell'ambito della divisione della previdenza professionale in caso di divorzio.

La sentenza pubblicata in DTF 134 V 384 precisa alcune rispettive competenze del Giudice del divorzio rispetto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

Relativamente alla sentenza pubblicata in DTF 136 V 57 evidenzio in particolare che in caso di divorzio il valore nominale dei prelievi anticipati per il finanziamento di immobili dev'essere sommato alla prestazione di uscita calcolata al momento del divorzio; tali prelievi anticipati tuttavia non sono più a disposizione dell'istituto previdenziale, per cui quest'ultimo non può versarlo sotto forma di prestazione di uscita all'altro coniuge; il Tribunale federale rammenta che il divorzio non è un evento che crea un obbligo di rimborso all'istituto previdenziale ai sensi dell'art. 30d cpv. 1 LPP, anche se uno dei coniugi non occupa più personalmente l'immobile. La particolarità del caso concreto è che i coniugi, nonostante il divorzio, sono rimasti comproprietari dell'immobile finanziato con il prelievo anticipato, così che ciascuno di essi mantiene un diritto d'uso e di godimento di tale immobile e può dunque ancora approfittare del prelievo anticipato. Lo scopo previdenziale risulta dunque rispettato nel suo principio.

Nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 425 viene trattata la questione della competenza del Giudice svizzero in caso di divorzio pronunciato all'estero. Se il diritto estero non conosce una procedura analoga a quanto previsto dall'art. 141 CC, il Giudice del divorzio estero dovrebbe fissare le proporzioni della suddivisione, ma starà al Giudice svizzero calcolare ed eseguire la decisione estera. La legge non indica il foro del Giudice svizzero: Tribunale federale indica che la competenza del Giudice svizzero è data al foro del domicilio della parte convenuta al momento dell'inoltro della domanda; tale foro corrisponde a quello che sarebbe stato se il divorzio fosse stato inoltrato in Svizzera a quel momento, richiamando l'art. 73 cpv. 3 LPP. Il Tribunale federale evidenzia inoltre che una responsabilità dell'istituto previdenziale è data unicamente nel caso in cui il medesimo abbia violato il suo dovere di diligenza; nel caso concreto il versamento senza il consenso del coniuge era intervenuto dopo la pronuncia del divorzio ma prima della divisione previdenziale da parte del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, per cui non è stata accertata alcuna violazione del dovere di diligenza dell'istituto previdenziale non potendo prendere che quest'ultimo si assicurasse che l'altro coniuge (ormai ex coniuge) non avesse più alcuna pretesa di previdenza professionale da far valere con il divorzio. Al coniuge beneficiario spetta in ogni caso, sia nella procedura di divorzio che in quella giusta l'art. 25a LFLP, il diritto di chiedere, a salvaguardia dei suoi diritti, l'adozione di misure cautelari volte ad impedire che il capitale pensionistico dell'altro coniuge venga pendente lite prelevato o versato in contanti (DTF 135 V 425, consid. 6.6.3, pag. 434).

In merito alla sentenza pubblicata in DTF 135 V 232 il Tribunale federale spiega che se durante il matrimonio è stato effettuato un versamento in contanti senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo al momento del divorzio può far valere un risarcimento del danno nell'ambito della suddivisione previdenziale. Il Giudice deve considerare d'ufficio eventuali prestazioni di libero passaggio di altri istituti previdenziali e per questa ragione il diritto alla suddivisione della prestazione di libero passaggio è indissociabile dal diritto al risarcimento del danno. Il Tribunale competente è dunque lo stesso, ossia il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni che al foro del divorzio è competente per calcolare la prestazione di uscita da dividere; se del caso deciderà preliminarmente la questione del versamento a contanti e il conseguente danno che ciò potrebbe aver cagionato.

 

Data creazione: 1 luglio 2010
Data modifica: 13 dicembre 2010

Perizie immobiliari - metodi di calcolo

Caso 239, 30 aprile 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, come si calcolano i valori immobiliari?

In una sentenza del 22 ottobre 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Nell'ambito della stima del valore di beni immobili sono ammissibili i metodi di calcolo secondo il valore reale e il valore di reddito. La determinazione del valore venale sulla base della media ponderata del valore reale e del valore di reddito è un metodo riconosciuto e diffuso.

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

L'art. 214 cpv. 1 CC prevede che per il valore degli acquisti esistenti allo scioglimento del regime dei beni, è determinante il momento della liquidazione. L'art. 221 CC precisa che i beni sono stimati secondo il valore venale, mentre nel caso di un'azienda agricola che un coniuge continua ad amministrare personalmente in qualità di proprietario o di cui il coniuge superstite o un discendente pretende legittimamente l’attribuzione per intero la stima, per calcolare la quota di plusvalore e il credito di partecipazione, dev'essere usato il metodo del valore di reddito.

La determinazione del valore venale sulla base della media ponderata del valore reale e del valore di reddito è un metodo riconosciuto e diffuso.
La ponderazione dipende dal tipo di oggetto da stimare. Il valore venale degli appartamenti di proprietà e delle case unifamiliari si orienta, per esperienza conforme al mercato, maggiormente al valore reale che, pertanto, può essere ponderato in misura maggiore (sentenza TF 5A_294/2008 del 18 agosto 2008, consid. 3.3.3). Il valore di reddito può nuovamente essere preminente, allorquando il proprietario presumibilmente non alienerà il suo immobile per lungo tempo (sentenza TF 5A_251/2008 del 6 novembre 2008, consid. 3.3.1).
Se e in che misura il valore di reddito e il valore reale possano essere ponderati dipende quindi dal tipo e dalle particolarità dell'oggetto immobiliare (DTF 125 III 1).

Data creazione: 30 aprile 2010
Data modifica: 27 maggio 2010

Assistenza tra parenti - concetto di bisogno e di condizioni agiate

Caso 236, 1 marzo 2010 << caso precedente | caso successivo >>

Esiste un obbligo di soccorrere finanziariamente i parenti quando senza di ciò essi cadrebbero nel bisogno?

In una sentenza del 28 agosto 2009 il Tribunale federale di Losanna ha stabilito quanto segue:

Vive nel bisogno ai sensi dell'art. 328 CC chi non può provvedere con le proprie forze al suo sostentamento.
Vive in condizioni agiate ai sensi dell'art. 328 CC chi sulla base della sua situazione finanziaria complessiva (reddito e sostanza) può condurre una vita da benestante.

Nota a cura dell'avv. Alberto F. Forni

Secondo l'art. 328 CC chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando senza di ciò essi cadrebbero nel bisogno; è fatto salvo l’obbligo di mantenimento dei genitori e del coniuge o del partner registrato.

Vive nel bisogno ai sensi dell'art. 328 cpv. 2 CC chi non può provvedere con le proprie forze al suo sostentamento (DTF 121 III 441, consid. 3, pag. 442). Il "soccorso" a valere quale partecipazione al mantenimento serve per coprire di regola il cibo, il vestiario, le spese abitative così come pure i costi della salute e di ricovero ospedaliero (cfr. DTF 106 II 287, consid. 3a, pag. 292; DTF 132 III 97, consid. 2.2, pag. 100).

Nel caso concreto il Tribunale federale ha indicato che l'obbligo dell'assistenza tra i parenti riguarda, tra gli altri, la fornitura dei mezzi che sono necessari alla copertura dei costi di soggiorno e trattamento in un istituto per tossicodipendenti. In quest'ambito, si è in presenza di una situazione di bisogno qualora non vi siano istituti di terapia corrispondenti alle esigenze di cura del tossicodipendente, i cui costi vengano assunti dall'assicurazione malattia obbligatoria.

Sempre il Tribunale federale ha precisato d'altra parte che vive in condizioni agiate ai sensi dell'art. 328 cpv. 2 CC chi, oltre alle spese necessarie (locazione, spese accessorie, premi di cassa malati, imposte, ecc.), può effettuare anche spese che, pur non essendo né necessarie né utili, si presentano per la conduzione di uno stile di vita elevato (ad esempio mobilità, gastronomia, cultura, ecc.: cfr. anche DTF 82 II 197 consid. 2, pag. 199), quindi chi sulla base della sua situazione finanziaria complessiva (reddito e sostanza) può condurre una vita da benestante (v. anche sentenza TF 5C.186/2006 del 21 novembre 2007, consid. 3.2.3).

Data creazione: 1 marzo 2010
Data modifica: 28 dicembre 2010

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